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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 24/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, dott.ssa TI CI ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1782/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
(C.F./P.I. ) con sede in 20142 Parte_1 P.IVA_1
- Milano (MI), Viale Famagosta n. 75, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. - con gli Avv.ti Anna Luisa Caimmi e CP_1 Parte_2
ND ID AL entrambi del Foro di Milano
INTIMANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a Controparte_2 C.F._1
MB (SRI LANKA) il 31.08.1978 e residente in 26027 – Rivolta d'Adda (CR), Via Garibaldi
n. 8
INTIMATA CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E
PAGAMENTO CANONI
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 24 novembre 2025, sulle conclusioni formulate da parte istante nella memoria integrativa del 20.11.2025 che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
per ottenere la convalida dello sfratto per morosità relativamente Controparte_2
all'immobile sito in Rivolta d'Adda (CR), Via Garibaldi n. 8, piano primo, oggetto del contratto di locazione. Parte intimante lamentava che la conduttrice a partire dal terzo trimestre dell'anno 2022 si era resa inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni locatizi e degli oneri accessori per un importo complessivo di Euro 8.193,77 . Alla prima udienza del 6 ottobre 2025 parte intimata non compariva.
Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore
non comparso alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi Controparte_2 dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-
84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 24 novembre 2025 parte conduttrice restava contumace.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 6 ottobre 2025 a
, ne dichiarava la contumacia ed udita la discussione, Controparte_2 all'udienza odierna decideva la causa come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che in data 21.02.2017 tra
[...]
(parte locatrice) e (parte Parte_1 Controparte_2
conduttrice) interveniva un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Legnano in data 23.02.2017 al n. 002185 serie 3T , per un canone annuo di € 4.800,00 (con adeguamenti ISTAT), per la durata di anni 4 a partire dal
01.03.2017 corrisposto in n. 4 rate trimestrali anticipate di pari importo con scadenza 01.01. –
01.04. – 01.07. - 01.10. di ogni anno, oltre al rimborso degli oneri accessori.
Parte intimante lamenta che a partire dal terzo trimestre dell'anno 2022 il conduttore si rendeva inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni locatizi e degli oneri accessori e che alla data odierna la morosità ha raggiunto l'ammontare complessivo di Euro 10.980,85 .
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto.
Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo
- costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3, Sentenza n.
6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del
13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Spettava, pertanto, a parte conduttrice fornire la prova dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi, dell'avvenuto pagamento del canone o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio;
invero, parte intimata è rimasta contumace.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di il contratto di Controparte_2
locazione de quo deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Rivolta d'Adda (CR), Via Garibaldi n. 8, piano primo, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno
31.12.2025 ore15.
Parte intimata è altresì tenuta al pagamento dei canoni di locazione pari ad euro 10.980,85 , oltre ai canoni di locazione e oneri accessori a scadere fino all'effettivo rilascio e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Data la soccombenza, va condannata al pagamento delle spese Controparte_2
di lite in favore di parte intimante liquidate in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie e spese vive pari ad euro 237,24.
P.Q.M
Il G.O.T definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accertata e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 21.2.2017 e registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Legnano in data 23.02.2017 al n. 002185 serie 3T a, avente ad oggetto l'immobile sito in Rivolta
d'Adda (CR), Via Garibaldi n. 8, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito in Controparte_2
Rivolta d'Adda (CR), Via Garibaldi n. 8, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 31 dicembre 2025 ore 15,
condanna al pagamento in favore di parte intimante dei Controparte_2
canoni di locazione pari ad euro 10.980,85, oltre ai canoni di locazione e oneri accessori a scadere fino all'effettivo rilascio e interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
parte intimante che si liquidano in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie e spese vive pari ad euro 237,24.
Cremona, 24 novembre 2025
Il G.O.T
TI CI ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, dott.ssa TI CI ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1782/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
(C.F./P.I. ) con sede in 20142 Parte_1 P.IVA_1
- Milano (MI), Viale Famagosta n. 75, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. - con gli Avv.ti Anna Luisa Caimmi e CP_1 Parte_2
ND ID AL entrambi del Foro di Milano
INTIMANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a Controparte_2 C.F._1
MB (SRI LANKA) il 31.08.1978 e residente in 26027 – Rivolta d'Adda (CR), Via Garibaldi
n. 8
INTIMATA CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E
PAGAMENTO CANONI
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 24 novembre 2025, sulle conclusioni formulate da parte istante nella memoria integrativa del 20.11.2025 che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
per ottenere la convalida dello sfratto per morosità relativamente Controparte_2
all'immobile sito in Rivolta d'Adda (CR), Via Garibaldi n. 8, piano primo, oggetto del contratto di locazione. Parte intimante lamentava che la conduttrice a partire dal terzo trimestre dell'anno 2022 si era resa inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni locatizi e degli oneri accessori per un importo complessivo di Euro 8.193,77 . Alla prima udienza del 6 ottobre 2025 parte intimata non compariva.
Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore
non comparso alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi Controparte_2 dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-
84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 24 novembre 2025 parte conduttrice restava contumace.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 6 ottobre 2025 a
, ne dichiarava la contumacia ed udita la discussione, Controparte_2 all'udienza odierna decideva la causa come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che in data 21.02.2017 tra
[...]
(parte locatrice) e (parte Parte_1 Controparte_2
conduttrice) interveniva un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Legnano in data 23.02.2017 al n. 002185 serie 3T , per un canone annuo di € 4.800,00 (con adeguamenti ISTAT), per la durata di anni 4 a partire dal
01.03.2017 corrisposto in n. 4 rate trimestrali anticipate di pari importo con scadenza 01.01. –
01.04. – 01.07. - 01.10. di ogni anno, oltre al rimborso degli oneri accessori.
Parte intimante lamenta che a partire dal terzo trimestre dell'anno 2022 il conduttore si rendeva inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni locatizi e degli oneri accessori e che alla data odierna la morosità ha raggiunto l'ammontare complessivo di Euro 10.980,85 .
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto.
Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo
- costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3, Sentenza n.
6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del
13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Spettava, pertanto, a parte conduttrice fornire la prova dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi, dell'avvenuto pagamento del canone o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio;
invero, parte intimata è rimasta contumace.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di il contratto di Controparte_2
locazione de quo deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Rivolta d'Adda (CR), Via Garibaldi n. 8, piano primo, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno
31.12.2025 ore15.
Parte intimata è altresì tenuta al pagamento dei canoni di locazione pari ad euro 10.980,85 , oltre ai canoni di locazione e oneri accessori a scadere fino all'effettivo rilascio e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Data la soccombenza, va condannata al pagamento delle spese Controparte_2
di lite in favore di parte intimante liquidate in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie e spese vive pari ad euro 237,24.
P.Q.M
Il G.O.T definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accertata e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 21.2.2017 e registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Legnano in data 23.02.2017 al n. 002185 serie 3T a, avente ad oggetto l'immobile sito in Rivolta
d'Adda (CR), Via Garibaldi n. 8, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito in Controparte_2
Rivolta d'Adda (CR), Via Garibaldi n. 8, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 31 dicembre 2025 ore 15,
condanna al pagamento in favore di parte intimante dei Controparte_2
canoni di locazione pari ad euro 10.980,85, oltre ai canoni di locazione e oneri accessori a scadere fino all'effettivo rilascio e interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
parte intimante che si liquidano in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie e spese vive pari ad euro 237,24.
Cremona, 24 novembre 2025
Il G.O.T
TI CI ON