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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 878 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello
DA in persona del Presidente pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Turco e dall'Avv.to Parte_2
DA NU presso il cui studio in Canicattì, Corso Umberto I n.100, è elettivamente domiciliata appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Viviana Carlisi e dall'Avv.to Delia Cernigliaro CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato All'udienza del 9 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con sentenza n.173/2023, il Tribunale G.L. di Agrigento, previo espletamento della prova testimoniale ammessa, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla avverso il verbale di accertamento n.2019015493 Controparte_2
DDL. In particolare, ha annullato il detto verbale limitatamente ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' nei confronti di , CP_1 Controparte_3 Controparte_4
, e . Persona_1 Parte_3 CP_5 Controparte_6
Ha, invece, confermato le risultanze del citato verbale in relazione alla posizione di e . Controparte_7 CP_8
Quanto al ha osservato quanto segue: Parte_2
Pag.1 “Com'è noto la dottrina e la giurisprudenza si sono, per lungo tempo, affaticate nell'opera di ricostruzione interpretativa dei rapporti giuridici intercorrenti fra le società cooperative di produzione e lavoro ed i soci lavoratori.
In particolare, una volta superata la tradizionale opinione in ordine all'incompatibilità strutturale della causa mutualistico-associativa, propria del rapporto societario, con quella di scambio, tipica del rapporto di lavoro subordinato, si è affermata, prima in dottrina, e successivamente, in giurisprudenza (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav., 3 marzo 1998, n. 2315 Cassazione civile sez. I, 1 agosto 1998, n. 7559 Cassazione civile sez. lav., 28 febbraio 2000, n. 2228 Cassazione civile sez. lav., 16 ottobre 2000, n. 13737 ), l'idea della possibile coesistenza del rapporto societario, costituente il veicolo, tramite i conferimenti (dal cui ambito esulerebbe la prestazione lavorativa), per l'esercizio in comune di un'attività economica, con un rapporto di lavoro tra la cooperativa ed il singolo socio, strumentale alla concreta fruizione, ad opera di quest'ultimo, del vantaggio mutualistico offerto dalla società; si deve ritenere, quindi, astrattamente compatibile il rapporto associativo con quello di lavoro subordinato e ciò impone di verificarne la coesistenza caso per caso.
Nel caso di specie, le prove testimoniali e documentali raccolte offrono indizi di natura contraria alla ricostruzione dei rapporti in termini di lavoro subordinato: invero, da un lato, risultano poco attendibili le dichiarazioni rese da e , rispettivamente cognata Controparte_9 Testimone_1
e sorella della ricorrente, le quali peraltro hanno reso affermazioni concernenti il mancato possesso della carica di vicepresidente di in aperta antitesi rispetto a quanto risultante dalla Parte_2 documentazione depositata e da quanto da lui stesso dichiarato in seno al verbale di accertamento ispettivo;
dall'altro, il teste invece, indifferente ha riferito che erano sia il marito che la Tes_2 moglie a dare le direttive.
Se ne trae che il lungi dall'essere soggetto al potere direttivo e gerarchico della Parte_2 moglie, è lui stesso a dirigere i dipendenti, ad organizzare il lavoro in campagna e ad occuparsi in toto della manodopera assunta, così come dell'azienda in generale”. In relazione alla posizione di , il primo Giudice ha rilevato: CP_8
“Parimenti, non risultano attendibili le dichiarazioni rese in merito alla posizione di CP_8
Sul punto, in prima battuta la teste ha detto “era un signore che aveva delle
[...] Testimone_1 terre, era imprenditore di terre”, rettificando poi la propria deposizione con il fatto che fosse un dipendente. Tuttavia, la prima dichiarazione coincide con quanto da lui riferito e riportato nel verbale ispettivo “Nella sua escussione del 7/10/2019 il suddetto ha dichiarato quanto segue: - “Ci lavoro dal
2016 come stagionale. Ci ho lavorato anche nel 2017, 2018 e quest'anno”; - “Io gestisco autonomamente un pezzetto di terreno che ha in affitto coltivato a zucchine e meloni che Parte_1 alterno. Quindi lavoro da solo”; - “Lo gestisco in piena autonomia senza rendere conto alla sig.ra
.”; “Ci sono una decina di operai, di cui 4 ragazzi di colore”; - “Io lavoro per conto mio, Pt_4 autonomamente”;- “Il terreno che gestisco per è in affitto dal dottore , Parte_1 Persona_2 precedentemente era stato affittato dall'azienda Palma 2010”; - “Preciso che io lavoro sempre sul terreno del dott. che è stato affittato anche da mia figlia…..omissis, è un terreno buono e non me Tes_2
Pag.2 lo lascio scappare. Esso è coltivato a tunnel, per ora c'è zucchina”, circostanze che avvalorano il fatto che anche lui non fosse soggetto alle direttive di alcuno”.
Avverso tale decisione ha interposto appello la Parte_1 con ricorso depositato il 23.8.2023 reiterando, quanto alla posizione del
[...]
e dell' gli argomenti posti a sostegno del ricorso di primo grado e Parte_2 CP_8 rilevando, al contempo, che dall'istruttoria svolta in prime cure era emersa la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 9.11.2023, CP_1 chiedendo il rigetto del gravame.
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è infondato. Deve, anzitutto, qui ribadirsi quanto già affermato da questa Corte in precedente caso analogo (cfr. sent. n.402/2024) il cui tenore si riporta:
“…. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “nè il contratto di società, nè
l'esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall'altro lato, la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa. Ciò perché, in particolare, il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall'organo vengono direttamente imputati alla società, ancorché la persona fisica-organo abbia agito senza poteri (con disciplina divergente da quella della rappresentanza); con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica rappresentata e non anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone” (Cass. n.1793/1996 – cfr, anche Cass. 24972/2013). Trattasi di orientamento giurisprudenziale, si rileva, che è stato pure espressamente recepito dall' nelle proprie circolari interne. …. infatti, il detto , con messaggio n.12441 CP_1 CP_10 dell'8.6.2011 (avente ad oggetto “rapporto di lavoro subordinato e presidente di cooperativa ..”), si è così espresso:
“In altri termini, la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale.
Tale affermazione non è neppure contraddetta dall'eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi.
Nello specifico la Suprema Corte ha più volte ribadito che, per la ravvisabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e la società stessa, deve accertarsi lo svolgimento in concreto di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico;
tali attività, inoltre, debbono essere rese in posizione di subordinazione. E' necessario, quindi, che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell'assoggettamento del
Pag.3 lavoratore interessato, nonostante la qualità di amministratore, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso”.
Lo stesso Istituto previdenziale si aggiunge, con messaggio n.3359 del 17.9.2019 (pure richiamato in questa sede dall'appellante) ha ribadito:
“…la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale
(cfr., tra le altre, Cass. n. 11978/2004, n. 1793/1996 e n. 18414/2013). Tale affermazione non è neppure contraddetta dall'eventuale conferimento del potere di rappresentanza al presidente, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi”.
Tanto premesso, rileva la Corte che, nella vicenda che occupa, la cooperativa appellante non ha in alcun modo provato lo svolgimento, da parte del Parte_2
(all'epoca vice presidente della appellante) e dell' di lavoro Parte_5 CP_8 subordinato a tempo determinato nel periodo oggetto di causa.
Per come correttamente affermato dal primo Giudice, infatti, i testi CP_9
e devono reputarsi in radice inattendibili in ragione dei
[...] Testimone_1 rapporti intercorrenti con (la prima: sorella di costui e cognata di Parte_2
presidente della cooperativa;
la seconda: sorella di . Persona_3 Persona_3
Inattendibilità, si osserva, viepiù avvalorata dal fatto che le stesse hanno sostenuto (contrariamente a quanto risulta pacificamente acquisito agli atti) che
[...]
non era il vice presidente della Parte_2 Parte_5
A quanto or ora esposto va aggiunto che il teste (soggetto che aveva Tes_2 affittato i terreni alla per le campagne 2017-2018 e 2018-2019 – cfr. verbale udienza Tes_1
17.5.2022) ha, invece, riferito che “con la sig.ra c'era il marito che conduceva insieme a Per_3 lei le direttive”. Non solo.
Per come emerge dal verbale di accertamento versato in atti (cfr. doc. fasc. di parte) è stato lo stesso a dichiarare agli ispettori operanti di Parte_2 occuparsi “un pò di tutto, guido il furgone, il muletto, gestisco gli operai e vado anche in campagna a fare raccolta. Ribadisco che mi occupo un po' di tutto”. In tal senso, inoltre, depongono le ulteriori univoche dichiarazioni rese da altri dipendenti agli ispettori verbalizzanti (cfr. verbale di accertamento pag. 14).
Deve, in definitiva, ritenersi corretta la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice laddove ha affermato che “il lungi dall'essere soggetto al potere direttivo e Parte_2 gerarchico della moglie, è lui stesso a dirigere i dipendenti, ad organizzare il lavoro in campagna e ad occuparsi in toto della manodopera assunta, così come dell'azienda in generale”.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla posizione di CP_8 ove solo si consideri quanto dallo stesso affermato in sede ispettiva, ossia: “gestisco
[...] autonomamente un pezzetto di terreno che ha in affitto coltivato a zucchine e meloni che Parte_1
Pag.4 alterno. Quindi lavoro da solo. Lo gestisco in piena autonomia senza rendere conto alla sig.ra … Tes_1
Io lavoro per conto mio autonomamente. Il terreno che gestisco per è in affitto dal dottore Parte_1 [...]
…. Preciso che io lavoro sempre sul terreno del dott. che è stato affittato anche da mia Per_2 Tes_2 figlia …. è un terreno buono e non le lo lascio scappare …” (cfr. verbale di accertamento pag. 15).
Trattasi di affermazioni di sicura valenza confessoria che smentiscono in radice quanto, invece, affermato in prime cure da e le Controparte_9 Testimone_1 quali, anche in questo caso, disvelano la loro scarsa attendibilità. Talchè, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.173/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento in data 23.2.2023.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali e oneri di legge se dovuti.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma
1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 9 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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