Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3416/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. BORIA Parte_1
ANDREA
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. GAMBINI CP_1
PATRIZIA;
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, avendo entrambi cura dei bisogni della IA maggiorenne , di cui concordemente riconoscono ad oggi la non autosufficienza Per_1
economica.
2) I coniugi riconoscono la propria autosufficienza economica e, eccezion fatta per quanto disciplinato al successivo punto n. 3, non vi sono obbligazioni di mantenimento.
3) In conseguenza dell'odierna cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, i coniugi si obbligano entro 1 mese dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a sciogliere la comunione patrimoniale sugli immobili in comproprietà e per
1
quale addivenire alla divisione del compendio immobiliare secondo le modalità di seguito descritte, non essendovi ulteriori statuizioni da adottare in merito.
3.1) L'immobile sito in SI, Via dei Bersaglieri, n. 29, piano T, foglio 69, part. 33, sub. 1, cat. A4, consistenza di vani 6, rendita catastale 278,89, cl. 4, nonché l'immobile sito in SI, Via dei
Bersaglieri, n. 29, piani 1-2, foglio 69, part. 33, sub. 4, cat. A2, consistenza di vani 6,5, rendita catastale 402,84, cl. 3 saranno assegnati, con tutto quanto ivi contenuto, alla IG.ra Parte_1
al fine di attuare lo scioglimento della comunione patrimoniale, quale aspetto funzionale alla
[...]
regolamentazione degli accordi dei coniugi in sede divorzile.
3.2) L'immobile sito in SI, Via Garibaldi, n. 111, piano T, foglio 52, part. 175, sub. 2, cat. A4, consistenza di cani 2,5, rendita catastale 116,20, cl. 4, nonché l'immobile sito in SI, Via Garibaldi,
n. 111, piano 1, foglio 52, part. 175, sub. 3, cat. A4, consistenza di cani 3,5, rendita catastale 162,68, cl. 4 saranno assegnati, con tutto quanto ivi contenuto, al IG. al fine di attuare lo CP_1
scioglimento della comunione patrimoniale, quale aspetto funzionale alla regolamentazione degli accordi dei coniugi in sede di separazione.
3.3) Il IG. si impegna a lasciare alla IG.ra la disponibilità degli immobili CP_1 Parte_1 di cui al precedente punto 3.2 sino al 31.01.2025: ciò, a valle dell'atto notarile di divisione, mediante stipula, contestualmente al rogito notarile di divisione, di un contratto di comodato d'uso gratuito;
per tale periodo, ossia dalla stipula dell'atto notarile di divisione e sino al 31.01.2025, la IG.ra Del
Corpo sosterrà tutte le spese inerenti alla manutenzione ordinaria degli immobili, alla TARI dovuta
Cont per gli stessi e rimborserà al IG. quanto da egli sarà tenuto a versare, sempre per detto periodo,
a titolo di IMU;
3.4) Il IG. , in sostituzione della corresponsione periodica di un assegno di CP_1 mantenimento ex art. 5 L. 898/1970 in favore della IG.ra , quale “una tantum” Parte_1
ai sensi e per gli effetti della disposizione anzidetta ed a completa tacitazione di ogni pretesa o diritto della moglie in tal senso, dichiara di rinunziare al conguaglio ad egli spettante ex art. 728 c.c. per la differenza di valore tra il compendio immobiliare attribuito alla IG.ra e Parte_1
quello ad egli assegnato in base ai precedenti punti nn.
3.1 e 3.2;
3.4) Le parti sosterranno, ciascuna per la quota di 1/2, l'onere economico che si renderà necessario corrispondere a titolo di compenso del Notaio rogante e a titolo di compenso del Tecnico che sarà incaricato di produrre la documentazione funzionale alla stipula dell'atto pubblico di cui sopra.
4) I coniugi dichiarano che lo scioglimento della comunione patrimoniale di cui sopra è funzionale a regolare i reciproci diritti ed interessi in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, l. 6.3.1987, n. 74.
2 5) La IA maggiorenne continuerà ad essere residente presso l'abitazione di SI, Via Per_1
Bersaglieri, n. 29 che – coerentemente alla regolamentazione dello scioglimento della comproprietà
– sarà assegnata alla madre, con la quale potrà continuerà a vivere. Per_1
6) Il IG. verserà, a titolo di contributo nel mantenimento della IA , l'importo CP_1 Per_1 mensile di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale istituita a seguito dell'entrata in vigore del decreto di attuazione della c.d. Riforma Cartabia e sottoscritto il 10 Luglio 2024 sino al compimento, da parte della ragazza, del ventiquattresimo anno di età e cioè sino al 23.08.2027;
6.1) Il versamento del contributo mensile nel mantenimento di avverrà con con bonifico Per_1
bancario direttamente sul conto della IA e sarà sospeso nelle mensilità in cui percepirà Per_1
una retribuzione pari o superiore ad Euro 1.000,00 netti;
7) I coniugi continueranno ad onorare, per la quota di 1/2 ciascuno, il finanziamento n.
8x02076029590 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sino all'estinzione del medesimo;
8) Le parti dichiarano che, al corretto adempimento degli impegni assunti con le presenti condizioni, null'altro avranno a che pretendere per quanto oggetto dei propri rapporti intercorsi in costanza di matrimonio, in particolare con riferimento ai prelievi di somme effettuati da ciascuno di essi dai rapporti cointestati o per qualsivoglia ulteriore ragione o titolo, dichiarandosi entrambi pienamente soddisfatti e tacitati per ogni pretesa dedotta o deducibile.
9) Le spese dell'odierna procedura ed i compensi per l'attività difensiva prestata dai sopra nominati avvocati, saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori al beneficio della solidarietà professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, L.P.F.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 07.08.2024, e CP_1 Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
SI (AN) il 4.09.1999.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
3 Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 5746 del 7.06.2023 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 28.03.2023. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SI (AN) il
04.09.1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SI (AN) al n. 75, parte 2, serie
A dell'anno 1999.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della IA maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 Parte_1
a SI (AN) il 4/09/1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SI (AN) al
[...]
n. 75, parte 2, serie A dell'anno 1999; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4