Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 257/2024 RGAC TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI BIANCHI
opponente E
, rappresentato e difeso dall'avv. CARMNE Controparte_1
FALDUTI
opposto Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.01.2024 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 461/2023, emesso in data 13.12.2023 dal Tribunale di Cosenza, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 360,34 a favore del sig. . Controparte_1
Ha rilevato che con il ricorso monitorio il sig. ha sostenuto che CP_1 erroneamente la , a fronte di un totale dovuto a titolo Parte_1 di F.I.RR. di euro 720,68 gli avrebbe liquidato la minor somma di euro 311,34 e che quindi egli era ancora creditore di euro 360,34 sulla base degli stessi estratti conto emessi per gli anni 2020-2021 dall'Ufficio Contribuzione Ordinaria di Fondazione Enasarco. Ha dedotto che invero le somme erano state accantonate a a nome CP_2 della società e che queste sono state CP_3 Parte_2
1
e dell'altro socio Sig. Controparte_1 Persona_1
Ha evidenziato che la richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta dal Sig. confermava documentalmente quanto sostenuto e che CP_1 conseguentemente la ha correttamente liquidato il Parte_1
FIRR ai due ex soci in ragione del 50% ciascuno in virtù delle loro quote di partecipazione e sulla base della domanda in tal senso formulata. Ha concluso chiedendo al Tribunale di “revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 461/2023 emesso nel procedimento NRG 4551/2023; in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 al Sig. a titolo di rimborso somme accantonate per FIRR”.
[...] CP_1
Si è costituito in giudizio il sig. e ha eccepito che le posizioni CP_1 contributive gestite dalla sono due, distintamente individuate Parte_1 da due numeri matricola, n. 4965710 e n. 80027745, identificative rispettivamente la prima del contribuente persona fisica quale agente di commercio e la seconda quale socio della AG.R.AL. snc di AN e LI. Ha evidenziato che la società di persone è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 1998. Ha dedotto che gli estratti conto contributivi provenienti dall'ente di previdenza hanno efficacia probatoria nei giudizi previdenziali e assistenziali e che in particolare detti estratti relativi agli anni 2020 e 2021 si riferiscono nominativamente al sig. e indicano espressamente il CP_1 numero di matricola 4965710 identificativo della propria posizione personale. Ha quindi chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto del ricorso.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 16.04.2025 per la decisione e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti sole istanze e/o conclusioni fino al 10.04.2025. Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata. 2 Deve premettersi che le somme oggetto del giudizio di opposizione sono relative al “Fondo indennità di risoluzione del rapporto ( ” che è costituito dalle somme accantonate presso dalle aziende mandanti Pt_1 in favore dei propri agenti, sia quando operino in forma individuale sia nel caso in cui operino in forma societaria. Alla cessazione del mandato di agenzia, la , quindi, Parte_1 liquida all'agente le relative cifre accantonate. Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell'anno solare ancora in corso, il FI.RR. relativo a quell'anno dovrà essere liquidato dall'azienda mandante direttamente all'agente. L'opponente ha prodotto la domanda di liquidazione delle somme CP_2 accantonate presso mediante il mod. 7007 “Comunicazione di Pt_1 cessazione mandato e richiesta di liquidazione FIRR per agenti operanti in forma di società di persone (cfr. all. 1) da cui risultano i dati della società di Per_2 persone di cui l'opposto e il sig. AN erano soci al 50%. CP_3
Ha allegato, altresì, la corrispondenza intercorsa con l'opposto (cfr. all. 2), con la quale, nel rispondere alle richieste del sig. volte alla CP_1 liquidazione totale delle somme accantonate sulla posizione personale,
aveva comunicato che fino al 2004 tutti gli accantonamenti Pt_1 delle somme FIRR da parte delle società mandanti erano stati eseguiti sulle posizioni dei singoli soci e che solo dal 2005, con la creazione del conto FIRR societario, gli accantonamenti erano stati effettuati sul conto della società (cfr. all. 2 mail del 6.10.2022). Da ciò fa discendere che è da ritenersi corretta la liquidazione pro quota del netto del saldo FIRR all'opposto. L'opposto ha invece ha documentato il saldo FIRR sulla propria posizione personale, per come risultante dagli estratti conto contributivi relativi agli anni 2020 e 2021 (cfr. all. 2 e 3), e ha provato, mediante la visura camerale (cfr. all. 4), che la società di persone i AN e LI S.n.c. CP_3 ha cessato la propria attività in data 11.12.1998 ed era stata cancellata dal registro delle imprese in data 07.01.1999. Ebbene, dall'estratto contributivo dell'anno 2020 si evince che il saldo 2019 è positivo e ammonta a euro 2.015,11. Il dato è confermato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti giacché risulta dalla mail del 18.6.2020 (cfr. all. 2 al ricorso – pag. 31) che l'opposto 3 ha dichiarato: “(…) per le restanti posizioni trovo ancora un saldo attivo di E.2.015,11 su estratto conto intestato (4965710) in quanto trattasi Controparte_1 di versamenti antecedenti il 2000 e derivanti da partecipazioni in due società”. Ciò posto, confrontando le movimentazioni dell'estratto conto del 2020, anche alla luce della legenda in calce al documento, si può concludere che il saldo pari a euro 720,68 è comprensivo di quanto proveniente dal 2019, e quindi, secondo la dichiarazione della parte opposta appena riportata, dei versamenti antecedenti al 2000 e derivanti dalle partecipazioni societarie. Peraltro, le movimentazioni sono tutte riferite a periodi di versamento prossimi alla cancellazione della società di persone e quindi assai verosimilmente collegate ai mandati societari. Tale conclusione trova conferma anche nella mail del 19.09.2022 (cfr. all. 2 al ricorso alle pagg. 3 e 4), inviata dal Sig. ad contenente la CP_1 Pt_1 ricostruzione, fatta dall'opposto stesso, relativa al conto societario. In particolare si evince dalle dichiarazioni rese dall'opposto nella suddetta mail che sul conto il cui identificativo è visibile nell'oggetto della CP_3 mail (Codice Utente: 80027745), gli accantonamenti, ricostruiti in data 06.04.2022, ossia dopo la domanda di liquidazione del sig. , CP_1 ammontano a euro 720,67 (ossia lo stesso importo del saldo FIRR risultante dagli estratti conto). Sempre a conferma della conclusione di cui si è detto - e cioè che il saldo dell'estratto conto del 2020 (e anche del 2021) è la somma di quanto derivante dal 2019 e degli accantonamenti aventi causa in mandati societari
– si rileva che dal prospetto contenuto nella mail del 19.09.2022 le società mandanti e gli importi accantonati non corrispondono a quelli indicati nell'estratto conto del 2020. Inoltre, l'opposto non produce alcun documento relativo alla posizione della società. Non è, in altri termini, dimostrato che, trasferiti gli accantonamenti FIRR sul conto societario in seguito alla domanda di liquidazione, il dimezzamento del saldo in sede di liquidazione del abbia CP_2 comportato un'ulteriore decurtazione del 50% a svantaggio dell'opposto. E, infatti, gli estratti conto contributivi prodotti - identificati con il numero di matricola dell'opposto - e la visura camerale non sono sufficienti a dimostrare né l'attribuzione causale (mandato personale o mandato 4 societario) dei versamenti FI.RR. sulla posizione contributiva del Sig.
né il quantum del versamento (100% o 50%). CP_1
Il Tribunale osserva al riguardo che le argomentazioni relative alla valenza probatoria degli estratti conto contributivi non colgono nel segno e che la giurisprudenza richiamata nella memoria di costituzione è riferita alle ipotesi di responsabilità contrattuale in caso di inesattezze contenute negli estratti conto. Rileva, altresì, il Tribunale, sebbene con riferimento a quanto risultante dalle dichiarazioni rese dall'opposto nella corrispondenza più volte richiamata, che non è riscontrato - ad esempio mediante la produzione dell'estratto conto intestato alla società o all'altro socio, eventualmente disponibile a fornirlo - che i versamenti accantonati sulla posizione personale del Sig. erano stati effettuati dalle mandanti nella misura CP_1 del 50%. D'altra parte, tramite mail del 3.05.2022 e del 19.05.2022 (cfr. all. 2 pagg. 13 e 17) l'ente di previdenza aveva espressamente chiesto all'opposto di documentare, mediante copia del contratto, se i mandati liquidati a favore della società fossero da riferirsi a mandati individuali, rendendosi disponibile alla rettifica degli importi liquidati. Anche in tal senso l'opposto non ha fornito alcuna prova, non avendo documentato quanto richiesto da . Pt_1
In definitiva, il Tribunale, alla luce delle risultanze documentali, ritiene che non sia stata fornita adeguata prova del credito azionato dall'opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto. Condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 341,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze e in euro 21,50 per esborsi. Cosenza, 16/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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