Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 246
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica cartella presupposta e carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la cartella presupposta sia stata regolarmente notificata al contribuente in data antecedente, rendendo l'impugnazione tardiva e pertanto inammissibile.

  • Rigettato
    Estinzione per prescrizione/decadenza della pretesa

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale non fosse decorso alla data della notifica dell'atto impugnato, essendo stato interrotto dalla notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 246
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 246
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo