Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.000.000, si fara' fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.000.000, si fara' fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.