Articolo 3 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 ottobre 1991
Art. 3. (Forme di partecipazione al capitale di rischio) 1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:
a) acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata; b) acquisto di azioni di societa' per azioni e in accomandita per azioni; c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di societa' di cui alle lettere a) e b); d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, e' fatto divieto alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:
a) da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo; b) da soggetti che controllino, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , la stessa o altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati; c) da societa' o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa' o enti, ovvero siano da questi controllati; d) da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991
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