Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/12/2025, n. 8006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8006 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05672/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5672 del 2022, proposto da
CA PE, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 20 del 23/05/2022 avente ad oggetto la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa IV NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 19/9/22, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha notificato a PE CA un’ordinanza di rimozione di opere abusive consistenti in un fabbricato ad uso abitativo esteso circa mq. 150, con antistante portico, corte pavimentata, altro piccolo corpo di fabbrica, il tutto perimetrato da un muro continuo con cancello in ferro scorrevole e cancello pedonale. L’intervento, ricadente nella perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio nel Comune di Terzigno, non risulta assistito dalla necessaria autorizzazione ex art. 13 l n. 394/91.
Il provvedimento sanzionatorio impugnato individua l’odierna ricorrente come “committente” dei lavori.
Avverso tale atto è insorta la PE, lamentando un difetto di istruttoria in relazione alla sussistenza di elementi da cui desumere la sua responsabilità circa l’edificazione abusiva, tenuto conto che i suoli (part. N. 430 e 508) non sono di sua proprietà.
2 - L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha resistito all’impugnativa, chiedendone il rigetto.
3 - All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5/12/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - Il gravame va accolto.
4.1 - L’art. 31 comma 2 del T.U. Edilizia, dispone che:<<Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3>>.
Dunque, le ordinanze di demolizione di opera edilizia abusiva vanno emanate nei confronti del proprietario attuale, indipendentemente dall'essere o non responsabile delle opere abusive, nonché del responsabile dell’abuso, nozione in cui rientra “ non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche chi ha la disponibilità dell'immobile e che, pertanto, quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato " (Cons. St., sez. VI, n. 2187 del 5.3.2024)”.
4.2 - Nel caso di specie, nell’ordinanza gravata la ricorrente è – invece – indicata come “committente” dei lavori realizzati: la PE non risulta, quindi, attinta dalla misura sanzionatoria nè in qualità di proprietaria dei suoli (l’ordinanza specifica, peraltro, i diversi soggetti intestatari della part. n. 508), né come “responsabile” dell’abuso, non essendo specificata nell’atto (né in quelli che lo hanno preceduto) l’esistenza di una relazione attuale ed effettiva con il bene in ragione della quale la PE potrebbe ripristinare lo stato dei luoghi.
5 - L’ordinanza di demolizione va pertanto annullata, con salvezza dell’ulteriore corso dell’azione amministrativa.
6 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 20 del 30/6/22.
Condanna l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente
IV NZ, Consigliere, Estensore
NA RB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IV NZ | OL EV |
IL SEGRETARIO