CASS
Sentenza 5 gennaio 2023
Sentenza 5 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2023, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPP lette/s.at4Le le conclusioni del PG 1\,Lo\N3 SENTENZA sul ricorso proposto da: VI LU nato a [...] il [...] avverso il decreto del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA Penale Sent. Sez. 1 Num. 162 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 05/12/2022 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato la richiesta di UI IT di revocazione, in qualità di terzo proprietario, della confisca dell'imbarcazione da diporto, modello Gobbi 345 sc, sottoposta a confisca di prevenzione con decreto della Corte di appello di Roma. Ha osservato che le asserite prove nuove non sono tali, atteso che la Corte di appello di Roma ha esaminato il tema della sussistenza al tempo, in capo a UI IT, di una capacità reddituale sufficiente a consentire l'acquisto dell'imbarcazione. La documentazione allegata alla richiesta di revocazione non è comunque idonea a superare il quadro delle risultanze in fatto già puntualmente valutate e illustrate con il provvedimento di confisca. La Corte di appello di Roma ha dato atto di risultanze convergenti nel senso che circa il 70% della provvista dei due assegni circolari utilizzati per il pagamento del corrispettivo dell'imbarcazione provenne da sette versamenti di denaro contante. Da qui la sostanziale irrilevanza della produzione del richiedente. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di UI IT, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. È errata l'affermazione che non sono state addotte prove nuove. Il ricorrente aveva prodotto nel procedimento di prevenzione le parcelle per competenze professionali e ciò per dimostrare la legittima provenienza del denaro impiegato per l'acquisto dell'imbarcazione sottoposta a confisca. Aveva anche depositato la sua dichiarazione dei redditi IRPEF per l'anno 2011, che dimostrava ancor di più la sua capacità reddituale. È quindi del tutto illogica e contraddittoria la motivazione dell'impugnato decreto nella parte in cui ha avallato l'affermazione che non può escludersi la provenienza delle somme in contanti. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di appello di Perugia ha con chiarezza evidenziato che il tema della esistenza, al momento dell'acquisto del bene in confisca, di una sufficiente capacità reddituale di UI IT è stato affrontato in sede di procedimento ordinario di prevenzione. La Corte di appello di Roma ha preso in considerazione il dato che l'acquisto avvenne mediante la corresponsione di assegni circolari a loro volta provenienti dalla provvista creata con sette versamenti di denaro contante, effettuati dal 28 giugno al 6 luglio 2011 per euro 34.000,00, ed imputati da UI IT e compensi per attività professionale. E proprio alla luce di tale fatto, ossia che in periodo coevo all'acquisto del natante sul conto corrente di UI IT confluì una provvista mediante versamento di denaro contante, quindi con modalità non tracciabili, la Corte di appello di Perugia ha rilevato la non rilevanza e la inconcludenza delle produzioni documentali postume di UI IT;
in specie, della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 e di una fattura all'ordine di Immobilgest s.r.l. per un imponibile complessivo di euro 25.700,00 per attività di consulenza finanziaria, e ciò anche in considerazione dell'esito negativo dell'accertamento di eventuali movimenti "in uscita", all'epoca dell'acquisto, dal conto corrente di ND CI, ritenuto reale proprietario del natante confiscato al terzo IT. La Corte di appello di Perugia ha pertanto, con motivazione logica, coerente e adeguata, rilevato come le dedotte prove nuove siano sostanzialmente elementi neutri, che non sono incompatibili, sia in senso storico che logico, con quanto accertato nel giudizio di prevenzione, e che dunque non sono capaci, appunto perché mancanti del carattere di novità, di scalfire il complessivo quadro delle risultanze poste a fondamento del provvedimento di confisca. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 2022.
in specie, della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 e di una fattura all'ordine di Immobilgest s.r.l. per un imponibile complessivo di euro 25.700,00 per attività di consulenza finanziaria, e ciò anche in considerazione dell'esito negativo dell'accertamento di eventuali movimenti "in uscita", all'epoca dell'acquisto, dal conto corrente di ND CI, ritenuto reale proprietario del natante confiscato al terzo IT. La Corte di appello di Perugia ha pertanto, con motivazione logica, coerente e adeguata, rilevato come le dedotte prove nuove siano sostanzialmente elementi neutri, che non sono incompatibili, sia in senso storico che logico, con quanto accertato nel giudizio di prevenzione, e che dunque non sono capaci, appunto perché mancanti del carattere di novità, di scalfire il complessivo quadro delle risultanze poste a fondamento del provvedimento di confisca. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 2022.