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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 6 maggio 2025, ore 9:40 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per l'avv. PEPOLI VERONICA, oggi sostituito dall'avv. FALDI Parte_1
ENRICO per nessuno compare Controparte_1
L'avv. Faldi chiede che la causa sia trattenuta in decisione, precisando che per l'a.s. 2024/2025 il ricorrente non lavora alle dipendenze , ma ne era dipendente al momento della CP_1 presentazione del ricorso, come da contratto 2023/2024 in atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano N. R.G. 176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERONICA Parte_1 C.F._1
PEPOLI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore
Email_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del Parte_1
beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli a.s. 2022/2023 e
2023/2024.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 6 maggio 2025 al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve infatti rilevarsi che, a fronte delle conclusioni rassegnate (vale a dire, la condanna in forma specifica del per l'attribuzione della Carta docente), parte ricorrente non ha CP_1
documentato l'attuale inserimento del docente nel sistema scolastico e, anzi, lo ha espressamente negato all'odierna udienza.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce
retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Entrambi i richiamati decreti (in particolare, l'art. 3, co. 2, del d.p.c.m. del 28 settembre 2016 che ricalca la previsione di quello del 2015) prevedono espressamente che “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Come è noto, la Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03),
Pag. 3 di 5 intervenuta sulla natura della carta docente e sui presupposti per poterne beneficiare, ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche”, specificando che, in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio “i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da
liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Da quanto precede deriva che l'accoglimento della domanda, per come formulata,
presupporrebbe l'attuale inserimento del docente nel sistema scolastico, circostanza insussistente nel caso di specie.
Né può, in assenza di una esplicita richiesta, condannarsi il al risarcimento dei CP_1
danni.
Invero non il ricorrente non ha allegato (né, tantomeno, provato) l'esistenza di un danno effettivo derivante dal comportamento tenuto dalla parte datoriale, dovendosi escludere la configurabilità di un danno in re ipsa. Un'indicazione di senso contrario non può ritrarsi dalla pronuncia di legittimità sopra richiamata, la quale si è limitata ad affermare che tali danni possano essere provati per presunzioni, non anche che questi possano implicitamente ravvisarsi nell'inadempimento del . CP_1
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto.
Non si provvede sulle spese, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni
Pag. 4 di 5 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese del giudizio.
Prato, 6 maggio 2025
Pag. 5 di 5
Il Giudice
Mariella Galano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 6 maggio 2025, ore 9:40 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per l'avv. PEPOLI VERONICA, oggi sostituito dall'avv. FALDI Parte_1
ENRICO per nessuno compare Controparte_1
L'avv. Faldi chiede che la causa sia trattenuta in decisione, precisando che per l'a.s. 2024/2025 il ricorrente non lavora alle dipendenze , ma ne era dipendente al momento della CP_1 presentazione del ricorso, come da contratto 2023/2024 in atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano N. R.G. 176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERONICA Parte_1 C.F._1
PEPOLI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore
Email_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del Parte_1
beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli a.s. 2022/2023 e
2023/2024.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 6 maggio 2025 al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve infatti rilevarsi che, a fronte delle conclusioni rassegnate (vale a dire, la condanna in forma specifica del per l'attribuzione della Carta docente), parte ricorrente non ha CP_1
documentato l'attuale inserimento del docente nel sistema scolastico e, anzi, lo ha espressamente negato all'odierna udienza.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce
retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Entrambi i richiamati decreti (in particolare, l'art. 3, co. 2, del d.p.c.m. del 28 settembre 2016 che ricalca la previsione di quello del 2015) prevedono espressamente che “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Come è noto, la Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03),
Pag. 3 di 5 intervenuta sulla natura della carta docente e sui presupposti per poterne beneficiare, ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche”, specificando che, in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio “i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da
liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Da quanto precede deriva che l'accoglimento della domanda, per come formulata,
presupporrebbe l'attuale inserimento del docente nel sistema scolastico, circostanza insussistente nel caso di specie.
Né può, in assenza di una esplicita richiesta, condannarsi il al risarcimento dei CP_1
danni.
Invero non il ricorrente non ha allegato (né, tantomeno, provato) l'esistenza di un danno effettivo derivante dal comportamento tenuto dalla parte datoriale, dovendosi escludere la configurabilità di un danno in re ipsa. Un'indicazione di senso contrario non può ritrarsi dalla pronuncia di legittimità sopra richiamata, la quale si è limitata ad affermare che tali danni possano essere provati per presunzioni, non anche che questi possano implicitamente ravvisarsi nell'inadempimento del . CP_1
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto.
Non si provvede sulle spese, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni
Pag. 4 di 5 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese del giudizio.
Prato, 6 maggio 2025
Pag. 5 di 5
Il Giudice
Mariella Galano