Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di sentenza di applicazione della pena per i reati d'omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, C.d.S. come introdotto dalla legge n. 102 del 2006, non si applica ai reati commessi prima della entrata in vigore di tale ultima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27058 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 878
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 33576/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN LE N. IL 30/01/1974;
avverso la sentenza n. 22686/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA, del 12/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette le conclusioni del PG, rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 15 ottobre 2008, la Corte di AZ ha annullato parzialmente la decisione 7 aprile 2006 del Giudice per la udienza preliminare del Tribunale di RE (con la quale era stata applicata a GN Alessia la pena concordata per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla viabilità) per mancata irrogazione della sospensione della patente di guida. Decidendo in sede di rinvio, il Giudice ha disposto la sanzione accessoria per la durata di mesi due, con la sentenza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale l'imputato ha proposto ricorso per AZ;
deduce violazione di legge perché la sospensione della patente non è stata diminuita fino ad un terzo a sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2 bis introdotto dalla L. n. 101 del 2006. La censura non è meritevole di accoglimento.
L'originario testo dell'art.222 c.2 DLvo 1992/285 prevedeva, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente di guida da due mesi ad un anno;
la L. n. 101 del 2006 ha modificato la durata della sanzione accessoria non stabilendo un minimo ed elevando il massimo a quattro anni.
La citata legge ha introdotto all'art. 222, un comma 2 bis che prevede la diminuzione sino ad un terzo, in caso di giudizio ex art.444 c.p.p. e ss, della "sanzione amministrativa accessoria della patente fino a quattro anni"; il testo normativo è chiaro nello indicare che la novazione non si applica in relazione alle diverse disposizioni in punto di entità della sanzione.
Pertanto, la nuova disciplina non introduce, nella ipotesi di applicazione di pena, una previsione generale di diminuzione della sanzione accessoria, ma solo di quella di entità maggiorata in esito alla modifica legislativa.
Poiché questa estensione è stata effettuata con la L. n. 101 del 2006, deriva come logica conseguenza che la previsione non è
applicabile retroattivamente ai reati commessi prima della entrata in vigore della legge (tale è il caso in esame).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010