CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
ERCOLANI DAVIDE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720240010296304000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720240010296304000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720240010296304000 IRPEF-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: " dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 e disporre la compensazione delle spese di lite"
Resistente: "l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art 46 del D.Lgs 546/92"; "la compensazione delle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 giugno 2025, il Sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dalla Rag. Difensore_1 e dal Dott. Difensore_2, ha proposto ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado, iscritto al R.G.R. n. 207/2025, avverso la cartella di pagamento n.
137 2024 00102963 04 000, relativa ad IRPEF e addizionali (regionale e comunale) anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di € 46.676,71.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi:
- l'illegittimità della cartella per indebito ricorso alla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 ai fini del disconoscimento di perdite pregresse, che – secondo la prospettazione attorea – avrebbe richiesto un atto di accertamento motivato;
- ulteriori censure in punto di motivazione della pretesa (con specifico riferimento anche agli accessori), oltre alla ricostruzione della genesi e del riporto delle perdite maturate nel 2017 e utilizzate in dichiarazione.
Il ricorrente ha altresì formulato istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della cartella, ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 546/1992, anche inaudita altera parte.
In data 25 giugno 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 207/2025.
In data 8 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dando atto che l'atto impugnato traeva origine da un controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione 2021 e che gli esiti del controllo erano stati inviati al contribuente (rimasto inizialmente inerte).
Nelle more del giudizio, l'Ufficio ha riferito di avere riesaminato la posizione alla luce delle deduzioni del contribuente, accertando che le perdite risultavano riferibili all'anno d'imposta 2017 e riportate nell'ultima dichiarazione presentata prima di quella oggetto di liquidazione (2018), e che negli anni successivi risultavano dichiarazioni omesse;
conseguentemente ha adottato il provvedimento di sgravio della cartella impugnata, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46
D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
La parte ricorrente, con note d'udienza depositate in atti, ha preso atto dello sgravio e ha dichiarato di aderire alla richiesta dell'Ufficio, insistendo per la declaratoria di estinzione ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 e per la compensazione integrale delle spese di lite.
In data 13 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e questo Collegio ha pronunciato il dispositivo n. 205/2025, depositato il 20 ottobre 2025, con cui ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la integrale compensazione delle spese tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio e sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 137 2024 00102963 04 000, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relativa al periodo d'imposta 2021, per complessivi € 46.676,71 (IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi).
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini, dopo avere verificato le deduzioni difensive del contribuente (circa la spettanza e la corretta riferibilità delle perdite), ha adottato provvedimento di sgravio della cartella impugnata, chiedendo conseguentemente la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. 546/1992.
La parte ricorrente, preso atto dello sgravio, ha aderito alla richiesta di estinzione, sollecitando anch'essa la declaratoria ex art. 46 cit., con compensazione delle spese di lite.
Ne deriva che è venuto meno l'interesse alla decisione sul merito, poiché l'atto impositivo / riscossivo impugnato è stato integralmente rimosso in autotutela,.
2. Cessazione della materia del contendere ed estinzione ex art. 46 D.Lgs. 546/1992
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per fatti sopravvenuti, si elimina il contrasto tra le parti e l'oggetto del giudizio viene meno, rendendo inutile (e processualmente improprio) che il Collegio si pronunci su doglianze ormai prive di concreta utilità.
Nel caso di specie l'Ufficio resistente ha annullato / sgravato la partita iscritta a ruolo sottesa alla cartella impugnata ed entrambe le parti hanno concordemente chiesto la definizione del processo mediante estinzione.
Sussistono pertanto i presupposti applicativi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza che residui spazio per una decisione nel merito.
3. Regolazione delle spese di lite
Quanto alle spese, il Collegio rileva che l'Ufficio ha rappresentato come la vicenda sia stata innescata dall'inerzia del contribuente in fase amministrativa (mancata interlocuzione a seguito degli esiti del controllo), circostanza che avrebbe determinato l'emissione dell'atto riscossivo.
Al contempo, lo sgravio disposto dall'Amministrazione costituisce un fatto oggettivo che ha definito la lite e che – quantomeno sul piano processuale – rende non irragionevole la scelta di non addossare integralmente i costi del giudizio a una sola parte, anche in considerazione della richiesta conforme di compensazione formulata da entrambe.
In tale quadro, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come statuito nel dispositivo.
4. Conclusione
Per le ragioni esposte, il Collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado - sez. II - dichiara la estinzione del giudizio ed integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini il 13 ottobre 2025 Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
MA De CO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
ERCOLANI DAVIDE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720240010296304000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720240010296304000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720240010296304000 IRPEF-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: " dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 e disporre la compensazione delle spese di lite"
Resistente: "l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art 46 del D.Lgs 546/92"; "la compensazione delle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 giugno 2025, il Sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dalla Rag. Difensore_1 e dal Dott. Difensore_2, ha proposto ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado, iscritto al R.G.R. n. 207/2025, avverso la cartella di pagamento n.
137 2024 00102963 04 000, relativa ad IRPEF e addizionali (regionale e comunale) anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di € 46.676,71.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi:
- l'illegittimità della cartella per indebito ricorso alla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 ai fini del disconoscimento di perdite pregresse, che – secondo la prospettazione attorea – avrebbe richiesto un atto di accertamento motivato;
- ulteriori censure in punto di motivazione della pretesa (con specifico riferimento anche agli accessori), oltre alla ricostruzione della genesi e del riporto delle perdite maturate nel 2017 e utilizzate in dichiarazione.
Il ricorrente ha altresì formulato istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della cartella, ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 546/1992, anche inaudita altera parte.
In data 25 giugno 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 207/2025.
In data 8 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dando atto che l'atto impugnato traeva origine da un controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione 2021 e che gli esiti del controllo erano stati inviati al contribuente (rimasto inizialmente inerte).
Nelle more del giudizio, l'Ufficio ha riferito di avere riesaminato la posizione alla luce delle deduzioni del contribuente, accertando che le perdite risultavano riferibili all'anno d'imposta 2017 e riportate nell'ultima dichiarazione presentata prima di quella oggetto di liquidazione (2018), e che negli anni successivi risultavano dichiarazioni omesse;
conseguentemente ha adottato il provvedimento di sgravio della cartella impugnata, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46
D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese.
La parte ricorrente, con note d'udienza depositate in atti, ha preso atto dello sgravio e ha dichiarato di aderire alla richiesta dell'Ufficio, insistendo per la declaratoria di estinzione ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 e per la compensazione integrale delle spese di lite.
In data 13 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e questo Collegio ha pronunciato il dispositivo n. 205/2025, depositato il 20 ottobre 2025, con cui ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la integrale compensazione delle spese tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio e sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 137 2024 00102963 04 000, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relativa al periodo d'imposta 2021, per complessivi € 46.676,71 (IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi).
Nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini, dopo avere verificato le deduzioni difensive del contribuente (circa la spettanza e la corretta riferibilità delle perdite), ha adottato provvedimento di sgravio della cartella impugnata, chiedendo conseguentemente la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. 546/1992.
La parte ricorrente, preso atto dello sgravio, ha aderito alla richiesta di estinzione, sollecitando anch'essa la declaratoria ex art. 46 cit., con compensazione delle spese di lite.
Ne deriva che è venuto meno l'interesse alla decisione sul merito, poiché l'atto impositivo / riscossivo impugnato è stato integralmente rimosso in autotutela,.
2. Cessazione della materia del contendere ed estinzione ex art. 46 D.Lgs. 546/1992
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per fatti sopravvenuti, si elimina il contrasto tra le parti e l'oggetto del giudizio viene meno, rendendo inutile (e processualmente improprio) che il Collegio si pronunci su doglianze ormai prive di concreta utilità.
Nel caso di specie l'Ufficio resistente ha annullato / sgravato la partita iscritta a ruolo sottesa alla cartella impugnata ed entrambe le parti hanno concordemente chiesto la definizione del processo mediante estinzione.
Sussistono pertanto i presupposti applicativi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza che residui spazio per una decisione nel merito.
3. Regolazione delle spese di lite
Quanto alle spese, il Collegio rileva che l'Ufficio ha rappresentato come la vicenda sia stata innescata dall'inerzia del contribuente in fase amministrativa (mancata interlocuzione a seguito degli esiti del controllo), circostanza che avrebbe determinato l'emissione dell'atto riscossivo.
Al contempo, lo sgravio disposto dall'Amministrazione costituisce un fatto oggettivo che ha definito la lite e che – quantomeno sul piano processuale – rende non irragionevole la scelta di non addossare integralmente i costi del giudizio a una sola parte, anche in considerazione della richiesta conforme di compensazione formulata da entrambe.
In tale quadro, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come statuito nel dispositivo.
4. Conclusione
Per le ragioni esposte, il Collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado - sez. II - dichiara la estinzione del giudizio ed integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini il 13 ottobre 2025 Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
MA De CO