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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15.5.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Diego Pietrobon Guidolin opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Fabio Cassano e l'avv. Isabella Scarfone convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1654/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 11/12.5.2023 in favore della per il pagamento della somma di euro 20.258,91, Controparte_1 oltre interessi, quale corrispettivo per prestazioni di servizi.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva la nullità della notificazione del Parte_1 decreto ingiuntivo e l'insussistenza del credito in capo alla Controparte_1[...
La chiedeva, pertanto, in via preliminare che, se richiesta, non fosse Parte_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, sempre in via preliminare, che fosse accertata la nullità insanabile della notifica del decreto ingiuntivo e per l'effetto che lo stesso fosse revocato;
nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato. Si costituiva la con comparsa in data 14.11.2023 Controparte_1 chiedendo che l'opposizione fosse respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
All'udienza dell'11.3.2024 veniva formulata proposta conciliativa che non veniva accettata da
Parte_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano precisate le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente per assenza della data nella relata di notifica. Il ricorso per decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto ingiuntivo sono stati notificati a mezzo pec in data
15.5.2023 a al proprio indirizzo pec Dalla Parte_1 Email_1 documentazione agli atti la notifica tramite pec risulta regolarmente eseguita in data 15.5.2023, come di evince dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna nelle quali è indicata la suddetta data (doc. 22 fascicolo convenuta opposta). Inoltre non può comunque essere rilevata la nullità avendo l'atto raggiunto il scopo per cui è destinato, avendo potuto la regolarmente difendersi proponendo l'opposizione di cui è Parte_1 causa.
Nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla non merita Parte_1 accoglimento.
La ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, Controparte_1 oggetto della presente opposizione, in via solidale sia nei confronti della Controparte_2
, già sia nei confronti della in ragione della cessione del
[...] P_ Parte_1 ramo di azienda intervenuto tra ora , e la P_ Controparte_2 Parte_1
(v. doc. 4 fascicolo opponente).
Risulta, infatti, che con atto 2.3.2022 la ora , ha ceduto e P_ Controparte_2 venduto alla il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di costruzione di Parte_1 immobili commerciali per la grande distribuzione.
Ai sensi dell'art. 2560, 2 comma c.c. “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Sono, pertanto, responsabili in solido nei confronti dei creditori sia il cedente che il cessionario, quando i debiti inerenti l'azienda ceduta, sorti anteriormente al trasferimento dell'azienda, risultano dai libri contabili.
L'opponente sostiene che il credito vantato dalla convenuta opposta nei confronti di P_ ora , non sarebbe esigibile nei suoi confronti in quanto il suddetto CP_2 Controparte_2 credito non sarebbe riconducibile al ramo d'azienda ceduto.
Tale assunto non ha trovato riscontro.
La cessione del ramo di azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi. Nel caso di specie la ha continuato, di fatto, a svolgere l'attività Parte_1 imprenditoriale di come risulta dall'atto di cessione, che all'art. 1 prevede: “La società P_
– con unico socio, cede e vende alla società “ Società a responsabilità P_ Parte_1 limitata semplificata – con unico socio, che accetta ed acquista, il ramo d'azienda avente per oggetto l'attività di costruzioni di immobili commerciali per la grande distribuzione. In particolare, il ramo di azienda è costituito dal know-how relativo all'organizzazione dei fattori produttivi inerenti la progettazione, la programmazione, lo studio e realizzazione dei prototipi e dei materiali da impiegare nella esecuzione dei contratti di appalto relativi alla costruzione, all'allestimento interno ed esterno e ad ogni altra opera necessaria alla realizzazione di immobili commerciali destinati alla grande distribuzione. Il ramo d'azienda comprende gli studi e le analisi costruttive preliminari per la stesura del cronoprogramma e per l'esecuzione delle opere e dei siti, anche chiavi in mano, per i diversi committenti”.
A conferma di quanto sopra depone la circostanza documentalmente provata che i servizi prima richiesti da a per lo svolgimento
P_ CP_1 Controparte_1 dell'attività imprenditoriale (v. doc. da 4 a 10, doc. 11 fascicolo convenuta opposta), dopo la cessione del ramo d'azienda a sono stati richiesti alla convenuta opposta Parte_1 unicamente da quest'ultima, senza alcuna differenza e senza soluzione di continuità (v. doc. 13-14 fascicolo convenuta opposta), a dimostrazione che l'attività prima svolta da di
P_ fatto, è proseguita in capo a a seguito della cessione del ramo di azienda da Parte_1 parte di a quest'ultima. Ulteriore conferma emerge anche dall'esame delle visure
P_ camerali agli atti dalle quali si evince che e hanno tutte
P_ CP_2 Parte_1 come oggetto sociale l'espletamento di attività di edilizia.
Nessun dubbio può, quindi, sorgere sull'applicabilità al caso di specie dell'art. 2650, 2 comma c.c. ovvero che anche l'acquirente, cioè risponde solidalmente dei debiti Parte_1 anteriori alla cessione, quali sono quelli oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La citata norma di cui all'art. 2560 c.c. prevede anche che i debiti risultino dai libri contabili dell'azienda ceduta. Tuttavia un recente orientamento della Suprema Corte ha superato l'interpretazione letterale del predetto comma affermando che “in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall'art. 2560, comma 2 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori - deve essere applicato considerando la “finalità di protezione” della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a proseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore” (Cass. 10.12.2019 n. 32134, decisione assunta con riferimento ad un caso in cui la cessione dell'azienda era avvenuta in favore di società di nuova costituzione, con la stessa compagine sociale, per l'esercizio della medesima attività e con trasferimento della clientela ed era stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito). La Suprema Corte ha anche altresì escluso che la mancata annotazione nelle scritture contabili sia decisiva allorché vi sia carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda, significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in essere (v. Cass. Sez. Unite 28.2.2017 n. 5054). E ancora “In forza del principio generale che vieta l'abuso del diritto, il cessionario del ramo d'azienda non può giovarsi della limitazione di responsabilità posta dall'art. 2560, comma 2 c.c., qualora sia dimostrato che egli, al momento della stipula del contratto di cessione d'azienda, abbia avuto concreta conoscenza della sussistenza del debito non risultante dalle scritture contabili” (v. Tar Milano, sez. III, 27.2.2023 n. 495).
Nel caso di specie la poi divenuta , e la P_ Controparte_2 Controparte_4 come si evince dalle visure agli atti, hanno la medesima sede sociale in Padova, Via Monte Cengio 28/A, hanno avuto gli stessi soci, e , che si sono alternati Parte_2 Parte_3 anche nel ruolo di amministratori unici. Inoltre risulta dalla documentazione agli atti che il signor è stato il referente sia di sia, a seguito del trasferimento del ramo Parte_2 P_ di azienda, di nei rapporti con nella Parte_1 Controparte_1 richiesta dei servizi offerti dalla convenuta opposta, confermando che, di fatto, gestiva entrambe le società (v. doc. 17 e 18 fascicolo convenuta opposta).
Inoltre nelle more del presente giudizio è stata posta in liquidazione volontaria Controparte_4 dal 10.10.2024 e risulta cancellata dal registro delle imprese dal Controparte_2
30.9.2024, a conferma che entrambe le società sono state oggetto di azioni distrattive finalizzate a frustrare le ragioni creditorie della convenuta opposta. Da ultimo con atto di scissione del 15.4.2024 la ha ceduto i suoi beni immobili ad una società di Controparte_4 nuova costituzione, amministrata e di proprietà della signora , CP_5 Parte_3 operazione anch'essa che delinea il complessivo piano fraudolento posto in esse a danno della convenuta opposta.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e delle concrete caratteristiche del caso di specie deve constatarsi che il complessivo quadro probatorio impone di ritenere, pur in assenza dei libri contabili obbligatori della cedente (la cui produzione o acquisizione sarebbe difficilmente pretendibile da parte creditrice), comunque fornita la prova presuntiva delle condizioni di operatività della responsabilità della cessionaria (prevista come regola generale dal primo comma dell'art. 2560 c.c.) ed insussistenti le ragioni di tutela dell'affidamento di quest'ultima (cui risponde la regola eccezionale posta dal secondo comma della norma).
E', pertanto, possibile sostenere che la al momento della stipulazione del Parte_1 contratto di cessione di azienda abbia avuto concreta conoscenza della sussistenza del debito non risultante dalle scritture contabili, con la conseguenza che deve essere ritenuta solidalmente responsabile in riferimento al credito maturato da Controparte_1
di cui al decreto ingiuntivo, e ciò a prescindere dall'iscrizione del debito nei libri
[...] contabili obbligatori di poi divenuta , oggi estinta. P_ Controparte_2
Il credito di provato documentalmente dalle relative Controparte_1 fatture, è di fatto incontestato in quanto già società debitrice della CP_2 P_ convenuta opposta e alla quale risultano intestate le fatture, non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, opposto unicamente da che peraltro non ha mai Parte_1 contestato l'esistenza e la natura del credito derivante dalle fatture di cui al procedimento monitorio.
Pertanto, stante la fondatezza della pretesa creditoria della convenuta opposta, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese legali, che si liquidano come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente. Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1654/2024 emesso in data 11/12.5.2023 dal
Tribunale di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%,
[...]
CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 14 marzo 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15.5.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Diego Pietrobon Guidolin opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Fabio Cassano e l'avv. Isabella Scarfone convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1654/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 11/12.5.2023 in favore della per il pagamento della somma di euro 20.258,91, Controparte_1 oltre interessi, quale corrispettivo per prestazioni di servizi.
A sostegno dell'opposizione la eccepiva la nullità della notificazione del Parte_1 decreto ingiuntivo e l'insussistenza del credito in capo alla Controparte_1[...
La chiedeva, pertanto, in via preliminare che, se richiesta, non fosse Parte_1 concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, sempre in via preliminare, che fosse accertata la nullità insanabile della notifica del decreto ingiuntivo e per l'effetto che lo stesso fosse revocato;
nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato. Si costituiva la con comparsa in data 14.11.2023 Controparte_1 chiedendo che l'opposizione fosse respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
All'udienza dell'11.3.2024 veniva formulata proposta conciliativa che non veniva accettata da
Parte_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano precisate le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente per assenza della data nella relata di notifica. Il ricorso per decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto ingiuntivo sono stati notificati a mezzo pec in data
15.5.2023 a al proprio indirizzo pec Dalla Parte_1 Email_1 documentazione agli atti la notifica tramite pec risulta regolarmente eseguita in data 15.5.2023, come di evince dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna nelle quali è indicata la suddetta data (doc. 22 fascicolo convenuta opposta). Inoltre non può comunque essere rilevata la nullità avendo l'atto raggiunto il scopo per cui è destinato, avendo potuto la regolarmente difendersi proponendo l'opposizione di cui è Parte_1 causa.
Nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla non merita Parte_1 accoglimento.
La ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, Controparte_1 oggetto della presente opposizione, in via solidale sia nei confronti della Controparte_2
, già sia nei confronti della in ragione della cessione del
[...] P_ Parte_1 ramo di azienda intervenuto tra ora , e la P_ Controparte_2 Parte_1
(v. doc. 4 fascicolo opponente).
Risulta, infatti, che con atto 2.3.2022 la ora , ha ceduto e P_ Controparte_2 venduto alla il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di costruzione di Parte_1 immobili commerciali per la grande distribuzione.
Ai sensi dell'art. 2560, 2 comma c.c. “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Sono, pertanto, responsabili in solido nei confronti dei creditori sia il cedente che il cessionario, quando i debiti inerenti l'azienda ceduta, sorti anteriormente al trasferimento dell'azienda, risultano dai libri contabili.
L'opponente sostiene che il credito vantato dalla convenuta opposta nei confronti di P_ ora , non sarebbe esigibile nei suoi confronti in quanto il suddetto CP_2 Controparte_2 credito non sarebbe riconducibile al ramo d'azienda ceduto.
Tale assunto non ha trovato riscontro.
La cessione del ramo di azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi. Nel caso di specie la ha continuato, di fatto, a svolgere l'attività Parte_1 imprenditoriale di come risulta dall'atto di cessione, che all'art. 1 prevede: “La società P_
– con unico socio, cede e vende alla società “ Società a responsabilità P_ Parte_1 limitata semplificata – con unico socio, che accetta ed acquista, il ramo d'azienda avente per oggetto l'attività di costruzioni di immobili commerciali per la grande distribuzione. In particolare, il ramo di azienda è costituito dal know-how relativo all'organizzazione dei fattori produttivi inerenti la progettazione, la programmazione, lo studio e realizzazione dei prototipi e dei materiali da impiegare nella esecuzione dei contratti di appalto relativi alla costruzione, all'allestimento interno ed esterno e ad ogni altra opera necessaria alla realizzazione di immobili commerciali destinati alla grande distribuzione. Il ramo d'azienda comprende gli studi e le analisi costruttive preliminari per la stesura del cronoprogramma e per l'esecuzione delle opere e dei siti, anche chiavi in mano, per i diversi committenti”.
A conferma di quanto sopra depone la circostanza documentalmente provata che i servizi prima richiesti da a per lo svolgimento
P_ CP_1 Controparte_1 dell'attività imprenditoriale (v. doc. da 4 a 10, doc. 11 fascicolo convenuta opposta), dopo la cessione del ramo d'azienda a sono stati richiesti alla convenuta opposta Parte_1 unicamente da quest'ultima, senza alcuna differenza e senza soluzione di continuità (v. doc. 13-14 fascicolo convenuta opposta), a dimostrazione che l'attività prima svolta da di
P_ fatto, è proseguita in capo a a seguito della cessione del ramo di azienda da Parte_1 parte di a quest'ultima. Ulteriore conferma emerge anche dall'esame delle visure
P_ camerali agli atti dalle quali si evince che e hanno tutte
P_ CP_2 Parte_1 come oggetto sociale l'espletamento di attività di edilizia.
Nessun dubbio può, quindi, sorgere sull'applicabilità al caso di specie dell'art. 2650, 2 comma c.c. ovvero che anche l'acquirente, cioè risponde solidalmente dei debiti Parte_1 anteriori alla cessione, quali sono quelli oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La citata norma di cui all'art. 2560 c.c. prevede anche che i debiti risultino dai libri contabili dell'azienda ceduta. Tuttavia un recente orientamento della Suprema Corte ha superato l'interpretazione letterale del predetto comma affermando che “in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall'art. 2560, comma 2 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori - deve essere applicato considerando la “finalità di protezione” della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a proseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore” (Cass. 10.12.2019 n. 32134, decisione assunta con riferimento ad un caso in cui la cessione dell'azienda era avvenuta in favore di società di nuova costituzione, con la stessa compagine sociale, per l'esercizio della medesima attività e con trasferimento della clientela ed era stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito). La Suprema Corte ha anche altresì escluso che la mancata annotazione nelle scritture contabili sia decisiva allorché vi sia carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda, significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in essere (v. Cass. Sez. Unite 28.2.2017 n. 5054). E ancora “In forza del principio generale che vieta l'abuso del diritto, il cessionario del ramo d'azienda non può giovarsi della limitazione di responsabilità posta dall'art. 2560, comma 2 c.c., qualora sia dimostrato che egli, al momento della stipula del contratto di cessione d'azienda, abbia avuto concreta conoscenza della sussistenza del debito non risultante dalle scritture contabili” (v. Tar Milano, sez. III, 27.2.2023 n. 495).
Nel caso di specie la poi divenuta , e la P_ Controparte_2 Controparte_4 come si evince dalle visure agli atti, hanno la medesima sede sociale in Padova, Via Monte Cengio 28/A, hanno avuto gli stessi soci, e , che si sono alternati Parte_2 Parte_3 anche nel ruolo di amministratori unici. Inoltre risulta dalla documentazione agli atti che il signor è stato il referente sia di sia, a seguito del trasferimento del ramo Parte_2 P_ di azienda, di nei rapporti con nella Parte_1 Controparte_1 richiesta dei servizi offerti dalla convenuta opposta, confermando che, di fatto, gestiva entrambe le società (v. doc. 17 e 18 fascicolo convenuta opposta).
Inoltre nelle more del presente giudizio è stata posta in liquidazione volontaria Controparte_4 dal 10.10.2024 e risulta cancellata dal registro delle imprese dal Controparte_2
30.9.2024, a conferma che entrambe le società sono state oggetto di azioni distrattive finalizzate a frustrare le ragioni creditorie della convenuta opposta. Da ultimo con atto di scissione del 15.4.2024 la ha ceduto i suoi beni immobili ad una società di Controparte_4 nuova costituzione, amministrata e di proprietà della signora , CP_5 Parte_3 operazione anch'essa che delinea il complessivo piano fraudolento posto in esse a danno della convenuta opposta.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e delle concrete caratteristiche del caso di specie deve constatarsi che il complessivo quadro probatorio impone di ritenere, pur in assenza dei libri contabili obbligatori della cedente (la cui produzione o acquisizione sarebbe difficilmente pretendibile da parte creditrice), comunque fornita la prova presuntiva delle condizioni di operatività della responsabilità della cessionaria (prevista come regola generale dal primo comma dell'art. 2560 c.c.) ed insussistenti le ragioni di tutela dell'affidamento di quest'ultima (cui risponde la regola eccezionale posta dal secondo comma della norma).
E', pertanto, possibile sostenere che la al momento della stipulazione del Parte_1 contratto di cessione di azienda abbia avuto concreta conoscenza della sussistenza del debito non risultante dalle scritture contabili, con la conseguenza che deve essere ritenuta solidalmente responsabile in riferimento al credito maturato da Controparte_1
di cui al decreto ingiuntivo, e ciò a prescindere dall'iscrizione del debito nei libri
[...] contabili obbligatori di poi divenuta , oggi estinta. P_ Controparte_2
Il credito di provato documentalmente dalle relative Controparte_1 fatture, è di fatto incontestato in quanto già società debitrice della CP_2 P_ convenuta opposta e alla quale risultano intestate le fatture, non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, opposto unicamente da che peraltro non ha mai Parte_1 contestato l'esistenza e la natura del credito derivante dalle fatture di cui al procedimento monitorio.
Pertanto, stante la fondatezza della pretesa creditoria della convenuta opposta, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese legali, che si liquidano come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente. Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1654/2024 emesso in data 11/12.5.2023 dal
Tribunale di Monza;
3) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%,
[...]
CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 14 marzo 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia