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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7692 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 222/2021
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 12:55
Presidente Relatore Dott. ON LL Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Procuratore d'Onofrio CP_2
Appellato/i
Controparte_3
Avv. GUIDA MASSIMO presente
CP_4
Avv. GUIDA MASSIMO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
ON LL
ER d'MA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. ON LL - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 222 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. – PEC: P.IVA_2
, presso il cui ufficio è domiciliato, in Roma, alla Via dei Email_1
Portoghesi n. 12;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercente la CP_4 C.F._1 responsabilità genitoriale sui minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._2 CP_5
(C.F. ), nonché (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), in proprio e nella qualità di erede di elettivamente domiciliati C.F._4 Persona_2 presso lo studio del difensore – Avv. Massimo Guida (C.F. – PEC: C.F._5
. Email_2
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 11/01/2021 il ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
10515/2020, pubblicata in data 16/07/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 81606/2015, promosso da in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui CP_4 minori e , nonché da e , in Persona_1 CP_5 Controparte_3 Parte_1 proprio e nella qualità di eredi di nei confronti dell'odierno appellante. Persona_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori - , in proprio come CP_4 coniuge e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori e , Persona_1 CP_5 nonché e , in proprio nella qualità di sorelle del de cuius e Controparte_3 Parte_1 nella qualità di eredi di madre del deceduto – hanno convenuto in giudizio dinanzi al Persona_2
Tribunale in epigrafe il , chiedendo il risarcimento del danno cagionato Controparte_1 dalla morte di nato a [...] il [...], deceduto in Roma all'interno del Persona_3 in data 23.12.2009 per – in tal modo qualificato – suicidio, presso la Casa di Reclusione di Rebibbia, ove era ristretto in regime di espiazione definitiva in regime di isolamento. Infatti il consulente medico legale del P.M. concludeva – quanto alla causa ed ai mezzi di morte – che si fosse trattato di una dinamica “letifera del tipo asfissia meccanica violenta per impiccamento con la cinta di un accappatoio” rinvenuta in sede di sopralluogo. A riscontro, nella cella veniva in effetti rinvenuta una cintura di un accappatoio nonostante la cella fosse sfornita di doccia e nonostante il regime di isolamento. Ne conseguiva, secondo la tesi degli attori, che totalmente deficitarie fossero state le attività di perquisizione e sorveglianza cui i soggetti, come il de cuius, erano sottoposti e quindi veniva individuata una responsabilità ex art. 2049 c.c. o quantomeno per culpa in vigilando, degli agenti di polizia penitenziaria, e per essi del convenuto in giudizio. Evidenziava la difesa CP_1 che, a fortiori, il detenuto aveva sofferto disturbi depressivi, ponendo in esser atti di autolesionismo, nonché posto in essere un tentativo di suicidio, posto in essere in data 02.12.2008 presso la casa di reclusione di San Michele ad Alessandria, istituto (tra i tanti) in cui era stato richiuso in precedenza e dove si era procurato delle strisce di stoffa da una tovaglia per tentare l'insano gesto. Quindi, sebbene il detenuto fosse afflitto da manie depressive ed autolesioniste, non era stato sottoposto ad alcun trattamento farmacologico o terapeutico, da parte delle strutture del presidio carcerario. O comunque, non era stato sottoposto a sorveglianza stretta, onde evitare ad assicurarsi il mancato ripetersi di episodi quali quelli tentati, ed ipotizzabili in soggetti quali il de cuius, in ragione delle relazioni di osservazione e controllo che nel corso del tempo si erano assicurati. Senza scomodare la legge del senno del poi, in presenza di un detenuto con disagi psicopatologici, il personale medico della Casa avrebbe dovuto “adottare ogni cautela al fine di evitare il tragico evento”, come ad esempio “la costante sorveglianza del detenuto e della cella” che avrebbe scongiurato la presenza, all'interno della stessa della cinta dell'accappatoio, strumento senza il quale il detenuto non avrebbe potuto impiccarsi. Ne conseguiva il danno da lesione parentale fatto valere, in correlazione alle note acquisizioni, dai vari componenti della famiglia: di particolare rilievo i costanti rapporti con la madre e le sorelle, continuati anche durante il regime di detenzione (isolamento) in quanto le medesime si recavano con una certa frequenza presso i vari istituti presso i quali lo stesso era ristretto. Posto che l'amministrazione aveva negato la responsabilità al formale atto di costituzione in mora, ne era conseguita la necessità di proporre la presente domanda giudiziale. Si costituiva l'amministrazione convenuta che chiedeva la declaratoria di incompetenza per territorio in relazione alla domanda;
il difetto di legittimazione attiva degli attori, e il rigetto nel merito in quanto non configurabile la responsabilità denunciata”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “A) accoglie la domanda proposta dalla parte attrice, e per effetto – riconosciuta la responsabilità del Ministero di Giustizia per il decesso di – riconosce il risarcimento del danno parentale in favore degli Persona_3 attori nelle seguenti somme già rivalutate alla data della decisione: in favore di in CP_4 proprio: € 151.252,38; in favore di , nella qualità di genitore esercente di CP_4 Per_1
e : € 145.860,53 ( ) ed € 145.960,53 ( ; in favore di
[...] CP_5 Per_1 CP_5 [...]
nella qualità di figlia di : € 140.448,55; in favore di CP_3 Persona_2 Controparte_3 in proprio: € 74.524,54; il tutto oltre accessori dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
B) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
C) Condanna il Parte_1 CP_1 convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute che liquida nella misura di € 27.804,00
(oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.a) e spese esenti che distrae in favore del procuratore antistatario degli attori, avvocato Massimo Guida, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari ex art. 93 c.p.c.”.
§ 4. — Con l'atto di appello il ha chiesto di accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis : dichiarare la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, e comunque l'illegittimità della medesima per violazione della legge n. 357/1975 e del d.p.r. n. 230/2000, nonché degli artt. 2043 e 1223 c.c. e, per la parte sulle spese di lite, per violazione degli artt. 4 e successivi del D.M. 10/03/2014, n. 55; nonché respingere la domanda avanzata dalle controparti in riferimento al risarcimento del danno, per come formulata nel giudizio di primo grado. Con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — Gli odierni appellati, costituitisi con comparsa di risposta depositata in data
10/05/2021, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Roma, per insussistenza della contestualità dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Rigettare l'appello in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi in premessa e per l'effetto confermare la sentenza n. 10515/2020 pronunciata in data 14.07.2020 dal Tribunale di Roma – II Sezione – Dr.
Claudio Patruno;
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nella misura prevista dal D.M. 55/2014, da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
§ 6. — Con atto di appello è stata, inoltre, formulata domanda di inibitoria, volta a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in relazione alla quale questa Corte ha emesso, in data 25.05.2021, un'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in tre motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1) Omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, nullità della sentenza, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e del
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In ogni caso è centrale nella vicenda che una cintura di accappatoio sia riuscita a filtrare tra le maglie del regolamento carcerario e, nonostante la vigilanza, sia stato per il tramite della stessa cintura che lo sia riuscito a porre in essere CP_3
“l'insano gesto”. La circostanza tuttavia, giuridicamente non muta la qualificazione della fattispecie.
È apparso dimostrato documentalmente dagli allegati del fascicolo prodotto dall'Avvocatura dello
Stato quanto rappresentato dalla difesa dell'Amministrazione. Il 17 dicembre il detenuto veniva segnalato in ordine a due situazioni: l'essersi astenuto dal prelevare il vitto somministrato dall'Amministrazione non sopportando di dover attendere la necessaria istruttoria della pratica relativa ad un'istanza di colloquio telefonica agli atti sconosciuta;
l'aver minacciato gravemente un altro compagno di detenzione ( , nato a [...], il [...]), asseritamente Persona_4 ritenendolo responsabile della morte del proprio nipote. Relativamente a tali episodi, La Direzione adottava iniziative di ascolto e contenimento. Ma questi episodi venivano seguiti da un altro piuttosto grave: nel pomeriggio del 21.12.2009, durante il colloquio visivo fruito dal medesimo con la sorella,
SI.ra , e la madre, SI.ra , l'estrema gravità del comportamento Parte_2 Persona_2 posto in essere dal soggetto imponeva di procedere in via sanzionatoria. , istigato dalle CP_3 congiunte (che percepivano quale abuso l'impossibilità di dotare il familiare di un piumino – genere il cui possesso è vietato) aveva pesantemente oltraggiato l'Assistente di Polizia Penitenziaria addetta al rilascio colloqui “responsabile” di aver applicato la normativa disciplinante l'ingresso di oggetti dall'esterno, rivolgendole ingiurie infamanti, proferite alla presenza di numeroso personale, di diversi detenuti, di familiari e minori in visita, e provocando inammissibile turbativa al servizio in questione. La sanzione irrogata – 15 giorni di esclusione dalle attività in comune ex art. 39, n. 5),
O.P. per violazione dell'art. 77, nn. 4), 15) e 21) R.E. – veniva notificata in data 22.12.2009 allo stesso e veniva eseguita atteso il rilascio da parte del Sanitario dell'attestazione che il detenuto poteva sopportarla, così come previsto dall'art. 39, co. 2, O.P. Quanto avvenuto nella successiva data del 23.12.2009 rappresentava tuttavia l'esito, non previsto, dai componenti del gruppo di osservazione. E rappresentava anche uno sviluppo, non coerente, ma possibile di un soggetto che – documentalmente – cercava in tutte le maniere di manifestare il proprio disagio. Indiscutibile essendo, allo stato degli atti, la sanzione irrogata, al giudice civile non resta prendere atto dell'exitus e valutare la riconduzione della fattispecie concreta astratta, sub specie “culpa in vigilando”. Si consideri che l'art. 23 del D.P.R. 230/2000 dispone – espressamente – che un esperto dell'osservazione e trattamento effettui un colloquio con il detenuto o internato già all'atto dell'ingresso in istituto, per verificare se – con quali cautele – possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di questi accertamenti è comunicato agli operatori per gli interventi opportuni ed al gruppo degli operatori dell'osservazione di cui all'art. 29 del testo normativo citato;
questi obblighi di osservazione, contenimento e controllo si sviluppano coerentemente per tutto l'arco del trattamento penitenziario. L'art. 29 prosegue gli obblighi introdotti dal disposto che precede stabilendo che il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 13 della Legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'art. 1 della stessa;
la compilazione del programma è effettuata dal gruppo di osservazione e trattamento preseduto dal
Direttore dell'Istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto attività di osservazione indicate nell'articolo 28; il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato ed i suoi risultati;
la segreteria è affidata all'educatore.
La stessa valutazione si ripropone nei casi in cui, come nella fattispecie, venga irrogata una sanzione, che – per caratteristiche del soggetto – possa comportare problemi a cascata. Nella teleologia di sistema quindi (che non tiene in alcuna considerazione dell'assenza totale di possibilità, di strutture, di spazi, di personale) il trattamento penitenziario dovrebbe essere un vestito che si adatta alla figura del condannato, in modo che la stessa sia modulata in correlazione allo sviluppo emotivo del soggetto e lo stesso sia accompagnato nel percorso di rieducazione che possa portare a quella finalità rieducativa (tensione costituzionale ex art. 27 Cost. e non obbligo come spesso – errando – si giudica anche da parte del Giudice delle Leggi) di un modello ideale di detenuto, accompagnandolo negli inevitabili momenti di frattura tra la realtà concreta e la vita auspicata. La verificazione di fatti di questo genere, automaticamente, fa sorgere quindi il quesito se la risposta di sistema sia adeguata alle circostanze. Il dubbio sorge in quanto il detenuto aveva ricevuto, in antecedenza al gesto, risposta positiva all'istanza di indulto, con contrazione efficace del residuo di pena. Non si sa neanche cosa avessero comunicato nella giornata del 21.12.2009 le parenti al detenuto, giusto quanto depositato dall'Avvocatura dello Stato, ma è un dubbio che rimane nel foro della coscienza dell'interprete in quanto nessuno di noi è legittimamente capace di immedesimarsi nel modo di vedere le cose del prossimo. Ma non occorre approfondire ulteriormente la problematica: il regolamento carcerario prevede legittime limitazioni all'ingresso in carcere di materiale che possa esser impropriamente utilizzato per atti – volta a volta – lesivi o autolesivi. Il rinvenimento della cinta dell'accappatoio, materiale espressamente proibito per soggetti in regime di isolamento, a prescindere dalla circostanza concreta, con la quale – in assenza di motivi di contrario contenuto – lo si sia ucciso, indiscutibilmente costituisce una violazione eziologicamente produttiva CP_3 dell'evento lesivo, in concorso causale all'atto autolesionistico e la cui responsabilità – soggettivamente – non può che esser addebitata alla polizia penitenziaria ed alla struttura di controllo ed accompagnamento psicologico della casa di reclusione”.
Deduce l'appellante che: “Si eccepiscono, innanzitutto, il difetto di motivazione e la nullità della sentenza gravata nella parte in cui è affermata la manifesta violazione di asserite regole carcerarie in relazione al possesso della cinta dell'accappatoio senza che, però, dette norme siano chiaramente individuate. Al contrario, occorre chiarire che consentire il possesso dell'accappatoio,
e della relativa cintura, a un detenuto che si trovi in regime di isolamento per l'irrogazione della sanzione della esclusione dalle attività in comune non costituisce violazione giuridica delle disposizioni previste in materia dalla Legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (d'ora in poi anche
O.P.), né del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Posto che il Giudice di prime cure ha inteso riferire direttamente all'Amministrazione l'illecito per fatto del proprio dipendente, sulla base della clausola generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., e non quale responsabilità oggettiva e indiretta ex art. 2049 c.c., la sentenza di primo grado ha precisato che: “Perché ricorra tale responsabilità non basta quindi il semplice comportamento materiale lesivo del dipendente, deve sussistere il nesso causale tra il comportamento e l'evento dannoso e la riferibilità all'Amministrazione del comportamento stesso” (Cass. SS.UU. n.
13246/2019) (sentenza n. 10515/2020, p. 5). Proprio alla luce di tali considerazioni, la motivazione della sentenza impugnata, mancando di chiarire le specifiche norme giuridiche che si assumono violate, non risulta completa quanto alla ricostruzione e all'accertamento della responsabilità degli operatori e della P.A. rispetto al tragico evento che si è verificato. Infatti, in tanto la condotta omissiva può essere assunta come causa di un evento dannoso in quanto l'omittente abbia violato un obbligo giuridico di impedire l'evento. In tal senso, dunque, è proprio alla stregua delle norme giuridiche non chiaramente individuate né dalle controparti, né dal Giudice di prime cure che la rilevanza dell'omissione di vigilanza e custodia, asserita dalle controparti, avrebbe dovuto essere dimostrata e valutata.
Inoltre, l'appellante, dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 7, comma 1, 8, comma 1,
33, comma 3, e 39, comma 2, O.P., e dell'art. 73, comma 2, D.P.R. 230/2000, deduce che: “Nel caso specifico, dunque, il SI. eseguiva la sanzione nella propria stanza detentiva a Persona_3 seguito del rilascio della certificazione in senso favorevole da parte del sanitario competente. Come da prassi, nella stanza di ogni persona detenuta sono presenti innumerevoli oggetti potenzialmente etero e autolesivi (lacci da scarpe, antenna della tv, coperte, lenzuola, asciugamani ecc.) e il possesso dell'accappatoio con la cintura rientrava tra gli oggetti in dotazione”.
Il motivo è infondato.
Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria di primo grado, questa Corte ritiene che il Giudice a quo abbia effettuato una corretta applicazione delle norme disciplinanti l'ordinamento penitenziario.
Invero il Tribunale non ha vagliato negativamente la fondatezza o gli elementi che hanno giustificato l'irrogazione della sanzione carceraria prevista dall'art. 39, n. 5), O.P., relativa all'isolamento e all'esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
Invece la condotta oggetto di censura da parte del giudice di primo grado concerne la fase di esecuzione della misura suddetta.
Invero, il Tribunale ha correttamente ritenuto integrato il comportamento negligente o imprudente adottato dagli operatori penitenziari, consistente nel consentire allo di usufruire di CP_3 un accappatoio dotato di cintura che, evidentemente, rappresenta un oggetto idoneo alla realizzazione di atti auto-lesivi.
Così opinando, quantunque non sia stata indicata nella sentenza del giudizio a quo la norma che espressamente proibisca l'utilizzo di tale oggetto in regime di isolamento deve tuttavia evidenziarsi che l'ordinamento penitenziario mira alla tutela dei detenuti.
Quindi deve ritenersi la natura imprudente e negligente della condotta degli operatori penitenziari, riconoscendosi una responsabilità per colpa, sub specie generica, dell'Amministrazione penitenziaria.
Tale elemento, congiuntamente con l'omessa sorveglianza dello , induce a ritenere che CP_3
l'evento occorso può ricondursi a un errore nella valutazione del rischio suicidario, nonché alla mancata adozione, da parte dell' , di adeguate misure preventive a tutela del Controparte_6 detenuto. In ogni caso, va rilevato che a carico dell'Amministrazione Penitenziaria incombe un generale obbligo di protezione e di tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei detenuti e internati che si attua attraverso una individualizzazione del trattamento e una continua osservazione della personalità, indispensabile per l'accertamento dei bisogni di ciascun detenuto o internato, in connessione con le eventuali carenze psico-fisiche manifestate sin dall'atto di accesso all'istituto penitenziario, come può desumersi dal combinato disposto di cui agli artt. 2,23 e 27 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
§ 8.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2) Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nullità della sentenza, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4),
c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c.”.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “Ipotizzata la commissione dell'azione antidoverosa omessa, si chiude il nesso eziologico sulla base di una prognosi postuma ex ante: ove lo non fosse stato nella disponibilità della cinta dell'accappatoio, certamente non avrebbe CP_3 potuto mettere in pratica il tentativo di suicidio, quale che fosse il motivo che lo abbia spinto a compiere il gesto. In termini di prevedibilità del comportamento, la documentazione prodotta dalla difesa dell'amministrazione, lungi dall'elidere l'addebito di difetto valutativo, finisce per corroborarlo. Riscontrata la ricorrenza delle circostanze paradigmatiche, preso atto delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, deve necessariamente affermarsi la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria nella fattispecie, nella quale il detenuto, dopo minacce di suicidio, simulate o meno e messa in pratica di comportamenti autolesionistici, si sia poi effettivamente suicidato. Ed in effetti deve riconoscersi come l'amministrazione penitenziaria non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento stante l'accertata inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento penitenziario. In termini di riferibilità all'amministrazione del fatto illecito, occorre far riferimento, in tema di responsabilità della P.A. per fatto illecito, doloso o colposo del proprio dipendente alla clausola generale della responsabilità aquiliana, art. 2043 c.c. responsabilità soggettiva diretta, e non all'art. 2049 c.c. responsabilità oggettiva indiretta, sul rilievo che “lo Stato e gli altri enti pubblici non possono che agire per mezzo dei propri organi, il cui operato non è di soggetti distinti ma degli enti stessi in cui si immedesimano. Ed è in virtù di tale rapporto organico, che la responsabilità derivante dalla loro attività risale alle persone giuridiche pubbliche delle quali sono espressione. La P.A. risponde quindi immediatamente e non mediatamente, per fatti illeciti dei propri dipendenti, secondo una accezione omnicomprensiva quali che siano le mansioni espletate, di concetto ordine, intellettuali o materiali. L'articolo 28 della Costituzione non ha – invero
– inteso immutare la natura della responsabilità della P.A. e sanzionare il principio della responsabilità indiretta, non riferibile istituzionalmente alla P.A. ma ha solo voluto sancire accanto ad essa quella propria degli autori dei fatti lesivi, delle situazioni giuridiche altrui. Perché ricorra tale responsabilità non basta quindi il semplice comportamento materiale lesivo del dipendente, deve sussistere il nesso causale tra il comportamento e l'evento dannoso e la riferibilità all'Amministrazione del comportamento stesso (Cass. SS.UU. 13246/2019). Ma tutti gli elementi dianzi rappresentati ricorrono – come si è visto – nella fattispecie. E quindi la P.A. deve esser giudicata responsabile e chiamata a rispondere dell'illecito.
Deduce l'appellante che: “In secondo luogo, si censura la sentenza impugnata quanto al percorso logico seguito dal Giudice di prime cure in ordine alla prevedibilità dell'evento e all'accertamento del nesso di causalità tra le attività di custodia e vigilanza tenute dal personale della struttura penitenziaria e la verificazione dell'evento dannoso. Al riguardo, il Tribunale di Roma ha ritenuto che, in definitiva, gli operatori della Casa di Reclusione di Roma “Rebibbia” e i medici avrebbero dovuto prevedere che il SI. avrebbe potuto uccidersi benché – come riconosciuto CP_3 dal medesimo Giudice di prime cure – non fossero stati ravvisati concreti elementi a sostegno di questa evenienza. Dunque, pur dando che il tragico evento rappresentasse una mera possibilità, e non già una probabilità, il Tribunale di Roma ha concluso che il suicidio realizzato fosse comunque uno sviluppo prevedibile del comportamento del detenuto. (…) Si ribadisce che nessuna avvisaglia o dichiarazione circa il proprio intento suicidario erano emerse dal comportamento del detenuto nei giorni od attimi precedenti il tragico decesso, nemmeno con riferimento alle segnalazioni e agli episodi di rilevanza disciplinari occorsi nell'ultimo periodo e che avevano determinato il consiglio di disciplina a irrogare la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune in esecuzione al momento della morte del SI. Relativamente a tali ultimi accadimenti e al decorso dei Persona_3 fatti che assumono rilevanza causale rispetto all'evento lesivo, occorre rammentare lo stato di agitazione, provocato al medesimo detenuto a seguito della visita delle parenti il 21.12.2009, insorto per fatti non evitabili dall'Amministrazione. In tale circostanza, durante il colloquio visivo con la sorella, sig.ra , e la madre, sig.ra , il sig. aveva pesantemente Parte_2 Persona_2 CP_3 oltraggiato l'Assistente di Polizia Penitenziaria addetta al rilascio colloqui. Istigato dalle familiari in relazione al diniego espresso dall'agente di polizia penitenziaria circa la possibilità di rilascio al detenuto di un oggetto non ammesso e che, ciò nonostante, le parenti intendevano fornire al sig.
egli rivolgeva all'operatrice penitenziaria ingiurie infamanti, proferite alla Persona_3 presenza di numeroso personale, di diversi detenuti, di familiari e minori in visita. A seguito di tale accadimento il detenuto si mostrava in stato di forte agitazione. Inoltre, si rammenta la documentazione, prodotta in atti, relativa alla notizia di cronaca riportata dal giornale “La
Repubblica” in data 23.12.2009 (all. n. 30) che, secondo indiscrezioni, informava di un colloquio intervenuto nei giorni precedenti il decesso tra il sig. e la moglie, durante il Persona_3 quale quest'ultima avrebbe riferito al marito l'intenzione di procedere alla separazione – circostanza di cui, al tempo, l'Amministrazione non poteva assolutamente essere a conoscenza. Ciò su cui si vuole porre l'attenzione con la citazione di questi accadimenti è il grado di elevata imprevedibilità degli sviluppi della condotta che avrebbe tenuto il detenuto nel caso di specie e, in particolare, dell'imminenza del fatale gesto suicida. Pertanto, si intende così sottolineare quanto sopra prospettato circa la violazione dei criteri di accertamento di tutti i profili previsti ex lege per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale, con particolare riferimento alla verifica del nesso di causalità. Se da un lato è corretto che il possesso dell'accappatoio con la relativa cintura rappresenti una delle cause materialmente necessarie al verificarsi dell'evento di danno concretamente occorso nel caso di specie, dall'altro lato, tuttavia, occorre tenere presente che in tema di accertamento del nesso di causalità gli orientamenti consolidati in dottrina e in giurisprudenza non si arrestano alla mera causalità materiale o naturalistica. Al contrario, essi fanno riferimento a un concetto di causalità, propriamente giuridica, cosiddetta “adeguata”, in base alla quale le (con)cause, che hanno materialmente contribuito al verificarsi dell'evento, sono giuridicamente rilevanti solo laddove, sulla base di un giudizio ex ante, si fosse in presenza di un elevato grado di possibilità, rectius di probabilità, della verificazione dell'evento. In altri termini, secondo siffatto criterio di accertamento del nesso di causalità, sul piano giuridico una data condotta
è da considerarsi quale causa “adeguata” di un determinato evento, soltanto se ex ante detto evento ne risultava la conseguenza prevedibile ed evitabile”. Nel caso di specie, invece, il Giudice di prime cure ha dichiarato la responsabilità degli operatori della struttura penitenziaria limitandosi a registrare la natura materialmente causale della dotazione dell'accappatoio e della relativa cintura, quali strumenti utilizzati dal detenuto per darsi la morte. Ciò, dunque, non tanto sulla base di un giudizio ex ante rigoroso ed attento alla concreta probabilità del verificarsi dell'accadimento, quanto, invece, sulla base del mero senno del poi, giuridicamente inaccettabile”.
Il motivo è infondato.
Difatti, questa Corte ritiene che il Giudice a quo abbia operato una corretta valutazione dei fatti oggetto di causa, anche in relazione all'accertamento del nesso causale intercorrente tra la condotta della Pubblica Amministrazione e l'evento materiale registratosi.
In particolare, l'aver lasciato nella disponibilità del detenuto la cinta dell' accappatoio costituisce un antecedente causale diretto e immediato rispetto all'evento suicidario, considerato che, indubbiamente, in assenza di tale elemento l'evento non si sarebbe configurato, quantomeno secondo il modus operandi adottato dallo TO.
In ogni caso il detenuto, che aveva in passato manifestato dei disagi, una volta posto in una cella da solo avrebbe dovuto essere controllato frequentemente ma ciò non è avvenuto.
Quanto alla prevedibilità dell'evento stesso, si ritiene che la medesima poteva desumersi da una molteplicità di fattori ed eventi che avevano preceduto l'atto suicidario di Persona_3
In particolare, lo TO aveva già tentato di suicidarsi in data 28.11.2008 allorché si trovava presso la casa di reclusione di Alessandria “San Michele”.
Tra l'altro questo tentativo di suicidio era avvenuto con modalità analoghe a quelle poi poste in essere in data 23.12.2009 e cioè utilizzando delle strisce di lenzuola per impiccarsi.
Inoltre, il , con nota prot. n. 25735 del 18.12.2008, aveva disposto l'adozione del regime di CP_1
“Grande Sorveglianza”.
A tale nota veniva allegato il certificato del sanitario n. 785 del 23.11.2008 in cui si attesta “Il sottoscritto sanitario certifica che necessita di grande sorveglianza poiché potrebbe Persona_3 reiterare gesti autolesivi” (Cfr. doc. 3 parte appellante).
Proprio per tale condizione lo TO veniva trasferito nella Casa Circondariale di Torino per essere sottoposto a trattamenti psichiatrici.
In data 26.04.2009 lo TO faceva ritorno nel carcere di Rebibbia.
In quell'occasione il Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria con la comunicazione del
15.04.2009 (Cfr. doc. 16 di parte appellante) evidenziava che “il detenuto in oggetto necessita di essere assegnato in un istituto in cui siano previsti i servizi dei consulenti infettivologo e psichiatra, nonché sottoposto a periodici controlli dermatologici”.
Il Servizio di medicina del carcere di Rebibbia nella persona del dott. con nota del Persona_5
05.06.2009 (Cfr. All. 17 di parte appellante) specificava poi che “il quadro personologico emergente dall'osservazione diacronica psichiatrica, a parere dello scrivente, si è in presenza di chiari tratti paranoidei del sé associata a marcata “sensitività” ambientale e ad elementi impulsivi in relazione all'acting out”.
Inoltre, nelle relazioni redatte in data 16.12.2009 si dà atto che lo TO aveva rifiutato il vitto e di sottoporsi a visite mediche.
Nei giorni successivi lo TO si trovava in uno stato di grande agitazione e si procurava delle ferite
(cfr. note del 21.12.2009).
Dunque, il soggetto doveva essere controllato con attenzione dall'amministrazione al fine di evitare che lo stesso ponesse in atto delle attività autolesioniste.
Viceversa, le “indiscrezioni” relative all'intenzione della coniuge dello di procedere CP_3 alla separazione dallo stesso, dedotte esclusivamente dall'articolo di giornale allegato dalla parte appellante, non hanno trovato riscontro in atti.
Alla luce di tali elementi l'amministrazione avrebbe dovuto controllare lo TO e, soprattutto, evitare che lo stesso disponesse di strumenti (cintura dell'asciugamano) attraverso i quali potesse provocarsi delle lesioni anche in considerazione del fatto che lo stesso era ristretto in una cella da solo.
§ 8.3. — Con il terzo motivo di appello la parte istante contesta le valutazioni “3) Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 4 e successivi del D.M. 10/03/2014, n. 55, recante Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Condanna il convenuto al pagamento CP_1 delle spese processuali sostenute che liquida nella misura di € 27.804,00 (oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.a) e spese esenti che distrae in favore del procuratore antistatario degli attori, avvocato Massimo Guida, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari ex art. 93 c.p.c.”.
L'appellante deduce che: “Anche la statuizione relativa alla condanna alle spese di giustizia si palesa come erronea e ingiusta e merita di essere riformata. La decisione in esame, infatti, ha condannato il ad un ammontare delle spese ingiustamente spropositato Controparte_1 rispetto ai criteri di cui agli artt. 4 e ss. del D.M. 55/2014 e alle relative tabelle allegate, eccedendo i valori massimi previsti per la fattispecie in questione. La sentenza impugnata andrà dunque riformata anche per il capo concernente le spese del giudizio di primo grado”.
Il motivo è infondato.
Con riguardo al motivo de quo va premesso che, in base al criterio del decisum, il valore della controversia è pari a € 658.046,53, dovendosi applicare le somme previste dall'ultimo scaglione (da
€ 260.000,00 a € 520.000,00) della Tabella 12, aumentate fino al 30% per effetto dell'art. 6 del D.M.
55/2014.
Inoltre, l'art. 4 del D.M. 55/2014, come riformato dal D.M. 37/2018, che si applica ratione temporis, secondo cui “il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento”, riconosce un ulteriore aumento, atteso che il difensore beneficiario in primo grado ha difeso e rappresentato quattro diversi attori.
In particolare, applicando le Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale in relazione al valore della causa (da € 520.001 ad € 1.000.000) possono liquidarsi i seguenti compensi :
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00 aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 17.515,80 per un totale comprensivo degli aumenti pari a complessivi € 46.708,80.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la somma riconosciuta nella sentenza di primo grado a titolo di spese di lite, pari a € 27.804,00, non eccede i limiti imposti dalla normativa vigente al momento in cui la medesima sentenza è stata emessa.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — L'obiettiva opinabilità della questione consente la compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
§ 11. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei Controparte_1 confronti di in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui CP_4 minori e , nonché , in proprio e nella qualità di erede Persona_1 CP_5 Controparte_3 di avverso la sentenza definitiva n. 10515/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Persona_2
Roma, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico del . Controparte_1
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore
ON LL
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Magnacca.
Sezione VI civile
R.G. 222/2021
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 12:55
Presidente Relatore Dott. ON LL Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Procuratore d'Onofrio CP_2
Appellato/i
Controparte_3
Avv. GUIDA MASSIMO presente
CP_4
Avv. GUIDA MASSIMO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
ON LL
ER d'MA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. ON LL - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 222 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. – PEC: P.IVA_2
, presso il cui ufficio è domiciliato, in Roma, alla Via dei Email_1
Portoghesi n. 12;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercente la CP_4 C.F._1 responsabilità genitoriale sui minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._2 CP_5
(C.F. ), nonché (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), in proprio e nella qualità di erede di elettivamente domiciliati C.F._4 Persona_2 presso lo studio del difensore – Avv. Massimo Guida (C.F. – PEC: C.F._5
. Email_2
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 11/01/2021 il ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
10515/2020, pubblicata in data 16/07/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 81606/2015, promosso da in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui CP_4 minori e , nonché da e , in Persona_1 CP_5 Controparte_3 Parte_1 proprio e nella qualità di eredi di nei confronti dell'odierno appellante. Persona_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori - , in proprio come CP_4 coniuge e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori e , Persona_1 CP_5 nonché e , in proprio nella qualità di sorelle del de cuius e Controparte_3 Parte_1 nella qualità di eredi di madre del deceduto – hanno convenuto in giudizio dinanzi al Persona_2
Tribunale in epigrafe il , chiedendo il risarcimento del danno cagionato Controparte_1 dalla morte di nato a [...] il [...], deceduto in Roma all'interno del Persona_3 in data 23.12.2009 per – in tal modo qualificato – suicidio, presso la Casa di Reclusione di Rebibbia, ove era ristretto in regime di espiazione definitiva in regime di isolamento. Infatti il consulente medico legale del P.M. concludeva – quanto alla causa ed ai mezzi di morte – che si fosse trattato di una dinamica “letifera del tipo asfissia meccanica violenta per impiccamento con la cinta di un accappatoio” rinvenuta in sede di sopralluogo. A riscontro, nella cella veniva in effetti rinvenuta una cintura di un accappatoio nonostante la cella fosse sfornita di doccia e nonostante il regime di isolamento. Ne conseguiva, secondo la tesi degli attori, che totalmente deficitarie fossero state le attività di perquisizione e sorveglianza cui i soggetti, come il de cuius, erano sottoposti e quindi veniva individuata una responsabilità ex art. 2049 c.c. o quantomeno per culpa in vigilando, degli agenti di polizia penitenziaria, e per essi del convenuto in giudizio. Evidenziava la difesa CP_1 che, a fortiori, il detenuto aveva sofferto disturbi depressivi, ponendo in esser atti di autolesionismo, nonché posto in essere un tentativo di suicidio, posto in essere in data 02.12.2008 presso la casa di reclusione di San Michele ad Alessandria, istituto (tra i tanti) in cui era stato richiuso in precedenza e dove si era procurato delle strisce di stoffa da una tovaglia per tentare l'insano gesto. Quindi, sebbene il detenuto fosse afflitto da manie depressive ed autolesioniste, non era stato sottoposto ad alcun trattamento farmacologico o terapeutico, da parte delle strutture del presidio carcerario. O comunque, non era stato sottoposto a sorveglianza stretta, onde evitare ad assicurarsi il mancato ripetersi di episodi quali quelli tentati, ed ipotizzabili in soggetti quali il de cuius, in ragione delle relazioni di osservazione e controllo che nel corso del tempo si erano assicurati. Senza scomodare la legge del senno del poi, in presenza di un detenuto con disagi psicopatologici, il personale medico della Casa avrebbe dovuto “adottare ogni cautela al fine di evitare il tragico evento”, come ad esempio “la costante sorveglianza del detenuto e della cella” che avrebbe scongiurato la presenza, all'interno della stessa della cinta dell'accappatoio, strumento senza il quale il detenuto non avrebbe potuto impiccarsi. Ne conseguiva il danno da lesione parentale fatto valere, in correlazione alle note acquisizioni, dai vari componenti della famiglia: di particolare rilievo i costanti rapporti con la madre e le sorelle, continuati anche durante il regime di detenzione (isolamento) in quanto le medesime si recavano con una certa frequenza presso i vari istituti presso i quali lo stesso era ristretto. Posto che l'amministrazione aveva negato la responsabilità al formale atto di costituzione in mora, ne era conseguita la necessità di proporre la presente domanda giudiziale. Si costituiva l'amministrazione convenuta che chiedeva la declaratoria di incompetenza per territorio in relazione alla domanda;
il difetto di legittimazione attiva degli attori, e il rigetto nel merito in quanto non configurabile la responsabilità denunciata”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “A) accoglie la domanda proposta dalla parte attrice, e per effetto – riconosciuta la responsabilità del Ministero di Giustizia per il decesso di – riconosce il risarcimento del danno parentale in favore degli Persona_3 attori nelle seguenti somme già rivalutate alla data della decisione: in favore di in CP_4 proprio: € 151.252,38; in favore di , nella qualità di genitore esercente di CP_4 Per_1
e : € 145.860,53 ( ) ed € 145.960,53 ( ; in favore di
[...] CP_5 Per_1 CP_5 [...]
nella qualità di figlia di : € 140.448,55; in favore di CP_3 Persona_2 Controparte_3 in proprio: € 74.524,54; il tutto oltre accessori dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
B) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
C) Condanna il Parte_1 CP_1 convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute che liquida nella misura di € 27.804,00
(oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.a) e spese esenti che distrae in favore del procuratore antistatario degli attori, avvocato Massimo Guida, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari ex art. 93 c.p.c.”.
§ 4. — Con l'atto di appello il ha chiesto di accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis : dichiarare la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, e comunque l'illegittimità della medesima per violazione della legge n. 357/1975 e del d.p.r. n. 230/2000, nonché degli artt. 2043 e 1223 c.c. e, per la parte sulle spese di lite, per violazione degli artt. 4 e successivi del D.M. 10/03/2014, n. 55; nonché respingere la domanda avanzata dalle controparti in riferimento al risarcimento del danno, per come formulata nel giudizio di primo grado. Con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — Gli odierni appellati, costituitisi con comparsa di risposta depositata in data
10/05/2021, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Roma, per insussistenza della contestualità dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Rigettare l'appello in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi in premessa e per l'effetto confermare la sentenza n. 10515/2020 pronunciata in data 14.07.2020 dal Tribunale di Roma – II Sezione – Dr.
Claudio Patruno;
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nella misura prevista dal D.M. 55/2014, da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
§ 6. — Con atto di appello è stata, inoltre, formulata domanda di inibitoria, volta a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in relazione alla quale questa Corte ha emesso, in data 25.05.2021, un'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in tre motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1) Omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, nullità della sentenza, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e del
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “In ogni caso è centrale nella vicenda che una cintura di accappatoio sia riuscita a filtrare tra le maglie del regolamento carcerario e, nonostante la vigilanza, sia stato per il tramite della stessa cintura che lo sia riuscito a porre in essere CP_3
“l'insano gesto”. La circostanza tuttavia, giuridicamente non muta la qualificazione della fattispecie.
È apparso dimostrato documentalmente dagli allegati del fascicolo prodotto dall'Avvocatura dello
Stato quanto rappresentato dalla difesa dell'Amministrazione. Il 17 dicembre il detenuto veniva segnalato in ordine a due situazioni: l'essersi astenuto dal prelevare il vitto somministrato dall'Amministrazione non sopportando di dover attendere la necessaria istruttoria della pratica relativa ad un'istanza di colloquio telefonica agli atti sconosciuta;
l'aver minacciato gravemente un altro compagno di detenzione ( , nato a [...], il [...]), asseritamente Persona_4 ritenendolo responsabile della morte del proprio nipote. Relativamente a tali episodi, La Direzione adottava iniziative di ascolto e contenimento. Ma questi episodi venivano seguiti da un altro piuttosto grave: nel pomeriggio del 21.12.2009, durante il colloquio visivo fruito dal medesimo con la sorella,
SI.ra , e la madre, SI.ra , l'estrema gravità del comportamento Parte_2 Persona_2 posto in essere dal soggetto imponeva di procedere in via sanzionatoria. , istigato dalle CP_3 congiunte (che percepivano quale abuso l'impossibilità di dotare il familiare di un piumino – genere il cui possesso è vietato) aveva pesantemente oltraggiato l'Assistente di Polizia Penitenziaria addetta al rilascio colloqui “responsabile” di aver applicato la normativa disciplinante l'ingresso di oggetti dall'esterno, rivolgendole ingiurie infamanti, proferite alla presenza di numeroso personale, di diversi detenuti, di familiari e minori in visita, e provocando inammissibile turbativa al servizio in questione. La sanzione irrogata – 15 giorni di esclusione dalle attività in comune ex art. 39, n. 5),
O.P. per violazione dell'art. 77, nn. 4), 15) e 21) R.E. – veniva notificata in data 22.12.2009 allo stesso e veniva eseguita atteso il rilascio da parte del Sanitario dell'attestazione che il detenuto poteva sopportarla, così come previsto dall'art. 39, co. 2, O.P. Quanto avvenuto nella successiva data del 23.12.2009 rappresentava tuttavia l'esito, non previsto, dai componenti del gruppo di osservazione. E rappresentava anche uno sviluppo, non coerente, ma possibile di un soggetto che – documentalmente – cercava in tutte le maniere di manifestare il proprio disagio. Indiscutibile essendo, allo stato degli atti, la sanzione irrogata, al giudice civile non resta prendere atto dell'exitus e valutare la riconduzione della fattispecie concreta astratta, sub specie “culpa in vigilando”. Si consideri che l'art. 23 del D.P.R. 230/2000 dispone – espressamente – che un esperto dell'osservazione e trattamento effettui un colloquio con il detenuto o internato già all'atto dell'ingresso in istituto, per verificare se – con quali cautele – possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di questi accertamenti è comunicato agli operatori per gli interventi opportuni ed al gruppo degli operatori dell'osservazione di cui all'art. 29 del testo normativo citato;
questi obblighi di osservazione, contenimento e controllo si sviluppano coerentemente per tutto l'arco del trattamento penitenziario. L'art. 29 prosegue gli obblighi introdotti dal disposto che precede stabilendo che il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 13 della Legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'art. 1 della stessa;
la compilazione del programma è effettuata dal gruppo di osservazione e trattamento preseduto dal
Direttore dell'Istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto attività di osservazione indicate nell'articolo 28; il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato ed i suoi risultati;
la segreteria è affidata all'educatore.
La stessa valutazione si ripropone nei casi in cui, come nella fattispecie, venga irrogata una sanzione, che – per caratteristiche del soggetto – possa comportare problemi a cascata. Nella teleologia di sistema quindi (che non tiene in alcuna considerazione dell'assenza totale di possibilità, di strutture, di spazi, di personale) il trattamento penitenziario dovrebbe essere un vestito che si adatta alla figura del condannato, in modo che la stessa sia modulata in correlazione allo sviluppo emotivo del soggetto e lo stesso sia accompagnato nel percorso di rieducazione che possa portare a quella finalità rieducativa (tensione costituzionale ex art. 27 Cost. e non obbligo come spesso – errando – si giudica anche da parte del Giudice delle Leggi) di un modello ideale di detenuto, accompagnandolo negli inevitabili momenti di frattura tra la realtà concreta e la vita auspicata. La verificazione di fatti di questo genere, automaticamente, fa sorgere quindi il quesito se la risposta di sistema sia adeguata alle circostanze. Il dubbio sorge in quanto il detenuto aveva ricevuto, in antecedenza al gesto, risposta positiva all'istanza di indulto, con contrazione efficace del residuo di pena. Non si sa neanche cosa avessero comunicato nella giornata del 21.12.2009 le parenti al detenuto, giusto quanto depositato dall'Avvocatura dello Stato, ma è un dubbio che rimane nel foro della coscienza dell'interprete in quanto nessuno di noi è legittimamente capace di immedesimarsi nel modo di vedere le cose del prossimo. Ma non occorre approfondire ulteriormente la problematica: il regolamento carcerario prevede legittime limitazioni all'ingresso in carcere di materiale che possa esser impropriamente utilizzato per atti – volta a volta – lesivi o autolesivi. Il rinvenimento della cinta dell'accappatoio, materiale espressamente proibito per soggetti in regime di isolamento, a prescindere dalla circostanza concreta, con la quale – in assenza di motivi di contrario contenuto – lo si sia ucciso, indiscutibilmente costituisce una violazione eziologicamente produttiva CP_3 dell'evento lesivo, in concorso causale all'atto autolesionistico e la cui responsabilità – soggettivamente – non può che esser addebitata alla polizia penitenziaria ed alla struttura di controllo ed accompagnamento psicologico della casa di reclusione”.
Deduce l'appellante che: “Si eccepiscono, innanzitutto, il difetto di motivazione e la nullità della sentenza gravata nella parte in cui è affermata la manifesta violazione di asserite regole carcerarie in relazione al possesso della cinta dell'accappatoio senza che, però, dette norme siano chiaramente individuate. Al contrario, occorre chiarire che consentire il possesso dell'accappatoio,
e della relativa cintura, a un detenuto che si trovi in regime di isolamento per l'irrogazione della sanzione della esclusione dalle attività in comune non costituisce violazione giuridica delle disposizioni previste in materia dalla Legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (d'ora in poi anche
O.P.), né del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Posto che il Giudice di prime cure ha inteso riferire direttamente all'Amministrazione l'illecito per fatto del proprio dipendente, sulla base della clausola generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., e non quale responsabilità oggettiva e indiretta ex art. 2049 c.c., la sentenza di primo grado ha precisato che: “Perché ricorra tale responsabilità non basta quindi il semplice comportamento materiale lesivo del dipendente, deve sussistere il nesso causale tra il comportamento e l'evento dannoso e la riferibilità all'Amministrazione del comportamento stesso” (Cass. SS.UU. n.
13246/2019) (sentenza n. 10515/2020, p. 5). Proprio alla luce di tali considerazioni, la motivazione della sentenza impugnata, mancando di chiarire le specifiche norme giuridiche che si assumono violate, non risulta completa quanto alla ricostruzione e all'accertamento della responsabilità degli operatori e della P.A. rispetto al tragico evento che si è verificato. Infatti, in tanto la condotta omissiva può essere assunta come causa di un evento dannoso in quanto l'omittente abbia violato un obbligo giuridico di impedire l'evento. In tal senso, dunque, è proprio alla stregua delle norme giuridiche non chiaramente individuate né dalle controparti, né dal Giudice di prime cure che la rilevanza dell'omissione di vigilanza e custodia, asserita dalle controparti, avrebbe dovuto essere dimostrata e valutata.
Inoltre, l'appellante, dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 7, comma 1, 8, comma 1,
33, comma 3, e 39, comma 2, O.P., e dell'art. 73, comma 2, D.P.R. 230/2000, deduce che: “Nel caso specifico, dunque, il SI. eseguiva la sanzione nella propria stanza detentiva a Persona_3 seguito del rilascio della certificazione in senso favorevole da parte del sanitario competente. Come da prassi, nella stanza di ogni persona detenuta sono presenti innumerevoli oggetti potenzialmente etero e autolesivi (lacci da scarpe, antenna della tv, coperte, lenzuola, asciugamani ecc.) e il possesso dell'accappatoio con la cintura rientrava tra gli oggetti in dotazione”.
Il motivo è infondato.
Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria di primo grado, questa Corte ritiene che il Giudice a quo abbia effettuato una corretta applicazione delle norme disciplinanti l'ordinamento penitenziario.
Invero il Tribunale non ha vagliato negativamente la fondatezza o gli elementi che hanno giustificato l'irrogazione della sanzione carceraria prevista dall'art. 39, n. 5), O.P., relativa all'isolamento e all'esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
Invece la condotta oggetto di censura da parte del giudice di primo grado concerne la fase di esecuzione della misura suddetta.
Invero, il Tribunale ha correttamente ritenuto integrato il comportamento negligente o imprudente adottato dagli operatori penitenziari, consistente nel consentire allo di usufruire di CP_3 un accappatoio dotato di cintura che, evidentemente, rappresenta un oggetto idoneo alla realizzazione di atti auto-lesivi.
Così opinando, quantunque non sia stata indicata nella sentenza del giudizio a quo la norma che espressamente proibisca l'utilizzo di tale oggetto in regime di isolamento deve tuttavia evidenziarsi che l'ordinamento penitenziario mira alla tutela dei detenuti.
Quindi deve ritenersi la natura imprudente e negligente della condotta degli operatori penitenziari, riconoscendosi una responsabilità per colpa, sub specie generica, dell'Amministrazione penitenziaria.
Tale elemento, congiuntamente con l'omessa sorveglianza dello , induce a ritenere che CP_3
l'evento occorso può ricondursi a un errore nella valutazione del rischio suicidario, nonché alla mancata adozione, da parte dell' , di adeguate misure preventive a tutela del Controparte_6 detenuto. In ogni caso, va rilevato che a carico dell'Amministrazione Penitenziaria incombe un generale obbligo di protezione e di tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei detenuti e internati che si attua attraverso una individualizzazione del trattamento e una continua osservazione della personalità, indispensabile per l'accertamento dei bisogni di ciascun detenuto o internato, in connessione con le eventuali carenze psico-fisiche manifestate sin dall'atto di accesso all'istituto penitenziario, come può desumersi dal combinato disposto di cui agli artt. 2,23 e 27 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
§ 8.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2) Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nullità della sentenza, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4),
c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c.”.
Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: “Ipotizzata la commissione dell'azione antidoverosa omessa, si chiude il nesso eziologico sulla base di una prognosi postuma ex ante: ove lo non fosse stato nella disponibilità della cinta dell'accappatoio, certamente non avrebbe CP_3 potuto mettere in pratica il tentativo di suicidio, quale che fosse il motivo che lo abbia spinto a compiere il gesto. In termini di prevedibilità del comportamento, la documentazione prodotta dalla difesa dell'amministrazione, lungi dall'elidere l'addebito di difetto valutativo, finisce per corroborarlo. Riscontrata la ricorrenza delle circostanze paradigmatiche, preso atto delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, deve necessariamente affermarsi la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria nella fattispecie, nella quale il detenuto, dopo minacce di suicidio, simulate o meno e messa in pratica di comportamenti autolesionistici, si sia poi effettivamente suicidato. Ed in effetti deve riconoscersi come l'amministrazione penitenziaria non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento stante l'accertata inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento penitenziario. In termini di riferibilità all'amministrazione del fatto illecito, occorre far riferimento, in tema di responsabilità della P.A. per fatto illecito, doloso o colposo del proprio dipendente alla clausola generale della responsabilità aquiliana, art. 2043 c.c. responsabilità soggettiva diretta, e non all'art. 2049 c.c. responsabilità oggettiva indiretta, sul rilievo che “lo Stato e gli altri enti pubblici non possono che agire per mezzo dei propri organi, il cui operato non è di soggetti distinti ma degli enti stessi in cui si immedesimano. Ed è in virtù di tale rapporto organico, che la responsabilità derivante dalla loro attività risale alle persone giuridiche pubbliche delle quali sono espressione. La P.A. risponde quindi immediatamente e non mediatamente, per fatti illeciti dei propri dipendenti, secondo una accezione omnicomprensiva quali che siano le mansioni espletate, di concetto ordine, intellettuali o materiali. L'articolo 28 della Costituzione non ha – invero
– inteso immutare la natura della responsabilità della P.A. e sanzionare il principio della responsabilità indiretta, non riferibile istituzionalmente alla P.A. ma ha solo voluto sancire accanto ad essa quella propria degli autori dei fatti lesivi, delle situazioni giuridiche altrui. Perché ricorra tale responsabilità non basta quindi il semplice comportamento materiale lesivo del dipendente, deve sussistere il nesso causale tra il comportamento e l'evento dannoso e la riferibilità all'Amministrazione del comportamento stesso (Cass. SS.UU. 13246/2019). Ma tutti gli elementi dianzi rappresentati ricorrono – come si è visto – nella fattispecie. E quindi la P.A. deve esser giudicata responsabile e chiamata a rispondere dell'illecito.
Deduce l'appellante che: “In secondo luogo, si censura la sentenza impugnata quanto al percorso logico seguito dal Giudice di prime cure in ordine alla prevedibilità dell'evento e all'accertamento del nesso di causalità tra le attività di custodia e vigilanza tenute dal personale della struttura penitenziaria e la verificazione dell'evento dannoso. Al riguardo, il Tribunale di Roma ha ritenuto che, in definitiva, gli operatori della Casa di Reclusione di Roma “Rebibbia” e i medici avrebbero dovuto prevedere che il SI. avrebbe potuto uccidersi benché – come riconosciuto CP_3 dal medesimo Giudice di prime cure – non fossero stati ravvisati concreti elementi a sostegno di questa evenienza. Dunque, pur dando che il tragico evento rappresentasse una mera possibilità, e non già una probabilità, il Tribunale di Roma ha concluso che il suicidio realizzato fosse comunque uno sviluppo prevedibile del comportamento del detenuto. (…) Si ribadisce che nessuna avvisaglia o dichiarazione circa il proprio intento suicidario erano emerse dal comportamento del detenuto nei giorni od attimi precedenti il tragico decesso, nemmeno con riferimento alle segnalazioni e agli episodi di rilevanza disciplinari occorsi nell'ultimo periodo e che avevano determinato il consiglio di disciplina a irrogare la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune in esecuzione al momento della morte del SI. Relativamente a tali ultimi accadimenti e al decorso dei Persona_3 fatti che assumono rilevanza causale rispetto all'evento lesivo, occorre rammentare lo stato di agitazione, provocato al medesimo detenuto a seguito della visita delle parenti il 21.12.2009, insorto per fatti non evitabili dall'Amministrazione. In tale circostanza, durante il colloquio visivo con la sorella, sig.ra , e la madre, sig.ra , il sig. aveva pesantemente Parte_2 Persona_2 CP_3 oltraggiato l'Assistente di Polizia Penitenziaria addetta al rilascio colloqui. Istigato dalle familiari in relazione al diniego espresso dall'agente di polizia penitenziaria circa la possibilità di rilascio al detenuto di un oggetto non ammesso e che, ciò nonostante, le parenti intendevano fornire al sig.
egli rivolgeva all'operatrice penitenziaria ingiurie infamanti, proferite alla Persona_3 presenza di numeroso personale, di diversi detenuti, di familiari e minori in visita. A seguito di tale accadimento il detenuto si mostrava in stato di forte agitazione. Inoltre, si rammenta la documentazione, prodotta in atti, relativa alla notizia di cronaca riportata dal giornale “La
Repubblica” in data 23.12.2009 (all. n. 30) che, secondo indiscrezioni, informava di un colloquio intervenuto nei giorni precedenti il decesso tra il sig. e la moglie, durante il Persona_3 quale quest'ultima avrebbe riferito al marito l'intenzione di procedere alla separazione – circostanza di cui, al tempo, l'Amministrazione non poteva assolutamente essere a conoscenza. Ciò su cui si vuole porre l'attenzione con la citazione di questi accadimenti è il grado di elevata imprevedibilità degli sviluppi della condotta che avrebbe tenuto il detenuto nel caso di specie e, in particolare, dell'imminenza del fatale gesto suicida. Pertanto, si intende così sottolineare quanto sopra prospettato circa la violazione dei criteri di accertamento di tutti i profili previsti ex lege per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale, con particolare riferimento alla verifica del nesso di causalità. Se da un lato è corretto che il possesso dell'accappatoio con la relativa cintura rappresenti una delle cause materialmente necessarie al verificarsi dell'evento di danno concretamente occorso nel caso di specie, dall'altro lato, tuttavia, occorre tenere presente che in tema di accertamento del nesso di causalità gli orientamenti consolidati in dottrina e in giurisprudenza non si arrestano alla mera causalità materiale o naturalistica. Al contrario, essi fanno riferimento a un concetto di causalità, propriamente giuridica, cosiddetta “adeguata”, in base alla quale le (con)cause, che hanno materialmente contribuito al verificarsi dell'evento, sono giuridicamente rilevanti solo laddove, sulla base di un giudizio ex ante, si fosse in presenza di un elevato grado di possibilità, rectius di probabilità, della verificazione dell'evento. In altri termini, secondo siffatto criterio di accertamento del nesso di causalità, sul piano giuridico una data condotta
è da considerarsi quale causa “adeguata” di un determinato evento, soltanto se ex ante detto evento ne risultava la conseguenza prevedibile ed evitabile”. Nel caso di specie, invece, il Giudice di prime cure ha dichiarato la responsabilità degli operatori della struttura penitenziaria limitandosi a registrare la natura materialmente causale della dotazione dell'accappatoio e della relativa cintura, quali strumenti utilizzati dal detenuto per darsi la morte. Ciò, dunque, non tanto sulla base di un giudizio ex ante rigoroso ed attento alla concreta probabilità del verificarsi dell'accadimento, quanto, invece, sulla base del mero senno del poi, giuridicamente inaccettabile”.
Il motivo è infondato.
Difatti, questa Corte ritiene che il Giudice a quo abbia operato una corretta valutazione dei fatti oggetto di causa, anche in relazione all'accertamento del nesso causale intercorrente tra la condotta della Pubblica Amministrazione e l'evento materiale registratosi.
In particolare, l'aver lasciato nella disponibilità del detenuto la cinta dell' accappatoio costituisce un antecedente causale diretto e immediato rispetto all'evento suicidario, considerato che, indubbiamente, in assenza di tale elemento l'evento non si sarebbe configurato, quantomeno secondo il modus operandi adottato dallo TO.
In ogni caso il detenuto, che aveva in passato manifestato dei disagi, una volta posto in una cella da solo avrebbe dovuto essere controllato frequentemente ma ciò non è avvenuto.
Quanto alla prevedibilità dell'evento stesso, si ritiene che la medesima poteva desumersi da una molteplicità di fattori ed eventi che avevano preceduto l'atto suicidario di Persona_3
In particolare, lo TO aveva già tentato di suicidarsi in data 28.11.2008 allorché si trovava presso la casa di reclusione di Alessandria “San Michele”.
Tra l'altro questo tentativo di suicidio era avvenuto con modalità analoghe a quelle poi poste in essere in data 23.12.2009 e cioè utilizzando delle strisce di lenzuola per impiccarsi.
Inoltre, il , con nota prot. n. 25735 del 18.12.2008, aveva disposto l'adozione del regime di CP_1
“Grande Sorveglianza”.
A tale nota veniva allegato il certificato del sanitario n. 785 del 23.11.2008 in cui si attesta “Il sottoscritto sanitario certifica che necessita di grande sorveglianza poiché potrebbe Persona_3 reiterare gesti autolesivi” (Cfr. doc. 3 parte appellante).
Proprio per tale condizione lo TO veniva trasferito nella Casa Circondariale di Torino per essere sottoposto a trattamenti psichiatrici.
In data 26.04.2009 lo TO faceva ritorno nel carcere di Rebibbia.
In quell'occasione il Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria con la comunicazione del
15.04.2009 (Cfr. doc. 16 di parte appellante) evidenziava che “il detenuto in oggetto necessita di essere assegnato in un istituto in cui siano previsti i servizi dei consulenti infettivologo e psichiatra, nonché sottoposto a periodici controlli dermatologici”.
Il Servizio di medicina del carcere di Rebibbia nella persona del dott. con nota del Persona_5
05.06.2009 (Cfr. All. 17 di parte appellante) specificava poi che “il quadro personologico emergente dall'osservazione diacronica psichiatrica, a parere dello scrivente, si è in presenza di chiari tratti paranoidei del sé associata a marcata “sensitività” ambientale e ad elementi impulsivi in relazione all'acting out”.
Inoltre, nelle relazioni redatte in data 16.12.2009 si dà atto che lo TO aveva rifiutato il vitto e di sottoporsi a visite mediche.
Nei giorni successivi lo TO si trovava in uno stato di grande agitazione e si procurava delle ferite
(cfr. note del 21.12.2009).
Dunque, il soggetto doveva essere controllato con attenzione dall'amministrazione al fine di evitare che lo stesso ponesse in atto delle attività autolesioniste.
Viceversa, le “indiscrezioni” relative all'intenzione della coniuge dello di procedere CP_3 alla separazione dallo stesso, dedotte esclusivamente dall'articolo di giornale allegato dalla parte appellante, non hanno trovato riscontro in atti.
Alla luce di tali elementi l'amministrazione avrebbe dovuto controllare lo TO e, soprattutto, evitare che lo stesso disponesse di strumenti (cintura dell'asciugamano) attraverso i quali potesse provocarsi delle lesioni anche in considerazione del fatto che lo stesso era ristretto in una cella da solo.
§ 8.3. — Con il terzo motivo di appello la parte istante contesta le valutazioni “3) Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 4 e successivi del D.M. 10/03/2014, n. 55, recante Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Condanna il convenuto al pagamento CP_1 delle spese processuali sostenute che liquida nella misura di € 27.804,00 (oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.a) e spese esenti che distrae in favore del procuratore antistatario degli attori, avvocato Massimo Guida, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari ex art. 93 c.p.c.”.
L'appellante deduce che: “Anche la statuizione relativa alla condanna alle spese di giustizia si palesa come erronea e ingiusta e merita di essere riformata. La decisione in esame, infatti, ha condannato il ad un ammontare delle spese ingiustamente spropositato Controparte_1 rispetto ai criteri di cui agli artt. 4 e ss. del D.M. 55/2014 e alle relative tabelle allegate, eccedendo i valori massimi previsti per la fattispecie in questione. La sentenza impugnata andrà dunque riformata anche per il capo concernente le spese del giudizio di primo grado”.
Il motivo è infondato.
Con riguardo al motivo de quo va premesso che, in base al criterio del decisum, il valore della controversia è pari a € 658.046,53, dovendosi applicare le somme previste dall'ultimo scaglione (da
€ 260.000,00 a € 520.000,00) della Tabella 12, aumentate fino al 30% per effetto dell'art. 6 del D.M.
55/2014.
Inoltre, l'art. 4 del D.M. 55/2014, come riformato dal D.M. 37/2018, che si applica ratione temporis, secondo cui “il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento”, riconosce un ulteriore aumento, atteso che il difensore beneficiario in primo grado ha difeso e rappresentato quattro diversi attori.
In particolare, applicando le Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale in relazione al valore della causa (da € 520.001 ad € 1.000.000) possono liquidarsi i seguenti compensi :
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00 aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 17.515,80 per un totale comprensivo degli aumenti pari a complessivi € 46.708,80.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la somma riconosciuta nella sentenza di primo grado a titolo di spese di lite, pari a € 27.804,00, non eccede i limiti imposti dalla normativa vigente al momento in cui la medesima sentenza è stata emessa.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — L'obiettiva opinabilità della questione consente la compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
§ 11. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei Controparte_1 confronti di in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui CP_4 minori e , nonché , in proprio e nella qualità di erede Persona_1 CP_5 Controparte_3 di avverso la sentenza definitiva n. 10515/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Persona_2
Roma, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico del . Controparte_1
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore
ON LL
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Magnacca.