Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1999, n. 2827
CASS
Sentenza 25 marzo 1999

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La norma dell'art. 36 cod. proc. civ., laddove consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale, avanti al giudice adito con la prima, con riferimento al caso in cui la competenza su entrambe le domande si debba attribuire per ragioni di valore, concerne esclusivamente l'ipotesi in cui il giudice adito sia competente per valore sulla domanda principale e la competenza per valore sulla riconvenzionale spetti parimenti ad esso o ad un giudice inferiore, mentre, non può trovare applicazione nel caso in cui sulla domanda proposta in via principale quel giudice sia incompetente, per essere la competenza per valore attribuita ad un giudice di competenza inferiore, non potendosi reputare che l'incompetenza originaria sulla domanda principale del giudice adito possa divenire irrilevante in dipendenza della proposizione della riconvenzionale, riconducibile, viceversa, alla competenza di detto giudice, il quale, pertanto, ove sia sorta discussione sulla competenza ovvero rilevi egli stesso l'incompetenza sulla domanda originaria, deve separare le due cause e rimettere al giudice di competenza inferiore la causa sulla domanda principale, trattenendo, invece, soltanto la riconvenzionale (a meno che anch'essa non sia di competenza del giudice inferiore).

Nelle cause relative a beni immobili il criterio sussidiario di determinazione del valore della controversia, previsto dal terzo comma dell'art. 15 cod. proc. civ. e concernente la determinazione del valore secondo quanto risulta dagli atti, può essere utilizzato soltanto qualora il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per valore e sul quale grava il relativo onere, alleghi e provi che il reddito dominicale o la rendita catastale, relativi all'immobile e che l'attore non è tenuto ad indicare, sono difformi da quelli presupposti per radicare la competenza del giudice adito (e sempre che lo stesso convenuto non provi l'esistenza di un reddito o di una rendita, di per sè idonei ad escludere la competenza del giudice adito), oppure qualora il convenuto alleghi e provi che l'immobile non è censito per esenzione o per altra causa (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha deciso che ingiustificatamente un tribunale si era spogliato della competenza a favore del pretore, dopo avere ritenuto, pur in difetto di assolvimento da parte del convenuto del detto onere di allegazione e prova, di dover determinare il valore del terreno oggetto della lite in base alle risultanze degli atti, costituite dal prezzo per cui era stato compravenduto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1999, n. 2827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2827
    Data del deposito : 25 marzo 1999

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