Sentenza 25 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11543 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZI NE1 1 543/ 0 Composta dagli Ill i Sig ri Magistrati: Presidente R.G.N.19221/00 Dott. Stefano CICIRETTI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 25418 Cons. Rel.Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 21/01/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA ļ sul ricorso proposto da: - Società di Trasporti e FERROVIE DELLO STATO s.p.a. Servizi per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto del notaio dr. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 172, presso l'avv. Massimo Ozzola, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AS ES, AL MA e AL NC, quali eredi di AL ET, elettivamente domiciliati in Roma, via Marsala n. 9, presso l'Ufficio 331 1 centrale legale dell'Associazione Invalidi e Famiglie Caduti F.S., e rappresentati e difesi dagli avv.ti VA Papadia, Edoardo Di Bernardino e Francesco giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1837 depositata il 4 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. G. F. Ruggieri;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 27 gennaio 1995 al Tribunale di Bari, la società Ferrovie dello Stato proponeva appello avverso la sentenza in data 22 novembre 1994, con la quale il Pretore della stessa sede, accogliendo la domanda avanzata da ET VA nei confronti della predetta società, sua datrice di lavoro, aveva riconosciuto a costui il diritto alla rendita per malattia professionale 2 (spondiloartrosi cervicale con discopatia multipla) e condannato la convenuta al pagamento dei relativi ratei. Sosteneva l'appellante che il primo giudice non aveva tenuto conto dei precisi e analitici rilievi mossi alla consulenza tecnica di ufficio dal proprio ufficio sanitario. Ritenuta fondata l'eccezione pregiudiziale, sollevata dagli appellati ES AS, MA e NC VA, costituitisi quali eredi del defunto ET VA, di invalidità della procura al difensore della società, in quanto conferita da soggetto munito solo di poteri di rappresentanza processuale e non sostanziale per il Tribunale dichiarava conto della società, dell'appello, con pronuncia l'inammissibilità depositata il 4 luglio 2000. Di questa sentenza la società soccombente ha richiesto la cassazione con ricorso fondato su un motivo, illustrato con memoria. Hanno resistito con controricorso ES AS, MA e NC VA, quali eredi del defunto ET VA. MOTIVI DELLA DECISIONE - L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 77 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Deduce l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere la procura rilasciata al dott. Franco Cappelletti Capo Ufficio Legale Territoriale della società in forza della delibera n. 22/1992 dell'amministratore straordinario, inidonea ad attribuire al predetto procuratore il potere sostanziale della società, unitamente a quello di rappresentanza processuale. Basandosi su elementi soltanto formali, il giudice di appello ha ritenuto che nella delibera con la quale l'amministratore delegato della società aveva attribuito ai capi uffici legali territoriali il potere di conferire procure ad litem, mancava qualsiasi accenno ai poteri di rappresentanza sostanziale, invece derivante, secondo quanto si assume in ricorso, dal potere di autorganizzazione della società, esercitato tramite il decentramento della gestione degli affari contenziosi, che costituisce un settore dell'impresa. La sentenza impugnata, si aggiunge in ricorso, ha assegnato all'attività gestionale svolta dall'Ufficio legale della società e dal suo dirigente una rilevanza soltanto interna, in contrasto con lo specifico 4 contenuto della citata delibera e con la preposizione degli affari legali inerenti alla ripartizione territoriale. La censura è fondata. La sentenza impugnata, pur asserendo di prestare adesione all'orientamento ormai consolidatosi dopo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4666 dell'8 maggio 1998, in realtà poi se ne discosta. Infatti, dopo avere correttamente evidenziato che ai fini del conferimento di una valida rappresentanza processuale per le persone giuridiche, la quale non può essere disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale, non è necessaria la specificazione dei singoli rapporti in relazione ai quali è attribuita la rappresentanza sostanziale e per i quali è perciò possibile l'attribuzione di rappresentanza processuale potendosi addivenire - all'individuazione dei poteri sostanziali delegati anche per via indiretta e/o in relazione alla natura controversa dei rapporti de quibus, ben essendo ipotizzabile un assetto organizzativo che preveda la preposizione institoria di alcuni procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi la caratteristica comune di essere oggetto di 5 controversia, il Tribunale ha però escluso che il dott. Franco Cappelletti, sebbene nella procura fosse indicato come responsabile dirigenziale dell'Ufficio Legale Territoriale Adriatica con sede in Bari avesse anche poteri di rappresentanza sostanziale, avendo, a tale proposito, considerato generico il riferimento contenuto nella delibera n. 22/1992 alla rappresentanza legale della società. Ma con la citata delibera, direttamente esaminabile dalla Corte per la verifica della esistenza della legittimazione processuale, era prevista, come pure avverte la sentenza impugnata, l'attribuzione a una serie di dirigenti, compresi i capi degli Uffici Affari Legali del "potere di conferire procure ad litem ai procuratori interni e ai legali esterni, nonché di nominare procuratori speciali per la difesa della società" ed era anche specificamente prevista l'attribuzione, per l'esercizio del riferito potere, anche la società. La stessarappresentanza legale della sentenza evidenzia pure (v. pag. 6) che nella procura alle lite rilasciata dal dott. Cappelletti era anche richiamato l'ordine di servizio n. 15 del 12 gennaio 1994 del direttore generale dela 6 holding, in cui veniva definito l'assetto degli Uffici Affari Legali della società Ferrovie dello Stato, dal punto di vista della struttura delle c.d. organizzativa, missioni e responsabilità, responsabilità e delle dirigenziali, con la indicazione, riportata nel prospetto di cui all'allegato A dell'ordine di servizio, del dott. Franco Cappelletti quale responsabile dirigenziale ad interim dell'Ufficio Legale Territoriale con sede in Bari. Orbene, dalla delibera n. 22/1992, a prescindere dalla successiva conferma desumibile dall'ordine di servizio appena ricordato, deve ritenersi, come già questa Corte ha avuto occasione di affermare (v. fra le altre le sentenze 8 gennaio 2002 n. 128, 17 marzo 2001 n. 3867, quest'ultima riferimento proprio al medesimo procuratore con speciale dott. Cappelletti) un'impostazione organizzativa analoga a quella delineata nella procura della società Ferrovie dello Stato, presa in esame dalle Sezione Unite con la sentenza n. 4666 del 1998, ove si è sottolineato che "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in 7 relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una contemplatio domini, ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa". Assolutamente arbitraria, in quanto priva di idonei supporti argomentativi, è poi l'affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata, della limitazione dei poteri di gestione del settore aziendale cui il dott. Cappelletti era preposto, cioè "alla gestione puramente interna e, comunque, non completa di quel settore". Alla stregua delle suesposte considerazione, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa deve essere rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in controversie con analoghe questioni, e secondo cui l'espressa attribuzione del potere di rappresentanza processuale al capo dell'ufficio legale 8 territoriale di una grande azienda implica il potere di agire nel presupposto di una contemplatio domini e di impegnare la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza sostanziale costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003. Presidente Il Consigliere est.п очестив белошь Гошоци V.Pune Boun' IL CANCELLIERE Bepssitate in Cancelleria oggi, 2.5 LUG. 2003 IL CANCELLIERE Оселие Волин 9 _