Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 2
La norma dell'art. 36 cod. proc. civ., laddove consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale, avanti al giudice adito con la prima, con riferimento al caso in cui la competenza su entrambe le domande si debba attribuire per ragioni di valore, concerne esclusivamente l'ipotesi in cui il giudice adito sia competente per valore sulla domanda principale e la competenza per valore sulla riconvenzionale spetti parimenti ad esso o ad un giudice inferiore, mentre, non può trovare applicazione nel caso in cui sulla domanda proposta in via principale quel giudice sia incompetente, per essere la competenza per valore attribuita ad un giudice di competenza inferiore, non potendosi reputare che l'incompetenza originaria sulla domanda principale del giudice adito possa divenire irrilevante in dipendenza della proposizione della riconvenzionale, riconducibile, viceversa, alla competenza di detto giudice, il quale, pertanto, ove sia sorta discussione sulla competenza ovvero rilevi egli stesso l'incompetenza sulla domanda originaria, deve separare le due cause e rimettere al giudice di competenza inferiore la causa sulla domanda principale, trattenendo, invece, soltanto la riconvenzionale (a meno che anch'essa non sia di competenza del giudice inferiore).
Nelle cause relative a beni immobili il criterio sussidiario di determinazione del valore della controversia, previsto dal terzo comma dell'art. 15 cod. proc. civ. e concernente la determinazione del valore secondo quanto risulta dagli atti, può essere utilizzato soltanto qualora il convenuto, che eccepisce l'incompetenza per valore e sul quale grava il relativo onere, alleghi e provi che il reddito dominicale o la rendita catastale, relativi all'immobile e che l'attore non è tenuto ad indicare, sono difformi da quelli presupposti per radicare la competenza del giudice adito (e sempre che lo stesso convenuto non provi l'esistenza di un reddito o di una rendita, di per sè idonei ad escludere la competenza del giudice adito), oppure qualora il convenuto alleghi e provi che l'immobile non è censito per esenzione o per altra causa (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha deciso che ingiustificatamente un tribunale si era spogliato della competenza a favore del pretore, dopo avere ritenuto, pur in difetto di assolvimento da parte del convenuto del detto onere di allegazione e prova, di dover determinare il valore del terreno oggetto della lite in base alle risultanze degli atti, costituite dal prezzo per cui era stato compravenduto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1999, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
LA MA, LA NO, Le BL RD, in proprio e quale legale rappr.te del minore Le BL IZ, LE NC NG, LE NC NA, LE NC AT, AR ME, domiciliati ex lege, in ROMA Piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato DO ANFOSSI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AT DO UI, AT NO, AT NN IA, domiciliati ex lege in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato BOSCHERO GIAMPIERO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 302/97 del Tribunale di SALUZZO, depositata il 20/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, con le quali chiede che la CORTE di CASSAZIONE, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Saluzzo con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 novembre 1997 il Tribunale di Saluzzo ha dichiarato la propria incompetenza per valore a conoscere la causa che CA LA, MA LA, NO LA, EL Le BL, AR Le BL, AT Le BL e RD Le BL (quest'ultimo anche in nome del figlio minorenne IZ Le BL) avevano promosso, con atti di citazione notificati il 6 l'11 e il 22 marzo 1991, per ottenere: la dichiarazione di nullità o l'annullamento di un contratto con cui nell'agosto del 1979 la stessa CA LA, senza averne il potere, aveva venduto a Margherita Civallero un comune loro terreno per il prezzo di lire 300.000; l'accertamento della loro qualità di proprietari del fondo;
il rilascio dell'immobile. A tali domande i convenuti DO IG IA, IA IA e AN IA, eredi dell'acquirente, avevano resistito, oltre che con l'eccezione di incompetenza accolta dal Tribunale, chiedendo in via riconvenzionale subordinata la condanna di CA LA (e dell'avvocato DO Anfossi, previa sua chiamata in causa, che tuttavia non è stata autorizzata) al risarcimento dei danni conseguenti al mancato acquisto della proprietà e alla perdita del possesso del bene, con richiesta altresì di poter eseguire sequestro conservativo per l'importo di lire 30.000.000. Alla decisione il Tribunale è pervenuto ritenendo:
che la competenza per valore, trattandosi di causa relativa a un bene immobile, doveva essere determinata ai sensi dell'art. 15 c.p.c.; che dagli atti risultava che il fondo era stato venduto nel
1979 per lire 300.000 e nel 1991, considerata la minima estensione e la destinazione, il valore non poteva aver raggiunto l'importo di lire 5.000.000, costituente all'epoca il limite della competenza del pretore.
La sentenza è stata impugnata con regolamento di competenza dagli originari attori. Hanno resistito con una memoria difensiva le altre parti. Il Procuratore generale ha formulato le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della tesi secondo cui il Tribunale di Saluzzo è incorso in errore, nel dichiarare la propria incompetenza, i ricorrenti deducono: - che il valore della causa è indeterminabile, poiché non si verte soltanto sulla proprietà dell'immobile venduto da CA LA a Margherita Civallero, ma anche sulla validità del relativo contratto, il cui oggetto non si esauriva nel trasferimento del bene ma includeva l'assunzione di vari oneri di natura reale e di obblighi di carattere personale, di impossibile quantificazione in termini pecuniari, sicché la competenza avrebbe dovuto essere determinata alla stregua degli art. 9 e 12, oltre che dell'art. 15 c.p.c., unicamente applicato nella sentenza impugnata;
- che inoltre si sarebbe dovuto tenere conto della domanda riconvenzionale di risarcimento di danni, ugualmente di valore indeterminabile perché proposta dai convenuti senza determinazione di importo, ma anzi affiancata da una richiesta di autorizzazione a sequestro conservativo per l'ammontare di lire 30.000.000, eccedente la competenza del pretore.
Nessuna delle due tesi è fondata.
In ordine alla prima, va rilevato che correttamente il Tribunale di Saluzzo ha fatto riferimento esclusivamente all'art. 15 c.p.c., il quale detta le regole per la determinazione del "valore delle cause relative a beni immobili": la controversia in effetti concerne il fondo rivendicato dagli attori con la loro domanda di rilascio, rispetto alla quale è puramente strumentale quella intesa ad ottenere la previa dichiarazione di nullità o l'annullamento del contratto con cui la dante causa dei convenuti aveva acquistato il terreno in questione.
A proposito dell'altro assunto dei ricorrenti, si deve osservare che la facoltà di agire in riconvenzione, per il disposto dell'art. 36 c.p.c., incide sulla competenza in maniera del tutto diversa da quella da essi ipotizzata. La norma presuppone infatti che la domanda principale sia stata rivolta al giudice (inferiore) effettivamente competente, il quale dispone la traslatio iudicii per entrambe le cause a quello superiore, se le ritiene legate da un rapporto di pregiudizialità o se discrezionalmente ravvisa l'opportunità di un simultaneus processus, mentre altrimenti trattiene presso di sè soltanto la prima. L'attrazione di una controversia all'altra, ai fini della competenza, può conseguire pertanto soltanto a una valutazione riservata al giudice inizialmente adito per quella di valore minore. Completamente estranea a questa fattispecie è quella prospettata dai ricorrenti, secondo i quali invece la competenza del Tribunale in relazione alla domanda principale, seppure inizialmente insussistente, sarebbe sopravvenuta in maniera automatica a posteriori, in seguito alla proposizione della riconvenzionale di valore indeterminabile e quindi esulante dalla competenza pretorile.
Tuttavia l'istanza di regolamento, come esattamente è stato osservato dal Procuratore generale, deve essere accolta, anche se per un motivo diverso da quelli fatti valere con il ricorso, i quali non limitano l'ambito della cognizione di questa Corte, che in sede di regolamento si estende a tutti i profili, pur non dedotti dalle parti, rilevanti ai fini della pronuncia sulla competenza (cfr., tra le più recenti, Cass. 26 novembre 1997 n. 11867). Pur avendo correttamente individuato nell'art. 15 c.p.c., per le ragioni prima esposte, la norma cui doveva farsi riferimento, il Tribunale di Saluzzo l'ha applicata erroneamente, procedendo a una valutazione ex actis, della quale difettavano le condizioni.
Nelle cause relative a beni immobili il valore della controversia "è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda" per i vari coefficienti stabiliti per la proprietà e per gli altri diritti reali, mentre solo "se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti". Questo secondo criterio sussidiario può essere utilizzato soltanto se il convenuto, sul quale grava il relativo onere, prova che i dati censuari sono difformi da quelli presupposti dall'attore, il quale non è tenuto a documentarli, oppure che il bene non è censito per esenzione o per altra causa (cfr., da ultimo, Cass. 8 maggio 1998 n. 4654). Ma tale onere probatorio non è stato affatto assolto dai IA, per cui ingiustificatamente il Tribunale di Saluzzo ha deciso sulla competenza individuando il valore del terreno in questione in base alle risultanze processuali relative al prezzo concordato per la vendita nel 1979, come gli sarebbe stato consentito soltanto se i convenuti avessero dedotto e dimostrato che l'immobile non era censito, o che la sua rendita catastale era tale da radicare la competenza del pretore.
Accolta pertanto l'istanza, va dichiarata la competenza del Tribunale di Saluzzo.
In quanto soccombenti, i resistenti vengono condannati in solido - dato il comune loro interesse nella causa - al rimborso delle spese di giudizio sostenute dai ricorrenti, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza; dichiara la competenza del Tribunale di Saluzzo;
condanna i resistenti in solido a rimborsare ai ricorrenti le spese di giudizio, liquidate in lire 114.400, oltre a lire 1.000.000 per onorari.
Roma, 13 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 25/03/1999.