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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7892/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giusj GRISAFI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Cesare Battisti, n. 33; e
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariarita SERIO previa autorizzazione del GT del Tribunale di Bologna all' ADS Avv. Luca FAVA alla nomina di difensore e procuratore di fiducia, nominato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Loderingo degli Andalò, n. 5/2; con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 settembre 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 4 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 16 settembre 2025, hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso.
pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel San Pietro Terme (BO) il 25 gennaio 1986. Dall'unione sono nate il 29 gennaio 1988, , il 20 agosto 1990, e Per_1 Per_2
, il 17 aprile 2000, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento degli stessi atteso che i genitori hanno dichiarato essere economicamente autosufficienti. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Bologna l'8 dicembre 1961 e , nata a [...] il 4 aprile Controparte_1
1959, unitisi in matrimonio a Castel San Pietro Terme (BO) il 25 gennaio 1986, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 5 p. 2 s. A anno 1986; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che le figlie, oltre che maggiorenni, sono tutte economicamente autosufficienti;
3) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di non possedere beni e che pertanto nulla deve essere regolato in materia;
3) prende atto che le parti hanno concordato che la signora CP_1 continuerà ad abitare e risiedere nell'attuale abitazione sita a Pianoro (BO) in via Belvedere, n. 10 e che presenterà la richiesta di subentro nel contratto di locazione con Acer entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
4) prende atto che il signor i è già trasferito altrove e ha già liberato il Parte_1 garage e la cantina dai propri effetti personali;
5) a far data dal deposito della domanda dispone che il marito corrisponda alla moglie, entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di 500,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Dal momento in cui la signora percepirà il “reddito di inclusione” e/o pensione sociale il signor CP_1
pagina 2 di 3 le corrisponderà la minor somma di 300,00 euro mensili, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giusj GRISAFI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Cesare Battisti, n. 33; e
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariarita SERIO previa autorizzazione del GT del Tribunale di Bologna all' ADS Avv. Luca FAVA alla nomina di difensore e procuratore di fiducia, nominato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Loderingo degli Andalò, n. 5/2; con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 settembre 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 4 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 16 settembre 2025, hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso.
pagina 1 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel San Pietro Terme (BO) il 25 gennaio 1986. Dall'unione sono nate il 29 gennaio 1988, , il 20 agosto 1990, e Per_1 Per_2
, il 17 aprile 2000, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento degli stessi atteso che i genitori hanno dichiarato essere economicamente autosufficienti. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Bologna l'8 dicembre 1961 e , nata a [...] il 4 aprile Controparte_1
1959, unitisi in matrimonio a Castel San Pietro Terme (BO) il 25 gennaio 1986, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 5 p. 2 s. A anno 1986; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che le figlie, oltre che maggiorenni, sono tutte economicamente autosufficienti;
3) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di non possedere beni e che pertanto nulla deve essere regolato in materia;
3) prende atto che le parti hanno concordato che la signora CP_1 continuerà ad abitare e risiedere nell'attuale abitazione sita a Pianoro (BO) in via Belvedere, n. 10 e che presenterà la richiesta di subentro nel contratto di locazione con Acer entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
4) prende atto che il signor i è già trasferito altrove e ha già liberato il Parte_1 garage e la cantina dai propri effetti personali;
5) a far data dal deposito della domanda dispone che il marito corrisponda alla moglie, entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di 500,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Dal momento in cui la signora percepirà il “reddito di inclusione” e/o pensione sociale il signor CP_1
pagina 2 di 3 le corrisponderà la minor somma di 300,00 euro mensili, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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