Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 313 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 313 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/01/2025, da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUISA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA FIOCCHI, parte elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LUCA CESARETTI, parte elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato in data 24.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in
Montappone (FM), il giorno 30.08.2003, con atto trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del
1
in data 22.11.2006. Persona_1
Tutto ciò premesso, preso atto che da tempo il rapporto matrimoniale si è deteriorato, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca comunicazione;
b) la casa coniugale, sita in Montappone (FM) via Giudice E. Alessandrini n. 2, resterà assegnata a Parte_1
che vi continuerà ad abitare, completa di arredo e pertinenze, mentre trasferirà la
[...] Controparte_1 propria residenza. Le parti concordano che, in qualsiasi momento, potrà prelevare dalla Controparte_1 casa coniugale eventuali mobili di sua proprietà o parte di essi previo preavviso al coniuge di almeno giorni 10;
c) la LI maggiorenne della coppia, , di anni 18, resterà ad abitare con la madre presso l'abitazione Per_1 coniugale in Montappone via Giudice E. Alessandrini n. 2;
d) i genitori si impegnano ad assecondare le eIGenze ed impegni personali della LI attraverso la più Per_1 amplia flessibilità di tempo ed orari per quanto concerne i giorni in cui potranno tenere con sé la propria LI, tenendo presente in via primaria ed esclusiva gli interessi e la volontà dello stessa.
e) per quel che concerne il mantenimento della IG.ra e della LI , viene pattuito tra Parte_1 Per_1 le parti che contribuirà attraverso il versamento a e Controparte_1 Parte_1 Persona_1
a tale titolo, della somma complessiva mensile di Euro 1.150,00, così suddivisa: Euro 650,00 per la IG.ra
ed Euro 500,00 per la LI , somma che verrà versata direttamente alle stesse Parte_1 Per_1 attraverso bonifico sul conto corrente acceso a loro nome, entro la fine di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
f) per quel che concerne le spese di natura straordinaria della LI della coppia, ivi comprese spese per studio, tempo libero, mediche specialistiche e quant'altro necessario, vi provvederanno entrambi i genitori nella misura del
65% a carico del e 35% a carico di , seguendo il protocollo in uso presso Controparte_1 Parte_1 il Tribunale di Fermo;
g) Le autovetture Mercedes B. targata DY882WJ, di proprietà e Fiat Panda targata Controparte_1
FY934JL di proprietà della IG.ra , attualmente utilizzate dalla IG.ra e dalla Parte_1 Parte_1 LI , resteranno in uso delle stesse;
Per_1
h) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
i) i coniugi separandi si danno reciprocamente atto di aver già proceduto alla divisione dei beni personali e di non avere più alcuna pretesa, anche di carattere economico, da avanzare al riguardo;
2 j) le spese legali per l'assistenza professionale saranno a carico dei coniugi per i rispettivi procuratori secondo
l'importo preventivamente concordato con gli stessi”.
Le parti, dopo aver concordemente chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale all'udienza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * * * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Collegio, altresì, rileva come nessun provvedimento debba essere assunto in punto di collocamento e disciplina del diritto di visita nei confronti della LI maggiorenne.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
❖ Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Montappone (FM), il giorno 30.08.2023;
❖ Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
❖ Nulla a provvedere sulle condizioni riguardanti il collocamento e il diritto di visita della LI maggiorenne;
❖ Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
❖ Compensa le spese tra le parti;
3 ❖ Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montappone (FM) per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di ConIGlio del Tribunale, in data 18.03.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
4