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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 18/12/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:
D.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Dr. MA CANOSA Giudice rel. Dr Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8/2025 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2025 e vertente
TRA
n. a Lanciano il 15.3.1980, CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Consuelo Di Martino
RICORRENTE
C/
n. a Atessa il 12.5.1987, CF , Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. EL Marina Nigro
RESISTENTE
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Consuelo Di Martino per il ricorrente conclude: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lanciano dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lanciano in data 12.9.2014 e trascritto nel Registro del detto Comune al n. 57 p. II Serie A, Ufficio 1, anno 2014 (doc. 1) e di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a mezzo rituale comunicazione, e di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. Confermare le condizioni omologate dal Tribunale di Lanciano in sede di separazione in ordine all'affidamento delle figlie minori, nello specifico, affidare le minori e ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con il collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre in Lanciano (CH) alla via Guido Rosato, n. 52, int.
3. ed il diritto di entrambi i genitori ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, mentre, le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica, all'attività sportiva e alla salute delle figlie saranno assunte di comune accordo da entrambi, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della prole. Autorizzare il sig.
a vedere e tenere con sé le figlie, due giorni a settimana, Parte_1 dall'uscita da scuola del mercoledì al venerdì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola, e, a settimane alterne, dal sabato, all'uscita da scuola al lunedì mattina quando le accompagnerà all'inizio delle lezioni. Nella settimana in cui le bambine trascorreranno il fine settimana con il padre, la visita infrasettimanale avrà inizio il martedì dall'uscita da scuola e terminerà la mattina del giovedì a scuola;
nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'ultimo giorno di scuola e l'inizio dell'anno scolastico successivo, i sigg. e Pt_1 erranno le figlie per due settimane, anche consecutive, da concordare CP_1 entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie durante i periodi di propria spettanza e permetteranno alle minori di effettuare almeno una telefonata, e/o una videochiamata, al giorno, con l'altro genitore. Nelle restanti settimane il diritto di visita seguirà la turnazione ordinaria. Durante le festività natalizie, le figlie trascorreranno una settimana con il padre ed una con la madre, la prima, con decorrenza dal 23 dicembre, all'uscita da scuola, al 30 dicembre, e, la seconda, dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio entro le ore 18,00, alternativamente, in modo che possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre e viceversa;
per quanto concerne le vacanze pasquali, le figlie le trascorreranno un anno con il padre ed uno con la madre, in modo alternato. In occasione delle feste di compleanno, o altro, delle bambine, i sigg. e si impegnano ad Pt_1 CP_1 organizzarne insieme i relativi festeggiamenti anche alla presenza dei nonni, zii, cugini ed amici delle minori. Porre a carico del sig. l'obbligo di Pt_1 versare, a titolo di compartecipazione al mantenimento delle figlie, un assegno mensile di euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna di esse, da corrispondere, in favore del genitore collocatario, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, o con diversa modalità su accordo delle parti, importo sottoposto alla rivalutazione ex indici ISTAT. Disporre, altresì, l'obbligo, per entrambi i genitori, di rimborsare, nella misura del 50%, le spese straordinarie, affrontate dall'altro, in favore delle figlie, secondo le linee guida CNF del 2017. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra per CP_1 entrambe le figlie minori. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti. I genitori devono impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, e con le rispettive famiglie, e a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.Assegnare, in via definitiva, al sig. la casa Pt_1 coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in Castel Frentano alla via Lentesco n. 4, identificata al NCU al foglio n. 24 particella n. 4066 sub. 2, rendita euro 151,84, categoria A/4, classe 1, vani 6, particella n. 4066 sub. 3, rendita euro 284,26, categoria C/2, classe 1, e particella n. 4066 sub. 4, rendita euro 182,10, categoria C/2, classe 1, con gli arredi e le pertinenze. Affidare in via definitiva i due cani, e , intestati alla sig.ra al sig. Per_3 Per_4 CP_1 il quale continuerà a curarne la tenuta a proprie spese. Con vittoria di Pt_1 spese e competenze di giudizio.” L'Avv. EL Marina Nigro per la resistente conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, aderisce alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lanciano in data 12.9.2014 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 57 p. II Serie A, Ufficio 1, anno 2014 dalla concludente , nata ad [...] il Controparte_1
12.5.1987 e res. in Castel Frentano CH) alla Via Lentesco n.4, Cod. Fisc.
e da nato a [...] il [...] e res. C.F._2 Parte_1
) alla 4, Cod. Fisc. ; ner C.F._1 merito chiede di confermare le statuizioni omologate con la separazione consensuale dal Tribunale di Lancianom in merito all'affido condiviso ad entrambi i coniugi delle due figlie , nata a [...] il [...] e , nata a [...]_6
Lanciano i n collocamento presso a madre, rico ecedenti tempi e modalità di esercizio del diritto/dovere visita da parte del padre, con espressa riserva di sostituire, in caso di necessità o di esigenze varie – dandone preavviso – i giorni di permanenza presso ciascun genitore con altri giorni della medesima durata;
in modifica dei provvedimenti economici stabiliti con omologa del Tribunale di Lanciano del 30.6.2023 n.2430/2023, porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a un assegno mensile non Controparte_1
1.500,00 mensili (millecinquecento), quale contributo per il mantenimento delle figlie e , salvo diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, somma Per_1 Per_2
l rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie al 50 %, come da Protocollo CNF 2017; con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO
ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 24.4.2025 sono state confermate le condizioni della separazione tra le parti, disponendo solo una modifica in ordine al diritto di visita di Pt_1
nei confronti delle figlie;
è stato inoltre determinato in euro 800 mensili (400
[...] euro per ciascuna figlia) il contributo per il mantenimento delle minori ad opera del padre. La questione più controversa è sicuramente quella dell'ammontare del contributo per il mantenimento delle figlie minori, che parte ricorrente vorrebbe vedere mantenuto ad euro 400 mensili (stabilite in occasione della separazione consensuale delle parti), mentre la resistente chiede di elevarlo ad euro 1.500.
Si ritiene che, alla luce di quanto dedotto ed argomentato (nonché dimostrato) dalle parti processuali, l'importo dell'assegno di mantenimento come fissato (consensualmente) dalle parti in occasione della loro separazione personale debba essere in questa sede elevato ad euro 800 mensili (euro 400 per ciascuna delle minori), tenendo conto della notevole disparità delle condizioni patrimoniali delle parti e del godimento della casa coniugale ad opera del ricorrente (il quale, rispetto alla separazione omologata da questo Tribunale nel 2023, ha visto aumentare le proprie disponibilità economiche).
Deve inoltre prendersi atto dell'ordinanza della Corte d'Appello di l'Aquila che, in occasione del reclamo proposto dalla difesa del avverso l'ordinanza del Pt_1
24.4.2025, ha ripristinato il diritto di visita delle figlie ad opera del padre quale sancito nell'ambito della separazione intervenuta nel 2023 tra le parti.
Tale regime deve ritenersi a questo punto preferibile, anche perché consolidato nel tempo e rispondente alle esigenze di bigenitorialità delle minori.
L'accoglimento parziale delle rispettive richieste legittima una pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 8/2025, così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lanciano tra e in data 12.9.2014 ed Controparte_1 Parte_1 ordina l'annotazione della presente decisione sugli atti dello stato civile del predetto Comune (atto n. 57 del 2014, Parte II, Serie A,
Ufficio1)
Fissa in euro 400 mensili per ciascuna delle figlie l'assegno di mantenimento a carico di , somma soggetta a Parte_1 rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT
Conferma nel resto le condizioni della separazione omologata da questo Tribunale con decreto del 30.6.2023
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 16.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
MA SA EL Di OL