Sentenza 2 marzo 2000
Massime • 1
Ai fini del reato di falsa testimonianza, di cui all'art. 372 cod. pen., testimone deve intendersi quel soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio che, ammesso a rendere dichiarazioni di scienza su quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, viene chiamato a deporre avanti al giudice e, in ambito processuale, nel contraddittorio delle parti, avvertito delle responsabilità penali cui va incontro per le dichiarazioni non corrispondenti a quanto a sua conoscenza, depone rispondendo alle domande a lui rivolte sui fatti intorno ai quali è chiamato a fare dichiarazioni di scienza. Risponde pertanto del reato il soggetto che afferma il falso in sede di sommarie informazioni rese al giudice civile ex art. 689 cod. proc. civ. nell'ambito di un procedimento possessorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2000, n. 6118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6118 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO - Presidente - del 02/03/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. LUCIANO DI NOTO - Consigliere - N. 440
Dott. ILARIO S. MARTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 31648/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona e dalle parti civili SS DO, SS ER e LU RZ avverso la sentenza pronunciata il 6 marzo 1999 dalla Corte di Appello di Ancona nel procedimento Penale a carico di IF Paola, n. a Civitanova Marche il 20 settembre 1962.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Alfredo Angelucci. Osserva
Con sentenza in data 7 luglio 1997 il Pretore di Macerata - sezione distaccata di Recanati -, all'esito del dibattimento, dichiarava IO LO colpevole del delitto di cui all'art, 372 c.P., per avere deposto il falso dinanzi al Pretore di Macerata nella causa civile per azione possessoria tra TT ER + 2 e BO AL, il giorno 21 febbraio 1992, e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, ritenuta di giustizia. Lo condannava inoltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede.
La Corte di appello di Ancona, su impugnazione dell'imputato, con la sentenza indicata in epigrafe, assolveva lo stesso dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Fondava la decisione sul rilievo, ritenuto assorbente, secondo il quale l'imputato non rivestiva la qualità di testimone allorché venne escusso dal Pretore, avendo egli reso le dichiarazioni oggetto d'imputazione nella fase cosiddetta sommaria del procedimento possessorio, quale regolato dalle norme processuali allora vigenti. Il IO, infatti, nonostante avesse prestato giuramento non aveva reso una "testimonianza", non essendo stata preceduta la sua escussione dalla formulazione dei capitoli di prova. Egli aveva fornito, invece, solo delle "sommarie informazioni" liberamente valutabili dal giudice, prive quindi di tutela penale ex art. 372 c.p. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona e le parti civili TT DO, TT ER e ZI RZ.
Il Procuratore generale denuncia travisamento di fatto e manifesta illogicità della motivazione avendo errato la corte di merito nel ritenere che il IO non venne assunto come testimone e ciò, tra l'altro, sulla base di elementi documentali che sapeva essere incerti e frammentari, come risulta dal testo stesso del provvedimento impugnato.
Le parti civili, a mezzo del comune difensore, dopo aver puntualizzato lo svolgersi del processo nella sede civile, denunciano anch'esse travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione, errata ed apodittica essendo la decisione cui era pervenuta la corte di merito. La qualità di teste era stata infatti esclusa senza che fosse stato acquisito, come richiesto fin dalla prima fase del processo, l'originale del fascicolo del giudizio possessorio della Pretura di Recanati nel cui ambito aveva deposto il IO, trattandosi di prova risolutiva.
Del tutto insussistente era, peraltro, il presupposto di fatto negativo sul quale la corte aveva fondato la decisione, considerato che la deposizione incriminata non era stata resa all'udienza del 21 febbraio 1992 bensì in quella successiva del 3 aprile 1992 e che la escussione dell'imputato era avvenuta previa specifica capitolazione ad opera delle parti processuali, previo provvedimento di ammissione della medesima, come era agevole desumere dai verbali di causa acquisiti agli atti. Aggiungasi che i giudici di appello, nell'applicare l'art. 372 c.p., avevano erroneamente applicato le norme giuridiche processualcivilistiche di cui si era dovuto tenere conto nella fattispecie in esame: artt. 689 e 690 c.p.c, previgenti e artt. 244 e segg. c.p.c., considerato che nulla vieta l'assunzione di una prova testimoniale tecnica in qualsiasi fase del procedimento possessorio. Nè può retrogradarsi a sommaria informazione quella che in realtà è stata una prova testimoniale in senso tecnico pieno e che tale è stata voluta dal giudice, per il mero fatto che essa è stata assunta in una fase processuale in cui è consentito a questi, tra le altre cose, di assumere sommarie informazioni. La corte, peraltro, erroneamente aveva ricondotto l'assunzione testimoniale del IO, nell'ambito dell'art. 689, comma primo, c.p.c., vale a dire dei provvedimenti necessari alla tutela possessoria emessi inaudita altera parte, mentre la stessa era stata assunta a seguito della regolare instaurazione del contraddittorio, ex art. 689, secondo e terzo comma, c.p.c. previgente che parla espressamente di audizioni di testimoni i quali, naturalmente, potranno essere escussi previo svolgimento di tutte le formalità previste dagli artt, 244 e segg. c.p.p., come nel caso di specie. Senza considerare poi che la deduzione della prova testimoniale civile secondo capitoli separati e specifici, ex art. 244 c.p.c., come riconosciuto ormai dalla giurisprudenza di legittimità, è posta a tutela dei soli interessi delle parti nel processo civile e non per ragioni di ordine pubblico, di talché le conseguenti eventuali nullità, nell'ambito del processo civile, sono di ordine puramente relativo e la prova, anche in mancanza di tali formalità, resta comunque ammissibile in presenza della mancata tempestiva opposizione della controparte, ciò comportando l'immediata sanatoria della irregolarità. Con memoria di resistenza l'avv. Alfredo Angelucci difensore dell'imputato, in principalità, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, considerato che la falsa testimonianza nella sua configurazione semplice, all'epoca del fatto, era Punito con la pena edittale massima di anni tre di reclusione. E ciò sia agli effetti penali che civili, non potendo trovare applicazione il dettato dell'art. 578 c.p.p., per difetto dei presupposti di legge, non essendo intervenuta condanna. In subordine ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, essendo censure in punto di fatto quelle proposte dal p.g. mentre manifestamente infondate erano quelle svolte dalle Parti civili, dato che il IO aveva parlato dei famosi paletti assolutamente fuori capitolati di prova.
Con successiva memoria di resistenza in replica, l'avv. Roberto Gaetani, associandosi alle conclusioni assunte dall'avv. Angelucci, insisteva particolarmente per la non applicazione dell'art. 578 c.p.p. per difetto dei presupposti di legge: la condanna dell'imputato nel giudizio di appello.
I ricorsi sono fondati.
Errata è innanzi tutto l'affermazione della corte di merito secondo la quale nel caso di specie difetta, in relazione alla condotta tenuta dal IO, il presupposto costituito dalla materialità obiettiva del contestato reato di falsa testimonianza, non essendo "prova testimoniale in senso tipico e tecnico" la dichiarazione resa dal IO nell'udienza del giudizio possessorio, poiché egli era stato assunto a "sommarie informazioni", funzionali alla emanazione dei provvedimenti immediati di tutela possessoria, come tali distinti dalle prove tecniche e non e non assimilabili alle testimonianze vere e proprie, caratterizzate, oltre che dalle rituali formalità, dalla previa formulazione, quale condizione di validità, di capitoli separati e specifici. Occorre brevemente ricordare che il bene giuridico protetto dal reato di falsa testimonianza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata sa deposizioni false o reticenti. Soggetto passivo del reato è dunque la collettività che ha interesse all'ordinato e corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale (sez., 6^ - 28.05.96, rv. 204803). Trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente, per la sua configurabilità che il fatto prospettato con la deposizione sia pertinente e rilevante, non solo con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è stato consumato ma anche con riguardo all'ometto della prova per la quale la testimonianza era stata richiesta ed ammessa (sez. 6^ - 10.07.98, P.M., in proc., Baragiola). Testimone, quindi, ai fini dell'art. 372 c.p., è quel soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio che, ammesso a rendere dichiarazioni di Scienza su quanto a sua conoscenza in ordine a fatti rilevanti ai fini del decidere, viene chiamato a deporre avanti al giudice e, in ambito processuale, nel contraddittorio delle parti, avvertito delle responsabilità penali cui va incontro per le dichiarazioni non corrispondenti a quanto a sua conoscenza, depone rispondendo alle domande a lui rivolte sui fatti intorno ai quali è chiamato a fare dichiarazioni di scienza.
Va sottolineato altresì che nell'ambito del giudizio civile le formalità relative all'assunzione della prova testimoniale, secondo la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì per la tutela degli interessi delle parti e, pertanto, eventuali nullità derivanti dalla inosservanza di tali formalità, non sono rilevabili di ufficio dal giudice ma debbono essere immediatamente dedotte dalla parte interessata, dovendosi considerare sanate per acquiescenza ove la stessa parte abbia mostrato esplicitamente o implicitamente di non volersene avvalere, cosicché non possono neppure essere fatte valere in sede di impugnazione (cass. civ. sent. 9427 del 18.12.87). Quanto alle peculiarità del giudizio possessorio, sulle quali si è particolarmente soffermata la corte di merito, è bene precisare che ad una cognizione sommaria attuantesi inauidita altera parte (art. 689, comma primo c.p.c.) nel corso della quale "il giudice può dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni", segue una cognizione piena svolgentesi nelle forme ordinarie e nel contraddittorio delle parti, per l'accertamento della fondatezza dell'azione proposta, nel corso della quale "può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti" (art, 689, comma terzo). Lo stesso giudice, tuttavia, in luogo di suddividere il procedimento possessorio in due fasi può instaurare il procedimento in contraddittorio, emanando eventualmente, nel corso dello stesso, quei provvedimenti immediati ed interinali, la cui sorte è subordinata alla sentenza, che definisce il procedimento. Aggiungasi che per "sommarie informazioni" s'intendono gli elementi atipici di formazione del convincimento del giudice, quali ad es. informazioni dell'autorità di p.s., documenti esibiti dall'istante, che non possono mai identificarsi con la ispezione dei luoghi e con l'audizione dei testi.
Ne consegue che anche nel procedimento possessorio vi è assunzione di prova testimoniale in senso tecnico, e che la persona assunta in qualità di testimone può essere chiamata a rispondere del delitto di cui all'art. 372 c.v. ove abbia deposto il falso intorno ai fatti sui quali è stato interrogato.
All'errore in giudicando commesso dai giudici di appello nell'escludere in via di ipotesi la configurabilità del delitto in questione per difetto, in capo al IO, della qualifica soggettiva richiesta dalla fattispecie descritta dall'art. 372 c.p. si somma un ulteriore vizio: la manifesta illogicità della motivazione, come concordemente denunciato dal P.R. ricorrente e dalle parti civili, avendo gli stessi escluso che l'escussione del IO fosse stata preceduta dalla formulazione dei capitoli di prova "almeno secondo quanto è dato dedurre dalle copie dei verbali del procedimento civile rintracciabili nel fascicolo del dibattimento del presente giudizio penale". È pacifico infatti che gli atti del processo civile nel cui ambito venne commessa la falsa testimonianza addebitata al IO non risultano essere stati acquisiti nella loro interezza;
risulta poi per tabulas che all'udienza del 21 febbraio 1992, relativa alla causa civile TT ER + 2
contro
BO AL, n. 2555/92 R. cont., avente ad oggetto "azione possessoria" non furono assunte affatto ne' sommarie informazioni ne' prove testimoniali. Ma vi è di più: con ordinanza in data 27 febbraio 1992, redatta in calce al verbale di udienza il Pretore invitò le parti "a formulare per specifici capitoli la prova testimoniale" rinviando la causa al successivo 6 marzo 1992, all'udienza del 3 aprile 1992, "i procuratori delle parti chiedono darsi inizio elle prove per testi" ed è nell'ambito di questa udienza che il IO viene sentito, dopo aver prestato giuramento, fornendo articolate risposte in relazione ai vari "capitoli". È ben vero che questo verbale non contiene elementi atti a chiare a quale dei due procedimenti possessori si riferisca, ma è proprio tale incertezza che avrebbe dovuto indurre la corte di merito, prima di affermare che difettava nella specie "la necessaria, preventiva capitolazione dei temi di prova testimoniale" indispensabili a suo avviso ai fini dell'assunzione della qualità di "testimone", ad acquisire la copia dell'intero fascicolo di ufficio del procedimento possessorio iscritto al n. 2555/92 R. Cont. - cron. 1032.
L'apoditticità e la manifesta illogicità della decisione impongono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Gli atti, tuttavia, non possono più essere rinviati al giudice penale per il relativo giudizio in quanto il reato ascritto all'imputato è prescritto, essendo decorso, al 3 ottobre 1999, il termine massimo di anni sette e mesi sei, ex artt. 157, comma 1, n. 4 e 160, ult. co. c.p.
considerato che
all'epoca del commesso reato - 3 aprile 1992 - il delitto di falsa testimonianza era punito con pena inferiore nel massimo ad anni cinque.
Vanno rinviati invece per la decisione sulla domanda di risarcimento al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 578 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'imputato l'applicabilità dell'art. 578 c.p.p. secondo la giurisprudenza di questa Corte, è subordinata, in sede di impugnazione, alla duplice condizione dell'esistenza di una sentenza di condanna anche generica dell'imputato, pronunciata a favore della parte civile in primo grado o in appello e dell'essere stata impugnata la sentenza stessa. Tali condizioni ricorrono nel caso in cui la pronuncia di appello sia stata di piena assoluzione e, proposto ricorso per cassazione dal p.m., questo sia stato accolto e sia stata pertanto applicata la sopravvenuta causa estintiva del reato (sez. 2^ - 6.04.91, rv, 187300).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza perché il reato di falsa testimonianza è estinto per prescrizione e rinvia per la decisione sulla domanda di risarcimento al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000