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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1294/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
SE EN NI - Presidente
ZA CI - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1294/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Danile Loredana) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] [...] (Avv. Danile Loredana) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
22 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1 in data 9 settembre 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi vivono separati di fatto da fine giugno 2025 nel reciproco rispetto.
2. 1l coniuge vive nella casa familiare di sua proprietà, sita in Parte_1
Agrigento, Via Imera n. 394, con ogni arredo, insieme alla figlia ed al Parte_2 nipote , ivi domiciliati. Controparte_2
3. Il coniuge vive nella casa di sua nuda proprietà, con il consenso della Controparte_1 madre usufruttuaria, sita in Agrigento alla Via Graceffo n.
3. In questa casa fisserà la propria residenza.
4. 1 coniugi dichiarano che cureranno ed assisteranno la figlia per la gestione quotidiana delle sue esigenze, garantendo la propria presenza, come già in effetti fanno.
5. I coniugi dichiarano che la figlia maggiorenne non è ancora Parte_2
economicamente autosufficiente, in quanto in cerca di occupazione, e che la sua condizione economica risulta dall'Isee pari a € 3.836,72.
6. coniugi, precisano, altresì, che la figlia madre del piccolo Parte_2 CP_2 percepisce il mantenimento del figlio minore, erogato dal padre
[...] Parte_3
nella misura di €230,00 mensili, oltre le spese straordinarie al 50 %.
[...]
7. 1 coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di disporre, allo stato, di mezzi di autonomo sostentamento.
8. Il marito, disponendo di un reddito più alto della moglie, dichiara che si assume volontariamente ed integralmente l'onere del diretto sostentamento della figlia
[...]
sia per le spese ordinarie che straordinarie e, in virtù del principio di solidarietà Parte_2 familiare, di farsi carico di qualunque fabbisogno del nipote senza voler Controparte_2 modificare o sostituire l'obbligo di mantenimento gravante sul padre del minore come stabilito dal Tribunale, né costituire un diritto acquisito da parte di alcuno.
9. La moglie dichiara di aver contribuito all'acquisto del mobilio della casa familiare per un importo di € 5.000,00, rinunciando a ogni rivendicazione patrimoniale su tali beni. Il marito
2 riconosce alla moglie la somma di € 5.000,00 per compensare il valore del mobilio. Inoltre, riconosce la somma di € 11.000,00 per costituire una riserva che possa agevolare in futuro la moglie, la quale andrà a percepire una modesta pensione. La somma complessivamente di € 16.000,00 sarà versata dal marito alla moglie in occasione dell'incameramento della rendita e/o del capitale di cui al piano complementare pensionistico di tipo assicurativo stipulato con (doc. 16) e, comunque, entro e non oltre 12 mesi dal Controparte_3 pensionamento del marito con ogni risorsa patrimoniale.
10. L'autovettura tipo Panda, targata GM428ST, rimane nella proprietà esclusiva del coniuge . Controparte_1
11. L'autovettura tipo Golf, targata DZ541CZ, rimane in uso al coniuge Parte_1
[...]
12. Resta salva la facoltà di richiedere la revisione dell'accordo in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali.
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che all'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti hanno insistito nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
25/11/1962 e , nata ad [...] [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 4/07/1992 ad Agrigento, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Agrigento al n. 232, parte II, serie A, dell'anno 1992;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, soprariportate;
nulla sulle spese;
3 dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 23.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZA CI SE EN NI
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
SE EN NI - Presidente
ZA CI - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1294/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Danile Loredana) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] [...] (Avv. Danile Loredana) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
22 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1 in data 9 settembre 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi vivono separati di fatto da fine giugno 2025 nel reciproco rispetto.
2. 1l coniuge vive nella casa familiare di sua proprietà, sita in Parte_1
Agrigento, Via Imera n. 394, con ogni arredo, insieme alla figlia ed al Parte_2 nipote , ivi domiciliati. Controparte_2
3. Il coniuge vive nella casa di sua nuda proprietà, con il consenso della Controparte_1 madre usufruttuaria, sita in Agrigento alla Via Graceffo n.
3. In questa casa fisserà la propria residenza.
4. 1 coniugi dichiarano che cureranno ed assisteranno la figlia per la gestione quotidiana delle sue esigenze, garantendo la propria presenza, come già in effetti fanno.
5. I coniugi dichiarano che la figlia maggiorenne non è ancora Parte_2
economicamente autosufficiente, in quanto in cerca di occupazione, e che la sua condizione economica risulta dall'Isee pari a € 3.836,72.
6. coniugi, precisano, altresì, che la figlia madre del piccolo Parte_2 CP_2 percepisce il mantenimento del figlio minore, erogato dal padre
[...] Parte_3
nella misura di €230,00 mensili, oltre le spese straordinarie al 50 %.
[...]
7. 1 coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di disporre, allo stato, di mezzi di autonomo sostentamento.
8. Il marito, disponendo di un reddito più alto della moglie, dichiara che si assume volontariamente ed integralmente l'onere del diretto sostentamento della figlia
[...]
sia per le spese ordinarie che straordinarie e, in virtù del principio di solidarietà Parte_2 familiare, di farsi carico di qualunque fabbisogno del nipote senza voler Controparte_2 modificare o sostituire l'obbligo di mantenimento gravante sul padre del minore come stabilito dal Tribunale, né costituire un diritto acquisito da parte di alcuno.
9. La moglie dichiara di aver contribuito all'acquisto del mobilio della casa familiare per un importo di € 5.000,00, rinunciando a ogni rivendicazione patrimoniale su tali beni. Il marito
2 riconosce alla moglie la somma di € 5.000,00 per compensare il valore del mobilio. Inoltre, riconosce la somma di € 11.000,00 per costituire una riserva che possa agevolare in futuro la moglie, la quale andrà a percepire una modesta pensione. La somma complessivamente di € 16.000,00 sarà versata dal marito alla moglie in occasione dell'incameramento della rendita e/o del capitale di cui al piano complementare pensionistico di tipo assicurativo stipulato con (doc. 16) e, comunque, entro e non oltre 12 mesi dal Controparte_3 pensionamento del marito con ogni risorsa patrimoniale.
10. L'autovettura tipo Panda, targata GM428ST, rimane nella proprietà esclusiva del coniuge . Controparte_1
11. L'autovettura tipo Golf, targata DZ541CZ, rimane in uso al coniuge Parte_1
[...]
12. Resta salva la facoltà di richiedere la revisione dell'accordo in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali.
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che all'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti hanno insistito nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
25/11/1962 e , nata ad [...] [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 4/07/1992 ad Agrigento, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Agrigento al n. 232, parte II, serie A, dell'anno 1992;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, soprariportate;
nulla sulle spese;
3 dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 23.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZA CI SE EN NI
(atto firmato digitalmente)
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