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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21226/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL PO IC
COSTANZA TETI IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21226/2025
V.G. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Raffaele Coen Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Raffaele Coen Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“Cessazione della convivenza
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La moglie ha recentemente acquistato nuovo immobile sito in Brescia, Via Cremona Parte_1
239, catastalmente identificato al NCT Foglio 208-Part 4 – Sub. 303 ove trasferirà la residenza propria e dei figli.
3. Il SI. ha acquistato nel 2023 nuovo immobile, esclusivamente allo stesso intestato Parte_2 sito in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 2, catastalmente identificato al NCT Foglio 176 – Part. 9 –
Sub. 1.
1 Casa coniugale
4. Le parti vivranno separatamente e non vi sarà alcuna assegnazione della casa coniugale. I figli manterranno la residenza con la madre. Ciascuna delle parti rimarrà proprietaria esclusiva dei rispettivi immobili.
Mantenimento del coniuge
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
Affidamento e mantenimento del figlio minore
6. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i coniugi con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre ed abiterà con la stessa mantenendo con lei la residenza anagrafica e di fatto;
7. Il minore starà con il padre un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio (orario 14.30 ovvero
18.30 nell'ipotesi di impegni lavorativi) sino alla domenica sera dopo cena con accompagnamento presso la residenza materna verso le ore 21.00.
8. Il padre potrà inoltre vedere e frequentare il figlio minore durante la settimana in giorni Per_1 ed orari che le parti avranno cura di concordare e comunicarsi reciprocamente con opportuno preavviso.
9. Durante il periodo estivo le parti concorderanno, ove possibile, che il figlio possa pernottare presso la residenza paterna anche nei giorni infrasettimanali.
10. Gli orari, i giorni ed i periodi di frequentazione sopra indicati sono modificabili tra i coniugi sulla base degli orari lavorativi delle parti e delle esigenze reciproche e del figlio minore.
11. Le parti concordano che i giorni persi per malattia/impedimento del padre o del minore verranno recuperati con impegno a trovare un accordo su tempistiche e modalità.
12. Nel periodo estivo il figlio minore trascorrerà due (2) settimane anche consecutive con il padre.
Anche la madre avrà diritto al medesimo periodo di due settimane con . I coniugi si Per_1 impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano altresì a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti, nel periodo estivo ed in ogni altro periodo di vacanza, delle strutture in cui alloggeranno con il minore, non appena provvederanno a formalizzare le prenotazioni;
13. le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio minore per metà con il padre e l'altra metà con la madre ed i giorni di Natale, Pasqua, Capodanno ed Epifania con ciascun genitore ad anni alterni;
lo stesso dicasi per il giorno del compleanno e delle altre festività che saranno alternati ogni anno;
il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e comunque tenuto conto dell'interesse del minore.
2 14. Entrambi i coniugi si impegnano a far sì che il figlio minore mantenga significativi e costanti rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
15. Le parti in ragione delle modalità di affido e frequentazione del figlio minore e della maggiore età del figlio concordano di attuare il mantenimento diretto dei figli senza corresponsione di Per_2 alcun assegno di mantenimento.
16. Lo stesso mantenimento diretto verrà applicato dalle parti anche per il figlio maggiorenne Per_2 che vivrà con la madre. Le frequentazioni di con il padre, stante la maggiore età, saranno Per_2 rimesse alla volontà del figlio.
17. Le spese straordinarie relative ai figli, mediche, scolastiche e ludiche fiscalmente documentate, nel pieno rispetto del protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, del 14 luglio 2016, che qui si allega controfirmato dalle parti saranno sostenute dai genitori in maniera paritaria al 50%.
18. Gli assegni famigliari/assegno unico verranno trattenuti integralmente dalla SI.ra . Parte_1
19. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo e /o ragione essendo entrambi economicamente autosufficienti.
20. I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti e di quello del figlio minore di ogni altro documento valido per l'espatrio.
21. Le parti concordano che la moglie ad ogni effetto di legge mantenga il cognome del marito
“ avendo assunto tale cognome una funzione di carattere distintivo della sua identità Pt_1 personale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 14.02.2002 contraevano matrimonio in Albania, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 205, parte II, serie C, vol. 1, anno 2016)
Con decreto n. 6591/2022 del 04.10.2022 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
3 il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
US AN
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL PO IC
COSTANZA TETI IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21226/2025
V.G. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Raffaele Coen Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Raffaele Coen Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“Cessazione della convivenza
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La moglie ha recentemente acquistato nuovo immobile sito in Brescia, Via Cremona Parte_1
239, catastalmente identificato al NCT Foglio 208-Part 4 – Sub. 303 ove trasferirà la residenza propria e dei figli.
3. Il SI. ha acquistato nel 2023 nuovo immobile, esclusivamente allo stesso intestato Parte_2 sito in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 2, catastalmente identificato al NCT Foglio 176 – Part. 9 –
Sub. 1.
1 Casa coniugale
4. Le parti vivranno separatamente e non vi sarà alcuna assegnazione della casa coniugale. I figli manterranno la residenza con la madre. Ciascuna delle parti rimarrà proprietaria esclusiva dei rispettivi immobili.
Mantenimento del coniuge
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
Affidamento e mantenimento del figlio minore
6. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i coniugi con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre ed abiterà con la stessa mantenendo con lei la residenza anagrafica e di fatto;
7. Il minore starà con il padre un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio (orario 14.30 ovvero
18.30 nell'ipotesi di impegni lavorativi) sino alla domenica sera dopo cena con accompagnamento presso la residenza materna verso le ore 21.00.
8. Il padre potrà inoltre vedere e frequentare il figlio minore durante la settimana in giorni Per_1 ed orari che le parti avranno cura di concordare e comunicarsi reciprocamente con opportuno preavviso.
9. Durante il periodo estivo le parti concorderanno, ove possibile, che il figlio possa pernottare presso la residenza paterna anche nei giorni infrasettimanali.
10. Gli orari, i giorni ed i periodi di frequentazione sopra indicati sono modificabili tra i coniugi sulla base degli orari lavorativi delle parti e delle esigenze reciproche e del figlio minore.
11. Le parti concordano che i giorni persi per malattia/impedimento del padre o del minore verranno recuperati con impegno a trovare un accordo su tempistiche e modalità.
12. Nel periodo estivo il figlio minore trascorrerà due (2) settimane anche consecutive con il padre.
Anche la madre avrà diritto al medesimo periodo di due settimane con . I coniugi si Per_1 impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano altresì a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti, nel periodo estivo ed in ogni altro periodo di vacanza, delle strutture in cui alloggeranno con il minore, non appena provvederanno a formalizzare le prenotazioni;
13. le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio minore per metà con il padre e l'altra metà con la madre ed i giorni di Natale, Pasqua, Capodanno ed Epifania con ciascun genitore ad anni alterni;
lo stesso dicasi per il giorno del compleanno e delle altre festività che saranno alternati ogni anno;
il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e comunque tenuto conto dell'interesse del minore.
2 14. Entrambi i coniugi si impegnano a far sì che il figlio minore mantenga significativi e costanti rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
15. Le parti in ragione delle modalità di affido e frequentazione del figlio minore e della maggiore età del figlio concordano di attuare il mantenimento diretto dei figli senza corresponsione di Per_2 alcun assegno di mantenimento.
16. Lo stesso mantenimento diretto verrà applicato dalle parti anche per il figlio maggiorenne Per_2 che vivrà con la madre. Le frequentazioni di con il padre, stante la maggiore età, saranno Per_2 rimesse alla volontà del figlio.
17. Le spese straordinarie relative ai figli, mediche, scolastiche e ludiche fiscalmente documentate, nel pieno rispetto del protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, del 14 luglio 2016, che qui si allega controfirmato dalle parti saranno sostenute dai genitori in maniera paritaria al 50%.
18. Gli assegni famigliari/assegno unico verranno trattenuti integralmente dalla SI.ra . Parte_1
19. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo e /o ragione essendo entrambi economicamente autosufficienti.
20. I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti e di quello del figlio minore di ogni altro documento valido per l'espatrio.
21. Le parti concordano che la moglie ad ogni effetto di legge mantenga il cognome del marito
“ avendo assunto tale cognome una funzione di carattere distintivo della sua identità Pt_1 personale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 14.02.2002 contraevano matrimonio in Albania, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 205, parte II, serie C, vol. 1, anno 2016)
Con decreto n. 6591/2022 del 04.10.2022 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
3 il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
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