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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4779 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 25.11.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.o.p. AR Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 3008/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
tra
, C.F. rappresentata e difesa, giusto mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di opposizione, dall'Avv. Stefania Grisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via G. De Caro, n. 11;
opponente e
, C.F. rappresentato e difeso da sé stesso e, Controparte_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Nobile, elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi, sito in Napoli, alla Via Toledo n. 256, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché alla comparsa di costituzione;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.1.2023, l'avv. chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Salerno di ingiungere alla sig.ra il pagamento dell'importo di € 7.259,82 Parte_1
oltre spese di monitorio;
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che in data prossima al 7.3.2019, veniva designato difensore di fiducia della sig.ra , come da procura speciale in Parte_1 atti, al fine di partecipare all'udienza preliminare fissata innanzi al Tribunale di Salerno per il 28 marzo 2019, nell'ambito del procedimento penale recante n. 8375/2014 GN;
che alla predetta udienza del 28 marzo 2019, cui il ricorrente presenziava, appunto, in qualità di difensore della SI.ra , il GUP ammetteva la costituzione di parte civile della SI.ra Pt_1
, nei confronti di tutti gli imputati, poiché il fumus sulla legittimità della costituzione di Pt_1
parte civile era stato supportato da ampia discussione del medesimo ricorrente e, pur tuttavia, rinviava il procedimento di quindici giorni per studiare il fascicolo e valutare l'opportunità di disporre il rinvio a giudizio degli imputati medesimi, ciò anche a seguito delle insistenti richieste della sig.ra , avanzate e supportate dal proprio difensore;
che in data 8 aprile 2019, il Pt_1
ricorrente depositava, nell'interesse della sig.ra , memoria ex art. 121 c.p.p., in atti;
Pt_1
che all'udienza dell'11 aprile 2014, cui l'opposto pure presenziava, il GUP, dopo essersi riservato, non esitò a disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, dinanzi al Tribunale di
Salerno, per l'udienza dell'11 giugno 2019, dinanzi al Giudice monocratico del Tribunale di
Salerno, Dott. Diograzia;
che, in data 3 giugno 2019, il ricorrente depositava personalmente, presso la cancelleria del GM dott. Diograzia, la lista dei 14 testimoni individuati dalla Pt_1
per supportare le proprie ragioni ed, infine, all'udienza dell'11 giugno 2019, il Giudice disponeva il rinvio all'udienza al 3 marzo 2020, per l'avvio dell'istruttoria dibattimentale e per l'escussione dei primi testi di lista del pubblico ministero;
che tuttavia, nelle more, in data 12 gennaio 2020, la SI.ra revocava senza motivo l'incarico difensivo al ricorrente;
che pertanto, in data Pt_1
16 gennaio 2020, il ricorrente, a mezzo raccomandata A/R n. 153798256976, richiedeva il pagamento dell'onorario per l'attività difensiva espletata, calcolato, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di € 4860,00; che, nonostante l'avvenuta ricezione della parcella redatta per l'attività prestata di assistenza giudiziale nell'ambito del su indicato procedimento penale, la SI.ra non provvedeva al pagamento del dovuto;
che conseguentemente, il Pt_1
ricorrente era costretto ad attivarsi per il recupero giudiziale del proprio onorario e, pertanto, in data 3 marzo 2020, presentava richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli sulla congruità degli onorari dovuti e determinati secondo l'emessa parcella;
che in data
1° luglio 2020, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, esaminati gli atti, deliberava, con il parere n. 41/2020, che all'odierno opposto fosse corrisposto il compenso di € 4860,00, oltre
IVA e CPA come per legge, per un totale di € 7.091,32; che per il rilascio del suddetto parere da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il ricorrente sosteneva un esborso di €
168,50; che pertanto, la cifra complessiva dovuta dalla SI.ra diveniva di € 7.259,82; Pt_1 Con decreto n. 115 emesso il 17.1.2023 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla sig.ra
[...]
il pagamento della somma di € 7.259,82 oltre spese di monitorio. Parte_1
Avverso il su detto decreto proponeva opposizione la SI.ra , eccependo Parte_1
preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di mediazione, previsto dall'art. 5 del
D.lgs. n. 28/2010 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
nel merito chiedeva dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo opposto, per avvenuto adempimento dell'obbligazione, come esposto in narrativa;
in subordine, per mero scrupolo difensivo e senza accettare il contraddittorio, dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e, per l'effetto, revocare il decreto opposto;
in estremo subordine, accertare la minor somma eventualmente dovuta;
eccepiva l'adempimento dell'obbligazione dedotta dall'opposto, per aver la SI.ra pagato tutte le somme richieste a titolo di onorari dall'Avv. Pt_1 [...]
. Controparte_1
Al riguardo, evidenziava che la stessa, al momento del conferimento dell'incarico, aveva specificatamente richiesto il preventivo attestante gli onorari e le spese relative all'intero giudizio penale, che l'Avv. aveva stimato in € 2.000,00, i quali erano stati regolarmente CP_1
versati dalla SI.ra , precisamente in due tranche: in data 7.3.2019 con assegno postale Pt_1
n. 722716035802 del 7.3.2019, pari ad € 1.000,00; ed ulteriori € 1.000,00 consegnati in contanti, immediatamente dopo l'udienza dell'11.6.2019, così come pattuito al momento della sottoscrizione del mandato;
In ordine alla prova dell'attività difensiva svolta dall'opposto, ed al quantum debeatur, contestava l'opponente che l'Avv. , limitandosi a depositare un parere vidimato dal CP_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in cui sono indicate spettanze non provate, non ha dimostrato l'attività effettivamente svolta.
Altresì, contestava che nella realtà, con riguardo alla memoria ex art. 121 c.p.p., era stata la stessa opponente ad inviare all'odierno opposto una dettagliata memoria difensiva, dopo aver
– munita di competenze in tal senso – svolto un approfondito studio della controversia;
a detta memoria, il professionista avrebbe aggiunto unicamente l'intestazione e qualche piccola modifica, di mero adattamento. Inoltre, la SI.ra , successivamente, avrebbe integrato Pt_1
autonomamente la medesima memoria, corredandola degli allegati, e solo a seguito di tale integrazione si sarebbe recata presso la Cancelleria penale del Tribunale di Salerno per depositarla. Evidenziava, infine, di aver conferito mandato solo per la fase istruttoria e che l'incarico fu di durata molto breve (28.3.2019 – 11.6.2019), durante il quale l'Avv. ha partecipato a CP_1
sole tre udienze, di cui due di mero rinvio, mentre all'udienza dell'11.6.2019 vi era stata costituzione di parte civile. Lamentava che, nell'atto di costituzione di parte civile, era presente un grave errore imputabile all'Avv. e suscettibile di pregiudicare la posizione CP_1
processuale della opponente.
Si costituiva in giudizio l'Avv. , il quale, ferme le deduzioni in rito sull'inammissibilità CP_1
della spiegata opposizione, ne contestava l'infondatezza, considerato che l'opponente, senza negare il conferimento dell'incarico all'Avv. , né l'espletamento di esso, avesse CP_1
infondatamente eccepito l'avvenuto pagamento dell'onorario, senza fornirne alcuna prova, deducendo solo inconsistenti contestazioni circa le scelte difensive dell'opposto, di per sé smentite dai risultati processuali ottenuti.
Contestava la scrittura depositata dalla SI.ra , posta a fondamento dell'asserito Pt_1
versamento dell'importo di € 1000,00, in contanti, trattandosi di dichiarazione proveniente dalla stessa parte ed a sé favorevole, non sottoscritta dall'opposto, e quindi priva di qualsivoglia valenza probatoria, oltre che chiaramente erronea ed artefatta.
Con riguardo, invece, all'assegno n. 7227160358-02 depositato in copia dalla SI.ra , Pt_1
l'opposto precisava che lo stesso gli era stato consegnato quale acconto per il diverso procedimento penale n. 1181-2018 GN (il presente giudizio ha invece ad oggetto il procedimento GN 8375-2014), in data 7 marzo 2019, a seguito della discussione del 23 gennaio 2019, come da fattura depositata in atti.
Quanto, infine, alla contestazione del quantum debeatur, contestava che l'eccezione sollevata dall'opponente sia palesemente da rigettare, se si considera che il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ha redatto il proprio parere di congruità sulla scorta della prova dell'attività effettivamente espletata dal professionista;
del tutto destituita di fondamento l'inconsistente eccezione di inadempimento, essendosi la SI.ra limitata ad affermare vagamente che Pt_1
l'atto di costituzione di parte civile contenesse un grave errore, senza in alcun modo argomentare l'assunto, né indicare il preteso errore. Viceversa, vi è in atti prova del pieno adempimento e dell'utile risultato conseguito dall'Avv. in favore della SI.ra , CP_1 Pt_1
alla luce sia dell'avvenuta ammissione di parte civile della medesima, a seguito dell'attività svolta dall'opposto in udienza e con apposita memoria, sia del conseguente avvenuto rinvio a giudizio di tutti gli imputati, senza tralasciare l'attività di deposito di lista testi, da parte dell'opposto. Chiedeva pertanto, in via preliminare, concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o infondatezza della spiegata opposizione;
per l'effetto, rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di sua definitiva esecutività; in subordine, emanare ordinanza, nei confronti dell'opponente, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 186-bis, per la somma portata nel decreto ingiuntivo, oltre spese di lite del presente giudizio ed accessori di legge;
nel merito, in via principale, chiedeva accertare e dichiarare l'esistenza del credito dell'opposto nei confronti della SI.ra per le ragioni già esposte in ricorso e meglio precisate nella Parte_1
comparsa di costituzione;
per l'effetto, rigettare la proposta opposizione, in quanto infondata, in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza del credito dell'opposto nei confronti della opponente e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di €
7.259,82, oltre interessi dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
condannare, in ogni caso,
l'opponente al pagamento delle spese di lite e compenso della presente fase, oltre rimborso spese generali nella misura di legge su diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto il giudice concedeva i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando la causa al 12.2.2024 per provvedere sulle istanze istruttorie.
L'opponente, nelle proprie memorie istruttorie, replicava di non essere a conoscenza del procedimento penale n. 1181/2018 GN, né delle sorti di detto procedimento;
insisteva sulla circostanza di aver consegnato, in data 11.06.2019, € 1.000,00 in contanti nelle mani dell'opposto, e che l'assegno postale n. 7227160358-02 pari ad € 1.000,00, venisse consegnato nelle mani dell'avv. in data 07.03.2019 a saldo dell'incarico relativo al procedimento CP_1
GN 8375/2014, al quale entrambi i pagamenti devono essere imputati, come da art. 1193
c.c.
Con riguardo all'allegata fattura n. 10 relativa al procedimento penale n. 1118/18, prodotta dall'opposto, contestava che la stessa non era mai recapitata alla opponente, né in atti vi è prova dell'avviso della consegna, ricezione e/o registrazione della fattura, che comunque disconosceva;
ribadiva di aver inteso imputare la somma pari ad € 2.000,00 esclusivamente al pagamento relativo al procedimento GN 8375/2014. Insisteva, pertanto, nell'eccezione di adempimento dell'obbligazione, per aver la signora pagato tutte le Parte_1
somme richieste a titolo di onorari dall'avvocato pari ad € 2.000,00 relativamente al CP_1
procedimento penale n. 8375/2014 GN.
Con riguardo al disconoscimento della scrittura con la quale l'opponente affermava di aver versato all'opposto, all'atto di conferimento dell'incarico relativo al procedimento penale n.
8375/2014 GN, la somma pari ad € 1.000,00, rilevava l'assenza di un disconoscimento formale circa la veridicità del documento prodotto, così come della specificazione della parte della dichiarazione o del documento oggetto di disconoscimento. In virtù di quanto esposto, in via istruttoria chiedeva ammettersi l'istanza di verificazione della scrittura privata in questione, nonché l'ammissione della prova testimoniale come articolata in atti.
L'opposto, dal suo canto, ribadiva il conferimento dell'incarico e circostanziava, ancora una volta, il pagamento da parte della SI.ra , ribadendo che la documentazione prodotta Pt_1
dall'opponente fosse inconferente rispetto al presente giudizio, riguardando procedimenti non oggetto di questa causa;
quanto alla scrittura depositata dall'opponente, attestante il pagamento di € 1.000,00, contestava che la stessa fosse stata redatta dalla SI.ra e Pt_1
non sottoscritta dall'Avv. . Ne richiedeva la verificazione per accertare eventuali CP_1
alterazioni, evidenziando che il disconoscimento della scrittura non fosse ammissibile in quanto redatta da un'altra parte, e che per tale motivo non era stato richiesto. Chiedeva verificare che la scrittura fosse stata alterata, con modifiche apportate successivamente.
Si opponeva all'ammissione della prova testimoniale articolata dall'opponente, volta a smentire la documentazione agli atti;
sottolineava che la missiva della SI.ra , inviata dopo la Pt_1
richiesta di pagamento, non avesse alcun valore probatorio e che il provvedimento del
03/11/2022, sebbene non pertinente, confermava l'operato diligente dell'Avv. e CP_1
l'assenza di errori nella gestione del mandato.
Con ordinanza del 14.7.2024, il giudice, sciogliendo la riserva in precedenza assunta sulle richieste istruttorie, riteneva che non vi fosse luogo a disporre la verificazione, risultando apposta sul documento la sottoscrizione della stessa opponente;
riteneva inammissibile la prova orale articolata dall'opponente; in ordine alle istanze di concessione di ordinanze anticipatorie di condanna, riteneva di riservare ogni valutazione all'esito della replica di controparte sulla istanza, replica non consentita dalla trattazione scritta;
sicchè rinviava il giudizio, onde consentire alle parti di discutere le istanze ex art. 186 bis o ter c.p.c., all'udienza del 10.9.24.
Con ordinanza del 28.2.2025, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 186 bis e ter c.p.c., rigettava le istanze e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento sollevata dall'opponente può ritenersi superata dall'avvenuto esperimento, nel corso del giudizio, del tentativo di mediazione, conclusosi con un verbale negativo, versato in atti dall'odierno opposto.
Potendo, dunque, proseguire all'esame del merito, giova anzitutto ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra tutte, Cass. civ., sez. un.,
30.10.01, n. 13533).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
In particolare, in materia di compensi ad avvocati, incombe sul professionista, in primo luogo, provare il conferimento dell'incarico e, in secondo luogo, l'entità delle prestazioni, mentre al giudice è riservato il potere di stabilire quali siano le voci della tariffa da applicare alle prestazioni effettivamente eseguite (ved. Cass. civ. sez. III, 17 marzo 2006, n. 5884; Cass. civ. sez. III, 26 settembre 2005, n. 18775; Cass. civ. sez. II, 04 aprile 2003, n. 5321; Cass. civ. sez. II,
19 febbraio 1997 n. 1513; Cass. civ. sez. II, 24 agosto 1994 n. 7504). Nella fattispecie il conferimento dell'incarico all'avv. non è stato mai contestato dall'opponente e risulta, CP_1
comunque, dai documenti prodotti dall'opposto.
Quanto all'entità delle prestazioni effettuate dall'avv. , le stesse risultano provate, CP_1
sicché la proposta opposizione deve ritenersi infondata.
Passando quindi alla quantificazione del compenso spettante all'avv. per l'opera svolta CP_1
in favore della sig.ra , da effettuarsi secondo il criterio dell'adeguatezza all'importanza Pt_1
dell'opera prestata e al decoro della professione (art. 2233, 2° comma, c.c.), risulta correttamente applicata la tariffa forense vigente al momento della prestazione ed approvata con D.M. Giustizia 55/14, ed allo scopo appare adeguato, avuto riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista, al valore economico e sociale della sua attività, ed al risultato conseguito, applicare i valori medi della predetta tariffa penale, così come indicati nella parcella prodotta dallo stesso opposto.
Dagli stessi atti del procedimento penale n. 8375/14 non emergono, nel contempo, inadempimenti da parte dello stesso opposto.
Va ricordato a questo punto il principio secondo il quale il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore.
In caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. (Cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 21512/2019; Ordinanza 13477/25). In caso di più debiti omogenei il debitore ha la facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare, ovvero di determinare quale sia il debito che con il pagamento eseguito vuole estinguere;
facoltà che viene esercitata mediante una dichiarazione unilaterale recettizia che può essere anche non espressa e il cui accertamento è comunque insindacabile in
Cassazione (Cass., 17 marzo 1978, n. 1347; Cass., 7 febbraio 1975, n. 489).
Sul punto va precisato che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati ricadendo sul debitore l'onere della prova dell'avvenuta conoscenza.
Nel caso di specie l'opponente ha prodotto copia di un assegno postale di € 1000,00 ed una contestuale dichiarazione di pagamento in contanti di ulteriori € 1.000,00 recante soltanto la propria sottoscrizione;
pagamento che ha imputato al procedimento penale n. 8375/2014
GN, ai sensi dell'art. 1193 c.c.; scrittura prontamente contestata dall'opposto il quale ha allegato l'espletamento di attività difensiva relativa ad altro procedimento penale producendo relativa fattura n. 10 dell'8.3.2019 per un importo di € 1.000,00 corrisposto con assegno postale;
lo stesso opposto ha negato fermamente la corresponsione della somma di € 1.000,00 in contanti da parte della cliente-opponente.
In base ai principi sopra richiamati ed al dettato normativo di cui all'art. 1193 c.c. per quanto concerne l'assegno postale, l'imputazione deve intendersi fatta solo al momento della proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 115/23, non avendo fornito l'opponente prova di avvenuta ricezione da parte dell'opposto della dichiarazione di imputazione di cui alla scrittura del
7.3.2019
La stessa opponente sempre in virtù dei medesimi principi, avendo imputato il pagamento al compenso relativo al procedimento penale oggetto del presente era onerata della prova dell'avvenuto pagamento del compenso relativo al procedimento penale n. 1181/18 archiviato con ordinanza del 20-21.5.2019; prova non pervenuta;
così come non è pervenuta la prova dell'effettiva dazione della somma di € 1.000,00 asseritamente versata, in contanti all'opposto.
Da quanto sopra deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 115, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 17.1.2023;
2) Dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 115/23;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposto, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 4.000,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed Iva se dovuta, e con attribuzione ai Difensori dell'opposto dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, il 25.11.2025
Il G.o.p.
Dr. AR Pelosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.o.p. AR Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 3008/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
tra
, C.F. rappresentata e difesa, giusto mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di opposizione, dall'Avv. Stefania Grisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via G. De Caro, n. 11;
opponente e
, C.F. rappresentato e difeso da sé stesso e, Controparte_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Nobile, elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi, sito in Napoli, alla Via Toledo n. 256, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché alla comparsa di costituzione;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.1.2023, l'avv. chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Salerno di ingiungere alla sig.ra il pagamento dell'importo di € 7.259,82 Parte_1
oltre spese di monitorio;
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che in data prossima al 7.3.2019, veniva designato difensore di fiducia della sig.ra , come da procura speciale in Parte_1 atti, al fine di partecipare all'udienza preliminare fissata innanzi al Tribunale di Salerno per il 28 marzo 2019, nell'ambito del procedimento penale recante n. 8375/2014 GN;
che alla predetta udienza del 28 marzo 2019, cui il ricorrente presenziava, appunto, in qualità di difensore della SI.ra , il GUP ammetteva la costituzione di parte civile della SI.ra Pt_1
, nei confronti di tutti gli imputati, poiché il fumus sulla legittimità della costituzione di Pt_1
parte civile era stato supportato da ampia discussione del medesimo ricorrente e, pur tuttavia, rinviava il procedimento di quindici giorni per studiare il fascicolo e valutare l'opportunità di disporre il rinvio a giudizio degli imputati medesimi, ciò anche a seguito delle insistenti richieste della sig.ra , avanzate e supportate dal proprio difensore;
che in data 8 aprile 2019, il Pt_1
ricorrente depositava, nell'interesse della sig.ra , memoria ex art. 121 c.p.p., in atti;
Pt_1
che all'udienza dell'11 aprile 2014, cui l'opposto pure presenziava, il GUP, dopo essersi riservato, non esitò a disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, dinanzi al Tribunale di
Salerno, per l'udienza dell'11 giugno 2019, dinanzi al Giudice monocratico del Tribunale di
Salerno, Dott. Diograzia;
che, in data 3 giugno 2019, il ricorrente depositava personalmente, presso la cancelleria del GM dott. Diograzia, la lista dei 14 testimoni individuati dalla Pt_1
per supportare le proprie ragioni ed, infine, all'udienza dell'11 giugno 2019, il Giudice disponeva il rinvio all'udienza al 3 marzo 2020, per l'avvio dell'istruttoria dibattimentale e per l'escussione dei primi testi di lista del pubblico ministero;
che tuttavia, nelle more, in data 12 gennaio 2020, la SI.ra revocava senza motivo l'incarico difensivo al ricorrente;
che pertanto, in data Pt_1
16 gennaio 2020, il ricorrente, a mezzo raccomandata A/R n. 153798256976, richiedeva il pagamento dell'onorario per l'attività difensiva espletata, calcolato, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di € 4860,00; che, nonostante l'avvenuta ricezione della parcella redatta per l'attività prestata di assistenza giudiziale nell'ambito del su indicato procedimento penale, la SI.ra non provvedeva al pagamento del dovuto;
che conseguentemente, il Pt_1
ricorrente era costretto ad attivarsi per il recupero giudiziale del proprio onorario e, pertanto, in data 3 marzo 2020, presentava richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli sulla congruità degli onorari dovuti e determinati secondo l'emessa parcella;
che in data
1° luglio 2020, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, esaminati gli atti, deliberava, con il parere n. 41/2020, che all'odierno opposto fosse corrisposto il compenso di € 4860,00, oltre
IVA e CPA come per legge, per un totale di € 7.091,32; che per il rilascio del suddetto parere da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il ricorrente sosteneva un esborso di €
168,50; che pertanto, la cifra complessiva dovuta dalla SI.ra diveniva di € 7.259,82; Pt_1 Con decreto n. 115 emesso il 17.1.2023 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla sig.ra
[...]
il pagamento della somma di € 7.259,82 oltre spese di monitorio. Parte_1
Avverso il su detto decreto proponeva opposizione la SI.ra , eccependo Parte_1
preliminarmente il mancato esperimento del tentativo di mediazione, previsto dall'art. 5 del
D.lgs. n. 28/2010 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
nel merito chiedeva dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo opposto, per avvenuto adempimento dell'obbligazione, come esposto in narrativa;
in subordine, per mero scrupolo difensivo e senza accettare il contraddittorio, dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e, per l'effetto, revocare il decreto opposto;
in estremo subordine, accertare la minor somma eventualmente dovuta;
eccepiva l'adempimento dell'obbligazione dedotta dall'opposto, per aver la SI.ra pagato tutte le somme richieste a titolo di onorari dall'Avv. Pt_1 [...]
. Controparte_1
Al riguardo, evidenziava che la stessa, al momento del conferimento dell'incarico, aveva specificatamente richiesto il preventivo attestante gli onorari e le spese relative all'intero giudizio penale, che l'Avv. aveva stimato in € 2.000,00, i quali erano stati regolarmente CP_1
versati dalla SI.ra , precisamente in due tranche: in data 7.3.2019 con assegno postale Pt_1
n. 722716035802 del 7.3.2019, pari ad € 1.000,00; ed ulteriori € 1.000,00 consegnati in contanti, immediatamente dopo l'udienza dell'11.6.2019, così come pattuito al momento della sottoscrizione del mandato;
In ordine alla prova dell'attività difensiva svolta dall'opposto, ed al quantum debeatur, contestava l'opponente che l'Avv. , limitandosi a depositare un parere vidimato dal CP_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in cui sono indicate spettanze non provate, non ha dimostrato l'attività effettivamente svolta.
Altresì, contestava che nella realtà, con riguardo alla memoria ex art. 121 c.p.p., era stata la stessa opponente ad inviare all'odierno opposto una dettagliata memoria difensiva, dopo aver
– munita di competenze in tal senso – svolto un approfondito studio della controversia;
a detta memoria, il professionista avrebbe aggiunto unicamente l'intestazione e qualche piccola modifica, di mero adattamento. Inoltre, la SI.ra , successivamente, avrebbe integrato Pt_1
autonomamente la medesima memoria, corredandola degli allegati, e solo a seguito di tale integrazione si sarebbe recata presso la Cancelleria penale del Tribunale di Salerno per depositarla. Evidenziava, infine, di aver conferito mandato solo per la fase istruttoria e che l'incarico fu di durata molto breve (28.3.2019 – 11.6.2019), durante il quale l'Avv. ha partecipato a CP_1
sole tre udienze, di cui due di mero rinvio, mentre all'udienza dell'11.6.2019 vi era stata costituzione di parte civile. Lamentava che, nell'atto di costituzione di parte civile, era presente un grave errore imputabile all'Avv. e suscettibile di pregiudicare la posizione CP_1
processuale della opponente.
Si costituiva in giudizio l'Avv. , il quale, ferme le deduzioni in rito sull'inammissibilità CP_1
della spiegata opposizione, ne contestava l'infondatezza, considerato che l'opponente, senza negare il conferimento dell'incarico all'Avv. , né l'espletamento di esso, avesse CP_1
infondatamente eccepito l'avvenuto pagamento dell'onorario, senza fornirne alcuna prova, deducendo solo inconsistenti contestazioni circa le scelte difensive dell'opposto, di per sé smentite dai risultati processuali ottenuti.
Contestava la scrittura depositata dalla SI.ra , posta a fondamento dell'asserito Pt_1
versamento dell'importo di € 1000,00, in contanti, trattandosi di dichiarazione proveniente dalla stessa parte ed a sé favorevole, non sottoscritta dall'opposto, e quindi priva di qualsivoglia valenza probatoria, oltre che chiaramente erronea ed artefatta.
Con riguardo, invece, all'assegno n. 7227160358-02 depositato in copia dalla SI.ra , Pt_1
l'opposto precisava che lo stesso gli era stato consegnato quale acconto per il diverso procedimento penale n. 1181-2018 GN (il presente giudizio ha invece ad oggetto il procedimento GN 8375-2014), in data 7 marzo 2019, a seguito della discussione del 23 gennaio 2019, come da fattura depositata in atti.
Quanto, infine, alla contestazione del quantum debeatur, contestava che l'eccezione sollevata dall'opponente sia palesemente da rigettare, se si considera che il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ha redatto il proprio parere di congruità sulla scorta della prova dell'attività effettivamente espletata dal professionista;
del tutto destituita di fondamento l'inconsistente eccezione di inadempimento, essendosi la SI.ra limitata ad affermare vagamente che Pt_1
l'atto di costituzione di parte civile contenesse un grave errore, senza in alcun modo argomentare l'assunto, né indicare il preteso errore. Viceversa, vi è in atti prova del pieno adempimento e dell'utile risultato conseguito dall'Avv. in favore della SI.ra , CP_1 Pt_1
alla luce sia dell'avvenuta ammissione di parte civile della medesima, a seguito dell'attività svolta dall'opposto in udienza e con apposita memoria, sia del conseguente avvenuto rinvio a giudizio di tutti gli imputati, senza tralasciare l'attività di deposito di lista testi, da parte dell'opposto. Chiedeva pertanto, in via preliminare, concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità e/o infondatezza della spiegata opposizione;
per l'effetto, rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria di sua definitiva esecutività; in subordine, emanare ordinanza, nei confronti dell'opponente, ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 186-bis, per la somma portata nel decreto ingiuntivo, oltre spese di lite del presente giudizio ed accessori di legge;
nel merito, in via principale, chiedeva accertare e dichiarare l'esistenza del credito dell'opposto nei confronti della SI.ra per le ragioni già esposte in ricorso e meglio precisate nella Parte_1
comparsa di costituzione;
per l'effetto, rigettare la proposta opposizione, in quanto infondata, in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza del credito dell'opposto nei confronti della opponente e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di €
7.259,82, oltre interessi dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
condannare, in ogni caso,
l'opponente al pagamento delle spese di lite e compenso della presente fase, oltre rimborso spese generali nella misura di legge su diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto il giudice concedeva i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando la causa al 12.2.2024 per provvedere sulle istanze istruttorie.
L'opponente, nelle proprie memorie istruttorie, replicava di non essere a conoscenza del procedimento penale n. 1181/2018 GN, né delle sorti di detto procedimento;
insisteva sulla circostanza di aver consegnato, in data 11.06.2019, € 1.000,00 in contanti nelle mani dell'opposto, e che l'assegno postale n. 7227160358-02 pari ad € 1.000,00, venisse consegnato nelle mani dell'avv. in data 07.03.2019 a saldo dell'incarico relativo al procedimento CP_1
GN 8375/2014, al quale entrambi i pagamenti devono essere imputati, come da art. 1193
c.c.
Con riguardo all'allegata fattura n. 10 relativa al procedimento penale n. 1118/18, prodotta dall'opposto, contestava che la stessa non era mai recapitata alla opponente, né in atti vi è prova dell'avviso della consegna, ricezione e/o registrazione della fattura, che comunque disconosceva;
ribadiva di aver inteso imputare la somma pari ad € 2.000,00 esclusivamente al pagamento relativo al procedimento GN 8375/2014. Insisteva, pertanto, nell'eccezione di adempimento dell'obbligazione, per aver la signora pagato tutte le Parte_1
somme richieste a titolo di onorari dall'avvocato pari ad € 2.000,00 relativamente al CP_1
procedimento penale n. 8375/2014 GN.
Con riguardo al disconoscimento della scrittura con la quale l'opponente affermava di aver versato all'opposto, all'atto di conferimento dell'incarico relativo al procedimento penale n.
8375/2014 GN, la somma pari ad € 1.000,00, rilevava l'assenza di un disconoscimento formale circa la veridicità del documento prodotto, così come della specificazione della parte della dichiarazione o del documento oggetto di disconoscimento. In virtù di quanto esposto, in via istruttoria chiedeva ammettersi l'istanza di verificazione della scrittura privata in questione, nonché l'ammissione della prova testimoniale come articolata in atti.
L'opposto, dal suo canto, ribadiva il conferimento dell'incarico e circostanziava, ancora una volta, il pagamento da parte della SI.ra , ribadendo che la documentazione prodotta Pt_1
dall'opponente fosse inconferente rispetto al presente giudizio, riguardando procedimenti non oggetto di questa causa;
quanto alla scrittura depositata dall'opponente, attestante il pagamento di € 1.000,00, contestava che la stessa fosse stata redatta dalla SI.ra e Pt_1
non sottoscritta dall'Avv. . Ne richiedeva la verificazione per accertare eventuali CP_1
alterazioni, evidenziando che il disconoscimento della scrittura non fosse ammissibile in quanto redatta da un'altra parte, e che per tale motivo non era stato richiesto. Chiedeva verificare che la scrittura fosse stata alterata, con modifiche apportate successivamente.
Si opponeva all'ammissione della prova testimoniale articolata dall'opponente, volta a smentire la documentazione agli atti;
sottolineava che la missiva della SI.ra , inviata dopo la Pt_1
richiesta di pagamento, non avesse alcun valore probatorio e che il provvedimento del
03/11/2022, sebbene non pertinente, confermava l'operato diligente dell'Avv. e CP_1
l'assenza di errori nella gestione del mandato.
Con ordinanza del 14.7.2024, il giudice, sciogliendo la riserva in precedenza assunta sulle richieste istruttorie, riteneva che non vi fosse luogo a disporre la verificazione, risultando apposta sul documento la sottoscrizione della stessa opponente;
riteneva inammissibile la prova orale articolata dall'opponente; in ordine alle istanze di concessione di ordinanze anticipatorie di condanna, riteneva di riservare ogni valutazione all'esito della replica di controparte sulla istanza, replica non consentita dalla trattazione scritta;
sicchè rinviava il giudizio, onde consentire alle parti di discutere le istanze ex art. 186 bis o ter c.p.c., all'udienza del 10.9.24.
Con ordinanza del 28.2.2025, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 186 bis e ter c.p.c., rigettava le istanze e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento sollevata dall'opponente può ritenersi superata dall'avvenuto esperimento, nel corso del giudizio, del tentativo di mediazione, conclusosi con un verbale negativo, versato in atti dall'odierno opposto.
Potendo, dunque, proseguire all'esame del merito, giova anzitutto ricordare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra tutte, Cass. civ., sez. un.,
30.10.01, n. 13533).
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento.
In particolare, in materia di compensi ad avvocati, incombe sul professionista, in primo luogo, provare il conferimento dell'incarico e, in secondo luogo, l'entità delle prestazioni, mentre al giudice è riservato il potere di stabilire quali siano le voci della tariffa da applicare alle prestazioni effettivamente eseguite (ved. Cass. civ. sez. III, 17 marzo 2006, n. 5884; Cass. civ. sez. III, 26 settembre 2005, n. 18775; Cass. civ. sez. II, 04 aprile 2003, n. 5321; Cass. civ. sez. II,
19 febbraio 1997 n. 1513; Cass. civ. sez. II, 24 agosto 1994 n. 7504). Nella fattispecie il conferimento dell'incarico all'avv. non è stato mai contestato dall'opponente e risulta, CP_1
comunque, dai documenti prodotti dall'opposto.
Quanto all'entità delle prestazioni effettuate dall'avv. , le stesse risultano provate, CP_1
sicché la proposta opposizione deve ritenersi infondata.
Passando quindi alla quantificazione del compenso spettante all'avv. per l'opera svolta CP_1
in favore della sig.ra , da effettuarsi secondo il criterio dell'adeguatezza all'importanza Pt_1
dell'opera prestata e al decoro della professione (art. 2233, 2° comma, c.c.), risulta correttamente applicata la tariffa forense vigente al momento della prestazione ed approvata con D.M. Giustizia 55/14, ed allo scopo appare adeguato, avuto riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista, al valore economico e sociale della sua attività, ed al risultato conseguito, applicare i valori medi della predetta tariffa penale, così come indicati nella parcella prodotta dallo stesso opposto.
Dagli stessi atti del procedimento penale n. 8375/14 non emergono, nel contempo, inadempimenti da parte dello stesso opposto.
Va ricordato a questo punto il principio secondo il quale il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore.
In caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. (Cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 21512/2019; Ordinanza 13477/25). In caso di più debiti omogenei il debitore ha la facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare, ovvero di determinare quale sia il debito che con il pagamento eseguito vuole estinguere;
facoltà che viene esercitata mediante una dichiarazione unilaterale recettizia che può essere anche non espressa e il cui accertamento è comunque insindacabile in
Cassazione (Cass., 17 marzo 1978, n. 1347; Cass., 7 febbraio 1975, n. 489).
Sul punto va precisato che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati ricadendo sul debitore l'onere della prova dell'avvenuta conoscenza.
Nel caso di specie l'opponente ha prodotto copia di un assegno postale di € 1000,00 ed una contestuale dichiarazione di pagamento in contanti di ulteriori € 1.000,00 recante soltanto la propria sottoscrizione;
pagamento che ha imputato al procedimento penale n. 8375/2014
GN, ai sensi dell'art. 1193 c.c.; scrittura prontamente contestata dall'opposto il quale ha allegato l'espletamento di attività difensiva relativa ad altro procedimento penale producendo relativa fattura n. 10 dell'8.3.2019 per un importo di € 1.000,00 corrisposto con assegno postale;
lo stesso opposto ha negato fermamente la corresponsione della somma di € 1.000,00 in contanti da parte della cliente-opponente.
In base ai principi sopra richiamati ed al dettato normativo di cui all'art. 1193 c.c. per quanto concerne l'assegno postale, l'imputazione deve intendersi fatta solo al momento della proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 115/23, non avendo fornito l'opponente prova di avvenuta ricezione da parte dell'opposto della dichiarazione di imputazione di cui alla scrittura del
7.3.2019
La stessa opponente sempre in virtù dei medesimi principi, avendo imputato il pagamento al compenso relativo al procedimento penale oggetto del presente era onerata della prova dell'avvenuto pagamento del compenso relativo al procedimento penale n. 1181/18 archiviato con ordinanza del 20-21.5.2019; prova non pervenuta;
così come non è pervenuta la prova dell'effettiva dazione della somma di € 1.000,00 asseritamente versata, in contanti all'opposto.
Da quanto sopra deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. acquista efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 115, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 17.1.2023;
2) Dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 115/23;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposto, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 4.000,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed Iva se dovuta, e con attribuzione ai Difensori dell'opposto dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, il 25.11.2025
Il G.o.p.
Dr. AR Pelosi