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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 06 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1494/2021 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Licciardello, giusta Parte_1
procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Maria Antonietta Piras e Alessandro Doa,
RESISTENTE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Salvatore Agnello, giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: riconoscimento assegni familiari
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 aprile 2021 esponeva di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della dalla data del 20.06.2016 al 21.03.2020, data CP_3
in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa e di avere espletato il lavoro dal
1 20.06.2016 sino al 26.09.2019, data in cui era entrata in congedo di maternità, previa domanda presentata all'IN.
Osservava che non le erano state corrisposti l'indennità dovuta dal mese di settembre
2019 al mese di marzo 2020 né gli assegni per nucleo familiare maturati né gli arretrati e che la società datrice di lavoro non aveva corrisposto non solo la quota di indennità per maternità dovuta dalla ditta ma neppure le quote IN che avrebbe dovuto anticipare.
Evidenziava di avere presentato richiesta all'IN di corresponsione diretta delle somme dovute a titolo di indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria che va dal mese di ottobre 2019 fino al mese di marzo 2020.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo 2020 direttamente da parte dell'IN; condannare l'IN al pagamento della complessiva somma dovuta a titolo di dell'indennità di maternità per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi, dal momento del sorgere dell'obbligazione sino al soddisfo per ciascun rateo spettante;
accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione degli assegni familiari maturati dal 25.06.2016 al 21.03.2020; condannare l'IN al pagamento della complessiva somma dovuta a titolo di assegni familiari maturati nell'ambito della durata del rapporto di lavoro ed esattamente dal
25.06.2016 al 21.03.2020; spese vinte con distrazione ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 21 settembre 2021 si costituiva in giudizio l'IN rilevando preliminarmente la necessità di integrare il contraddittorio con il datore di lavoro, obbligato a corrispondere l'indennità di maternità.
Osservava che nel caso di specie non vi erano le condizioni per il pagamento diretto da parte dell' , e che, con riferimento alla richiesta di Assegno per il Nucleo CP_1
Familiare, non risultava il diritto alla prestazione invocata.
Tanto premesso, chiedeva di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. All'udienza del 25.01.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro e, con memoria depositata in giudizio in data 15 aprile
2022, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza del ricorso. CP_2
Rilevava di avere corrisposto gli assegni richiesti una volta ottenuta l'autorizzazione dell'IN e che nessuna autorizzazione aveva ricevuto dall'IN relativamente agli ANF arretrati dal 07/2016 al 06/2019, e che per mero errore aveva effettuato un pagamento in misura inferiore rispetto al dovuto.
2 Osservava che i conguagli dell'IN erano avvenuti soltanto per il periodo settembre
2019- marzo 2020 e che non potevano essere portati a conguaglio periodi antecedenti a questo, stante l'invio delle domande di assegni familiari e di maternità avvenute soltanto nel mese di settembre 2019 e l'autorizzazione dell'NP relativo al solo periodo (fino al
21.03.2020).
Eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità e/o la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda in quanto formulata in modo non specifico e comunque non coerente con i presupposti di fatto.
Nel merito evidenziava che, in qualità di soggetto anticipatario, aveva provveduto a versare alla sig.ra il dovuto a titolo di indennità di maternità, come attestabile dalle Pt_1
buste paga e dai bonifici effettuati.
Con riferimento agli assegni familiari, rilevava di non avere mai portato a conguaglio gli importi relativi alle annualità pregresse e stante l'assenza di autorizzazione dell'NP, con la conseguenza che esse devono essere pagate, ove siano effettivamente dovute,
CP_ direttamente dall' previdenziale, secondo i principi giurisprudenziali.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
4. Sostituita l'udienza del 06.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
5. In via preliminare va dichiarata infondata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c proposta dal datore di lavoro, poiché dall'atto introduttivo del ricorso appaiono chiaramente individuabili sia il petitum che la causa petendi.
6. Con riferimento alla richiesta di congedo di maternità occorre rilevare la legittimazione passiva dell'IN e del datore di lavoro.
La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di malattia
(riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 c.c.) deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'IN, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 del D.L. 663/1979 (convertito nella L. 33/1980) l'IN è
l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della
L. 833/1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all' , con la precisazione che l'obbligo di CP_1
anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall' (Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio 2015, n. Controparte_5
1172).
3 Il datore di lavoro chiamato in giudizio ha provato, depositando ricevuta di bonifico di €
3651,00 del 25.03.2022, di avere provveduto, seppur successivamente alla chiamata in causa, al saldo del congedo di maternità dovuto, per cui in merito a tale richiesta va dichiarata cessata la materia del contendere.
7. Passando quindi ad esaminare la richiesta di assegni per il nucleo familiare non percepiti, il ricorso è fondato. L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n.
69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n.
69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Con riferimento alle condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all'IN in caso di pensionati) tutti i documenti che possono
4 essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55).
Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'IN tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55).
Sulla base di tali disposizioni l'IN ha elaborato un modulo, denominato ANF/DIP, che deve essere presentato da chi richiede la prestazione nel momento in cui sorge il diritto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, con validità sino al 30 giugno successivo, in cui sono indicati, oltre ai dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare stesso nel periodo di riferimento. Nella richiesta sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità e cioè quella del dichiarante che attesta l'assenza di altre richieste e di altri assegni per le persone componenti il nucleo e quella del coniuge del richiedente che dichiara di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare (cfr. art. 8 bis, d.l. n. 69/88).
Circa la documentazione da allegare alla domanda, lo stato di famiglia (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata in occasione della prima richiesta del trattamento e rinnovata ogni 5 anni, a meno che non intervengano variazioni significative, da segnalare entro 30 giorni (art. 7, d.l. n. 69/88), mentre il rinnovo della domanda con la dichiarazione reddituale deve essere presentato ogni anno.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n.
797/55).
Nel caso di specie parte ricorrente ha fornito la prova sia del requisito reddituale (vedi certificazione agli atti), sia del carico di famiglia.
Circa la legittimazione passiva dell'NP, la Suprema Corte ha più volte precisato: “L' obbligato alla erogazione degli assegni familiari è l'NP laddove il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice "adiectus solutionis causa", con la conseguenza che, ove abbia comunicato al datore di lavoro la non spettanza del trattamento, quest'ultimo non è più tenuto ad anticiparlo ai dipendenti”
Cass 4533/1998.
Dalla documentazione in atti risultano erogati dal datore di lavoro gli assegni familiari per il periodo da luglio 2019 fino al maggio 2020, data di cessazione del rapporto, mentre
5 non vi è prova del pagamento degli assegni per il periodo dal giugno 2016 sino al luglio
2019.
Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio, risulta provata la sussistenza del diritto alla liquidazione dell'ANF relativa al periodo 2016-2019 nei confronti della ricorrente.
In particolare, dalla richiamata documentazione, è emerso incontrovertibilmente che la domanda avanzata dalla ricorrente avente per oggetto il riconoscimento del diritto a percepire gli ANF in relazione agli anni 2016-2020 era stata accolta e che, nonostante tale riconoscimento, non essendo stata effettuata la liquidazione di quanto dovuto, il ricorrente ha presentato all'Istituto domanda di liquidazione diretta con ricorso amministrativo nel settembre 2020..
L'IN pur essendo in possesso della documentazione richiesta per la liquidazione del beneficio richiesto a partire dalla suddetta data, non ha mai provveduto ad effettuare la liquidazione.
Occorre poi rilevare che, con le note del 09 dicembre 2022 la ditta ha depositato nota di comunicazione di sospensione matricola IN e visura camerale dalla quale risulta inattività della ditta, per cui spetta all'NP provvedere al pagamento diretto degli assegni familiari, potendo l' procedere al pagamento diretto degli Assegni familiari nei CP_1
settori a conguaglio nei casi in cui la ditta sia fallita (o cessata).
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo dall'1/6/2016 al 30/06/2019 e, per l'effetto, l'IN va condannato al pagamento del dovuto.
Competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 legge 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
Le ragioni della decisione nonché il comportamento processuale delle parti giustificano la compensazione di 1/3 delle spese giudiziali che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi. Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Sonia Licciardello sussistendo le dichiarazioni di rito.
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 14.04.2021
contro
NP e in persona dei rispettivi legali CP_2
rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per la richiesta di congedo di maternità;
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli ANF per il periodo giugno 2016- giugno 2019 e, per l'effetto, condanna l'NP a erogare in suo favore le somme dovute oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.16 legge n.
412/1991 dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna l'NP e la in solido tra loro a rifondere alla ricorrente 2/3 CP_2
delle spese di lite, che liquida – già ridotti- in € 6.182,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore anticipatario avv. Sonia Licciardello;
compensa per il resto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 07.03.2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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