Articolo 20 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 19Articolo 21
Versione
5 ottobre 1939
Art. 20.

La domanda di espropriazione dev'essere corredata dalla autorizzazione ministeriale prescritta nell'art. 15, dall'elenco dei palchi e degli altri eventuali diritti da espropriare e del prezzo offerto per la espropriazione.

Qualora l'espropriazione sia promossa da una parte dei comproprietari del teatro, la domanda dev'essere notificata agli altri partecipanti al condominio, i quali hanno facolta' di assistere alla procedura di esproprio e conservano il diritto di associarsi alla richiesta di espropriazione fino alla scadenza del termine fissato per il deposito dell'indennita'.

Il Prefetto, esaminata la regolarita' della domanda, dispone che, in contraddittorio fra l'espropriante e gli espropriandi, sia formato lo stato di consistenza dei palchi, dei locali annessi e degli altri diritti che formano oggetto della domanda di espropriazione.

In base alla risultanza dello stato di consistenza, alle deduzioni delle parti od ai criteri di valutazione fissati negli articoli 16 e 17, sentito ove occorra un tecnico scelto negli albi professionali, il Prefetto determina la somma da corrispondersi quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni palco e per le altre cose che vi siano connesse, a tacitazione anche dei diritti reali che possono sussistere sul palco medesimo e sugli accessori e ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, fissando il termine per l'adempimento.


Entrata in vigore il 5 ottobre 1939