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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/08/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 83/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3071/2024 (est. Porcelli), promossa da
di Milano Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pizzuti e Lucia Aurola, presso il cui studio in
Roma, piazza di Pietra n. 44, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
ONroparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Massimo Failla, in Milano, piazza Diaz n. 6,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 345 c.p.c., contrariis reiectis, in integrale riforma della impugnata sentenza n. 3071 del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 luglio 2024 dal
Giudice del lavoro di Milano, dott.ssa Eleonora Porcelli, all'esito del giudizio rubricato sub n.r.g. 3404/2024, non notificata, così giudicare in accoglimento della domanda proposta:
- accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta di ONroparte_1 consistente nel non aver riconosciuto la RSA di , in violazione dell'art. 19 Parte_1
Statuto dei Lavoratori, come dedotto in fatto ed in diritto e, per l'effetto
- ordinare a di cessare tale condotta e quindi di riconoscere la ONroparte_1 Con
del Sindacato ricorrente, con tutti i relativi diritti riconosciuti dalla legge, nonché assumere ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere la condotta antisindacale e far cessare gli effetti di essa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambe le fasi e gradi di giudizio, da distrarsi a favore degli avvocati che sottoscrivono il presente atto”.
Appellata: “Voglia la Corte rigettare l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza n. 3071/2024 del
Tribunale di Milano condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 26 luglio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 3404/2024 R.G. di opposizione a decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 proposta da
[...] contro di Milano, in ONroparte_1 Parte_1 accoglimento dell'opposizione ha revocato il decreto emesso in data 26/27 febbraio
2024 - con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta dalla società, consistente nel non aver riconosciuto la rappresentanza sindacale aziendale di presso l'unità produttiva di Milano, in violazione dell'art. 19 Parte_1 legge 20 maggio 1970 n. 300 – ed ha respinto le domande proposte dall'organizzazione sindacale.
Il giudice dell'opposizione, premesso che presupposto del preteso diritto di di nominare la propria RSA nell'unità produttiva di Milano era Parte_1
l'applicazione, da parte della Banca, del CCNL Dirigenti Credito, sottoscritto il 13 luglio 2015 dall'anzidetta sigla sindacale, ha evidenziato come presso l'unità produttiva in cui il sindacato opponente aveva nominato la propria RSA (Filiale Imprese Milano piazza
De Angeli) “non fosse e non sia impiegato alcun dirigente”.
Secondo la sentenza appellata l'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 richiede, Con ai fini della costituzione di nella singola unità produttiva, che l'associazione sindacale nel cui ambito viene costituita la RSA sia firmataria di una fonte contrattuale applicata in concreto nell'unità produttiva medesima. Ciò in quanto “l'effettività della rappresentanza consiste non solo nella partecipazione alla stipulazione del contratto
pag. 2/9 collettivo, ma nella capacità di imporsi come interlocutore del datore di lavoro, nella forza dialettica e di stimolo nell'ambito della singola unità produttiva”.
Dal momento che, nel caso di specie, l'unica fonte negoziale invocata dal sindacato a fondamento del proprio diritto alla costituzione di una rappresentanza
(ossia il CCNL Dirigenti Credito) non trovava effettiva applicazione presso l'unità produttiva, non essendo in essa presente personale con qualifica dirigenziale, il Tribunale ha concluso che “viene quindi a mancare la condizione di rappresentatività richiesta dall'art. 19 per legittimare il sindacato alla costituzione della RSA”.
Inoltre, si legge nella sentenza, “aderendo alla tesi del Sindacato opposto verrebbe nominata una RSA costituita da un impiegato, per svolgere attività di assistenza agli impiegati, pur essendo il c.c.n.l. dirigenti la fonte negoziale che ha legittimato la costituzione della RSA.
Si verificherebbe, pertanto, un evidente disallineamento tra la capacità rappresentativa del sindacato e la tutela effettivamente offerta”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
di Milano, affidandosi a due motivi.
[...]
Con il primo motivo lamenta erronea interpretazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, sotto il profilo della “applicabilità” nell'unità produttiva del CCNL
Dirigenti Credito del 2015.
Censura in particolare l'argomento, utilizzato dal giudice dell'opposizione, secondo cui la mancanza di dirigenti presso l'unità produttiva “Filiale Imprese Milano
Piazza De Angeli” preclude l'applicazione del CCNL Dirigenti del 2015 e, di conseguenza, il diritto alla costituzione della RSA da parte del sindacato.
Ad avviso di parte appellante questa interpretazione non trova fondamento nella normativa applicabile, né nei precedenti giurisprudenziali.
Nell'ottica del gravame, infatti, la locuzione “applicato”, contenuta nell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, indica che l'azienda adotta quel determinato contratto collettivo nelle sue diverse unità produttive, indipendentemente dalla presenza effettiva, in un dato momento, di lavoratori cui il contratto collettivo sia astrattamente applicabile.
Ai fini dell'accreditamento sindacale – si deduce - il parametro dell'art. 19 cit. non ha nulla a che vedere con l'efficacia soggettiva del contratto e con il suo ambito di applicazione;
avendo, pertanto, stipulato il CCNL Dirigenti Credito, Parte_1 applicato in azienda, la stessa avrebbe ampiamente dimostrato l'accreditamento verso il datore di lavoro ai sensi della norma anzidetta.
Con il secondo motivo denuncia erronea interpretazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 sotto ulteriore profilo, ossia in relazione alla capacità di rappresentanza dei lavoratori nell'unità produttiva e alla distinzione tra RSA dirigenti e non dirigenti
Censura la sentenza di primo grado laddove ha affermato che il rappresentante sindacale nominato ( non era qualificato a rappresentare Persona_1 pag. 3/9 i lavoratori ai sensi dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto impiegato e non dirigente, laddove il contratto collettivo invocato riguardava specificamente i dirigenti.
Tale impostazione, ad avviso dell'appellante, si basa su un'errata interpretazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, che – a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure - non subordina il diritto alla costituzione della RSA né alla presenza fisica di lavoratori rappresentabili, né alla loro appartenenza a una specifica categoria.
Ribadisce che il parametro dell'accreditamento sindacale non ha nulla a che vedere con l'efficacia soggettiva del contratto, ma serve a verificare la capacità rappresentativa del sindacato.
In quest'ottica, pertanto, la qualifica non dirigenziale di sarebbe Persona_1 Con del tutto irrilevante sotto il profilo del diritto del sindacato alla costituzione della .
Parte appellante evidenzia, inoltre, che nel settore del credito, a partire dal
2015, non sarebbe nemmeno ipotizzabile una distinzione tra RSA dirigenti e RSA non dirigenti, in quanto il CCNL Dirigenti è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali del settore, eliminando ogni separazione tra categorie. Infatti, mentre in precedenza il contratto collettivo veniva stipulato dai sindacati dei dirigenti (Dircredito e Sinfub) e dalle delegazioni aziendali, per poi essere CP_ CP_ Co Part sottoscritto per adesione da tutte le altre sigle sindacali ( , a CP_6 partire dal 2015 non vi sono più i sindacati dei soli dirigenti ed il relativo CCNL è stato stipulato dalle normali organizzazioni sindacali del settore del Credito, compresa
. Pt_1
Sulla base delle argomentazioni esposte parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il ONroparte_1 rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate, richiamando integralmente le argomentazioni, anche assorbite, prospettate nelle precedenti fasi del giudizio.
All'udienza del 7 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. In ordine al primo motivo - con cui si impugna la sentenza per aver escluso che nell'unità produttiva cui appartiene il dipendente nominato rappresentante sindacale (Filiale Imprese di Milano, piazza De Angeli) trovi applicazione il CCNL
Dirigenti Credito, non essendovi occupato alcun dirigente – il Collegio condivide l'interpretazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 sostenuta da parte appellante, secondo cui la nozione di “contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva” deve intendersi riferita ai contratti collettivi che l'azienda applica al proprio personale, indipendentemente dal fatto che in una specifica unità produttiva pag. 4/9 possano mancare, in un determinato momento storico, lavoratori cui applicare concretamente detti contratti collettivi.
Come noto, l'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 stabilisce che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva;
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013, che ha integrato il dettato normativo della disposizione in parola, le rappresentanze possono essere costituite anche nell'ambito delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Il criterio selettivo fissato dalla norma è funzionale a verificare la forza negoziale e la capacità rappresentativa del sindacato, cioè la sua capacità di imporsi come controparte contrattuale, venendo ammesso a stipulare o negoziare un contratto collettivo applicato dall'impresa.
In questa prospettiva, appare irrilevante il dato della momentanea assenza, nella singola unità produttiva, di personale cui si applichi concretamente il contratto collettivo stipulato dall'organizzazione sindacale: si tratta, infatti, di un dato che attiene essenzialmente alla sfera organizzativa del datore di lavoro, mentre non riflette in alcun modo la forza negoziale e la rappresentatività del sindacato e non può, dunque, incidere sul meccanismo di accreditamento.
La contraria impostazione adottata dalla sentenza di primo grado - che ha ritenuto decisiva, al fine di escludere il diritto alla nomina della rappresentanza sindacale, l'assenza nell'unità produttiva di personale dirigenziale cui applicare il CCNL
Dirigenti Credito - non appare, ad avviso del Collegio, coerente con la ratio della disposizione, oltre a porsi in contrasto con il principio di stabilità e di continuità delle rappresentanze sindacali aziendali. Deve allora ritenersi sufficiente, agli effetti dell'art. 19 legge 20 maggio 1970
n. 300, che nell'unità produttiva il CCNL Dirigenti Credito 2015 trovi astratta applicazione, indipendentemente dall'effettiva presenza in servizio, al momento della Con costituzione della , di personale con qualifica dirigenziale.
Tale opzione ermeneutica appare coerente con l'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione, che comporta un'interpretazione dell'art. 19 cit. tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale: in questa prospettiva, a parere del Collegio,
l'accreditamento non può farsi dipendere da fattori contingenti, del tutto estranei ai criteri legali e dipendenti in ultima analisi da scelte aziendali, quali la presenza o meno nell'organico dell'unità produttiva, in un dato momento storico, di personale avente una determinata qualifica.
Nei termini precisati il primo motivo di gravame merita dunque accoglimento.
pag. 5/9 Escluso, per le ragioni illustrate, il carattere dirimente della circostanza che, al momento della nomina della RSA da parte di , nell'unità produttiva Parte_1
“Filiale Imprese Milano Piazza De Angeli” non fosse presente personale con qualifica dirigenziale, occorre accertare se, come dedotto dall'organizzazione sindacale appellante, al momento della costituzione della RSA (aprile 2023) il CCNL Dirigenti
Credito 2015, di cui la stessa organizzazione è firmataria, fosse applicato presso le unità produttive di e dunque astrattamente applicabile anche ONroparte_1 nell'unità produttiva anzidetta.
La circostanza è contestata da secondo la quale, a ONroparte_1 decorrere dall'1 gennaio 2019, non troverebbe più applicazione la disciplina del CCNL
Dirigenti Credito 2015, bensì la disciplina transitoria nazionale definita nelle more del rinnovo tra ABI e le organizzazioni sindacali trattanti, tra cui non è compresa l'odierna appellante.
A sostegno della propria prospettazione la appellata ha prodotto i CP_7 verbali di accordo in data 27 dicembre 2018, 28 gennaio 2019, 25 febbraio 2019 e 31 maggio 2019 (allegati sub docc. da 10 a 13 del relativo fascicolo della fase sommaria). Tali verbali di accordo, tuttavia, non disciplinano alcun aspetto del rapporto di lavoro e non dettano neppure una disciplina di carattere transitorio: in essi ABI e le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative per il rinnovo del CCNL si limitano sostanzialmente a pattuire la sospensione dei termini di rinnovo stabiliti dallo stesso
CCNL e la decorrenza dall'1 gennaio 2019 degli effetti degli eventuali accordi di rinnovo che dovessero essere raggiunti, peraltro espressamente escludendo che dai verbali in parola derivino “effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia prevista la scadenza al 31 dicembre 2018”.
Da ciò discende un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo,
[...] ha proseguito nel dare applicazione al CCNL Dirigenti Credito 2015, ONroparte_1 anche dopo la sua scadenza, per facta concludentia e non in virtù di un nuovo complesso di atti negoziali intervenuti con sigle sindacali diverse dall'odierna appellante;
inoltre, la disciplina contrattuale che la società ha, in via di fatto, continuato ad applicare anche oltre la scadenza del CCNL (e ancora nel 2023) non è stata in alcun modo modificata dai verbali di accordo suindicati e ha continuato ad essere rappresentata dal CCNL Dirigenti Credito, sottoscritto dall'odierna appellante. Al riguardo si richiamano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i condivisi arresti della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1162/2023 (allegata sub doc. 5 fascicolo appellante della fase sommaria), intervenuta in controversia analoga alla presente e che ha argomentato quanto segue: “in data 27 dicembre 2018 ON e le organizzazioni sindacali (con esclusione di UGL) redigevano un verbale di accordo in cui, dando atto di non potersi incontrare entro il 31 dicembre 2018, hanno concordato che gli incontri che si sarebbero tenuti a gennaio 2019 fossero considerati convenzionalmente come svolti entro il 31 dicembre 2018 <<con la conseguente “mera” sospensione fino al 31 gennaio 2019 dei termini dicembre 2018 di cui alle < i> pag. 6/9 previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata restando la decorrenza al 1° gennaio 2019 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all'esito dei predetti incontri…>>.
Identico verbale le stesse parti hanno sottoscritto in data 28 gennaio 2019
(dando atto che gli incontri si sarebbero svolti entro il 28 febbraio dello stesso anno) ed in data 25 febbraio 2019 (dando atto che gli incontri si sarebbero svolti entro il 31 ON maggio 2019). In data 31 maggio 2019 le organizzazioni sindacali trattanti hanno sottoscritto ulteriore verbale in cui danno atto che “le parti, in continuità e in attuazione di quanto stabilito nei verbali di accordo del 27 dicembre 2018, del 28 gennaio 2019 e del 25 febbraio 2019 e in relazione alla presentazione della piattaforma avvenuta in data odierna con conseguente avvio del confronto (di cui sarà quanto prima definito il calendario) concordano la prosecuzione fino al rinnovo dei CCNL della
“mera” sospensione dei termini al 31.12.18 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1° gennaio 2019 degli effetti degli accordi che saranno raggiunti all'esito del predetto confronto, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31.12.18 (..). Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia prevista la scadenza al 31 dicembre 2018”.
La terminologia non del tutto chiara utilizzata nei predetti verbali non può avere altro significato che quello di sospendere le conseguenze derivanti dalla scadenza del termine al dicembre 2018 dei contratti collettivi e, quindi, della continuazione dell'applicazione, di fatto, della disciplina dei contratti collettivi scaduti.
D'altronde, non è seriamente contestato […] che nelle more del rinnovo del
CCNL quadri ed impiegati (rinnovato al 19 dicembre 2019) e di quello dei dirigenti
(tuttora non rinnovato), la disciplina da questi dettata abbia continuato a trovare applicazione.
[…]
In ogni caso, anche a volere escludere che fra e ONroparte_1 Parte_1 sia intervenuto un accordo per facta concludentia, all'identica conclusione del diritto di tale ultima organizzazione sindacale di mantenere la propria rappresentanza aziendale si deve giungere sulla base della disposizione dell'articolo 19 dello statuto dei lavoratori che prevede che “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
La disposizione mette l'accento sull'applicazione del contratto collettivo nell'unità produttiva, indipendentemente dalla circostanza che il contratto sia in corso di validità o in fase di ultrattività, e se l'ultrattività sia dovuta ad una spontanea prosecuzione dell'applicazione da parte del datore di lavoro o a seguito di accordi, anche per fatti concludenti, con le organizzazioni sindacali.
pag. 7/9 Ciò che rileva è solo il dato oggettivo dell'applicazione del contratto e dell'avvenuta sottoscrizione da parte del sindacato, e ciò anche nell'evenienza che
l'accordo con cui venga concordata l'ultrattività della disciplina collettiva non sia espressamente intercorso (come è il caso di specie), con l'organizzazione sindacale sottoscrivente il CCNL”.
Alla luce di quanto esposto si ritiene, pertanto, infondato l'assunto di
[...]
secondo cui la disciplina applicata nel 2023 al rapporto di lavoro dei ONroparte_1 dirigenti del settore del credito non sarebbe quella originariamente condivisa e pattuita con , ma sarebbe frutto di nuove e diverse intese raggiunte, Parte_1 negozialmente, successivamente al 31 dicembre 2018 con altre sigle sindacali, come tali inidonee a costituire indice di rappresentatività ex art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 rispetto all'odierna appellante.
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento anche il secondo motivo di gravame, inerente alla nomina quale RSA di un dipendente ( che non Persona_1 riveste qualifica dirigenziale, pur essendo l'appellante firmataria del CCNL Dirigenti
Credito. Anche a tale riguardo si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i condivisi argomenti sviluppati nella sentenza n. 1162/2023 della Corte d'Appello di
Roma: “appare dirimente la considerazione che l'articolo 19 dello statuto, nel prevedere che le “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”, evidenzia che il parametro dell'accreditamento sindacale non ha nulla a che vedere con
l'efficacia soggettiva del contratto, ma serve a verificare la capacità rappresentativa del sindacato, cioè la sua capacità di essere ammesso a contrattare e/o stipulare un accordo collettivo”.
Ciò significa che, accertato l'accreditamento di ai sensi dell'art. Parte_1
19 legge 20 maggio 1970 n. 300 (in forza della sottoscrizione del CCNL Dirigenti Credito
2015, ancora applicato da nel 2023), il diritto del sindacato di ONroparte_1 costituire la propria rappresentanza sindacale non subisce limitazioni in relazione alla qualifica del soggetto nominato. Né, per altro verso, è di ostacolo all'esercizio di tale diritto la contingente mancanza nell'unità produttiva di lavoratori con qualifica dirigenziale, proprio perché il parametro dell'accreditamento sindacale non dipende dall'efficacia soggettiva del CCNL.
A sostegno delle conclusioni suesposte depone anche il fatto che il CCNL
Dirigenti Credito 2015 è stato stipulato non dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, ma da tutte le organizzazioni sindacali del settore del credito, compresa l'odierna appellante, così venendo superata ogni separazione tra categorie (cfr. CCNL allegato sub doc. 4 fascicolo appellante della fase sommaria).
Significativa in proposito appare la dichiarazione congiunta emessa dalle parti stipulanti in data 14 luglio 2015 (ossia il giorno successivo alla sottoscrizione del pag. 8/9 contratto collettivo): “Il CCNL dei Dirigenti è stato quindi sottoscritto dall'ABI e da tutte le organizzazioni sindacali, fatto inedito questo per la nostra categoria che supera la storica diversità di rappresentanza sindacale tra impiegati, quadri e dirigenti” (cfr. doc.
4 fascicolo appellante della fase di opposizione).
Merita, infine, evidenziare che – come dedotto da parte appellante - anche gli accordi sull'esercizio delle libertà sindacali, stipulati tra ABI e sindacati nel 2015 e nel 2019 (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo appellante della fase di opposizione), non contemplano una doppia RSA (per impiegati-quadri e per dirigenti), ma disciplinano in modo unitario il trattamento spettante ai lavoratori che rivestono cariche sindacali, senza distinguere a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra categoria di lavoratori. Ciò esclude la necessaria autonomia – sostenuta invece da parte appellata - della rappresentanza sindacale dei dirigenti rispetto a quella del personale non dirigente.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 3071/2024 del Tribunale di Milano deve dichiararsi l'antisindacalità della condotta di consistita nel ONroparte_1 Con non aver riconosciuto la nominata da in data 18 aprile 2023 presso Parte_1
l'unità produttiva di Milano, in violazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300. Va, Con pertanto, ordinato alla società di cessare tale condotta e di riconoscere la del sindacato appellante, con i relativi diritti di legge.
Tenuto conto della complessità delle questioni interpretative sottese alla presente decisione e dell'esistenza di difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 3071/2024 del Tribunale di Milano, dichiara l'antisindacalità della condotta di consistita nel non aver ONroparte_1 riconosciuto la RSA di e, per l'effetto, ordina alla parte appellata Parte_1 di cessare tale condotta e di riconoscere la RSA del sindacato appellante con i relativi diritti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 7 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 83/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3071/2024 (est. Porcelli), promossa da
di Milano Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pizzuti e Lucia Aurola, presso il cui studio in
Roma, piazza di Pietra n. 44, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
ONroparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Massimo Failla, in Milano, piazza Diaz n. 6,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 345 c.p.c., contrariis reiectis, in integrale riforma della impugnata sentenza n. 3071 del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 luglio 2024 dal
Giudice del lavoro di Milano, dott.ssa Eleonora Porcelli, all'esito del giudizio rubricato sub n.r.g. 3404/2024, non notificata, così giudicare in accoglimento della domanda proposta:
- accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta di ONroparte_1 consistente nel non aver riconosciuto la RSA di , in violazione dell'art. 19 Parte_1
Statuto dei Lavoratori, come dedotto in fatto ed in diritto e, per l'effetto
- ordinare a di cessare tale condotta e quindi di riconoscere la ONroparte_1 Con
del Sindacato ricorrente, con tutti i relativi diritti riconosciuti dalla legge, nonché assumere ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere la condotta antisindacale e far cessare gli effetti di essa;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambe le fasi e gradi di giudizio, da distrarsi a favore degli avvocati che sottoscrivono il presente atto”.
Appellata: “Voglia la Corte rigettare l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza n. 3071/2024 del
Tribunale di Milano condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 26 luglio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 3404/2024 R.G. di opposizione a decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 proposta da
[...] contro di Milano, in ONroparte_1 Parte_1 accoglimento dell'opposizione ha revocato il decreto emesso in data 26/27 febbraio
2024 - con cui il medesimo Tribunale aveva dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta dalla società, consistente nel non aver riconosciuto la rappresentanza sindacale aziendale di presso l'unità produttiva di Milano, in violazione dell'art. 19 Parte_1 legge 20 maggio 1970 n. 300 – ed ha respinto le domande proposte dall'organizzazione sindacale.
Il giudice dell'opposizione, premesso che presupposto del preteso diritto di di nominare la propria RSA nell'unità produttiva di Milano era Parte_1
l'applicazione, da parte della Banca, del CCNL Dirigenti Credito, sottoscritto il 13 luglio 2015 dall'anzidetta sigla sindacale, ha evidenziato come presso l'unità produttiva in cui il sindacato opponente aveva nominato la propria RSA (Filiale Imprese Milano piazza
De Angeli) “non fosse e non sia impiegato alcun dirigente”.
Secondo la sentenza appellata l'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 richiede, Con ai fini della costituzione di nella singola unità produttiva, che l'associazione sindacale nel cui ambito viene costituita la RSA sia firmataria di una fonte contrattuale applicata in concreto nell'unità produttiva medesima. Ciò in quanto “l'effettività della rappresentanza consiste non solo nella partecipazione alla stipulazione del contratto
pag. 2/9 collettivo, ma nella capacità di imporsi come interlocutore del datore di lavoro, nella forza dialettica e di stimolo nell'ambito della singola unità produttiva”.
Dal momento che, nel caso di specie, l'unica fonte negoziale invocata dal sindacato a fondamento del proprio diritto alla costituzione di una rappresentanza
(ossia il CCNL Dirigenti Credito) non trovava effettiva applicazione presso l'unità produttiva, non essendo in essa presente personale con qualifica dirigenziale, il Tribunale ha concluso che “viene quindi a mancare la condizione di rappresentatività richiesta dall'art. 19 per legittimare il sindacato alla costituzione della RSA”.
Inoltre, si legge nella sentenza, “aderendo alla tesi del Sindacato opposto verrebbe nominata una RSA costituita da un impiegato, per svolgere attività di assistenza agli impiegati, pur essendo il c.c.n.l. dirigenti la fonte negoziale che ha legittimato la costituzione della RSA.
Si verificherebbe, pertanto, un evidente disallineamento tra la capacità rappresentativa del sindacato e la tutela effettivamente offerta”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
di Milano, affidandosi a due motivi.
[...]
Con il primo motivo lamenta erronea interpretazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, sotto il profilo della “applicabilità” nell'unità produttiva del CCNL
Dirigenti Credito del 2015.
Censura in particolare l'argomento, utilizzato dal giudice dell'opposizione, secondo cui la mancanza di dirigenti presso l'unità produttiva “Filiale Imprese Milano
Piazza De Angeli” preclude l'applicazione del CCNL Dirigenti del 2015 e, di conseguenza, il diritto alla costituzione della RSA da parte del sindacato.
Ad avviso di parte appellante questa interpretazione non trova fondamento nella normativa applicabile, né nei precedenti giurisprudenziali.
Nell'ottica del gravame, infatti, la locuzione “applicato”, contenuta nell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, indica che l'azienda adotta quel determinato contratto collettivo nelle sue diverse unità produttive, indipendentemente dalla presenza effettiva, in un dato momento, di lavoratori cui il contratto collettivo sia astrattamente applicabile.
Ai fini dell'accreditamento sindacale – si deduce - il parametro dell'art. 19 cit. non ha nulla a che vedere con l'efficacia soggettiva del contratto e con il suo ambito di applicazione;
avendo, pertanto, stipulato il CCNL Dirigenti Credito, Parte_1 applicato in azienda, la stessa avrebbe ampiamente dimostrato l'accreditamento verso il datore di lavoro ai sensi della norma anzidetta.
Con il secondo motivo denuncia erronea interpretazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 sotto ulteriore profilo, ossia in relazione alla capacità di rappresentanza dei lavoratori nell'unità produttiva e alla distinzione tra RSA dirigenti e non dirigenti
Censura la sentenza di primo grado laddove ha affermato che il rappresentante sindacale nominato ( non era qualificato a rappresentare Persona_1 pag. 3/9 i lavoratori ai sensi dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto impiegato e non dirigente, laddove il contratto collettivo invocato riguardava specificamente i dirigenti.
Tale impostazione, ad avviso dell'appellante, si basa su un'errata interpretazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300, che – a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure - non subordina il diritto alla costituzione della RSA né alla presenza fisica di lavoratori rappresentabili, né alla loro appartenenza a una specifica categoria.
Ribadisce che il parametro dell'accreditamento sindacale non ha nulla a che vedere con l'efficacia soggettiva del contratto, ma serve a verificare la capacità rappresentativa del sindacato.
In quest'ottica, pertanto, la qualifica non dirigenziale di sarebbe Persona_1 Con del tutto irrilevante sotto il profilo del diritto del sindacato alla costituzione della .
Parte appellante evidenzia, inoltre, che nel settore del credito, a partire dal
2015, non sarebbe nemmeno ipotizzabile una distinzione tra RSA dirigenti e RSA non dirigenti, in quanto il CCNL Dirigenti è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali del settore, eliminando ogni separazione tra categorie. Infatti, mentre in precedenza il contratto collettivo veniva stipulato dai sindacati dei dirigenti (Dircredito e Sinfub) e dalle delegazioni aziendali, per poi essere CP_ CP_ Co Part sottoscritto per adesione da tutte le altre sigle sindacali ( , a CP_6 partire dal 2015 non vi sono più i sindacati dei soli dirigenti ed il relativo CCNL è stato stipulato dalle normali organizzazioni sindacali del settore del Credito, compresa
. Pt_1
Sulla base delle argomentazioni esposte parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il ONroparte_1 rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate, richiamando integralmente le argomentazioni, anche assorbite, prospettate nelle precedenti fasi del giudizio.
All'udienza del 7 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. In ordine al primo motivo - con cui si impugna la sentenza per aver escluso che nell'unità produttiva cui appartiene il dipendente nominato rappresentante sindacale (Filiale Imprese di Milano, piazza De Angeli) trovi applicazione il CCNL
Dirigenti Credito, non essendovi occupato alcun dirigente – il Collegio condivide l'interpretazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 sostenuta da parte appellante, secondo cui la nozione di “contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva” deve intendersi riferita ai contratti collettivi che l'azienda applica al proprio personale, indipendentemente dal fatto che in una specifica unità produttiva pag. 4/9 possano mancare, in un determinato momento storico, lavoratori cui applicare concretamente detti contratti collettivi.
Come noto, l'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 stabilisce che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva;
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013, che ha integrato il dettato normativo della disposizione in parola, le rappresentanze possono essere costituite anche nell'ambito delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Il criterio selettivo fissato dalla norma è funzionale a verificare la forza negoziale e la capacità rappresentativa del sindacato, cioè la sua capacità di imporsi come controparte contrattuale, venendo ammesso a stipulare o negoziare un contratto collettivo applicato dall'impresa.
In questa prospettiva, appare irrilevante il dato della momentanea assenza, nella singola unità produttiva, di personale cui si applichi concretamente il contratto collettivo stipulato dall'organizzazione sindacale: si tratta, infatti, di un dato che attiene essenzialmente alla sfera organizzativa del datore di lavoro, mentre non riflette in alcun modo la forza negoziale e la rappresentatività del sindacato e non può, dunque, incidere sul meccanismo di accreditamento.
La contraria impostazione adottata dalla sentenza di primo grado - che ha ritenuto decisiva, al fine di escludere il diritto alla nomina della rappresentanza sindacale, l'assenza nell'unità produttiva di personale dirigenziale cui applicare il CCNL
Dirigenti Credito - non appare, ad avviso del Collegio, coerente con la ratio della disposizione, oltre a porsi in contrasto con il principio di stabilità e di continuità delle rappresentanze sindacali aziendali. Deve allora ritenersi sufficiente, agli effetti dell'art. 19 legge 20 maggio 1970
n. 300, che nell'unità produttiva il CCNL Dirigenti Credito 2015 trovi astratta applicazione, indipendentemente dall'effettiva presenza in servizio, al momento della Con costituzione della , di personale con qualifica dirigenziale.
Tale opzione ermeneutica appare coerente con l'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione, che comporta un'interpretazione dell'art. 19 cit. tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale: in questa prospettiva, a parere del Collegio,
l'accreditamento non può farsi dipendere da fattori contingenti, del tutto estranei ai criteri legali e dipendenti in ultima analisi da scelte aziendali, quali la presenza o meno nell'organico dell'unità produttiva, in un dato momento storico, di personale avente una determinata qualifica.
Nei termini precisati il primo motivo di gravame merita dunque accoglimento.
pag. 5/9 Escluso, per le ragioni illustrate, il carattere dirimente della circostanza che, al momento della nomina della RSA da parte di , nell'unità produttiva Parte_1
“Filiale Imprese Milano Piazza De Angeli” non fosse presente personale con qualifica dirigenziale, occorre accertare se, come dedotto dall'organizzazione sindacale appellante, al momento della costituzione della RSA (aprile 2023) il CCNL Dirigenti
Credito 2015, di cui la stessa organizzazione è firmataria, fosse applicato presso le unità produttive di e dunque astrattamente applicabile anche ONroparte_1 nell'unità produttiva anzidetta.
La circostanza è contestata da secondo la quale, a ONroparte_1 decorrere dall'1 gennaio 2019, non troverebbe più applicazione la disciplina del CCNL
Dirigenti Credito 2015, bensì la disciplina transitoria nazionale definita nelle more del rinnovo tra ABI e le organizzazioni sindacali trattanti, tra cui non è compresa l'odierna appellante.
A sostegno della propria prospettazione la appellata ha prodotto i CP_7 verbali di accordo in data 27 dicembre 2018, 28 gennaio 2019, 25 febbraio 2019 e 31 maggio 2019 (allegati sub docc. da 10 a 13 del relativo fascicolo della fase sommaria). Tali verbali di accordo, tuttavia, non disciplinano alcun aspetto del rapporto di lavoro e non dettano neppure una disciplina di carattere transitorio: in essi ABI e le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative per il rinnovo del CCNL si limitano sostanzialmente a pattuire la sospensione dei termini di rinnovo stabiliti dallo stesso
CCNL e la decorrenza dall'1 gennaio 2019 degli effetti degli eventuali accordi di rinnovo che dovessero essere raggiunti, peraltro espressamente escludendo che dai verbali in parola derivino “effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia prevista la scadenza al 31 dicembre 2018”.
Da ciò discende un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo,
[...] ha proseguito nel dare applicazione al CCNL Dirigenti Credito 2015, ONroparte_1 anche dopo la sua scadenza, per facta concludentia e non in virtù di un nuovo complesso di atti negoziali intervenuti con sigle sindacali diverse dall'odierna appellante;
inoltre, la disciplina contrattuale che la società ha, in via di fatto, continuato ad applicare anche oltre la scadenza del CCNL (e ancora nel 2023) non è stata in alcun modo modificata dai verbali di accordo suindicati e ha continuato ad essere rappresentata dal CCNL Dirigenti Credito, sottoscritto dall'odierna appellante. Al riguardo si richiamano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i condivisi arresti della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1162/2023 (allegata sub doc. 5 fascicolo appellante della fase sommaria), intervenuta in controversia analoga alla presente e che ha argomentato quanto segue: “in data 27 dicembre 2018 ON e le organizzazioni sindacali (con esclusione di UGL) redigevano un verbale di accordo in cui, dando atto di non potersi incontrare entro il 31 dicembre 2018, hanno concordato che gli incontri che si sarebbero tenuti a gennaio 2019 fossero considerati convenzionalmente come svolti entro il 31 dicembre 2018 <<con la conseguente “mera” sospensione fino al 31 gennaio 2019 dei termini dicembre 2018 di cui alle < i> pag. 6/9 previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata restando la decorrenza al 1° gennaio 2019 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all'esito dei predetti incontri…>>.
Identico verbale le stesse parti hanno sottoscritto in data 28 gennaio 2019
(dando atto che gli incontri si sarebbero svolti entro il 28 febbraio dello stesso anno) ed in data 25 febbraio 2019 (dando atto che gli incontri si sarebbero svolti entro il 31 ON maggio 2019). In data 31 maggio 2019 le organizzazioni sindacali trattanti hanno sottoscritto ulteriore verbale in cui danno atto che “le parti, in continuità e in attuazione di quanto stabilito nei verbali di accordo del 27 dicembre 2018, del 28 gennaio 2019 e del 25 febbraio 2019 e in relazione alla presentazione della piattaforma avvenuta in data odierna con conseguente avvio del confronto (di cui sarà quanto prima definito il calendario) concordano la prosecuzione fino al rinnovo dei CCNL della
“mera” sospensione dei termini al 31.12.18 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1° gennaio 2019 degli effetti degli accordi che saranno raggiunti all'esito del predetto confronto, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31.12.18 (..). Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia prevista la scadenza al 31 dicembre 2018”.
La terminologia non del tutto chiara utilizzata nei predetti verbali non può avere altro significato che quello di sospendere le conseguenze derivanti dalla scadenza del termine al dicembre 2018 dei contratti collettivi e, quindi, della continuazione dell'applicazione, di fatto, della disciplina dei contratti collettivi scaduti.
D'altronde, non è seriamente contestato […] che nelle more del rinnovo del
CCNL quadri ed impiegati (rinnovato al 19 dicembre 2019) e di quello dei dirigenti
(tuttora non rinnovato), la disciplina da questi dettata abbia continuato a trovare applicazione.
[…]
In ogni caso, anche a volere escludere che fra e ONroparte_1 Parte_1 sia intervenuto un accordo per facta concludentia, all'identica conclusione del diritto di tale ultima organizzazione sindacale di mantenere la propria rappresentanza aziendale si deve giungere sulla base della disposizione dell'articolo 19 dello statuto dei lavoratori che prevede che “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
La disposizione mette l'accento sull'applicazione del contratto collettivo nell'unità produttiva, indipendentemente dalla circostanza che il contratto sia in corso di validità o in fase di ultrattività, e se l'ultrattività sia dovuta ad una spontanea prosecuzione dell'applicazione da parte del datore di lavoro o a seguito di accordi, anche per fatti concludenti, con le organizzazioni sindacali.
pag. 7/9 Ciò che rileva è solo il dato oggettivo dell'applicazione del contratto e dell'avvenuta sottoscrizione da parte del sindacato, e ciò anche nell'evenienza che
l'accordo con cui venga concordata l'ultrattività della disciplina collettiva non sia espressamente intercorso (come è il caso di specie), con l'organizzazione sindacale sottoscrivente il CCNL”.
Alla luce di quanto esposto si ritiene, pertanto, infondato l'assunto di
[...]
secondo cui la disciplina applicata nel 2023 al rapporto di lavoro dei ONroparte_1 dirigenti del settore del credito non sarebbe quella originariamente condivisa e pattuita con , ma sarebbe frutto di nuove e diverse intese raggiunte, Parte_1 negozialmente, successivamente al 31 dicembre 2018 con altre sigle sindacali, come tali inidonee a costituire indice di rappresentatività ex art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 rispetto all'odierna appellante.
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento anche il secondo motivo di gravame, inerente alla nomina quale RSA di un dipendente ( che non Persona_1 riveste qualifica dirigenziale, pur essendo l'appellante firmataria del CCNL Dirigenti
Credito. Anche a tale riguardo si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i condivisi argomenti sviluppati nella sentenza n. 1162/2023 della Corte d'Appello di
Roma: “appare dirimente la considerazione che l'articolo 19 dello statuto, nel prevedere che le “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”, evidenzia che il parametro dell'accreditamento sindacale non ha nulla a che vedere con
l'efficacia soggettiva del contratto, ma serve a verificare la capacità rappresentativa del sindacato, cioè la sua capacità di essere ammesso a contrattare e/o stipulare un accordo collettivo”.
Ciò significa che, accertato l'accreditamento di ai sensi dell'art. Parte_1
19 legge 20 maggio 1970 n. 300 (in forza della sottoscrizione del CCNL Dirigenti Credito
2015, ancora applicato da nel 2023), il diritto del sindacato di ONroparte_1 costituire la propria rappresentanza sindacale non subisce limitazioni in relazione alla qualifica del soggetto nominato. Né, per altro verso, è di ostacolo all'esercizio di tale diritto la contingente mancanza nell'unità produttiva di lavoratori con qualifica dirigenziale, proprio perché il parametro dell'accreditamento sindacale non dipende dall'efficacia soggettiva del CCNL.
A sostegno delle conclusioni suesposte depone anche il fatto che il CCNL
Dirigenti Credito 2015 è stato stipulato non dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, ma da tutte le organizzazioni sindacali del settore del credito, compresa l'odierna appellante, così venendo superata ogni separazione tra categorie (cfr. CCNL allegato sub doc. 4 fascicolo appellante della fase sommaria).
Significativa in proposito appare la dichiarazione congiunta emessa dalle parti stipulanti in data 14 luglio 2015 (ossia il giorno successivo alla sottoscrizione del pag. 8/9 contratto collettivo): “Il CCNL dei Dirigenti è stato quindi sottoscritto dall'ABI e da tutte le organizzazioni sindacali, fatto inedito questo per la nostra categoria che supera la storica diversità di rappresentanza sindacale tra impiegati, quadri e dirigenti” (cfr. doc.
4 fascicolo appellante della fase di opposizione).
Merita, infine, evidenziare che – come dedotto da parte appellante - anche gli accordi sull'esercizio delle libertà sindacali, stipulati tra ABI e sindacati nel 2015 e nel 2019 (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo appellante della fase di opposizione), non contemplano una doppia RSA (per impiegati-quadri e per dirigenti), ma disciplinano in modo unitario il trattamento spettante ai lavoratori che rivestono cariche sindacali, senza distinguere a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra categoria di lavoratori. Ciò esclude la necessaria autonomia – sostenuta invece da parte appellata - della rappresentanza sindacale dei dirigenti rispetto a quella del personale non dirigente.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 3071/2024 del Tribunale di Milano deve dichiararsi l'antisindacalità della condotta di consistita nel ONroparte_1 Con non aver riconosciuto la nominata da in data 18 aprile 2023 presso Parte_1
l'unità produttiva di Milano, in violazione dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300. Va, Con pertanto, ordinato alla società di cessare tale condotta e di riconoscere la del sindacato appellante, con i relativi diritti di legge.
Tenuto conto della complessità delle questioni interpretative sottese alla presente decisione e dell'esistenza di difformi orientamenti nella giurisprudenza di merito, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 3071/2024 del Tribunale di Milano, dichiara l'antisindacalità della condotta di consistita nel non aver ONroparte_1 riconosciuto la RSA di e, per l'effetto, ordina alla parte appellata Parte_1 di cessare tale condotta e di riconoscere la RSA del sindacato appellante con i relativi diritti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 7 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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