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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037271739000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate SI e all'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la Sig.ra
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00372717 39 000, notificata il 17 ottobre 2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 3.041,88 per “Raccolta rifiuti anni 2009-2010-2011-2012”,,.
La ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti, eccependo di non aver mai ricevuto alcuna intimazione o atto propedeutico, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Eccepiva, inoltre, l'estinzione dell'obbligazione tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale, essendo i tributi riferiti agli anni dal 2009 al 2012 e la cartella notificata ben oltre i termini di legge. Lamentava altresì la decadenza dal potere di riscossione e il difetto di motivazione della cartella,
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SI (ADER), eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla mancata notifica degli atti prodromici e al merito della pretesa tributaria, ritenendo tali eccezioni di esclusiva competenza dell'Ente impositore. L'Agente della
SI evidenziava, sulla base dei dati a ruolo, che il credito si fondava su una precedente intimazione di pagamento (n. 297230) asseritamente notificata il 30 novembre 2019 dall'Società_1 S.p.A., ma precisava di non poter fornire alcuna prova di tale notifica, spettando l'onere all'Ente creditore.
Nonostante il ricorso risultasse regolarmente notificato, l'Ente impositore Società_1 S.p.A. in liquidazione non provvedeva a costituirsi depositando documentazione idonea a comprovare la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Con l'ordinanza n. 2878/2025 del 27.10.2025 la Corte ha sospeso la provvisoria esecuzione dell'atto impugnato, rinviando la trattazione del merito all'udienza del 12 gennaio 2026
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va osservato che non è stata fornita la prova della regolare notificazione degli atti presupposti all'atto impugnato, come eccepito dalla ricorrente. Sebbene l'Agenzia delle Entrate - SI abbia indicato nelle proprie controdeduzioni l'esistenza di una intimazione di pagamento notificata il
30/11/2019, la stessa ha espressamente dichiarato di non poter fornire alcuna prova in ordine all'avvenuta notifica, non disponendo della relativa documentazione che è nella disponibilità dell'Ente impositore. In assenza di produzione in giudizio della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento relativi all'atto presupposto da parte dell'Società_1 S.p.A., la pretesa notificata nel 2019 deve considerarsi tamquam non esset ai fini interruttivi.
Inoltre, i crediti tributari esposti nell'atto impugnato riguardano annualità che si fermano all'anno d'imposta
2012. Per i tributi locali, come la tassa rifiuti (TARSU/TIA), si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c..
Nel caso di specie, considerando che l'atto impugnato (la cartella di pagamento) è stato notificato solamente in data 17 ottobre 2024, e che non vi è prova in atti di validi atti interruttivi della prescrizione notificati nel quinquennio precedente, il termine prescrizionale risulta ampiamente decorso. Infatti, per il tributo più recente
(anno 2012), la prescrizione sarebbe maturata ben prima della notifica della cartella avvenuta nel 2024, anche tenendo conto delle eventuali sospensioni Covid-19, stante l'assenza di prova documentale sulla notifica dell'intimazione del 2019 citata ma non provata dalle parti resistenti.
Da quanto esposto consegue che deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e che l'atto impugnato deve essere annullato.
Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – SI, attesa la carenza di legittimazione passiva sostanziale di quest'ultima in merito ai vizi della notifica degli atti presupposti, imputabili all'Ente impositore. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato n. 295 2024 00372717 39 000.
2. Condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente liquidate in complessivi € 300,00, oltre rimborsi spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
3. Compensa le spese del giudizio tra l'Agenzia delle Entrate – SI e la parte ricorrente.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 286/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037271739000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate SI e all'ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la Sig.ra
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00372717 39 000, notificata il 17 ottobre 2024, avente ad oggetto la richiesta di euro 3.041,88 per “Raccolta rifiuti anni 2009-2010-2011-2012”,,.
La ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti, eccependo di non aver mai ricevuto alcuna intimazione o atto propedeutico, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Eccepiva, inoltre, l'estinzione dell'obbligazione tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale, essendo i tributi riferiti agli anni dal 2009 al 2012 e la cartella notificata ben oltre i termini di legge. Lamentava altresì la decadenza dal potere di riscossione e il difetto di motivazione della cartella,
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SI (ADER), eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla mancata notifica degli atti prodromici e al merito della pretesa tributaria, ritenendo tali eccezioni di esclusiva competenza dell'Ente impositore. L'Agente della
SI evidenziava, sulla base dei dati a ruolo, che il credito si fondava su una precedente intimazione di pagamento (n. 297230) asseritamente notificata il 30 novembre 2019 dall'Società_1 S.p.A., ma precisava di non poter fornire alcuna prova di tale notifica, spettando l'onere all'Ente creditore.
Nonostante il ricorso risultasse regolarmente notificato, l'Ente impositore Società_1 S.p.A. in liquidazione non provvedeva a costituirsi depositando documentazione idonea a comprovare la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Con l'ordinanza n. 2878/2025 del 27.10.2025 la Corte ha sospeso la provvisoria esecuzione dell'atto impugnato, rinviando la trattazione del merito all'udienza del 12 gennaio 2026
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va osservato che non è stata fornita la prova della regolare notificazione degli atti presupposti all'atto impugnato, come eccepito dalla ricorrente. Sebbene l'Agenzia delle Entrate - SI abbia indicato nelle proprie controdeduzioni l'esistenza di una intimazione di pagamento notificata il
30/11/2019, la stessa ha espressamente dichiarato di non poter fornire alcuna prova in ordine all'avvenuta notifica, non disponendo della relativa documentazione che è nella disponibilità dell'Ente impositore. In assenza di produzione in giudizio della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento relativi all'atto presupposto da parte dell'Società_1 S.p.A., la pretesa notificata nel 2019 deve considerarsi tamquam non esset ai fini interruttivi.
Inoltre, i crediti tributari esposti nell'atto impugnato riguardano annualità che si fermano all'anno d'imposta
2012. Per i tributi locali, come la tassa rifiuti (TARSU/TIA), si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c..
Nel caso di specie, considerando che l'atto impugnato (la cartella di pagamento) è stato notificato solamente in data 17 ottobre 2024, e che non vi è prova in atti di validi atti interruttivi della prescrizione notificati nel quinquennio precedente, il termine prescrizionale risulta ampiamente decorso. Infatti, per il tributo più recente
(anno 2012), la prescrizione sarebbe maturata ben prima della notifica della cartella avvenuta nel 2024, anche tenendo conto delle eventuali sospensioni Covid-19, stante l'assenza di prova documentale sulla notifica dell'intimazione del 2019 citata ma non provata dalle parti resistenti.
Da quanto esposto consegue che deve essere dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e che l'atto impugnato deve essere annullato.
Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – SI, attesa la carenza di legittimazione passiva sostanziale di quest'ultima in merito ai vizi della notifica degli atti presupposti, imputabili all'Ente impositore. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Ente impositore, Società_1 S.p.A. in liquidazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato n. 295 2024 00372717 39 000.
2. Condanna l'Società_1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente liquidate in complessivi € 300,00, oltre rimborsi spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
3. Compensa le spese del giudizio tra l'Agenzia delle Entrate – SI e la parte ricorrente.