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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1432/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 298/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1014/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 18/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 923 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con sentenza n. 1014/2023 accoglieva (con compensazione delle spese) il ricorso avanzato da Resistente_1 , in nome proprio e nella qualità di rappresentante della s.r.l. Società_1, avverso l'avviso di accertamento e irrogazioni di sanzioni in epigrafe, relativo a SA anno 2018 del Comune di Palermo.
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento nei suoi confronti dell'atto impugnato, non avendo egli agito “per interesse personale esclusivo” sibbene quale amministratore della società Società_1 , sita in Palermo, Indirizzo_1, esercente attività di ristorazione. Inoltre, aveva lamentato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, per assenza dei criteri di calcolo dell'imposta – peraltro riferibile unicamente all'arco temporale dell'accertata occupazione – lamentando altresì che l'area occupata sarebbe stata in parte privata e non soggetta a servitù di pubblico passaggio. Infine, il ricorrente ribadiva che la responsabilità dell'occupazione avrebbe dovuto essere attribuita alla s.r.l. da lui rappresentata, alla quale era stata formalmente contestata l'occupazione del suolo pubblico.
I giudici di prime cure osservavano che: - a)all'esame dell'avviso di accertamento impugnato non era dato comprendere i criteri di calcolo seguiti dall'ente pubblico per la determinazione della tassa dovuta;
- b)la tipologia di occupazione contestata (mediante “tavoli e sedie”) non consentiva di ritenere che essa, così come riportato nell'avviso di accertamento, avesse avuto luogo ininterrottamente dal 29 novembre 2017 al
22 novembre 2018, ciò a fronte di una verifica effettuata soltanto a quest'ultima data;
-c)alla mancanza di certezza circa il periodo dell'occupazione si aggiungeva la carente dimostrazione da parte dell'ente pubblico impositore - sul quale incombeva il relativo onere probatorio - in ordine alla natura pubblica dell'area (estesa mq 20), natura pubblica posta in dubbio dal ricorrente.
Avverso questa sentenza ha interposto appello il Comune di Palermo, deducendo la carenza di motivazione per avere i giudici di prime cure “acriticamente” aderito alla tesi del contribuente e così dimostrato “di non aver valutato né gli scritti difensivi del Comune né i verbali da cui sarebbe derivato l'avviso”. Ha ribadito, quindi, la legittimità dell'atto impositivo.
Si è costituito in giudizio Resistente_1 (in proprio e nella qualità) ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025 il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8 agosto 2023 n. 24199, ha statuito che “… l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). …”.
Sul punto della differenza tra omessa motivazione (artt. 132 c.p.c., 36 del D.lgs 546/92, art. 360, n. 5, c.p.
c.) ed omessa pronuncia la giurisprudenza (da ultimo vedi Cassazione ord. n. 23666 e 23672 del 03/08/2023) ha ribadito che “… Si è, altresì, precisato che il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessa motivazione. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificazione (Cass. 05/03/2021, n. 6150) …”.
La S.C., inoltre, ha precisato, con l'ordinanza n. 23026 depositata il 28 luglio 2023 che “… ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi, ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002)".
Tanto premesso, nel caso di specie, va rilevato che la sentenza impugnata appare coerente nello svolgimento del proprio iter logico- giuridico affrontando tutte le questioni poste alla sua valutazione.
Deve ora osservarsi che, con l'atto di appello, il Comune ribadisce che l'avviso di accertamento impugnato trae origine da un verbale elevato dalla Polizia Municipale in data 22 novembre 2018 (n. B729554) preceduto da altro verbale (n. 724654) del 28 novembre 2017.
Sicchè sostiene che la compresenza di questi due verbali avrebbe concretizzato il principio di continuità della violazione, in forza del quale l'amministrazione sarebbe legittimata ad attribuire l'importo totale della
Tosap per l'anno 2018.
Va a questo punto ricordato che per Cass. 13574/2018 “in sede di adozione dei regolamenti finalizzati a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, i Comuni non sono abilitati ad individuare e definire le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, essendo tali aspetti riservati alla legge;
ne deriva che i Comuni, in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del concessionario, non possono estendere la presunzione di continuità dell'occupazione, prevista dall'art. 63, comma 2, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, ad un periodo superiore a trenta giorni antecedenti al verbale di accertamento o, nel caso di più verbali, a ciascun verbale di accertamento».
Nel caso di specie non si è in presenza di un unico accertamento con estensione della presunzione legale di occupazione abusiva ad oltre 30 giorni, né si è in presenza di un regolamento comunale che estende, in deroga alla previsione della legge statale ordinaria, la presunzione di continuità dell'occupazione ad oltre
30 giorni da ciascun verbale di accertamento. E neppure si è in presenza della prova concreta di un'occupazione protrattasi nei mesi da novembre 2017 a novembre 2018.
Invero, nei due verbali non si rinvengono i medesimi elementi, così da far ritenere sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrano l'esistenza di un'occupazione abusiva ininterrotta.
Ed infatti:
- il verbale n.724654/2017 del 28.11.2017 risulta elevato alla società Società_1 S.r.l., identificata a mezzo della Partiva Iva della stessa, e notificato al signor Resistente_1 nella sua qualità di rappresentante legale della società, per come espressamente indicato nell'atto.
-Il verbale n. B729554 del 22.11.2018 risulta elevato, invece, solamente al signor Resistente_1 come persona fisica (senza alcun riferimento alla circostanza che la gestione dell'attività appartenesse alla società Società_1 S.r.l.) e, peraltro, contestando un'occupazione di soli 20 metri quadrati di suolo privato ad uso pubblico, per come testualmente indicato nel verbale, e attestando il pronto ripristino ad opera del trasgressore, residuando pertanto solo una occupazione temporanea di poche ore e solo per quel giorno, con esclusione di altre prove documentali a sostegno della tassazione annuale piena della SA anno 2018.
Correttamente, quindi, i giudici di prime cure hanno affermato che “non è assolutamente provato che l'occupazione con tavoli e sedie abbia avuto continuità ininterrotta dal 29 novembre 2017 e fino al 22 novembre 2018, poiché vi è evidenza di ciò solamente in questa ultima data”.
In definitiva, l'appello del Comune appare infondato e va respinto.
Anche le spese del giudizio di appello vengono compensate avuto riguardo alle peculiari ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello formulato dal Comune di Palermo avverso la sentenza, che si conferma, della CGT di primo grado di Palermo n. 1014/2023.
Compensa, tra le parti, le spese dell'odierno grado del giudizio.
Palermo, 10.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
NZ Lo AN RE NT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 298/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1014/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 18/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 923 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo con sentenza n. 1014/2023 accoglieva (con compensazione delle spese) il ricorso avanzato da Resistente_1 , in nome proprio e nella qualità di rappresentante della s.r.l. Società_1, avverso l'avviso di accertamento e irrogazioni di sanzioni in epigrafe, relativo a SA anno 2018 del Comune di Palermo.
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento nei suoi confronti dell'atto impugnato, non avendo egli agito “per interesse personale esclusivo” sibbene quale amministratore della società Società_1 , sita in Palermo, Indirizzo_1, esercente attività di ristorazione. Inoltre, aveva lamentato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, per assenza dei criteri di calcolo dell'imposta – peraltro riferibile unicamente all'arco temporale dell'accertata occupazione – lamentando altresì che l'area occupata sarebbe stata in parte privata e non soggetta a servitù di pubblico passaggio. Infine, il ricorrente ribadiva che la responsabilità dell'occupazione avrebbe dovuto essere attribuita alla s.r.l. da lui rappresentata, alla quale era stata formalmente contestata l'occupazione del suolo pubblico.
I giudici di prime cure osservavano che: - a)all'esame dell'avviso di accertamento impugnato non era dato comprendere i criteri di calcolo seguiti dall'ente pubblico per la determinazione della tassa dovuta;
- b)la tipologia di occupazione contestata (mediante “tavoli e sedie”) non consentiva di ritenere che essa, così come riportato nell'avviso di accertamento, avesse avuto luogo ininterrottamente dal 29 novembre 2017 al
22 novembre 2018, ciò a fronte di una verifica effettuata soltanto a quest'ultima data;
-c)alla mancanza di certezza circa il periodo dell'occupazione si aggiungeva la carente dimostrazione da parte dell'ente pubblico impositore - sul quale incombeva il relativo onere probatorio - in ordine alla natura pubblica dell'area (estesa mq 20), natura pubblica posta in dubbio dal ricorrente.
Avverso questa sentenza ha interposto appello il Comune di Palermo, deducendo la carenza di motivazione per avere i giudici di prime cure “acriticamente” aderito alla tesi del contribuente e così dimostrato “di non aver valutato né gli scritti difensivi del Comune né i verbali da cui sarebbe derivato l'avviso”. Ha ribadito, quindi, la legittimità dell'atto impositivo.
Si è costituito in giudizio Resistente_1 (in proprio e nella qualità) ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2025 il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8 agosto 2023 n. 24199, ha statuito che “… l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). …”.
Sul punto della differenza tra omessa motivazione (artt. 132 c.p.c., 36 del D.lgs 546/92, art. 360, n. 5, c.p.
c.) ed omessa pronuncia la giurisprudenza (da ultimo vedi Cassazione ord. n. 23666 e 23672 del 03/08/2023) ha ribadito che “… Si è, altresì, precisato che il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessa motivazione. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificazione (Cass. 05/03/2021, n. 6150) …”.
La S.C., inoltre, ha precisato, con l'ordinanza n. 23026 depositata il 28 luglio 2023 che “… ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi, ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002)".
Tanto premesso, nel caso di specie, va rilevato che la sentenza impugnata appare coerente nello svolgimento del proprio iter logico- giuridico affrontando tutte le questioni poste alla sua valutazione.
Deve ora osservarsi che, con l'atto di appello, il Comune ribadisce che l'avviso di accertamento impugnato trae origine da un verbale elevato dalla Polizia Municipale in data 22 novembre 2018 (n. B729554) preceduto da altro verbale (n. 724654) del 28 novembre 2017.
Sicchè sostiene che la compresenza di questi due verbali avrebbe concretizzato il principio di continuità della violazione, in forza del quale l'amministrazione sarebbe legittimata ad attribuire l'importo totale della
Tosap per l'anno 2018.
Va a questo punto ricordato che per Cass. 13574/2018 “in sede di adozione dei regolamenti finalizzati a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, i Comuni non sono abilitati ad individuare e definire le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, essendo tali aspetti riservati alla legge;
ne deriva che i Comuni, in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del concessionario, non possono estendere la presunzione di continuità dell'occupazione, prevista dall'art. 63, comma 2, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, ad un periodo superiore a trenta giorni antecedenti al verbale di accertamento o, nel caso di più verbali, a ciascun verbale di accertamento».
Nel caso di specie non si è in presenza di un unico accertamento con estensione della presunzione legale di occupazione abusiva ad oltre 30 giorni, né si è in presenza di un regolamento comunale che estende, in deroga alla previsione della legge statale ordinaria, la presunzione di continuità dell'occupazione ad oltre
30 giorni da ciascun verbale di accertamento. E neppure si è in presenza della prova concreta di un'occupazione protrattasi nei mesi da novembre 2017 a novembre 2018.
Invero, nei due verbali non si rinvengono i medesimi elementi, così da far ritenere sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrano l'esistenza di un'occupazione abusiva ininterrotta.
Ed infatti:
- il verbale n.724654/2017 del 28.11.2017 risulta elevato alla società Società_1 S.r.l., identificata a mezzo della Partiva Iva della stessa, e notificato al signor Resistente_1 nella sua qualità di rappresentante legale della società, per come espressamente indicato nell'atto.
-Il verbale n. B729554 del 22.11.2018 risulta elevato, invece, solamente al signor Resistente_1 come persona fisica (senza alcun riferimento alla circostanza che la gestione dell'attività appartenesse alla società Società_1 S.r.l.) e, peraltro, contestando un'occupazione di soli 20 metri quadrati di suolo privato ad uso pubblico, per come testualmente indicato nel verbale, e attestando il pronto ripristino ad opera del trasgressore, residuando pertanto solo una occupazione temporanea di poche ore e solo per quel giorno, con esclusione di altre prove documentali a sostegno della tassazione annuale piena della SA anno 2018.
Correttamente, quindi, i giudici di prime cure hanno affermato che “non è assolutamente provato che l'occupazione con tavoli e sedie abbia avuto continuità ininterrotta dal 29 novembre 2017 e fino al 22 novembre 2018, poiché vi è evidenza di ciò solamente in questa ultima data”.
In definitiva, l'appello del Comune appare infondato e va respinto.
Anche le spese del giudizio di appello vengono compensate avuto riguardo alle peculiari ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello formulato dal Comune di Palermo avverso la sentenza, che si conferma, della CGT di primo grado di Palermo n. 1014/2023.
Compensa, tra le parti, le spese dell'odierno grado del giudizio.
Palermo, 10.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
NZ Lo AN RE NT