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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4749/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032752174000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7046/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE in data 20.6.2025, LRicorrente_1 in persona del l.r.p.t. e con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0947620250000296000 notificatagli in data 30.4.2025 in relazione peraltro alla sola cartella di pagamento n. 09420240032752174000 relativa a contributi consortili anno 2019. A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto
- per essere stata omessa la notifica della cartella presupposto e conseguentemente carente di motivazione l'atto;
- essere estinta per prescrizione/decadenza la pretesa.
Di qui la richiesta di annullamento con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere stata la cartella regolarmente notificata e dunque ormai inoppugnabile. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. All'odierna udienza, nessuno compariva e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. La produzione documentale di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha smentito l'assunto del ricorrente circa l'omessa notifica della cartella, regolarmente avvenuta in data 4.10.2022 a mani della ricorrente. Il che vale a sancire l'inammissibilità del ricorso verso la cartella per evidente tardività ex art. 21 dlgs 546/1992.
Tanto è evidentemente sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta.
Il termine quinquennale di prescrizione del credito, interrotto per effetto della notifica della cartella, non è evidentemente decorso alla data della notifica della CPI impugnata.
Pure infondato l'opposto difetto di motivazione. Invero, siccome ancora di recente statuito dalla SC,
“In tema di avviso di accertamento (ma il principio è evidentemente estensibile anche agli atti della riscossione), l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo” (Sez. 5, Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020), dal che si desume, a contrario, che nessuna allegazione è dovuta allorquando ci riferisce, per relationem, al contenuto di atti già conosciuti - perché notificati - al contribuente, come appunto nella fattispecie. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore della resistente AdER liquidate in euro 200,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4749/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240032752174000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7046/2025 depositato il 02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE in data 20.6.2025, LRicorrente_1 in persona del l.r.p.t. e con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0947620250000296000 notificatagli in data 30.4.2025 in relazione peraltro alla sola cartella di pagamento n. 09420240032752174000 relativa a contributi consortili anno 2019. A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto
- per essere stata omessa la notifica della cartella presupposto e conseguentemente carente di motivazione l'atto;
- essere estinta per prescrizione/decadenza la pretesa.
Di qui la richiesta di annullamento con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere stata la cartella regolarmente notificata e dunque ormai inoppugnabile. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. All'odierna udienza, nessuno compariva e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. La produzione documentale di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha smentito l'assunto del ricorrente circa l'omessa notifica della cartella, regolarmente avvenuta in data 4.10.2022 a mani della ricorrente. Il che vale a sancire l'inammissibilità del ricorso verso la cartella per evidente tardività ex art. 21 dlgs 546/1992.
Tanto è evidentemente sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta.
Il termine quinquennale di prescrizione del credito, interrotto per effetto della notifica della cartella, non è evidentemente decorso alla data della notifica della CPI impugnata.
Pure infondato l'opposto difetto di motivazione. Invero, siccome ancora di recente statuito dalla SC,
“In tema di avviso di accertamento (ma il principio è evidentemente estensibile anche agli atti della riscossione), l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo” (Sez. 5, Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020), dal che si desume, a contrario, che nessuna allegazione è dovuta allorquando ci riferisce, per relationem, al contenuto di atti già conosciuti - perché notificati - al contribuente, come appunto nella fattispecie. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore della resistente AdER liquidate in euro 200,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)