Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO5 518 /01 REPUBBLIC Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 6323/00 Cron. N. 11831 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Marino Donato Santojanni -Presidente- Rep. N. 2. " Vincenzo Mileo -Consigliere- Ud. 9.02.2001 66 Ettore 3. Mercurio -Consigliere- 66 Pietro Cuoco -Consigliere- 4. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. " Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 3000 1.2.APR. 2001 SENTENZA sul ricorso proposto IL CANCELLIERS DA I.N.P.D.A.P.-Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti della Pubblica Amministrazione, in persona del suo Presidente Dott. Rocco familiari, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vallisne- ri 11, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pacifici, che lo rappre- senta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente 7ле
CONTRO
ET RO, in qualità di erede di CE TT, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde 2, presso lo studio dell'Avv. Angelo Clarizia, che, in via disgiunta e congiunta con l'Avv. Antonio Carullo, lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 30/98 del Tribunale del Lavo- ro di Modena del 17.3.1999/23.3.1999 nella causa iscritta al n. 3765 R.G. dell'anno 1992. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.02.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Paolo Pacifici per il ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NZ TT, già dipendente degli Enti Ospedalieri di Bo- logna, con ricorso al Pretore di quella città conveniva l'INADEL chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità premio di servizio incrementata dell'indennità integrativa speciale, oltre gli interessi legali dalla data di collocamento a riposo. Il Pretore adito accoglieva la domanda con sentenza del 25.7.1985 con la condanna dell'INADEL alla riliquidazione dell'indennità premio di servizio con il computo dell'indennità integrativa speciale, oltre gli interessi legali dalla scadenza al saldo. Il Tribunale di Bologna rigettava l'appello proposto dal TT e confermava la decisione pretorile. Proposto ricorso da parte dell'INADEL, la Corte di Cassazione 3 cassava con rinvio la decisione impugnata statuendo che in forza dell'art. 7 della legge 533 del 1973 l'Ente previdenziale poteva considerarsi costituito in mora solo allo scadere del 121° giorno dalla cessazione del servizio. Riassunto il giudizio da parte dell'INPDAP, succeduto all'INADEL, il Tribunale di Modena, espletata consulenza tecni- ca di ufficio, con sentenza 17.3.1999/23.3.1999, condannava l'ente previdenziale a pagare, a titolo di interessi e rivalutazione sull'indennità premio di servizio riliquidata, a favore di OD TT, quale erede di NZ TT, la somma di £. 30.402.050, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17.7.1985 fino al 31.12.1991 ed i soli interessi da quella data al saldo. Il Tribunale nell'adottare l'anzidetta decisione prendeva atto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione circa la decorrenza del dies a quo per il calcolo degli interessi, nel caso di ritardo nell'emissione del mandato di pagamento, coincidente con il 121° giorno dalla cessazione dal servizio. Contro quest'ultima sentenza ricorre per cassazione l'INPDAP con un solo motivo, al quale resiste con controricorso OD TT. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 394 c.p.c. sull'ambito del giudizio di rinvio e sui poteri del giudice di rinvio, nonché violazione del principio secondo il quale il giudi- cato copre il dedotto e il deducibile. In particolare l'INPDAP rileva che l'assicurato non aveva mai avanzato nei precedenti giudizi di merito dinanzi al Pretore e al Tribunale di Bologna la richiesta di condanna dell'ente previden- ziale alla rivalutazione monetaria e che tale domanda era stata formulata dall'erede di NZ TT per la prima volta nel giudizio di rinvio svoltosi avanti al Tribunale di Modena. Aggiunge che il Tribunale di Modena, nell'accogliere l'anzidetta domanda, ha gravemente disatteso il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, inteso nel senso che il vincolo del giudicato esclude che si possano far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza. Il ricorrente in conclusione sostiene che nella fattispecie in esa- me, a seguito delle precedenti statuizioni di merito, si è formato un giudicato interno preclusivo della proposizione della domanda di rivalutazione monetaria. Da parte sua il resistente contesta le avverse deduzioni escluden- do che nel caso di specie possa parlarsi di domanda nuova, ma soltanto di precisazione di quella già contenuta nell'originario atto introduttivo del giudizio. Ciò premesso e puntualizzato sulle opposte linee difensive, que- sta Corte ritiene di condividere l'iter argomentativo svolto dal ricorrente. Invero il Tribunale di Modena nell'accogliere la domanda di ri- 5 valutazione monetaria, proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio, ha disatteso il principio per cui in tale giudizio, dato il suo carattere chiuso, non possono essere formulate conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sen- tenza ( in questo senso espressamente Cass. 12 giugno 1987, n. 5159). Il medesimo Tribunale non si è attenuto, poi, all'altro principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in- teso nel senso che il vincolo del giudicato esclude che si possano far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione le statuizioni contenute nella sentenza, anche se non proposte ed esaminate nel processo. Sul punto questa Corte ha specificamente affermato (sentenza n. 6538 del 9 giugno 1995) che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile comporta che la cosa giudicata formatasi in esito ad un giudizio, diretto al conseguimento di una maggiore liquidazione dell'indennità integrativa speciale, preclu- de la proposizione di una successiva domanda di maggiore liqui- dazione della stessa indennità, anche se fondata su ragioni diver- se, salvo che nel primo giudizio sia stata formulata dall'interessato specifica riserva. Questa stessa Corte ha precisato (sentenza n. 2768 del 9 marzo 1995) che quando il pretore del lavoro non abbia attribuito la ri- valutazione monetaria ai sensi dell'art. 420-terzo comma- c.p.c., sia che abbia disatteso la domanda di parte o trascurato di pro- 6 nunciare su di essa sia che, mancando un'esplicita domanda, ab- bia omesso di pronunciare doverosamente ex officio, la statuizio- ne negativa deve essere specificamente impugnata in via princi- pale o incidentale, non essendo consentito al giudice di appello, in difetto di gravame, l'attribuzione della rivalutazione monetaria negata in primo grado, a ciò ostando, da un lato, la regola pro- cessuale per cui sulle statuizioni rispetto alle quali il soccom- bente non abbia proposto tempestiva impugnazione si forma il giudicato e, dall'altro lato, il fondamentale principio per cui i poteri dell'impugnazione (secondo la regola del tantum devolu- tum quantum iudicatum), dato che allo stesso giudice, nell'ipotesi di mancato appello della parte creditrice della presta- zione, è preclusa la reformatio in peius della sentenza di primo grado, appellata esclusivamente dalla controparte debitrice della prestazione soggetta a rivalutazione monetaria. Ancor più di recente questa Corte (sentenza n. 1496 del 10 feb- braio 2000) ha ribadito gli esposti principi affermando che la pronuncia, con la quale il giudice, sia pure implicitamente (liqui- dando i soli interessi), neghi la rivalutazione monetaria, presup- pone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggiore danno e passa in giudicato in mancanza di impugnazione sul punto, restando precluso l'esame della questione della rivaluta- zione nelle successive fasi processuali e in separato giudizio. Alla stregua degli esposti principi può dirsi che nel caso di specie sull'importo della liquidazione, a prescindere dalla decorrenza 7 degli interessi, si era ormai formato il giudicato, per cui era da escludere che, al di fuori della questione relativa alla decorrenza degli interessi, potessero farsi valere, specie in sede di giudizio di rinvio, altre questioni (come quella relativa alla rivalutazione monetaria) che avrebbero potuto mettere in discussione quanto ormai coperto da giudicato. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto va cassata l'impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, che si uniformerà ai principi di diritto in precedenza enunciatifort. 384 e 385, comma Tesso, cod. proc. civ.).
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma addì 9 febbraio 2001 Il Consigliere relatore estensore Il PresidenteЛ отно в тороший Alessandro be Menzis Dill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 I 0 A 1 3 oggi, 12 APR. 2001 D S 5 . , S T A O . R T L , N L A IL CANCELLI ' A O L S 3 B L E 7 I E P - S D D 8 - I I 1 A N S T 1 G N S E O O E S P A G I M D A I G E E , A O L T O D T R I E A T T R S L I I L N D G E E E S D O R E