TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1174 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
, nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(RM), Via Carmelo Maestrini n. 373, sc. A, int. 6 (C.F. ) C.F._1
E
, nata a [...] l'[...] residente in Parte_2
Civitavecchia Vicolo Ranucci n.04 interno 01 (C.F ) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Crescentini Guerrina del Foro di Civitavecchia ( , P.e.c. CodiceFiscale_3
Fax 076625871) ed elettivamente Email_1 domiciliati presso lo studio della stessa in Civitavecchia , via Traiana n.73 Con l'intervento del Pubblico Ministero. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.2025 i signori e Parte_1 [...]
chiedevano la modifica della sentenza emessa in data 12 aprile 2022 dal Parte_2
Primo Tribunale di prima istanza per la mediazione e la giustificazione della protezione dei bambini e degli adolescenti del distretto giudiziario dello Stato di Aragua - sede di Maracay (Repubblica Bolivariana del Venezuela), nel procedimento n. C0621-2022, con la quale era stato pronunciato il divorzio dei coniugi e regolarmente trascritta nei registri dello stato civile italiano. I SInori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 13 aprile 2007, davanti all'Anagrafe Civile del comune di Girardot dello Stato di Aragua (Repubblica Bolivariana del Venezuela). Dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]).
[...]
Le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui alla citata sentenza alle condizioni di seguito indicate: A) Affidamento e Collocamento dei figli: i figli resteranno affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della figlia presso la Persona_3 residenza del padre, SI. , e del figlio presso la residenza Parte_1 Per_2 della madre, SI.ra . Parte_2
Il padre/la madre avrà facoltà di vedere ed avere il minore , con sé Persona_4 ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le esigenze 2
scolastiche ed extrascolastiche del figlio e, comunque, con le seguenti modalità che potranno subire modifiche o deroghe su accordo di entrambi i genitori: a) Il padre prenderà il figlio a week alternati dal venerdì (dall'uscita della scuola) alla Per_2 domenica sera (20.00 inverno - 22.00 estate) accompagnandolo presso la casa materna. Quando la scuola è chiusa l'orario del venerdi sarà alle ore 13.00. La madre prenderà la figlia a week alternati dal venerdì (daIl'uscita della scuola) alla domenica sera Persona_3
(20.00 inverno - 22.00 estate) e sarà accompagnata dal padre presso la casa materna. Quando la scuola è chiusa l'orario del venerdi sarà alle ore 13.00. b) nel periodo estivo per quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
c) durante le festività Natalizie, il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro ad anni alterni, da concordarsi, d) per quattro giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ad anni alterni (ovvero un anno con la madre e un anno con il padre); e) le ulteriori festività Nazionali (25 Aprile, 28/04, 1 Maggio, 2 Giugno,29 Giugno 01 Novembre 8 Dicembre ecc.) alternate tra i genitori;
f) i figli trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; g) i figli trascorreranno con entrambi i genitori, laddove possibile, il proprio compleanno;
Le pari concordano nel senso che: la potestà genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti la loro istruzione educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni;
che per il tempo coincidente con la permanenza del minore presso ciascun genitore, la potestà genitoriale verrà esercitata separatamente limitatamente alle questioni che attengono all'organizzazione della vita familiare quotidiana;
che entrambi i genitori collaboreranno paritariamente — ciascuno nel tempo di permanenza del minore presso di sé — alla sua cura, istruzione ed educazione;
che entrambi i coniugi hanno l'obbligo di comunicare all'altro il luogo in cui intendono recarsi insieme ai figli nei periodi in cui gli stessi saranno con ognuno di loro, nonché ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assens‹› affinché i figli possano conseguire il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio, o di altro documento personale. I coniugi hanno prestato il loro reciproco benestare al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche relativamente ai figli;
B) Mantenimento: il padre, SI. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1
, collocato presso la madre, versando un assegno mensile di €.733,00 Per_2
(settecentotrentatre/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente! che verrà indicato dalla SI.ra Tale importo sarà Pt_2 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Nessun mantenimento verrà corrisposto alla SI.ra , in quanto Parte_2 economicamente indipendente;
Le detrazioni fiscali per il figlio a comico saranno attribuite al 100% da Parte_1
;
[...]
C) Assegno Unico Universale: l'assegno unico universale per entrambi i figli sarà percepito al 100% dalla madre, SI.ra . Parte_2
D) Spese straordinarie: le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative) relative ad entrambi i figli, preventivamente concordate tra i genitori e documentate, saranno ripartite al 50% tra gli stessi, secondo i protocolli in uso presso il Tribunale adito. Informazioni sanita.rie: nessuno dei due genitori potrà delegare terze persone per ottenere 3
informazioni relative allo stato di salute della figlia Parte_3
Il Collegio esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1174/2025 R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla della sentenza emessa in data 12 aprile 2022 dal Primo Tribunale di prima istanza per la mediazione e la giustificazione della protezione dei bambini e degli adolescenti del distretto giudiziario dello Stato di Aragua - sede di Maracay (Repubblica Bolivariana del Venezuela), nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. Nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 30/11/2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1174 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
, nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(RM), Via Carmelo Maestrini n. 373, sc. A, int. 6 (C.F. ) C.F._1
E
, nata a [...] l'[...] residente in Parte_2
Civitavecchia Vicolo Ranucci n.04 interno 01 (C.F ) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Crescentini Guerrina del Foro di Civitavecchia ( , P.e.c. CodiceFiscale_3
Fax 076625871) ed elettivamente Email_1 domiciliati presso lo studio della stessa in Civitavecchia , via Traiana n.73 Con l'intervento del Pubblico Ministero. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.2025 i signori e Parte_1 [...]
chiedevano la modifica della sentenza emessa in data 12 aprile 2022 dal Parte_2
Primo Tribunale di prima istanza per la mediazione e la giustificazione della protezione dei bambini e degli adolescenti del distretto giudiziario dello Stato di Aragua - sede di Maracay (Repubblica Bolivariana del Venezuela), nel procedimento n. C0621-2022, con la quale era stato pronunciato il divorzio dei coniugi e regolarmente trascritta nei registri dello stato civile italiano. I SInori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 13 aprile 2007, davanti all'Anagrafe Civile del comune di Girardot dello Stato di Aragua (Repubblica Bolivariana del Venezuela). Dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]).
[...]
Le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui alla citata sentenza alle condizioni di seguito indicate: A) Affidamento e Collocamento dei figli: i figli resteranno affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della figlia presso la Persona_3 residenza del padre, SI. , e del figlio presso la residenza Parte_1 Per_2 della madre, SI.ra . Parte_2
Il padre/la madre avrà facoltà di vedere ed avere il minore , con sé Persona_4 ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e le esigenze 2
scolastiche ed extrascolastiche del figlio e, comunque, con le seguenti modalità che potranno subire modifiche o deroghe su accordo di entrambi i genitori: a) Il padre prenderà il figlio a week alternati dal venerdì (dall'uscita della scuola) alla Per_2 domenica sera (20.00 inverno - 22.00 estate) accompagnandolo presso la casa materna. Quando la scuola è chiusa l'orario del venerdi sarà alle ore 13.00. La madre prenderà la figlia a week alternati dal venerdì (daIl'uscita della scuola) alla domenica sera Persona_3
(20.00 inverno - 22.00 estate) e sarà accompagnata dal padre presso la casa materna. Quando la scuola è chiusa l'orario del venerdi sarà alle ore 13.00. b) nel periodo estivo per quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
c) durante le festività Natalizie, il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro ad anni alterni, da concordarsi, d) per quattro giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ad anni alterni (ovvero un anno con la madre e un anno con il padre); e) le ulteriori festività Nazionali (25 Aprile, 28/04, 1 Maggio, 2 Giugno,29 Giugno 01 Novembre 8 Dicembre ecc.) alternate tra i genitori;
f) i figli trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; g) i figli trascorreranno con entrambi i genitori, laddove possibile, il proprio compleanno;
Le pari concordano nel senso che: la potestà genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti la loro istruzione educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni;
che per il tempo coincidente con la permanenza del minore presso ciascun genitore, la potestà genitoriale verrà esercitata separatamente limitatamente alle questioni che attengono all'organizzazione della vita familiare quotidiana;
che entrambi i genitori collaboreranno paritariamente — ciascuno nel tempo di permanenza del minore presso di sé — alla sua cura, istruzione ed educazione;
che entrambi i coniugi hanno l'obbligo di comunicare all'altro il luogo in cui intendono recarsi insieme ai figli nei periodi in cui gli stessi saranno con ognuno di loro, nonché ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assens‹› affinché i figli possano conseguire il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio, o di altro documento personale. I coniugi hanno prestato il loro reciproco benestare al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche relativamente ai figli;
B) Mantenimento: il padre, SI. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1
, collocato presso la madre, versando un assegno mensile di €.733,00 Per_2
(settecentotrentatre/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente! che verrà indicato dalla SI.ra Tale importo sarà Pt_2 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Nessun mantenimento verrà corrisposto alla SI.ra , in quanto Parte_2 economicamente indipendente;
Le detrazioni fiscali per il figlio a comico saranno attribuite al 100% da Parte_1
;
[...]
C) Assegno Unico Universale: l'assegno unico universale per entrambi i figli sarà percepito al 100% dalla madre, SI.ra . Parte_2
D) Spese straordinarie: le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative) relative ad entrambi i figli, preventivamente concordate tra i genitori e documentate, saranno ripartite al 50% tra gli stessi, secondo i protocolli in uso presso il Tribunale adito. Informazioni sanita.rie: nessuno dei due genitori potrà delegare terze persone per ottenere 3
informazioni relative allo stato di salute della figlia Parte_3
Il Collegio esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1174/2025 R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla della sentenza emessa in data 12 aprile 2022 dal Primo Tribunale di prima istanza per la mediazione e la giustificazione della protezione dei bambini e degli adolescenti del distretto giudiziario dello Stato di Aragua - sede di Maracay (Repubblica Bolivariana del Venezuela), nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. Nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 30/11/2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Roberta Nardone