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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie La Corte composta dai signori magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Beatrice Marrani Consigliera relatrice All'udienza del 11.9.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2879 dell'anno 2024 Tra Parte_1
AVV. PERLINI ITALICO AVV. CAPPUCCI GAETANO appellante E
Controparte_1 appellato non costituito ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, n. 374/2024 pubbl. il 22/04/2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., adiva il Tribunale di Cassino, Controparte_1 esponendo di essere stato dipendente addetto al di oggi Controparte_2 Parte_1
dal 1.7.2005 presso lo stabilimento sito in Piedimonte San Germano, in virtù di
[...] contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come operaio con inquadramento dapprima nel 3° livello o categoria del CCNL Metalmeccanico Industria, poi nel 5° gruppo professionale, 2° Fascia del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro e, dal febbraio 2020, nella prima area professionale A1 del predetto Contratto Collettivo Specifico di Lavoro. Dal luglio 2005 era allestitore di linea produttiva dello stampaggio Contr nel reparto presse a freddo del suddetto stabilimento , svolgendo tali mansioni in totale e specifica autonomia esecutiva e operativa, con specifiche cognizioni tecnico pratiche e particolari capacità e abilità, nonché con responsabilità personale, decisionale ed esecutiva. Riportava nel ricorso le declaratorie prima della 3° categoria del CCNL Metalmeccanico industria applicato in azienda fino al 2011, poi del 5° gruppo professionale, seconda fascia, del CCSL 2010 applicato in azienda nel periodo successivo, e successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro 2019-2022 (CCSL 2020) che ha previsto, con decorrenza febbraio 2020, un nuovo sistema di classificazione di inquadramento del personale suddiviso non più in gruppi professionali e fasce ma in aree professionali, della prima area professionale 2
in cui sono confluiti i lavoratori inquadrati nel 5° gruppo, livelli riconosciuti al ricorrente e indicati nel contratto individuale. Evidenziava di avere diritto, in applicazione dell'art. 2103 c.c., all'applicazione del trattamento economico previsto per le categorie corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, sulla base della comparazione tra tali attività e le descrizioni contenute nelle declaratorie riportate, e dunque di aver diritto al riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore per tutta la durata dello svolgimento delle mansioni e di aver maturato dal luglio 2015, nei limiti della prescrizione interrotta con diffida stragiudiziale del luglio 2020, un credito di complessivi € 6.880,24, riservandosi di agire per ulteriori somme maturate dal mese di dicembre 2020. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della qualifica di operaio inquadrato: a ) nella 4° categoria o livello del CCNL Metalmeccanico Industria dal mese di luglio 2010 o dalla diversa data ritenuta di giustizia al 31.12.2011; b) nel 4 ° gruppo professionale 2ª fascia del CCLS dal 1.01.2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
c) nella seconda area professionale A2 del CCSL, a far data dal 1 febbraio 2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per i motivi illustrati in ricorso, e al relativo trattamento retributivo. Per l'effetto, chiedeva di condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo CP_2 favore della somma lorda di € 6.880,24 dal mese di luglio 2015 al mese di novembre 2020, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa. Si costituiva la resistente eccependo in via preliminare la Controparte_2 prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle differenze retributive, e nel merito confermando la correttezza dell'inquadramento riconosciuto, insistendo per il rigetto dell'avversa domanda. Il giudice, con la sentenza in tale sede gravata, accoglieva il ricorso accertando la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al quarto gruppo professionale, seconda fascia, del CCSL del 13.12.2010 e successivamente, dal 1 febbraio 2020, alla seconda area professionale del CCSL del 11 marzo 2019 e condannando CP_2 al pagamento in favore della parte ricorrente delle complessive differenze
[...] stipendiali tra quanto dovuto in base all'inquadramento come sopra riconosciuto e quanto effettivamente percepito dal ricorrente, da luglio 2015 fino a dicembre 2020, pari ad € 6.880,24. Appella con atto depositato il 18.10.2024 la (già Parte_1 CP_2
articolando due motivi di censura.
[...]
Come primo motivo di gravame la società lamenta illogicità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza laddove il Giudice di primo grado ha riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento dapprima nella 4 a Categoria del CCNL Metalmeccanici e, successivamente, nel 4° Gruppo Professionale, II a Fascia del CCSL. Deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., nonché errata interpretazione dell'art. 1, Titolo II, del CCNL Metalmeccanici e dell'art. 6, Titolo Terzo, del CCSL. Il Giudicante, dopo aver ricostruito l'attività concretamente espletata dall'appellato ed esaminato le declaratorie contrattuali attinenti ai gruppi professionali, ha dedotto che l'attività svolta dal risultava connotata da una necessaria e CP_1 particolare capacità, acquisita attraverso il necessario tirocinio. Secondo l'appellante il tirocinio indicato dalla declaratoria contrattuale è ben diverso dalla normale formazione 3
e/o addestramento o, come riferito da alcuni testimoni, dall'affiancamento a cui si è sottoposto l'appellato, perché, se così non fosse, si perverrebbe, in ragione di una simile interpretazione della predetta declaratoria contrattuale, all'illogica conclusione per la quale ogni operaio che si sottopone ad un addestramento o formazione acquisirebbe il diritto all'inquadramento nel relativo -superiore- Gruppo Professionale. Aggiunge parte appellante che l'espletamento della mansioni pacificamente svolte dall'appellato non richiede conoscenze tecniche-pratiche riguardanti la tecnologia del lavoro e l'interpretazione del disegno in quanto gli allestitori non sono chiamati ad interpretare alcun disegno, dovendo piuttosto leggere degli schemi (Layout). Quanto alle manovre del carroponte, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, l'appellante ritiene che non vi è alcuna complessità, trattandosi di operazioni manuali, metodiche e meccaniche, che, in ragione dell'esperienza di lavoro, l'allestitore è in grado di eseguire anche senza la supervisione del superiore gerarchico. In particolare gli allestitori operano in coppia, per cui l'operaio movimenta lo stampo nell'area di marcia che ha sempre lo stesso percorso e non deve compiere manovre tempestive, perché viene avvertito dall'altro operaio che svolge la funzione di apripista;
il carroponte viene manovrato attraverso una pulsantiera mobile autoesplicativa, dove sono dettagliati tutti i comandi. Per quanto concerne la sistemazione delle candele, gli allestitori possono avvalersi di maschere che, in forza di appositi fori, sanno dove inserire le candele, nonché di schemi che, in sostanza, forniscono le istruzioni per procedere alla sistemazione delle stesse. Come secondo motivo di gravame la società deduce illogicità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza laddove il Giudice di primo grado ha riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento nella 2 a Area Professionale del CCSL. Eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 1, Titolo Terzo, del CCSL. Argomenta come, confrontando due passi della sentenza, oggetto del gravame, appare evidente come questa risulti viziata da illogicità e contraddittorietà, perché il Giudicante, nel corroborare la propria decisione di riconoscere all'appellato l'inquadramento nella 2 a Area Professionale del CCSL, ha fatto riferimento al profilo professionale del « », quando, invece, nella parte riguardante l'inquadramento secondo Parte_2 le previgenti classificazioni del personale, non ha fatto minimamente alcun cenno al predetto profilo professionale, in ragione del fatto che, rispetto alla nuova classificazione del personale, il profilo professionale del «Gruista/Imbragatore» era previsto in ambo i livelli professionali tempo per tempo rivendicati. In ogni caso, sulla questione dell'inquadramento nella 2 a Area Professionale del CCSL, secondo la società la mansione espletata dall'appellato non può neppure essere riconducibile all'inquadramento da lui rivendicato, perché la declaratoria contrattuale prevede la compresenza di autonomia operativa maggiore, di «cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale», nonché di svolgimento di attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico. Invero l'appellato svolge una mansione elementare, prevalentemente esecutiva e metodica. Per tale ragione, la mansione richiede «prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate», nonché «conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro» come prevede la Prima Area Professionale (A1). La parte appellata non si costituiva e parte appellante non depositava prova della notifica dell'appello. 4
All'udienza del 4.7.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Anche all'odierna udienza nessuno compariva, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa veniva quindi decisa con dispositivo del quale veniva data lettura. Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011). Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello ed il non luogo a provvedere sulle spese del grado;
dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Roma, il 11.9.2025
La Consigliera est.
Beatrice Marrani
La Presidente
Giovanna Ciardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie La Corte composta dai signori magistrati:
Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Beatrice Marrani Consigliera relatrice All'udienza del 11.9.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2879 dell'anno 2024 Tra Parte_1
AVV. PERLINI ITALICO AVV. CAPPUCCI GAETANO appellante E
Controparte_1 appellato non costituito ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, n. 374/2024 pubbl. il 22/04/2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., adiva il Tribunale di Cassino, Controparte_1 esponendo di essere stato dipendente addetto al di oggi Controparte_2 Parte_1
dal 1.7.2005 presso lo stabilimento sito in Piedimonte San Germano, in virtù di
[...] contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come operaio con inquadramento dapprima nel 3° livello o categoria del CCNL Metalmeccanico Industria, poi nel 5° gruppo professionale, 2° Fascia del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro e, dal febbraio 2020, nella prima area professionale A1 del predetto Contratto Collettivo Specifico di Lavoro. Dal luglio 2005 era allestitore di linea produttiva dello stampaggio Contr nel reparto presse a freddo del suddetto stabilimento , svolgendo tali mansioni in totale e specifica autonomia esecutiva e operativa, con specifiche cognizioni tecnico pratiche e particolari capacità e abilità, nonché con responsabilità personale, decisionale ed esecutiva. Riportava nel ricorso le declaratorie prima della 3° categoria del CCNL Metalmeccanico industria applicato in azienda fino al 2011, poi del 5° gruppo professionale, seconda fascia, del CCSL 2010 applicato in azienda nel periodo successivo, e successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro 2019-2022 (CCSL 2020) che ha previsto, con decorrenza febbraio 2020, un nuovo sistema di classificazione di inquadramento del personale suddiviso non più in gruppi professionali e fasce ma in aree professionali, della prima area professionale 2
in cui sono confluiti i lavoratori inquadrati nel 5° gruppo, livelli riconosciuti al ricorrente e indicati nel contratto individuale. Evidenziava di avere diritto, in applicazione dell'art. 2103 c.c., all'applicazione del trattamento economico previsto per le categorie corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, sulla base della comparazione tra tali attività e le descrizioni contenute nelle declaratorie riportate, e dunque di aver diritto al riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore per tutta la durata dello svolgimento delle mansioni e di aver maturato dal luglio 2015, nei limiti della prescrizione interrotta con diffida stragiudiziale del luglio 2020, un credito di complessivi € 6.880,24, riservandosi di agire per ulteriori somme maturate dal mese di dicembre 2020. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della qualifica di operaio inquadrato: a ) nella 4° categoria o livello del CCNL Metalmeccanico Industria dal mese di luglio 2010 o dalla diversa data ritenuta di giustizia al 31.12.2011; b) nel 4 ° gruppo professionale 2ª fascia del CCLS dal 1.01.2012 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
c) nella seconda area professionale A2 del CCSL, a far data dal 1 febbraio 2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per i motivi illustrati in ricorso, e al relativo trattamento retributivo. Per l'effetto, chiedeva di condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo CP_2 favore della somma lorda di € 6.880,24 dal mese di luglio 2015 al mese di novembre 2020, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa. Si costituiva la resistente eccependo in via preliminare la Controparte_2 prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle differenze retributive, e nel merito confermando la correttezza dell'inquadramento riconosciuto, insistendo per il rigetto dell'avversa domanda. Il giudice, con la sentenza in tale sede gravata, accoglieva il ricorso accertando la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al quarto gruppo professionale, seconda fascia, del CCSL del 13.12.2010 e successivamente, dal 1 febbraio 2020, alla seconda area professionale del CCSL del 11 marzo 2019 e condannando CP_2 al pagamento in favore della parte ricorrente delle complessive differenze
[...] stipendiali tra quanto dovuto in base all'inquadramento come sopra riconosciuto e quanto effettivamente percepito dal ricorrente, da luglio 2015 fino a dicembre 2020, pari ad € 6.880,24. Appella con atto depositato il 18.10.2024 la (già Parte_1 CP_2
articolando due motivi di censura.
[...]
Come primo motivo di gravame la società lamenta illogicità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza laddove il Giudice di primo grado ha riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento dapprima nella 4 a Categoria del CCNL Metalmeccanici e, successivamente, nel 4° Gruppo Professionale, II a Fascia del CCSL. Deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., nonché errata interpretazione dell'art. 1, Titolo II, del CCNL Metalmeccanici e dell'art. 6, Titolo Terzo, del CCSL. Il Giudicante, dopo aver ricostruito l'attività concretamente espletata dall'appellato ed esaminato le declaratorie contrattuali attinenti ai gruppi professionali, ha dedotto che l'attività svolta dal risultava connotata da una necessaria e CP_1 particolare capacità, acquisita attraverso il necessario tirocinio. Secondo l'appellante il tirocinio indicato dalla declaratoria contrattuale è ben diverso dalla normale formazione 3
e/o addestramento o, come riferito da alcuni testimoni, dall'affiancamento a cui si è sottoposto l'appellato, perché, se così non fosse, si perverrebbe, in ragione di una simile interpretazione della predetta declaratoria contrattuale, all'illogica conclusione per la quale ogni operaio che si sottopone ad un addestramento o formazione acquisirebbe il diritto all'inquadramento nel relativo -superiore- Gruppo Professionale. Aggiunge parte appellante che l'espletamento della mansioni pacificamente svolte dall'appellato non richiede conoscenze tecniche-pratiche riguardanti la tecnologia del lavoro e l'interpretazione del disegno in quanto gli allestitori non sono chiamati ad interpretare alcun disegno, dovendo piuttosto leggere degli schemi (Layout). Quanto alle manovre del carroponte, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, l'appellante ritiene che non vi è alcuna complessità, trattandosi di operazioni manuali, metodiche e meccaniche, che, in ragione dell'esperienza di lavoro, l'allestitore è in grado di eseguire anche senza la supervisione del superiore gerarchico. In particolare gli allestitori operano in coppia, per cui l'operaio movimenta lo stampo nell'area di marcia che ha sempre lo stesso percorso e non deve compiere manovre tempestive, perché viene avvertito dall'altro operaio che svolge la funzione di apripista;
il carroponte viene manovrato attraverso una pulsantiera mobile autoesplicativa, dove sono dettagliati tutti i comandi. Per quanto concerne la sistemazione delle candele, gli allestitori possono avvalersi di maschere che, in forza di appositi fori, sanno dove inserire le candele, nonché di schemi che, in sostanza, forniscono le istruzioni per procedere alla sistemazione delle stesse. Come secondo motivo di gravame la società deduce illogicità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza laddove il Giudice di primo grado ha riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento nella 2 a Area Professionale del CCSL. Eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 1, Titolo Terzo, del CCSL. Argomenta come, confrontando due passi della sentenza, oggetto del gravame, appare evidente come questa risulti viziata da illogicità e contraddittorietà, perché il Giudicante, nel corroborare la propria decisione di riconoscere all'appellato l'inquadramento nella 2 a Area Professionale del CCSL, ha fatto riferimento al profilo professionale del « », quando, invece, nella parte riguardante l'inquadramento secondo Parte_2 le previgenti classificazioni del personale, non ha fatto minimamente alcun cenno al predetto profilo professionale, in ragione del fatto che, rispetto alla nuova classificazione del personale, il profilo professionale del «Gruista/Imbragatore» era previsto in ambo i livelli professionali tempo per tempo rivendicati. In ogni caso, sulla questione dell'inquadramento nella 2 a Area Professionale del CCSL, secondo la società la mansione espletata dall'appellato non può neppure essere riconducibile all'inquadramento da lui rivendicato, perché la declaratoria contrattuale prevede la compresenza di autonomia operativa maggiore, di «cognizioni, competenze e capacità teoriche, pratiche e tecniche di particolare rilievo professionale», nonché di svolgimento di attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico. Invero l'appellato svolge una mansione elementare, prevalentemente esecutiva e metodica. Per tale ragione, la mansione richiede «prescrizioni di norme specifiche, cicli di lavoro, istruzioni dettagliate», nonché «conoscenze tecnico-pratiche derivanti da esperienza di lavoro» come prevede la Prima Area Professionale (A1). La parte appellata non si costituiva e parte appellante non depositava prova della notifica dell'appello. 4
All'udienza del 4.7.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Anche all'odierna udienza nessuno compariva, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa veniva quindi decisa con dispositivo del quale veniva data lettura. Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011). Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello ed il non luogo a provvedere sulle spese del grado;
dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Roma, il 11.9.2025
La Consigliera est.
Beatrice Marrani
La Presidente
Giovanna Ciardi