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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel./istr.
- sciogliendo la riserva all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenutasi dinanzi al consigliere istruttore, nel procedimento n. 4584/2024 R.G. promosso da nei confronti di Parte_1
e , avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2
del Tribunale di Nola n. 2947/2024, pubblicata il 19.9.2024, con la quale: - è stata rigettata l'opposizione ed è stato confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2101/2015;
-è stata condannata parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
verificato che, con ricorso ex art. 351 co.2 c.p.c., depositato in data 18.1.2025, l'appellante ha chiesto la decisione sulla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, contenuta nell'atto di appello, prima dell'udienza di comparizione (fissata per il 2.4.2025), con provvedimento da rendere anche inaudita altera parte, richiamando, quanto al fumus, i motivi di appello (1.errata valutazione dei fatti prospettati, della scrittura e dei titoli posto a sostegno del ricorso monitorio;
2.erronea valutazione degli esiti del reso interrogatorio formale;
3.omesso esplicito rigetto, in dispositivo, della domanda riconvenzionale proposta ed erroneità della parte motiva sul punto) e deducendo ulteriormente, a sostegno del periculum, che: a) con atto di precetto notificato in data 25.9.2024, ritualmente prodotto, l'appellata aveva intimato il pagamento della somme dovute;
b) in data 22.11.2024 era stato notificato pignoramento immobiliare, sicché la procedura esecutiva era stata concretamente avviata;
c) il valore degli immobili pignorati ascendeva ad un milione di euro a fronte di un importo preteso di € 163.000,00 e ciò avrebbe dovuto portare ad un pignoramento “parziale”; d) la avviata esecuzione avrebbe impedito il ricorso a qualsivoglia finanziamento bancario e la eventuale vendita all'asta avrebbe sicuramente portato a ribassi d'asta o assegnazioni degli immobili per importi “irrisori”; e) esso appellante aveva solide garanzie immobiliari e doveva percepire ulteriori importi derivanti dall'esito favorevole di una sentenza resa dal
Tribunale di Avellino (sent. n.1449/2022);
-verificato che il Presidente, con decreto depositato in data 24.1.2025, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, ha nominato il giudice istruttore ed ha fissato l'udienza del 5.3.2025 per la comparizione delle parti dinanzi al Consigliere istruttore, onerando l'istante di notificare il ricorso ed il decreto alla controparte entro l'11.2.2025;
-posto che, instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti nella fase cautelare gli appellati con memoria difensiva depositata in data 24.2.2025, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione in difetto del requisito della manifesta fondatezza dell'appello, mentre, quanto al periculum, argomentando in punto di insussistenza di pericolo di futura insolvenza di essi appellati;
precisavano che la valutazione degli immobili pignorati dedotta dall'appellante, e contenuta nella relazione peritale prodotta, era disancorata da qualsiasi valore di mercato della zona di riferimento (valore a mq nel comune di Tufino, valutato al mese di gennaio 2025 pari ad € 996,00 al mq, simile ai valori desumibili dalla banca dati dell'agenzia delle entrate); la sentenza richiamata dall'appellante, che a suo dire riconosceva crediti in suo favore, era stata resa dal giudice del lavoro in favore di una diversa società rappresentata;
non era ipotizzabile un pignoramento parziale poiché gli immobili pignorati appartenevano ad un unico fabbricato;
la difficoltà futura di accedere a finanziamenti bancari non era idonea allo scopo;
- rilevato che l'art. 283 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n.
149 (c.d. riforma Cartabia), applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al
28.2.2023 - e, quindi, applicabile al presente giudizio di appello (introdotto con atto di appello notificato in data 6.7.2024) - consente la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata se “l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche in relazione alla possibilità dell'insolvenza di una delle parti”;
CONSIDERATO
- che la sospensione, come prevista dall'art. 283 c.p.c., nuova formulazione, è subordinata alla ricorrenza, prevista in via alternativa, dei due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il primo definito dallo stesso legislatore come “manifesta fondatezza dell'appello”, il secondo definito come “pregiudizio grave ed irreparabile” che può derivare dall'esecuzione della sentenza impugnata, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle due parti;
- che, come, peraltro, già si riteneva sotto la vigenza dell'art. 283 c.p.c., vecchia formulazione, il pregiudizio non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata, poiché, così opinando, si finirebbe con il ritenere il pregiudizio sempre sussistente, negando, in sostanza, la generale esecutorietà della sentenza di primo grado, ma occorre che sulla parte esecutata si producano effetti dannosi ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione;
- che, nel caso di specie, le censure proposte dall'appellante, articolate nei motivi di appello sopra riportati, valutate sulla base di una delibazione sommaria, propria di questa sede, non presentano, prima facie, la manifesta fondatezza richiesta dall'art. 283 c.p.c., sicché l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non appare sorretta da apprezzabile e del tutto evidente fumus boni iuris;
- che non possa ritenersi sussistente neanche l'ulteriore presupposto del periculum in mora, atteso che le questioni poste dall'appellante non appaiono dirimenti e non è configurabile un concreto rischio di mancato recupero della somma de qua in caso di esito vittorioso dell'appello: in disparte le questioni collegate al fisiologico avvio dell'azione esecutiva, che non può essere di per sé motivo di sospensione, il valore dei beni pignorati è ampiamente contestato da controparte con argomenti non confutati neppure all'udienza di comparizione;
la sentenza richiamata da parte appellante, resa dal giudice del lavoro e che riconoscerebbe ampi crediti in suo favore, per sua stessa ammissione è stata appellata;
la difficoltà di accedere al credito in conseguenza dell'avviata esecuzione è dedotta in maniera generica e non è circostanziata;
il pericolo della eventuale vendita all'asta dei beni potrà essere scongiurato con il pagamento se è vero, come ripetutamente sostenuto dall'appellante, che trovasi in condizione di ampia solvibilità, laddove il pericolo di insolvenza di controparte non
è neppure specificamente dedotto;
- che, per quanto precede, l'istanza in esame, ex art. 283 c.p.c., non sia meritevole di accoglimento;
- visto l'art. 351 c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, il 12.3.2025
Il Consigliere istr.
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente Dott. Giulio Cataldi