Versione
24 ottobre 1991
24 ottobre 1991
Art. 3. (Forme di partecipazione al capitale di rischio) 1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:
a) acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata; b) acquisto di azioni di societa' per azioni e in accomandita per azioni; c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di societa' di cui alle lettere a) e b); d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, e' fatto divieto alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:
a) da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo; b) da soggetti che controllino, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , la stessa o altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati; c) da societa' o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa' o enti, ovvero siano da questi controllati; d) da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
a) acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata; b) acquisto di azioni di societa' per azioni e in accomandita per azioni; c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di societa' di cui alle lettere a) e b); d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, e' fatto divieto alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:
a) da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo; b) da soggetti che controllino, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , la stessa o altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati; c) da societa' o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa' o enti, ovvero siano da questi controllati; d) da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 29/06/2022, n. 143Provvedimento: Sentenza n. 143/2022 Depositato il 29/06/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Regionale per il FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 03, riunita in udienza il 02/03/2022 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: MANZON ENRICO, Presidente LOMBARDINI ROBERTO, Relatore MENGHINI LUIGI, Giudice in data 02/03/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 174/2019 depositato il 09/07/2019 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Via Giardini Cattaneo, 3 33170 Pordenone PN elettivamente …Leggi di più...
- recupero crediti d'imposta·
- sanzioni amministrative·
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- L. 317/1991·
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- art. 13 D.L. 471/1997·
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