Sentenza 14 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/2002, n. 17935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17935 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 79 3 5 / 02 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist Presidente R.G. N. 13507/00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere Cron. 42 14642146 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 09/10/02 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SRVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA GERMANICO 172, presso 10 studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IA RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VINCENZO PAPADIA, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI BERARDINO, 3939 -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 987/00 del Tribunale di BARI depositata il 04/04/00R.G.N. 196/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito l'Avvocato PAPADIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza 24 novembre 1994 il Pretore di Bari, accoglieva la domanda proposta dal sig. RT LI per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di specifiche patologie invalidanti e per la condanna delle Ferrovie dello Stato s.p.a. ad erogargli il corrispondente trattamento di legge e dichiarava che l'infermità era assimilabile alla IV.a categoria dell'Allegato A) al d.p.r. n.834 del 1981. L'appello della società soccombente veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Bari con sentenza del 21 marzo 14 aprile 2000. | giudici di secondo grado, accogliendo l'eccezione proposta all'ultima udienza dal procuratore dell'appellato, ritenevano che il mandato alle liti, conferito, per l'appello, all'avv. Cataldo Balducci dal dottor Franco Cappelletti, capo dell'Ufficio Legale Territoriale Adriatica di Bari, proveniva da soggetto che era sfornito di un valido potere rappresentativo della società. Esaminati gli atti richiamati nel mandato alle liti (la delibera n. 22/1992 del 17.12.1992 dell'amministratore straordinario Antonio Lorenzo Necci e l'ordine di servizio n. 15 del 12.1.94), il Tribunale rilevava che la delibera n. 22/1992 stabiliva che, dalla data di cessazione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il potere di conferire procure ad litem ai procuratori interni e ai legali esterni nonché di nominare procuratori 1350700.doc speciali per la difesa in giudizio della società era attribuito a diversi dirigenti, fra i quali i Capi Ufficio Affari Legali, e che per l'esercizio del suddetto potere ai dirigenti era attribuita la rappresentanza legale della società. L'ordine di servizio n. 15 del 12 gennaio 1994, poi, definiva in sintesi l'assetto degli uffici legali della società; nell'organigramma allo stesso allegato il dr. Franco Cappelletti veniva indicato come responsabile dirigenziale ad interim dell'Ufficio Legale Territoriale Adriatica con sede in Bari. I due documenti non contenevano, ad avviso del Tribunale, il conferimento di un valido potere di rappresentanza processuale, atteso che tale potere, secondo il noto orientamento della Cassazione, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. La delibera n. 22/1992, oltre a non contenere un'indicazione nominativa dei dirigenti abilitati a conferire procure ad litem (desumibile solo dall'allegato al successivo ordine di servizio), non faceva alcun cenno, per il Tribunale, a poteri di rappresentanza sostanziale;
il generico riferimento ad un potere di rappresentanza legale, conferito "per l'esercizio del suddetto potere”, deponeva nel senso del conferimento di un potere di Live rappresentanza esclusivamente processuale. 1350700.doc 4 Anche l'attività gestionale affidata ai capi degli uffici legali con l'ordine di servizio n. 15 del 1994 risultava, per i giudici di appello, in gran parte prettamente interna e priva di rilevanza esterna. Né potevano valere le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte sulla procura per notaio Falcone, esaminata con la sentenza n. 4666/98, atteso che i capi degli uffici legali territoriali, come il Cappelletti, non erano titolari di poteri di "gestione di un intero determinato settore aziendale", ma solo di poteri di gestione puramente interna. Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando un unico motivo di censura, illustrato con memoria, le Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni. RT LI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con l'unico motivo la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 77 c.p.c, nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Riporta la cronologia della documentazione depositata in atti e, in particolare, il testo della delibera n. 22/1992, già esaminato dal Tribunale, ed assume che i giudici di appello hanno malamente (e riduttivamente) interpretato tale delibera e l'ordine di servizio n. 15 del 1994, pure esaminato dal giudice di appello, non avvedendosi che in capo al dottor “ནང་ Cappelletti, proprio per la posizione rivestita da costui all'interno della 1350700.doc 0 5 struttura societaria, sussistevano sia il potere processuale che quella sostanziale. Segnala che nelle attribuzioni funzionali dei capi degli uffici legali era ricompressa l'attività giudiziaria, con il potere di conferire procure ad litem e di gestire il contenzioso territoriale;
sicché la rappresentanza legale conferita ai capi degli uffici legali, limitatamente al cd. contenzioso territoriale, riguardava entrambi gli aspetti, sostanziale e processuali. Richiama varie pronunce della Corte, fra le quali la sentenza n. 10320/98, con la quale assume che sia stato compiuto un puntuale esame dei poteri conferiti al dott. Cappelletti con la delibera n. 22/1992. Il ricorso è fondato. È vero, come ricorda la difesa del ricorrente principale, che questa Corte ha ribadito, anche di recente, il principio della impossibilità di conferire la rappresentanza processuale ad un soggetto che non sia munito anche di poteri di rappresentanza sostanziale relativamente ai rapporti dedotti in giudizio;
in particolare, il legale rappresentante di una società di capitali è stato ritenuto abilitato a conferire ad altre persone fisiche il potere di rappresentare la società in giudizio e quindi anche il potere di conferire procure alle liti a difensori, a norma dell'art. 83 c.p.c. - solo se le stesse siano munite anche di poteri di rappresentanza sostanziale, che non devono essere limitati ad un singolo affare, ma avere carattere generale o inerire ad un organico campo di interessi, come nel per caso della rappresentanza institoria, peraltro configurabile anche ad un i V 1350700.doc complesso di rapporti caratterizzati dall'elemento comune di costituire oggetto di controversia (Cass., S.U., 8 maggio 1998 n. 4666; Sez. Lav., 9 maggio 2000 n. 5842). Nella specie il soggetto che ha rappresentato la società Ferrovie dello Stato nel giudizio di secondo grado è il dott. Franco Cappelletti, "Capo dell'Ufficio Legale Territoriale Adriatica di Bari, giusta delibera n. 22/1992 del 17.12.1992 dell'Amministratore Straordinario Antonio Lorenzo Necci ed Ordine di Servizio n. 15 del 12.1.94, nella qualità di legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni" (cfr. mandato alla lite all'avv. Cataldo Balducci steso su foglio separato ed unito al ricorso in appello delle F.S.). Dall'esame della delibera n. 22/1992 risulta che con la stessa si è inteso provvedere in ordine ai problemi posti dalla cessazione del patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato, prevedendosi l'attribuzione del "potere di conferire procure ad litem ai procuratori interni e ai legali esterni nonché di nominare procuratori speciali per la difesa in giudizio della Società" ad una serie di dirigenti: il responsabile della Funzione Centrale Segreteria ed Affari Legali, il dirigente dell'Unità Funzionale Contenzioso, il responsabile della Divisione Esercizio, i direttori compartimentali ed i "Capi ufficio Affari Legali” (evidentemente delle varie articolazioni territoriali). Nella delibera si precisa che "Per l'esercizio del suddetto potere ai citati Dirigenti è attribuita la rappresentanza legale della Società". 1350700.doc 7 L'ordine di servizio n. 15 del 12.1.1994 definisce, poi, l'assetto degli uffici affari legali della società F.S.; nell'allegato A allo stesso ordine di servizio è compreso anche un prospetto, nel quale il dr. Cappelletti è indicato come dirigente responsabile ad interim dell'Ufficio Legale Territoriale Adriatica, con sede in Bari. Ne risulta una impostazione organizzativa analoga a quella presa in esame dalle Sezioni Unite nella sentenza citata (n. 4666/98), con il riconoscimento di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale anche ai direttori compartimentali e ai capi degli Uffici Affari Legali territoriali, sia pure limitatamente agli affari, oggetto di contenzioso, rientranti nell'ambito di competenza dei rispettivi uffici. Il potere di rappresentanza sostanziale, che può avere fondamento già nella preposizione institoria ad un complesso di rapporti, come rilevato dalle Sezioni Unite, trova conferma non solo nell'assetto organizzativo che questa delibera presuppone (assetto implicante la preposizione institoria, anche se non esclusiva, dei capi degli uffici legali territoriali alla gestione dei rapporti contenziosi di competenza), ma anche nell'impiego, sia pure "rappresentanza legale" (denotanteatecnico, della espressione l'intenzione di provvedere i dirigenti in esame dei poteri di rappresentanza esterna più ampi e più idonei rispetto ai rapporti contenziosi presi in considerazione) e, soprattutto, nell'attribuzione del potere di nominare Vind “procuratori speciali per la difesa in giudizio della Società". 1350700.doc 8 Quest'ultimo potere, come la Corte ha già evidenziato esaminando la delibera n. 22 del 1992, allude alla nomina dei procuratori destinati a comparire in udienza per rispondere all'interrogatorio libero e partecipare al tentativo di conciliazione, muniti dei relativi poteri, e “non può non ritenersi presupposto un ampio potere di rappresentanza sostanziale, riguardo al complesso dei rapporti oggetto di contenzioso, in capo al soggetto abilitato appunto a conferire siffatti poteri di rappresentanza sostanziale esterna ad altri soggetti e, evidentemente, di impartire le necessarie direttive circa l'esercizio di questo potere" (Cass., 8 gennaio 2002 n. 128). Sulla scorta di tali argomentazioni è stata ritenuta la sussistenza dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, in ordine al rapporto oggetto di controversia, del capo dell'Ufficio Legale di Genova (Cass., n. 128 del 2002) e del capo dell'Ufficio Legale Territoriale di Bari, il dott. Cappelletti, che ha rappresentato la società nel giudizio di appello di cui si discute (Cass., 17 marzo 2001 n. 3867). Alla luce dei ricordati principi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Lecce. Il giudice di rinvio, al quale si rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità, esaminerà i motivi di appello, stante la sussistenza di un valido potere di rappresentanza in capo al dott. Cappelletti. Vi 1350700.doc P. T. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE. fall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 09914 DIC. 2002. IL CANCELLIEREPelle 1350700.doc 10