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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 792/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11956/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Di Gestione Del Risparmio S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0005180000012021007 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6205/2025 depositato il
04/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1, SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., impugna l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe relativo al contratto di locazione anno 2006 serie 3/T n. 518, emesso a seguito del mancato pagamento dell'imposta di registro annualità 2021.
La Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Roma - si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto, in data 31/03/2021, seppur tardivamente ma con ravvedimento, la parte ricorrente ha effettuato il pagamento dell'imposta dovuta relativa all'anno d'imposta richiesto pur eseguendolo con dati identificativi del contratto errati, motivo per il quale non è avvenuto, nell'immediato,
l'abbinamento del mod. F24 di pagamento all'annualità contestata.
Nella successiva memoria difensiva la parte ricorrente ha espressamente riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'imposta, pur non producendo il provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato e ha concluso chiedendo di voler:1) accertare l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
2) dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Alla odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto sin qui esposto sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo accertato l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Le spese processuali vanno compensate considerata la tempestiva attivazione dell'Ufficio per l'annullamento dell'atto opposto e tenuto conto dell'errore della parte ricorrente in sede di versamento eseguito con dati identificativi del contratto errati (motivo per il quale non è avvenuto l'abbinamento del mod. F24 di pagamento all'annualità contestata).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese processuali. Roma 3 luglio 2025 Il Giudice Monocratico
AN IT OR
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11956/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Di Gestione Del Risparmio S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0005180000012021007 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6205/2025 depositato il
04/07/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1, SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., impugna l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe relativo al contratto di locazione anno 2006 serie 3/T n. 518, emesso a seguito del mancato pagamento dell'imposta di registro annualità 2021.
La Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Roma - si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto, in data 31/03/2021, seppur tardivamente ma con ravvedimento, la parte ricorrente ha effettuato il pagamento dell'imposta dovuta relativa all'anno d'imposta richiesto pur eseguendolo con dati identificativi del contratto errati, motivo per il quale non è avvenuto, nell'immediato,
l'abbinamento del mod. F24 di pagamento all'annualità contestata.
Nella successiva memoria difensiva la parte ricorrente ha espressamente riconosciuto l'avvenuto pagamento dell'imposta, pur non producendo il provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato e ha concluso chiedendo di voler:1) accertare l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
2) dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Alla odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto sin qui esposto sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo accertato l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Le spese processuali vanno compensate considerata la tempestiva attivazione dell'Ufficio per l'annullamento dell'atto opposto e tenuto conto dell'errore della parte ricorrente in sede di versamento eseguito con dati identificativi del contratto errati (motivo per il quale non è avvenuto l'abbinamento del mod. F24 di pagamento all'annualità contestata).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese processuali. Roma 3 luglio 2025 Il Giudice Monocratico
AN IT OR