Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2000, n. 6118
CASS
Sentenza 2 marzo 2000

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Ai fini del reato di falsa testimonianza, di cui all'art. 372 cod. pen., testimone deve intendersi quel soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio che, ammesso a rendere dichiarazioni di scienza su quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, viene chiamato a deporre avanti al giudice e, in ambito processuale, nel contraddittorio delle parti, avvertito delle responsabilità penali cui va incontro per le dichiarazioni non corrispondenti a quanto a sua conoscenza, depone rispondendo alle domande a lui rivolte sui fatti intorno ai quali è chiamato a fare dichiarazioni di scienza. Risponde pertanto del reato il soggetto che afferma il falso in sede di sommarie informazioni rese al giudice civile ex art. 689 cod. proc. civ. nell'ambito di un procedimento possessorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2000, n. 6118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6118
    Data del deposito : 2 marzo 2000

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