Art. 1.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101 , concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, e' sostituito dal seguente:
E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio".
Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101 , concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, e' sostituito dal seguente:
E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio".