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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1095/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Puglia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500005836000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e notificato, la ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe, notificata in data 21.10.25, contenente intimazione di pagamento dell'importo di € 1.196,87 per un credito relativo alla tassa auto dovuta alla Regione Puglia per le annualità
2017 e 2018.
La ricorrente, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, in forza dei seguenti motivi: 1) carenza di titolo per l'omessa notifica delle cartelle e degli atti prodromici;
-2) estinzione per prescrizione dei crediti iscritto al ruolo, attesa la decorrenza del termine breve triennale di prescrizione ex art. 5 DL 953/82, modificato dall'art. 3 DL 2/86, prima che le cartelle fossero notificate, attese le date di notifica indicate nell'atto impugnato;
-3) a in data 23.3.2012 oltre dieci anni prima della notifica dell'intimazione impugnata.
La resistente ADER si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali.
Si costituiva anche La Regione Puglia, opponendosi all'accoglimento del ricorso, attesa la cristallizzazione del credito;
depositava documentazione relativa alla notifica degli atti fiscali presupposti di sua competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, preme evidenziare che la resistente ADER ha dato prova di aver notificato al ricorrente, prima dell'atto impugnato, le due cartelle di pagamento, relative ai crediti iscritti al ruolo e poste a fondamento dell'atto impugnato.
Tali cartelle sono stati notificate a mezzo posta in data 5.10.22, con consegna del plico a mani del destinatario- odierna ricorrente che ha firmato l'avviso di ricevimento, ed in data 22.7.23, con consegna del plico a persona di famiglia (il marito) che ha firmato per accettazione l'avviso di ricevimento (cfr. documentazione allegata al fascicolo dell'ADER).
La ricorrente non ha contestato in modo specifico tali notifiche.
Orbene, va posto in luce, in punto di diritto, che l'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293; Cass. sent. 6436/2025)).
In definitiva, dall'applicazione dei principi illustrati alla fattispecie concreta discende che la mancata impugnazione delle due cartelle ha determinato il formarsi di una preclusione insuperabile ai fini dell'impugnazione dell'atto in esame.
Inoltre, è pacifico che tali cartelle, svolgendo la funzione di titolo esecutivo e di precetto, siano atti interruttivi del termine di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è priva di pregio. Per far valere l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, la ricorrente avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione delle cartelle.
Non è stata, poi, specificamente avanzata domanda di accertamento della prescrizione, maturata dopo la notifica delle cartelle fino alla notifica dell'atto impugnato.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1095/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Puglia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04380202500005836000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e notificato, la ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe, notificata in data 21.10.25, contenente intimazione di pagamento dell'importo di € 1.196,87 per un credito relativo alla tassa auto dovuta alla Regione Puglia per le annualità
2017 e 2018.
La ricorrente, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, in forza dei seguenti motivi: 1) carenza di titolo per l'omessa notifica delle cartelle e degli atti prodromici;
-2) estinzione per prescrizione dei crediti iscritto al ruolo, attesa la decorrenza del termine breve triennale di prescrizione ex art. 5 DL 953/82, modificato dall'art. 3 DL 2/86, prima che le cartelle fossero notificate, attese le date di notifica indicate nell'atto impugnato;
-3) a in data 23.3.2012 oltre dieci anni prima della notifica dell'intimazione impugnata.
La resistente ADER si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali.
Si costituiva anche La Regione Puglia, opponendosi all'accoglimento del ricorso, attesa la cristallizzazione del credito;
depositava documentazione relativa alla notifica degli atti fiscali presupposti di sua competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, preme evidenziare che la resistente ADER ha dato prova di aver notificato al ricorrente, prima dell'atto impugnato, le due cartelle di pagamento, relative ai crediti iscritti al ruolo e poste a fondamento dell'atto impugnato.
Tali cartelle sono stati notificate a mezzo posta in data 5.10.22, con consegna del plico a mani del destinatario- odierna ricorrente che ha firmato l'avviso di ricevimento, ed in data 22.7.23, con consegna del plico a persona di famiglia (il marito) che ha firmato per accettazione l'avviso di ricevimento (cfr. documentazione allegata al fascicolo dell'ADER).
La ricorrente non ha contestato in modo specifico tali notifiche.
Orbene, va posto in luce, in punto di diritto, che l'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Del resto, il processo tributario è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (Cass.
2005/6293; Cass. sent. 6436/2025)).
In definitiva, dall'applicazione dei principi illustrati alla fattispecie concreta discende che la mancata impugnazione delle due cartelle ha determinato il formarsi di una preclusione insuperabile ai fini dell'impugnazione dell'atto in esame.
Inoltre, è pacifico che tali cartelle, svolgendo la funzione di titolo esecutivo e di precetto, siano atti interruttivi del termine di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è priva di pregio. Per far valere l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, la ricorrente avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione delle cartelle.
Non è stata, poi, specificamente avanzata domanda di accertamento della prescrizione, maturata dopo la notifica delle cartelle fino alla notifica dell'atto impugnato.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.