Articolo 1 della Legge 1 marzo 1958, n. 167
Articolo 2
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5 aprile 1958
Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101 , concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, e' sostituito dal seguente:
E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio".
Entrata in vigore il 5 aprile 1958