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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6453 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3357/2021
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 12:40
Presidente Relatore Dott. AN LI Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. resente Parte_1
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PAONE BENEDETTA MARIA LINDA presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AN LI
IA AB NO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN LI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3357 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: - PEC: Parte_1 C.F._1
) rappresentato e difeso da sé medesimo, ex articolo 86 c.p.c. Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Viale delle Milizie n. 22, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Controparte_1 C.F._2
IA LI NE (C.F. - PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2 studio in Roma, via del Vascello n.16, giusta procura in atti;
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 16555/2020, pubblicata in data 24/11/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 33563/2015, promosso da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'avvocato ha ottenuto il decreto ingiuntivo in epigrafe per il Parte_1 pagamento degli onorari relativi a tre procedimenti civili nei quali ha rappresentato e difeso in giudizio la sig.ra , e precisamente: a) un giudizio R.G. 75273/05, svoltosi Controparte_1 dinanzi a questo Tribunale, nel quale ella era stata convenuta dal condominio di via dei Malatesta 4
e conclusosi con sentenza n° 20575/10, con la quale il giudice aveva condannato la al CP_1 pagamento delle somme rivendicate da parte attrice;
b) il giudizio R.G. 6900/11 di impugnazione della predetta sentenza davanti alla Corte d'appello di Roma;
c) un giudizio, R.G. 36/11, svoltosi dinanzi al Tribunale, nel quale la era stata convenuta da una società, Tiburzi S.R.L., per CP_1 il pagamento di una fornitura. L'intimata ha proposto opposizione deducendo, in sintesi, che, in relazione al terzo giudizio, l'avv. aveva promesso di limitare le sue pretese all'importo Pt_1 eventualmente liquidato dal giudice e di nulla pretendere dalla cliente in caso di soccombenza, ed aveva comunque commesso errori procedurali che avrebbero determinato la sua soccombenza, con conseguente danno economico;
che, quanto al primo giudizio, le parti avevano concordato che nulla sarebbe stato dovuto al professionista per le sue prestazioni in ragioni di non meglio specificati
«precedenti accordi dare-avere», e comunque l'avvocato aveva, anche in questo caso, commesso errori procedurali che avevano determinato la soccombenza della cliente in primo grado;
che, infine, quanto al giudizio di appello, il difensore lo aveva promosso «in mancanza di validi presupposti, senza prima avere illustrato specificatamente alla propria cliente i possibili sviluppi della controversia, e soprattutto assicurando alla Sig.ra l'assoluta certezza della vittoria in CP_1 appello», con la conseguenza che l'odierna opponente, assistita poi da altro difensore, si era dovuta acconciare ad un accordo transattivo «al fine di rimediare, sebbene parzialmente, all'errore commesso dall'avv. . Ha inoltre contestato il quantum della pretesa creditoria ed Parte_1 ha negato di aver ricevuto una richiesta di pagamento o una costituzione in mora prima del decreto ingiuntivo. Ha concluso per la revoca dell'ingiunzione e la condanna del professionista per lite temeraria. Infine, ha accennato, alquanto genericamente in citazione, alla pendenza di più cause che l'avv. avrebbe promosso nei suoi confronti, sia per controversie nelle quali era stato suo Pt_1 difensore in proprio, sia per pratiche a lui affidate dall'opponente in qualità di amministratrice di condominii. Questa deduzione è stata più articolatamente svolta nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., con la quale l'attrice ha integrato le proprie conclusioni con la richiesta di declaratoria d'inammissibilità dell'azione per abusivo frazionamento del credito. Si è costituito l' ontestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, a sua volta, la Pt_1 condanna dell'opponente ex art. 96 C.P.C. Seguendo l'ordine delle deduzioni di parte opponente, osserva innanzitutto il Tribunale che la missiva in data 29/03/2011 (non disconosciuta), con la quale l'avv. ichiara di voler limitare i proprî onorarî alle «somme eventualmente liquidate dal Pt_1
Giudice» e di rinunciare ad ogni compenso in caso di soccombenza, contiene un impegno avente indiscutibile valore negoziale vincolante. È vero, tuttavia, che la logica sottostante non può prescindere dalla conduzione, da parte del professionista, dell'intero procedimento, poiché altrimenti non avrebbe senso ancorare il pagamento dell'onorario alla liquidazione giudiziale, che non potrebbe avvenire prima della conclusione del giudizio. E questa conclusione è peraltro avvalorata dalla previsione che nulla sarà richiesto a titolo di onorario in caso di soccombenza della parte assistita, a favore della quale, evidentemente, era ipotizzata la liquidazione giudiziale delle spese. Giustamente, quindi, l'avv. rgomenta in ordine all'inefficacia dell'impegno stante Pt_1
l'interruzione anticipata del rapporto professionale”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a pagare all'avv. la somma di € 1.668,00, Parte_1 oltre spese generali al 12,5% ed oneri previdenziali e fiscali di legge;
- compensa tra le parti le spese di lite”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo n° 8108/2015 (R.G.
15391/2015), emesso dal Tribunale di Roma, in data 02/04/2015, con ogni conseguenza. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in data 16/09/2021, Controparte_1 ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi art. 342 c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Roma, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: A) in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c.; B) in via principale e nel merito: dichiarare l'appello improponibile e comunque rigettarlo perché destituito di fondamento sia in fatto, sia in diritto. Con vittoria di spese e del compenso professionale oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — L'appello si articola in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo viene dedotta la “Violazione dell'onere probatorio imposto dall'articolo 2697 codice civile e difetto e/o erroneità della motivazione della sentenza con riguardo al mancato riconoscimento degli onorari professionali relativi al giudizio r.g. 36/2011 Tribunale di
Roma”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “L'opponente evoca del tutto genericamente imprecisati «accordi dare-avere» in base ai quali nulla sarebbe dovuto all'avvocato per la sua prestazione, ma nulla chiarisce e nulla prova in proposito (in ordine al contenuto degli accordi, alla natura e all'ammontare del preesistente rapporto «dare-avere», all'epoca della conclusione del preteso accordo, ecc.). Attesa la presunzione di onerosità del mandato professionale, la tesi difensiva va disattesa. Senza contare che, quand'anche tali accordi fossero intervenuti, essi sarebbero nulli, se non altro per difetto di forma scritta (art. 2233, comma 3 C.C.). L'opponente addebita, poi, al professionista il mancato deposito di documenti, che ritiene essenziali per sostenere la propria posizione e che dichiara di avergli tempestivamente fornito: e cioè «la prova dell'attività svolta dalla
Sig.ra in favore del Condominio di via Malatesta n. 4, né la prova del mandato Controparte_1 dalla stessa ricevuto». Senonché, ella non dimostra in alcun modo di aver effettivamente fornito al suo legale tali documenti, e neppure – in realtà – la loro stessa esistenza. Dal canto suo, il convenuto opposto ha prodotto copia della comparsa di costituzione depositata nel giudizio de quo, dalla quale si evince (e il fatto non è contestato) che furono depositati una bozza di contratto di locazione ed il contratto poi definitivamente stipulato tra il condominio e la società Poiché l'attività che CP_2 la assumeva di aver svolto consisteva nella negoziazione di tale accordo, ritiene il CP_1
Tribunale che quei documenti fossero pertinenti ai fini della decisione, anche se non sufficienti all'accoglimento delle ragioni sostenute dall'odierna opponente. Ma appare del tutto verosimile che essi fossero, comunque, gli unici documenti effettivamente esistenti e disponibili, e comunque, come già rilevato, non vi è prova che ve ne fossero altri (in particolare, quella «documentazione da cui risultava di mio pugno in originale il contratto da me rielaborato [ecc.]», di cui parla l'opponente nella sua mail del 03/12/2013 al suo nuovo avvocato) e che fossero stati posti a disposizione del difensore;
né, peraltro, appare possibile affermare che, se anche quel documento fosse esistito e fosse stato prodotto, la causa avrebbe avuto esito diverso, mancando comunque, secondo la sentenza, il conferimento dello specifico mandato a negoziare. In queste condizioni, la strategia processuale adottata dall'avv. sebbene si sia rivelata perdente e per quanto potesse ritenersi, già a Pt_1 priori, debole (in quanto basata soltanto sulle delibere assembleari, senza alcuna argomentazione in merito alla contestazione del condominio secondo cui la non aveva svolto alcuna attività Pt_2 nel negoziato contrattuale con la , non può dirsi di per sé a tal punto inconsistente o CP_2 peregrina da tradursi in un'attività processuale del tutto inutile. Si trattava pur sempre di un tentativo
(forse “disperato”, ma probabilmente l'unico possibile) di difendere la cliente dalla pretesa restitutoria del condominio;
e la linea difensiva è stata percorsa senza errori processuali. L'addebito di inadempimento è dunque, per questa parte, infondato e al professionista va riconosciuto il diritto ai compensi professionali”.
Deduce l'appellante: “Con riferimento alla richiesta, da parte del sottoscritto avvocato, dei compensi professionali, relativi al giudizio n° 36/2011 dinanzi il Tribunale di Roma, non risulta provata, da parte della odierna appellata, la tempestività del mandato professionale conferito.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto, nella sentenza impugnata, risulta svolta, nel corso del giudizio, in favore della GN , una difesa assolutamente attiva, come documentato, anche, CP_1 dalle istanze istruttorie, ivi formulate e dal relativo accoglimento, da parte del Giudice allora designato;
ciò in considerazione del fatto che, quanto dedotto, dalla parte convenuta, ai fini della domanda riconvenzionale, trovava, comunque, ingresso nel processo, quale eccezione, sottratta al termine, preclusivo, della costituzione in giudizio entro i venti giorni, precedenti l'udienza di prima comparizione. Pertanto, si presenta privo di apprezzabile motivazione, il mancato riconoscimento degli onorari professionali, non sussistendo la pretesa negligenza, del sottoscritto avvocato, nell'espletamento del proprio mandato professionale”.
Il motivo non coglie nel segno.
L'appellata riceveva, in data 29.12.2010, una citazione in giudizio per l'udienza del giorno
20.04.2011, notificato dalla S.r.l. Tiburzi.
L'udienza veniva quindi fissata per il giorno 24 gennaio 2012 e l'appellata si costituiva, tardivamente, solo in quella data.
Deve innanzitutto osservarsi che non risulta il tardivo conferimento dell'incarico in quanto la procura è priva di data.
Inoltre, la missiva in data 29/03/2011 relativa a questo giudizio dimostra che il difensore ne era a conoscenza da tempo tanto da concordare una disciplina degli onorari con il proprio cliente.
Era quindi suo onere portare a conoscenza di quest'ultimo l'esistenza di termini decadenziali.
Ciò evidentemente non è avvenuto. Comunque, ove il mandato fosse stato conferito tardivamente, come correttamente rilevato dal Tribunale, il difensore non avrebbe dovuto introdurre nel giudizio un'eccezione riconvenzionale di inadempimento (non rilevabile d'ufficio) palesemente inammissibile in quanto tardiva.
Infatti, l'avvocato quale professionista deve sconsigliare al proprio cliente di intraprendere iniziative giudiziarie destinate all'insuccesso.
La negligenza con cui il difensore ha iniziato questo giudizio costituisce un grave inadempimento ai suoi doveri professionali e giustifica il mancato riconoscimento dei compensi professionali.
§ 8.2. — Con il secondo motivo viene dedotto il “Difetto e/o erroneità della motivazione con riguardo alla riduzione dei compensi relativi ai giudizi 75273/2010 Tribunale di Roma e 6900/2011
Corte d'Appello di Roma”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “A conclusioni diametralmente opposte deve giungersi con riguardo al giudizio R.G. 75273/05,
contro
Parte_3 [...]
. CP_1
L'opponente evoca del tutto genericamente imprecisati «accordi dare-avere» in base ai quali nulla sarebbe dovuto all'avvocato per la sua prestazione, ma nulla chiarisce e nulla prova in proposito (in ordine al contenuto degli accordi, alla natura e all'ammontare del preesistente rapporto
«dare-avere», all'epoca della conclusione del preteso accordo, ecc.). Attesa la presunzione di onerosità del mandato professionale, la tesi difensiva va disattesa. Senza contare che, quand'anche tali accordi fossero intervenuti, essi sarebbero nulli, se non altro per difetto di forma scritta (art. 2233, comma 3 C.C.).
L'opponente addebita, poi, al professionista il mancato deposito di documenti, che ritiene essenziali per sostenere la propria posizione e che dichiara di avergli tempestivamente fornito: e cioè
«la prova dell'attività svolta dalla Sig.ra in favore del Condominio di via Controparte_1
Malatesta n. 4, né la prova del mandato dalla stessa ricevuto». Senonché, ella non dimostra in alcun modo di aver effettivamente fornito al suo legale tali documenti, e neppure – in realtà – la loro stessa esistenza. Dal canto suo, il convenuto opposto ha prodotto copia della comparsa di costituzione depositata nel giudizio de quo, dalla quale si evince (e il fatto non è contestato) che furono depositati una bozza di contratto di locazione ed il contratto poi definitivamente stipulato tra il condominio e la società Poiché l'attività che la assumeva di aver svolto consisteva nella CP_2 CP_1 negoziazione di tale accordo, ritiene il Tribunale che quei documenti fossero pertinenti ai fini della decisione, anche se non sufficienti all'accoglimento delle ragioni sostenute dall'odierna opponente.
Ma appare del tutto verosimile che essi fossero, comunque, gli unici documenti effettivamente esistenti e disponibili, e comunque, come già rilevato, non vi è prova che ve ne fossero altri (in particolare, quella «documentazione da cui risultava di mio pugno in originale il contratto da me rielaborato [ecc.]», di cui parla l'opponente nella sua mail del 03/12/2013 al suo nuovo avvocato) e che fossero stati posti a disposizione del difensore;
né, peraltro, appare possibile affermare che, se anche quel documento fosse esistito e fosse stato prodotto, la causa avrebbe avuto esito diverso, mancando comunque, secondo la sentenza, il conferimento dello specifico mandato a negoziare.
In queste condizioni, la strategia processuale adottata dall'avv. sebbene si sia Pt_1 rivelata perdente e per quanto potesse ritenersi, già a priori, debole (in quanto basata soltanto sulle delibere assembleari, senza alcuna argomentazione in merito alla contestazione del condominio secondo cui la non aveva svolto alcuna attività nel negoziato contrattuale con la , Pt_2 CP_2 non può dirsi di per sé a tal punto inconsistente o peregrina da tradursi in un'attività processuale del tutto inutile. Si trattava pur sempre di un tentativo (forse “disperato”, ma probabilmente l'unico possibile) di difendere la cliente dalla pretesa restitutoria del condominio;
e la linea difensiva è stata percorsa senza errori processuali.
L'addebito di inadempimento è dunque, per questa parte, infondato e al professionista va riconosciuto il diritto ai compensi professionali”.
Deduce l'appellante: “Il Giudice di prime cure, avuto riguardo al giudizio n. 75273/2010
Tribunale di Roma, deduce una strategia processuale debole, quale tentativo “disperato” di difesa, della cliente, dalla pretesa restitutoria del condominio. Nel caso specifico, correttamente, il sottoscritto avvocato basava, la propria difesa, sulla irrevocabilità della deliberazione condominiale, C del 27/05/2005 - ricognitiva del credito professionale della GN quale veniva data Parte_4 puntuale esecuzione. Il Giudice di prime cure, evidentemente, ha omesso di valutare la natura, esclusivamente giuridica, del procedimento de quo, con conseguente inappuntabilità della strategia difensiva, introdotta con la comparsa di costituzione e risposta e la comparsa conclusionale, depositate nel suddetto giudizio n° 75273/2010”.
Il motivo è inammissibile consistendo in una generica contestazione delle ragioni della sentenza impugnata senza indicare i motivi per dovrebbe essere cambiata.
Deve osservarsi al riguardo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione in cui spetta all'opposto, nella sua veste di attore sostanziale, provare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Ciò non è avvenuto.
Comunque, il Tribunale riconosceva per tale giudizio i compensi e l'appellante ha contestato la regolarità dei conteggi effettuati richiamandosi al parere di congruità del Consiglio dell'ordine degli avvocati che tuttavia nel giudizio di opposizione non ha natura vincolante.
Riguardo al giudizio 6900/2011 tenutosi presso la Corte d'Appello di Roma si legge nella sentenza impugnata che “Infine, per quanto riguarda l'appello, l'opponente afferma di non essere stata adeguatamente informata dei possibili sviluppi del processo e di aver ricevuto ampie assicurazioni circa un sicuro esito favorevole dell'impugnazione.
Successivamente, posta di fronte ad un probabile esito negativo, prospettatole dal suo nuovo difensore, ella avrebbe quindi dovuto ricorrere ad un accordo transattivo con la controparte.
Queste allegazioni, in particolare relative alle modalità con le quali fu stabilito di impugnare la sentenza, non sono state specificamente contestate nella prima difesa dal convenuto, il quale non ha, segnatamente, né dedotto, né tanto meno provato di aver adeguatamente chiarito alla cliente le prospettive di successo o d'insuccesso che l'appello poteva dischiuderle. E il Tribunale non può esimersi dal rilevare che, se in prime cure poteva giustificarsi il tentativo, ancorché ardimentoso, di evitare alla la condanna alla restituzione delle somme a favore del condominio attore, Pt_2 assai più difficile appare giustificare la pervicace volontà di insistere in grado di appello in una linea difensiva ormai rivelatasi perdente, pur a fronte di una sentenza di esemplare chiarezza.
Tuttavia, non si può non considerare che, comunque, la pendenza dell'appello ha consentito alla di ottenere una rateizzazione del pagamento delle somme precettate e, poi, un sia pur Pt_2 modesto “sconto” in sede di transazione. In definitiva, quindi, l'impugnazione della sentenza non ha prodotto danni ed anzi ha determinato un vantaggio, anche se piccolo, per l'odierna opponente ed ha avuto, in tal senso, un effetto utile.
Pertanto, all'avv. uò essere riconosciuto il compenso – liquidato sempre in base al Pt_1
D.M. n° 127/04 e, per le medesime ragioni già evidenziate, sempre nella misura minima prevista per le attività effettivamente documentate – relativo al giudizio di appello, come da tabella che segue:”
Deduce l'appellante che “Analoghe considerazioni, relative alla evidente sottovalutazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'attività professionale, svolta dall'odierno appellante, vanno estese al procedimento n° 6900/2011 dinanzi la Corte d'Appello di Roma;
la relativa definizione transattiva, conclusa dalla odierna appellata, non è, certamente, ascrivibile al sottoscritto avvocato.
Difetta di motivazione la liquidazione, in misura ridotta, rispetto al parere di congruità e rispetto al provvedimento monitorio, allora opposto dalla odierna appellata, dei compensi professionali, in favore dell'odierno appellante. Peraltro, contrariamente a quanto rilevato nella sentenza impugnata, le parcelle analitiche risultano allegate al parere di congruità, degli onorari professionali, inoltrato all'Ordine degli Avvocati di Roma”.
Il motivo non coglie nel segno.
Il Tribunale ha evidenziato le criticità della difesa nel giudizio di primo grado che avrebbero dovuto sconsigliare di percorrere la strada dell'appello destinata a sicuro insuccesso talché il difensore avrebbe dovuto astenersi dal proporre impugnazione. Nondimeno le parti accedevano ad una transazione e, pertanto, il Tribunale, in relazione al piccolo vantaggio ottenuto dalla cliente liquidava i compensi nella misura minima.
§ 9. — In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.984,00.
§ 11. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 16555/2020, Controparte_1 così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 1.984,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
2. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AN LI
Sezione VI civile
R.G. 3357/2021
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 12:40
Presidente Relatore Dott. AN LI Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. resente Parte_1
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PAONE BENEDETTA MARIA LINDA presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AN LI
IA AB NO
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN LI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3357 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: - PEC: Parte_1 C.F._1
) rappresentato e difeso da sé medesimo, ex articolo 86 c.p.c. Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Viale delle Milizie n. 22, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Controparte_1 C.F._2
IA LI NE (C.F. - PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2 studio in Roma, via del Vascello n.16, giusta procura in atti;
- APPELLATA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 16555/2020, pubblicata in data 24/11/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 33563/2015, promosso da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'avvocato ha ottenuto il decreto ingiuntivo in epigrafe per il Parte_1 pagamento degli onorari relativi a tre procedimenti civili nei quali ha rappresentato e difeso in giudizio la sig.ra , e precisamente: a) un giudizio R.G. 75273/05, svoltosi Controparte_1 dinanzi a questo Tribunale, nel quale ella era stata convenuta dal condominio di via dei Malatesta 4
e conclusosi con sentenza n° 20575/10, con la quale il giudice aveva condannato la al CP_1 pagamento delle somme rivendicate da parte attrice;
b) il giudizio R.G. 6900/11 di impugnazione della predetta sentenza davanti alla Corte d'appello di Roma;
c) un giudizio, R.G. 36/11, svoltosi dinanzi al Tribunale, nel quale la era stata convenuta da una società, Tiburzi S.R.L., per CP_1 il pagamento di una fornitura. L'intimata ha proposto opposizione deducendo, in sintesi, che, in relazione al terzo giudizio, l'avv. aveva promesso di limitare le sue pretese all'importo Pt_1 eventualmente liquidato dal giudice e di nulla pretendere dalla cliente in caso di soccombenza, ed aveva comunque commesso errori procedurali che avrebbero determinato la sua soccombenza, con conseguente danno economico;
che, quanto al primo giudizio, le parti avevano concordato che nulla sarebbe stato dovuto al professionista per le sue prestazioni in ragioni di non meglio specificati
«precedenti accordi dare-avere», e comunque l'avvocato aveva, anche in questo caso, commesso errori procedurali che avevano determinato la soccombenza della cliente in primo grado;
che, infine, quanto al giudizio di appello, il difensore lo aveva promosso «in mancanza di validi presupposti, senza prima avere illustrato specificatamente alla propria cliente i possibili sviluppi della controversia, e soprattutto assicurando alla Sig.ra l'assoluta certezza della vittoria in CP_1 appello», con la conseguenza che l'odierna opponente, assistita poi da altro difensore, si era dovuta acconciare ad un accordo transattivo «al fine di rimediare, sebbene parzialmente, all'errore commesso dall'avv. . Ha inoltre contestato il quantum della pretesa creditoria ed Parte_1 ha negato di aver ricevuto una richiesta di pagamento o una costituzione in mora prima del decreto ingiuntivo. Ha concluso per la revoca dell'ingiunzione e la condanna del professionista per lite temeraria. Infine, ha accennato, alquanto genericamente in citazione, alla pendenza di più cause che l'avv. avrebbe promosso nei suoi confronti, sia per controversie nelle quali era stato suo Pt_1 difensore in proprio, sia per pratiche a lui affidate dall'opponente in qualità di amministratrice di condominii. Questa deduzione è stata più articolatamente svolta nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., con la quale l'attrice ha integrato le proprie conclusioni con la richiesta di declaratoria d'inammissibilità dell'azione per abusivo frazionamento del credito. Si è costituito l' ontestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, a sua volta, la Pt_1 condanna dell'opponente ex art. 96 C.P.C. Seguendo l'ordine delle deduzioni di parte opponente, osserva innanzitutto il Tribunale che la missiva in data 29/03/2011 (non disconosciuta), con la quale l'avv. ichiara di voler limitare i proprî onorarî alle «somme eventualmente liquidate dal Pt_1
Giudice» e di rinunciare ad ogni compenso in caso di soccombenza, contiene un impegno avente indiscutibile valore negoziale vincolante. È vero, tuttavia, che la logica sottostante non può prescindere dalla conduzione, da parte del professionista, dell'intero procedimento, poiché altrimenti non avrebbe senso ancorare il pagamento dell'onorario alla liquidazione giudiziale, che non potrebbe avvenire prima della conclusione del giudizio. E questa conclusione è peraltro avvalorata dalla previsione che nulla sarà richiesto a titolo di onorario in caso di soccombenza della parte assistita, a favore della quale, evidentemente, era ipotizzata la liquidazione giudiziale delle spese. Giustamente, quindi, l'avv. rgomenta in ordine all'inefficacia dell'impegno stante Pt_1
l'interruzione anticipata del rapporto professionale”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a pagare all'avv. la somma di € 1.668,00, Parte_1 oltre spese generali al 12,5% ed oneri previdenziali e fiscali di legge;
- compensa tra le parti le spese di lite”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo n° 8108/2015 (R.G.
15391/2015), emesso dal Tribunale di Roma, in data 02/04/2015, con ogni conseguenza. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
§ 5. — L'appellata con comparsa di risposta depositata in data 16/09/2021, Controparte_1 ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi art. 342 c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Roma, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: A) in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c.; B) in via principale e nel merito: dichiarare l'appello improponibile e comunque rigettarlo perché destituito di fondamento sia in fatto, sia in diritto. Con vittoria di spese e del compenso professionale oltre al rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 8. — L'appello si articola in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo viene dedotta la “Violazione dell'onere probatorio imposto dall'articolo 2697 codice civile e difetto e/o erroneità della motivazione della sentenza con riguardo al mancato riconoscimento degli onorari professionali relativi al giudizio r.g. 36/2011 Tribunale di
Roma”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “L'opponente evoca del tutto genericamente imprecisati «accordi dare-avere» in base ai quali nulla sarebbe dovuto all'avvocato per la sua prestazione, ma nulla chiarisce e nulla prova in proposito (in ordine al contenuto degli accordi, alla natura e all'ammontare del preesistente rapporto «dare-avere», all'epoca della conclusione del preteso accordo, ecc.). Attesa la presunzione di onerosità del mandato professionale, la tesi difensiva va disattesa. Senza contare che, quand'anche tali accordi fossero intervenuti, essi sarebbero nulli, se non altro per difetto di forma scritta (art. 2233, comma 3 C.C.). L'opponente addebita, poi, al professionista il mancato deposito di documenti, che ritiene essenziali per sostenere la propria posizione e che dichiara di avergli tempestivamente fornito: e cioè «la prova dell'attività svolta dalla
Sig.ra in favore del Condominio di via Malatesta n. 4, né la prova del mandato Controparte_1 dalla stessa ricevuto». Senonché, ella non dimostra in alcun modo di aver effettivamente fornito al suo legale tali documenti, e neppure – in realtà – la loro stessa esistenza. Dal canto suo, il convenuto opposto ha prodotto copia della comparsa di costituzione depositata nel giudizio de quo, dalla quale si evince (e il fatto non è contestato) che furono depositati una bozza di contratto di locazione ed il contratto poi definitivamente stipulato tra il condominio e la società Poiché l'attività che CP_2 la assumeva di aver svolto consisteva nella negoziazione di tale accordo, ritiene il CP_1
Tribunale che quei documenti fossero pertinenti ai fini della decisione, anche se non sufficienti all'accoglimento delle ragioni sostenute dall'odierna opponente. Ma appare del tutto verosimile che essi fossero, comunque, gli unici documenti effettivamente esistenti e disponibili, e comunque, come già rilevato, non vi è prova che ve ne fossero altri (in particolare, quella «documentazione da cui risultava di mio pugno in originale il contratto da me rielaborato [ecc.]», di cui parla l'opponente nella sua mail del 03/12/2013 al suo nuovo avvocato) e che fossero stati posti a disposizione del difensore;
né, peraltro, appare possibile affermare che, se anche quel documento fosse esistito e fosse stato prodotto, la causa avrebbe avuto esito diverso, mancando comunque, secondo la sentenza, il conferimento dello specifico mandato a negoziare. In queste condizioni, la strategia processuale adottata dall'avv. sebbene si sia rivelata perdente e per quanto potesse ritenersi, già a Pt_1 priori, debole (in quanto basata soltanto sulle delibere assembleari, senza alcuna argomentazione in merito alla contestazione del condominio secondo cui la non aveva svolto alcuna attività Pt_2 nel negoziato contrattuale con la , non può dirsi di per sé a tal punto inconsistente o CP_2 peregrina da tradursi in un'attività processuale del tutto inutile. Si trattava pur sempre di un tentativo
(forse “disperato”, ma probabilmente l'unico possibile) di difendere la cliente dalla pretesa restitutoria del condominio;
e la linea difensiva è stata percorsa senza errori processuali. L'addebito di inadempimento è dunque, per questa parte, infondato e al professionista va riconosciuto il diritto ai compensi professionali”.
Deduce l'appellante: “Con riferimento alla richiesta, da parte del sottoscritto avvocato, dei compensi professionali, relativi al giudizio n° 36/2011 dinanzi il Tribunale di Roma, non risulta provata, da parte della odierna appellata, la tempestività del mandato professionale conferito.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto, nella sentenza impugnata, risulta svolta, nel corso del giudizio, in favore della GN , una difesa assolutamente attiva, come documentato, anche, CP_1 dalle istanze istruttorie, ivi formulate e dal relativo accoglimento, da parte del Giudice allora designato;
ciò in considerazione del fatto che, quanto dedotto, dalla parte convenuta, ai fini della domanda riconvenzionale, trovava, comunque, ingresso nel processo, quale eccezione, sottratta al termine, preclusivo, della costituzione in giudizio entro i venti giorni, precedenti l'udienza di prima comparizione. Pertanto, si presenta privo di apprezzabile motivazione, il mancato riconoscimento degli onorari professionali, non sussistendo la pretesa negligenza, del sottoscritto avvocato, nell'espletamento del proprio mandato professionale”.
Il motivo non coglie nel segno.
L'appellata riceveva, in data 29.12.2010, una citazione in giudizio per l'udienza del giorno
20.04.2011, notificato dalla S.r.l. Tiburzi.
L'udienza veniva quindi fissata per il giorno 24 gennaio 2012 e l'appellata si costituiva, tardivamente, solo in quella data.
Deve innanzitutto osservarsi che non risulta il tardivo conferimento dell'incarico in quanto la procura è priva di data.
Inoltre, la missiva in data 29/03/2011 relativa a questo giudizio dimostra che il difensore ne era a conoscenza da tempo tanto da concordare una disciplina degli onorari con il proprio cliente.
Era quindi suo onere portare a conoscenza di quest'ultimo l'esistenza di termini decadenziali.
Ciò evidentemente non è avvenuto. Comunque, ove il mandato fosse stato conferito tardivamente, come correttamente rilevato dal Tribunale, il difensore non avrebbe dovuto introdurre nel giudizio un'eccezione riconvenzionale di inadempimento (non rilevabile d'ufficio) palesemente inammissibile in quanto tardiva.
Infatti, l'avvocato quale professionista deve sconsigliare al proprio cliente di intraprendere iniziative giudiziarie destinate all'insuccesso.
La negligenza con cui il difensore ha iniziato questo giudizio costituisce un grave inadempimento ai suoi doveri professionali e giustifica il mancato riconoscimento dei compensi professionali.
§ 8.2. — Con il secondo motivo viene dedotto il “Difetto e/o erroneità della motivazione con riguardo alla riduzione dei compensi relativi ai giudizi 75273/2010 Tribunale di Roma e 6900/2011
Corte d'Appello di Roma”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “A conclusioni diametralmente opposte deve giungersi con riguardo al giudizio R.G. 75273/05,
contro
Parte_3 [...]
. CP_1
L'opponente evoca del tutto genericamente imprecisati «accordi dare-avere» in base ai quali nulla sarebbe dovuto all'avvocato per la sua prestazione, ma nulla chiarisce e nulla prova in proposito (in ordine al contenuto degli accordi, alla natura e all'ammontare del preesistente rapporto
«dare-avere», all'epoca della conclusione del preteso accordo, ecc.). Attesa la presunzione di onerosità del mandato professionale, la tesi difensiva va disattesa. Senza contare che, quand'anche tali accordi fossero intervenuti, essi sarebbero nulli, se non altro per difetto di forma scritta (art. 2233, comma 3 C.C.).
L'opponente addebita, poi, al professionista il mancato deposito di documenti, che ritiene essenziali per sostenere la propria posizione e che dichiara di avergli tempestivamente fornito: e cioè
«la prova dell'attività svolta dalla Sig.ra in favore del Condominio di via Controparte_1
Malatesta n. 4, né la prova del mandato dalla stessa ricevuto». Senonché, ella non dimostra in alcun modo di aver effettivamente fornito al suo legale tali documenti, e neppure – in realtà – la loro stessa esistenza. Dal canto suo, il convenuto opposto ha prodotto copia della comparsa di costituzione depositata nel giudizio de quo, dalla quale si evince (e il fatto non è contestato) che furono depositati una bozza di contratto di locazione ed il contratto poi definitivamente stipulato tra il condominio e la società Poiché l'attività che la assumeva di aver svolto consisteva nella CP_2 CP_1 negoziazione di tale accordo, ritiene il Tribunale che quei documenti fossero pertinenti ai fini della decisione, anche se non sufficienti all'accoglimento delle ragioni sostenute dall'odierna opponente.
Ma appare del tutto verosimile che essi fossero, comunque, gli unici documenti effettivamente esistenti e disponibili, e comunque, come già rilevato, non vi è prova che ve ne fossero altri (in particolare, quella «documentazione da cui risultava di mio pugno in originale il contratto da me rielaborato [ecc.]», di cui parla l'opponente nella sua mail del 03/12/2013 al suo nuovo avvocato) e che fossero stati posti a disposizione del difensore;
né, peraltro, appare possibile affermare che, se anche quel documento fosse esistito e fosse stato prodotto, la causa avrebbe avuto esito diverso, mancando comunque, secondo la sentenza, il conferimento dello specifico mandato a negoziare.
In queste condizioni, la strategia processuale adottata dall'avv. sebbene si sia Pt_1 rivelata perdente e per quanto potesse ritenersi, già a priori, debole (in quanto basata soltanto sulle delibere assembleari, senza alcuna argomentazione in merito alla contestazione del condominio secondo cui la non aveva svolto alcuna attività nel negoziato contrattuale con la , Pt_2 CP_2 non può dirsi di per sé a tal punto inconsistente o peregrina da tradursi in un'attività processuale del tutto inutile. Si trattava pur sempre di un tentativo (forse “disperato”, ma probabilmente l'unico possibile) di difendere la cliente dalla pretesa restitutoria del condominio;
e la linea difensiva è stata percorsa senza errori processuali.
L'addebito di inadempimento è dunque, per questa parte, infondato e al professionista va riconosciuto il diritto ai compensi professionali”.
Deduce l'appellante: “Il Giudice di prime cure, avuto riguardo al giudizio n. 75273/2010
Tribunale di Roma, deduce una strategia processuale debole, quale tentativo “disperato” di difesa, della cliente, dalla pretesa restitutoria del condominio. Nel caso specifico, correttamente, il sottoscritto avvocato basava, la propria difesa, sulla irrevocabilità della deliberazione condominiale, C del 27/05/2005 - ricognitiva del credito professionale della GN quale veniva data Parte_4 puntuale esecuzione. Il Giudice di prime cure, evidentemente, ha omesso di valutare la natura, esclusivamente giuridica, del procedimento de quo, con conseguente inappuntabilità della strategia difensiva, introdotta con la comparsa di costituzione e risposta e la comparsa conclusionale, depositate nel suddetto giudizio n° 75273/2010”.
Il motivo è inammissibile consistendo in una generica contestazione delle ragioni della sentenza impugnata senza indicare i motivi per dovrebbe essere cambiata.
Deve osservarsi al riguardo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione in cui spetta all'opposto, nella sua veste di attore sostanziale, provare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Ciò non è avvenuto.
Comunque, il Tribunale riconosceva per tale giudizio i compensi e l'appellante ha contestato la regolarità dei conteggi effettuati richiamandosi al parere di congruità del Consiglio dell'ordine degli avvocati che tuttavia nel giudizio di opposizione non ha natura vincolante.
Riguardo al giudizio 6900/2011 tenutosi presso la Corte d'Appello di Roma si legge nella sentenza impugnata che “Infine, per quanto riguarda l'appello, l'opponente afferma di non essere stata adeguatamente informata dei possibili sviluppi del processo e di aver ricevuto ampie assicurazioni circa un sicuro esito favorevole dell'impugnazione.
Successivamente, posta di fronte ad un probabile esito negativo, prospettatole dal suo nuovo difensore, ella avrebbe quindi dovuto ricorrere ad un accordo transattivo con la controparte.
Queste allegazioni, in particolare relative alle modalità con le quali fu stabilito di impugnare la sentenza, non sono state specificamente contestate nella prima difesa dal convenuto, il quale non ha, segnatamente, né dedotto, né tanto meno provato di aver adeguatamente chiarito alla cliente le prospettive di successo o d'insuccesso che l'appello poteva dischiuderle. E il Tribunale non può esimersi dal rilevare che, se in prime cure poteva giustificarsi il tentativo, ancorché ardimentoso, di evitare alla la condanna alla restituzione delle somme a favore del condominio attore, Pt_2 assai più difficile appare giustificare la pervicace volontà di insistere in grado di appello in una linea difensiva ormai rivelatasi perdente, pur a fronte di una sentenza di esemplare chiarezza.
Tuttavia, non si può non considerare che, comunque, la pendenza dell'appello ha consentito alla di ottenere una rateizzazione del pagamento delle somme precettate e, poi, un sia pur Pt_2 modesto “sconto” in sede di transazione. In definitiva, quindi, l'impugnazione della sentenza non ha prodotto danni ed anzi ha determinato un vantaggio, anche se piccolo, per l'odierna opponente ed ha avuto, in tal senso, un effetto utile.
Pertanto, all'avv. uò essere riconosciuto il compenso – liquidato sempre in base al Pt_1
D.M. n° 127/04 e, per le medesime ragioni già evidenziate, sempre nella misura minima prevista per le attività effettivamente documentate – relativo al giudizio di appello, come da tabella che segue:”
Deduce l'appellante che “Analoghe considerazioni, relative alla evidente sottovalutazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'attività professionale, svolta dall'odierno appellante, vanno estese al procedimento n° 6900/2011 dinanzi la Corte d'Appello di Roma;
la relativa definizione transattiva, conclusa dalla odierna appellata, non è, certamente, ascrivibile al sottoscritto avvocato.
Difetta di motivazione la liquidazione, in misura ridotta, rispetto al parere di congruità e rispetto al provvedimento monitorio, allora opposto dalla odierna appellata, dei compensi professionali, in favore dell'odierno appellante. Peraltro, contrariamente a quanto rilevato nella sentenza impugnata, le parcelle analitiche risultano allegate al parere di congruità, degli onorari professionali, inoltrato all'Ordine degli Avvocati di Roma”.
Il motivo non coglie nel segno.
Il Tribunale ha evidenziato le criticità della difesa nel giudizio di primo grado che avrebbero dovuto sconsigliare di percorrere la strada dell'appello destinata a sicuro insuccesso talché il difensore avrebbe dovuto astenersi dal proporre impugnazione. Nondimeno le parti accedevano ad una transazione e, pertanto, il Tribunale, in relazione al piccolo vantaggio ottenuto dalla cliente liquidava i compensi nella misura minima.
§ 9. — In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.984,00.
§ 11. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 16555/2020, Controparte_1 così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 1.984,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
2. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AN LI