Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
proc. n. 6068/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA NT, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 28/11/2024, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6068 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: riconoscimento dello stato di apolidia, e vertente
TRA
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
rapp.to e difeso dall'avv. SUSANNA ANGELA TOSI, presso il C.F._1 cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE - con l'intervento del Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica in sede conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito, - accertare, ovvero riconoscere, ovvero dichiarare lo status di apolide dell'attore; - ordinare alle competenti autorità amministrative di provvedere alla iscrizione del ricorrente nelle liste anagrafiche, al rilascio di carta di identità e codice fiscale, ovvero qualsiasi altro provvedimento ritenga opportuno al fine di consentire allo stesso l'ottenimento di documenti di identità; - ordinare alle competenti autorità amministrative di provvedere al rilascio di permesso di soggiorno per
- 1 -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso trasmesso telematicamente il giorno 14/03/2023 e depositato in data 15/03/2023, il ricorrente in epigrafe meglio identificato ha chiesto al Tribunale di accogliere le conclusioni rassegnate alla pag. 6, non numerata, del ricorso. Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha dedotto:
− di essere nato a [...] in data [...] e di vivere attualmente in Faule (CN);
− di aver frequentato le scuole dell'obbligo in Italia, come desumibile dalle valutazioni relative gli anni 2002/2003 e 2005/2006;
− di aver iscritto, in data 25/03/2013, insieme ai suoi familiari, la residenza anagrafica nel Comune di Cardè, dopo un breve trascorso in Macedonia;
− che suo padre e sua madre Persona_1 [...] sono stati riconosciuti apolidi rispettivamente nel 2011, dal CP_2
Tribunale di Saluzzo, e nel 2020, dal Tribunale di Torino;
− di essere sempre stato privo di passaporto;
− di aver presentato, nel 2013, domanda di riconoscimento dello status di apolide;
− di aver così ottenuto un provvisorio titolo di soggiorno, rinnovatogli per tutta la durata del procedimento amministrativo, che gli ha consentito lo svolgimento di attività lavorativa;
− che, tuttavia, a seguito di numerosi solleciti, la
[...]
gli ha comunicato Controparte_3 che “l'istanza è priva degli elementi minimi previsti dall'art. 17 del d.P.R. 572/1993 necessari per la trattazione”. Ha dunque argomentato in ordine alla natura di diritto soggettivo dello status di apolide nonché in ordine alla sussistenza della giurisdizione del G.O. Ha affermato, poi, che su di lui grava un onere della prova attenuato e riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui intrattiene o ha intrattenuto rapporti significativi. Ha quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “ai fini dell'accertamento in discorso, non occorre che venga allegato un atto formale privativo dello status civitatis, ben potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento” (pagg. 3 e 4, non numerate, del ricorso).
- 2 - In data 04/04/2023, è stato acquisito il nulla osta del P.M. Per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, si è costituita la p.a., precisando, in primo luogo, che “l'istanza di certificazione dello status di apolidia ex art. 17 del d.P.R. n. 572/1993 proposta dal sig. nato a [...] il [...] risulta Parte_1 acquisita dalla Direzione Centrale del Ministero per la trattazione soltanto a seguito di inoltro del 28 novembre 2022 della p.e.c. trasmessa ad un indirizzo inidoneo alla trattazione delle istanze di apolidia, come rappresentato al legale dell'istante con nota prot.n. 3987 del 16 maggio 2023” (pag. 1 della comparsa di costituzione depositata in data 05/10/2023); ha aggiunto, poi, dopo aver premesso l'alternatività del procedimento amministrativo all'accertamento giudiziale, che
“considerando che nel caso in oggetto il procedimento amministrativo è ancora in corso e l'istante ha manifestato interesse alla sua definizione, come da ultimo a seguito di richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. n. 6548 del 1 settembre 2023 con la trasmissione della stessa documentazione con p.e.c. del 15 settembre 2023, la suddetta Direzione Centrale si riserva la facoltà di concludere il procedimento con provvedimento espresso all'esito dell'istruttoria”. Ha chiesto, dunque, di concedere un rinvio onde consentire la chiusura del parallelo procedimento amministrativo e, in subordine, di giudicarsi secondo giustizia, con compensazione delle spese di lite (pagg. 2- 3 della comparsa di costituzione depositata in data 05/10/2023). L'udienza di comparizione delle parti, inizialmente fissata per il giorno 12/10/2023 e poi rinviata al 07/12/2023, onde consentire alle parti di depositare eventuale rinuncia agli atti, è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Con il medesimo provvedimento reso da questo Giudice in data 12/10/2023, è stata anche rigettata l'istanza proposta in via cautelare. Unitamente alle note di trattazione scritta depositate in data 28/11/2023, il ricorrente ha depositato la dichiarazione del macedone in Italia, che attesta che egli non è Parte_2 cittadino macedone. Con ordinanza resa in data 07/12/2023, è stato assegnato al ricorrente un termine di giorni sette per il deposito della documentazione relativa al procedimento amministrativo, compresa la decisione con cui lo stesso è stato definito, nonché di memoria in cui dare atto, cronologicamente ed analiticamente, dello svolgimento del suddetto procedimento amministrativo, tenendo conto del fatto che, all'esito del presente giudizio, sarebbe stata rimessa al Tribunale anche la decisione in ordine alle spese di lite. Con memoria depositata in data 18/12/2023, parte ricorrente ha chiarito che “Il
[...]
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, [ha sospeso] il procedimento CP_1 amministrativo nel mese di novembre per un periodo di 60 gg., a seguito di una nota ricevuta dalle Autorità della Macedonia attraverso l'Ambasciata della Repubblica italiana a Skopje. In particolare, il Ministero dell'Interno Macedone nel settembre 2023 avrebbe reso noto che il padre del ricorrente è cittadino della Repubblica di Macedonia del Nord. Il sig. [è stato] dunque invitato a rivolgersi alle Autorità Parte_1 consolari macedoni in Italia, al fine di dare avvio alla procedura di naturalizzazione macedone, come previsto dal regolamento interno”. Al tempo stesso, ha evidenziato che “la Repubblica di
- 3 - Macedonia, dopo la proclamazione di indipendenza del 1991, ha varato la legge del 13.11.92 sulla cittadinanza, la quale ha stabilito che i cittadini delle ex repubbliche socialiste di Iugoslava, residenti in [...], avrebbero avuto un anno di tempo, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge, per presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza, dimostrando di essere maggiorenni, residenti nel Paese da almeno quindici anni e di avere risorse sufficienti al proprio sostentamento (art. 26, comma terzo, della legge del 13.11.92). Nel caso di specie, il sig. è nato il [...] a [...]_1
Petrov, in Macedonia;
tuttavia, risultava iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Saluzzo dal 27/10/1989 al 25/05/1991. Successivamente a tale ultima data, fino ad oggi, si deve presumere che lo stesso sia rimasto in Italia, o che comunque abbia soggiornato in Italia con relativa continuità nel tempo. Ciò può essere desunto dalla documentazione in atti, e segnatamente dal certificato di nascita del figlio nato in [...] il [...]. Non solo, dal decreto di riconoscimento dello status Parte_1 di apolide del Tribunale di Saluzzo si evince come anche altri 2 figli siano nati in Italia tra il 1992 e il 1996; inoltre, il nucleo familiare era iscritto presso l'anagrafe del comune di Casalgrasso. In ogni caso, il Tribunale di Saluzzo ha riscontrato che 'è indubbio che lo stesso non è riconosciuto quale cittadino macedone (cfr. la dichiarazione in atti dell'Ambasciata macedone di cui all'all. 12 al ricorso)'. È ragionevole ritenere che il sig. , in quanto privo della cittadinanza di una delle Persona_1 repubbliche della ex Jugoslavia, pur se avesse presentato domanda entro il biennio previsto dalla riforma, non avrebbe potuto ottenere la cittadinanza macedone. Ebbene, si deve ritenere che il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo dallo stesso esigibile e quindi che, ove la domanda fosse respinta, risulterebbe frustrata la stessa ratio sottesa al riconoscimento dello status di apolide, che in ultima analisi si ravvisa nell'avvertita esigenza di riconoscere una forma di tutela a colui che non ne ha alcuna. Dunque, già nel 2011 il giudice competente ha svolto regolare attività istruttoria, attestando la mancanza di cittadinanza macedone in capo al sig. , ed ha riconosciuto lo stato di apolide allo stesso. Persona_1
Per tale ragione, si ritiene incomprensibile la sospensione del procedimento amministrativo disposto dal
, in quanto dalla documentazione riportata si evince come il padre e l'odierno Controparte_1 ricorrente non siano cittadini della Macedonia del Nord, e non abbiano alcun requisito per ottenerla”. Con ordinanza resa in data 24/01/2024 a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni sette, assegnato al ricorrente con il richiamato provvedimento del 07/12/2023, rilevato che la Macedonia, per mezzo delle sue rappresentanze diplomatiche, ha chiarito che “ai sensi della Legge sulla Cittadinanza Macedone, la persona può Parte_1 presentare richiesta di ottenimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 8 della citata legge”, è stata fissata la nuova udienza del giorno 28/11/2024, in attesa dell'esito della definizione del procedimento volto all'ottenimento della cittadinanza macedone, così come indicato dalle stesse Autorità macedoni;
parte ricorrente è stata altresì onerata di depositare, entro la suddetta data, la documentazione relativa al suddetto procedimento corredata di traduzione giurata. Con note di trattazione scritta depositate in data 25/11/2024, parte ricorrente ha rappresentato che “la documentazione relativa al procedimento volto all'ottenimento della cittadinanza macedone corredata di traduzione giurata … è inesistente, non avendo mai presentato Persona_1
- 4 - la suddetta domanda”. Ha effettuato, inoltre, nuovo deposito “[del]la dichiarazione del Consolato in Italia, che attesta come [egli] non sia cittadino macedone: qualora il padre fosse cittadino Per_2 macedone, infatti, anche il figlio risulterebbe della medesima nazionalità”. Ha segnalato, in via ulteriore, che “il medesimo Tribunale di Torino, con sentenza n. 872/2024 …, ha riconosciuto lo status di apolide al fratello del ricorrente, il sig. nato a [...] il [...]”, CP_4 sostenendo, infine, di aver “compiuto ogni ragionevole sforzo dallo stesso esigibile e quindi che, ove la domanda fosse respinta, risulterebbe frustrata la stessa ratio sottesa al riconoscimento dello status di apolide, che in ultima analisi si ravvisa nell'avvertita esigenza di riconoscere una forma di tutela a colui che non ne ha alcuna”. Con ordinanza resa in data 28/11/2024 – tenuto conto del fatto che, con note depositate in data 25/11/2024, l'odierno ricorrente aveva già rassegnato le sue conclusioni, avendo richiamato quelle tratte nel ricorso introduttivo nonché nelle note e nelle memorie precedentemente depositate, insistendo per il loro accoglimento – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
1. Va precisato, in via preliminare, che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dello stato di apolidia;
pertanto, secondo il disposto dell'art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011, trova applicazione il rito semplificato di cognizione.
2. L'art. 3, co. 2, d.l. n. 13/2017, convertito con l. n. 46/2017, attribuisce le controversie di tipo analogo a quella che qui ci occupa alla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, cittadinanza e libera circolazione dei cittadini dell'U.E. La competenza territoriale è fissata, invece, ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, convertito con l. n. 46/2017, in base al luogo in cui il ricorrente ha la dimora, che, nel caso specifico, risulta Faule (CN), con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice.
3. Va poi considerato, in via ulteriore, che la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione di cui all'art. 17 d.P.R. n. 572/1993 non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011, come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, in relazione a tale questione, così ha statuito: “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (Cass, Sez. Un. civili, sentenza 09/12/2008; Cass. n. 4262/2015). Tale interpretazione (che riconosce all'interessato la possibilità di dare avvio a due diversi iter
- 5 - procedurali, uno in via amministrativa e l'altro in via giudiziaria) trova ulteriore conferma anche nella Circolare esplicativa del decreto del del 22/11/1994 e Controparte_1 nella Circolare K 60.1 del 23/12/1994. 4. Va osservato, poi, sempre in limine litis, che la parte ricorrente ha correttamente evocato in giudizio il , come da insegnamento della Suprema Corte di Controparte_1
Cassazione, che ha sostenuto che le controversie riguardanti lo stato di apolide, in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, devono essere proposte e decise nel contraddittorio con il (Cass., Sez. I, sentenza 04/04/ 2011 n. 7614). Controparte_5
5. Tanto premesso in punto di rito, il ricorso va rigettato, alla luce delle motivazioni che seguono. Secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, è definito apolide il soggetto che “nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione” (art. 1, co. 1). La Suprema Corte di Cassazione, riprendendo la nozione convenzionale di “apolide”, ha precisato che si deve ritenere apolide “colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino provenendo da altro Paese del quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza” (Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 2008). In assenza di una normativa interna organica sull'apolidia, la procedura per il riconoscimento dello status di apolide va ricostruita facendo riferimento alle fonti internazionali applicabili (come la già citata convenzione di New York, ratificata in Italia con legge n. 306 del 1 febbraio 1962, o il Manuale per la protezione delle persone apolidi dell' del 2014) nonché, per quanto riguarda il diritto nazionale, alle poche CP_6 indicazioni contenute nella legge c.d. sulla cittadinanza (n. 91 del 5 febbraio 1992) e alle istruzioni ermeneutiche fornite dal Giudice di legittimità. Peraltro, come già in precedenza esposto, è pacifico che la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione della condizione di apolidia (art. 17 d.P.R. n. 572/1993), non precluda la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19-bis d.lgs. n. 150/2011. Tale interpretazione (che ammette, a scelta dell'interessato, due diversi iter procedurali, uno in via amministrativa e l'altro in via giudiziaria) trova conferma anche nella Circolare esplicativa del decreto del del 22/11/1994 e nella Circolare K 60.1 Controparte_1 del 23/12/1994 (“Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana. Decreto Ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R 18 aprile 1994 n. 362”). In ordine alla prova della condizione di apolide, per orientamento giurisprudenziale consolidato, “l'onere della prova gravante sul richiedente lo 'status' di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari
- 6 - di una misura di protezione internazionale;
ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo” (v. Cass. sent. n. 4262 del 03/03/2015). Ancora, secondo quanto stabilito con sentenza n. 28153 del 24/11/2017, “nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello 'status' di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti”. Tale principio, già enunciato da Cass. n. 4262 del 03/03/2015, “non esclude che incomba sul richiedente l'onere di allegazione specifica non solo della condizione di 'non cittadino' dello Stato o degli Stati di prossimità, ma anche l'assenza dei presupposti normativi e/o fattuali che consentano al medesimo il riconoscimento dello status civitatis da parte di quei medesimi Stati, dovendo egli indicare tutti i fatti costitutivi del diritto invocato” (v. Cass. sent. n. 1183/2018). Ciò posto, venendo nuovamente al caso di specie, il ricorrente ha depositato, in data 18/12/2023, nota del
[...]
minoranze/Ufficio Controparte_7
VII Minoranze e Apolidia recante prot. n. K7A/32216, con la quale il suo difensore è stato chiaramente informato del fatto “che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, interpellato in ordine al caso in esame, ha comunicato, con nota n. 180500 del 12 ottobre 2023 il risultato degli accertamenti svolti in Macedonia dalle competenti Autorità di quel Paese, attraverso l'Ambasciata della Repubblica italiana a Skopje. In particolare, il Ministero dell'Interno macedone, Dipartimento degli Affari amministrativi, con nota verbale n. 12.1/1-2023 del 13 settembre 2023
[allegata], come da traduzione di cortesia dell'Ambasciata italiana di Skopje, ha reso noto che il padre
[del ricorrente] sig. nato il [...] a [...], Skopje, Persona_1
è cittadino della Repubblica di Macedonia del Nord. Pertanto, ai sensi della Legge sulla Cittadinanza macedone – il cui stralcio, nella traduzione di cortesia fornita dall'Ambasciata d'Italia a Skopje in altro procedimento [pure è stata allegata] – [il ricorrente] può presentare istanza di ottenimento della cittadinanza macedone ai sensi dell'art. 8 della citata legge. Tanto premesso [l'odierno ricorrente è stato] invita[to] a rivolgersi alle competenti Autorità consolari macedoni in Italia, allegando la suddetta nota della Repubblica della Macedonia del Nord, al fine di dare avvio alla procedura di naturalizzazione macedone facilitata;
solo un rifiuto scritto da parte di dette Autorità è prova dell'impossibilità di ottenere quella cittadinanza”.
- 7 - La rilevanza del contenuto degli allegati nn. 1 e 2 depositati dal ricorrente in data 18/12/2023 è stata ritenuta dirimente anche dal Tribunale adito, che, preso atto del tenore della nota redatta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari amministrativi della Repubblica di Macedonia del Nord recante prot. n. 12.1/1-2023 del 13/09/2023 – nella quale è testualmente scritto che “dalle verifiche nella banca dati dei numeri personali si è verificato che le persone , nato il [...] a [...], Italia e la sua madre Parte_1
nata il [...] a [...] non hanno regolarizzato lo stato di cittadinanza della Controparte_2
Repubblica di Macedonia del Nord, mentre la persona , nato il [...] a [...]_1
Petrov, Skopje è cittadino della Repubblica di Macedonia del Nord per nascita. Ai sensi della Legge sulla Cittadinanza Macedone, la persona può presentare richiesta di ottenimento della Parte_1 cittadinanza ai sensi dell'art. 8 della citata legge” – con ordinanza del 24/01/2024, ha disposto un congruo rinvio in attesa dell'esito della definizione del procedimento volto all'ottenimento della cittadinanza macedone, così come indicato dalle stesse Autorità macedoni. Alla pag. 2 delle note di trattazione scritta depositate in data 25/11/2024, senza nulla riferire in ordine al procedimento che, in relazione alla sua persona, era suo specifico onere incardinare, il ricorrente si è limitato ad affermare che “ [non ha] mai Persona_1 presentato la … domanda” volta all'ottenimento del riconoscimento della cittadinanza macedone. La suddetta affermazione, oltre a contrastare apertamente con quanto rappresentato dalle Autorità macedone, è rimasta del tutto sguarnita di riscontri, ancorché indiziari: non è stata prodotta, infatti, alcuna certificazione circa il mancato avvio del procedimento da parte di . Inoltre, nonostante l'espresso invito Persona_1 rivoltogli sia in sede amministrativa che giudiziaria, l'odierno ricorrente ha deliberatamente omesso di avviare il procedimento contemplato dall'art. 8 della Legge sulla Cittadinanza macedone né si è curato di specificare le ragioni che lo hanno indotto a non perseguire questa via. Egli si è limitato, infatti, a ripercorrere le vicende che hanno riguardato il padre per come cristallizzate nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Saluzzo nel 2011, senza considerare di aver egli stesso ammesso di avere “un breve trascorso in Macedonia”, al punto che non è affatto noto cosa sia successo a suo padre dopo l'ottenimento del riconoscimento dello status di apolide né ove egli abbia vissuto dal 2006 al 25/03/2013, momento in cui ha ottenuto l'iscrizione della residenza anagrafica nel Comune di Cardè, insieme ai suoi familiari (v., sul punto, pag. 2, non numerata del ricorso), e senza tenere conto del fatto che il citato art. 8 della Legge sulla Cittadinanza macedone regolamenta l'acquisto della cittadinanza della Repubblica di Macedonia del Nord nel peculiare caso dell'emigrante dalla Repubblica di Macedonia del Nord – e del suo discendente fino alla prima generazione – che può acquistarla per naturalizzazione anche se non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, punto 2, 6 e 10 della legge de qua. Ebbene, l'odierno ricorrente non solo non ha prodotto certificato aggiornato di mancata naturalizzazione (essendo comunque intervenuto, nel 2011, il riconoscimento dello status di apolide) o di
- 8 - mancato riconoscimento della cittadinanza macedone di , che Persona_1 le Autorità macedoni lasciano intendere siano in qualche modo intervenuti, ma nemmeno si è fatto carico di ricevere un provvedimento di rifiuto, a conclusione della procedura di naturalizzazione macedone facilitata, che, come correttamente ritenuto e puntualmente rappresentato dalla p.a., sarebbe assurto a “prova dell'impossibilità di ottenere quella cittadinanza”. Pertanto, allo stato, quanto alla persona dell'odierno ricorrente, non risulta documentalmente provata l'impossibilità di conseguire la cittadinanza macedone;
è dato acquisito, per contro, in assenza di elementi di segno contrario, che egli e sua madre “non hanno regolarizzato lo stato di cittadinanza della Repubblica di Macedonia del Nord, mentre la persona
, nato il [...] a [...], Skopje è cittadino della Repubblica di Macedonia Persona_1 del Nord per nascita” (v. allegati nn. 2 e 3 depositati in data 18/12/2023). Ora, dovendo questo Giudice accertare “l'assenza dei presupposti normativi e/o fattuali che consentano al [richiedente] il riconoscimento dello status civitatis da parte” dello Stato di provenienza e degli Stati di prossimità (cfr. Cass. n. 4262 del 03/03/2015, cit., e – negli stessi termini – Cass. SS.UU. n. 28873/2008), occorre analizzare la legislazione nazionale dei Paesi con i quali il ricorrente ha un legame giuridico rilevante nella cornice della propria situazione individuale, ossia la Repubblica della Macedonia del Nord.
“Sotto tale profilo giova evidenziare come l'accertamento dello status di apolide, che si ricollega a una mera condizione negativa in fatto o in diritto della persona priva di ogni cittadinanza (Cass. Sez. Un., 9 dicembre 2008, n. 28873, in motivazione), presuppone la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. In particolare, non può prescindersi dalla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 10 Cost., a termini del quale 'la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali'. In tema di apolidia, il punto di riferimento fondamentale, in materia pattizia, è costituito dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva in Italia con l. 1° febbraio 1962, n. 306. L'articolo 1 definisce apolide l'individuo che non è considerato cittadino da nessuno Stato, in virtù della propria legislazione 'une personne qu aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa lègislation'. Lo stesso articolo 1 integra questa nozione con il requisito, di carattere sostanziale, del non essere l'individuo parificato, nello Stato di residenza, ai cittadini di questo quanto ai diritti e ai doveri connessi al possesso della cittadinanza: 'considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont ètabli leur rèsidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays'. Tanto premesso, va ancora considerata la normale adozione di un criterio, ai fini dell'accertamento dell'apolidia, ristretto e maggiormente realistico, in funzione del quale si può pervenire al riconoscimento di tale stato a favore di coloro che siano privi della cittadinanza degli Stati con i quali intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento effettivo. Con riferimento alla fattispecie in esame, l'interpretazione della normativa vigente nella Repubblica di Macedonia assume carattere cogente, imponendosene, per le ragioni indicate, la sua deducibilità anche in sede di legittimità” (Cass., Sez. I civile, sentenza n. 15679/2013). Ebbene, nel caso di specie,
- 9 - non è emersa, allo stato, una impossibilità oggettiva, per il ricorrente, di conseguire la cittadinanza della Repubblica della Macedonia del Nord, in quanto, in pendenza di giudizio, non risulta essere stato documentato l'esperimento del procedimento di cui all'art. 8 della Legge sulla Cittadinanza macedone, né risultano attestazioni che escludono il riconoscimento della cittadinanza della Repubblica della Macedonia del Nord ai sensi del predetto articolo poiché il ricorrente ha scelto di non attivarlo. Si rileva, in proposito, che la giurisprudenza ha affermato che "non può essere riconosciuto lo status di apolide sulla base della mera allegazione della mancanza di iscrizione nei registri anagrafici del Paese più prossimo ragionando diversamente si farebbe dipendere lo status di apolidia non da una condizione oggettiva indipendente dalla volontà dell'interessato ma proprio dalla scelta del soggetto che rifiuta una cittadinanza che potrebbe facilmente acquisire" (Cass. civ., sez. l, sent., 24.11.2017, n. 28153). Applicando i predetti principi al caso di specie, deve, dunque, escludersi il riconoscimento al ricorrente dello status di apolide, essendo emersa dagli atti la sua legittimazione a dare avvio al procedimento di cui all'art. 8 della Legge sulla Cittadinanza macedone, all'esito del quale, in astratto, egli ben può naturalizzarsi macedone. Per di più, “quanto all'attestazione di contenuto negativo [v. allegato n. 5 depositato in data 25/11/2024] … deve rilevarsi che, come si evince dall'art. 24 della citata legge macedone sulla cittadinanza della Repubblica di Macedonia, assume natura sostanzialmente dichiarativa, ragion per cui l'omessa registrazione, da attribuirsi all'inerzia del soggetto interessato, non assume valore decisivo in merito al possesso della cittadinanza, alla quale, per altro, non risulta che [ ] abbia mai rinunciato. Tale conclusione non muta Parte_1 in relazione al principio affermato [dalla Suprema Corte di Cassazione] in merito agli oneri probatori posti a carico di lo stato di apolide, nel senso della mera sufficienza della produzione di atti a tal Parte_3 fine idonei (Cass., n. 14198 del 2007, in relazione al d.P.R. n. 573 del 1993, art. 17, contenente regolamento di esecuzione della l. 5 febbraio 1992, n. 91), in quanto, per le ragioni esposte, la suindicata documentazione di contenuto negativo circa la cittadinanza macedone (da provarsi, a mente dell'art. 23 della richiamata legge sulla cittadinanza) in base a passaporto, carta d'identità valida o certificazione del
) può dipendere esclusivamente da una scelta dell'interessato in merito alla Controparte_1 registrazione” (Cass., Sez. I civile, sentenza n. 15679/2013). Tale ricostruzione, di fatto, già operata dalla p.a. con il provvedimento con cui è stata dichiarata improcedibile per carenza documentale l'istanza per la certificazione dello status di apolide ex art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (v. provvedimento recante prot. n. 0004458 del 01/02/2024, depositato dal ricorrente, sub n. 1, in data 25/11/2024), non è stata contestata dall'odierno ricorrente che si è limitato a ripetere quanto già esposto con memoria depositata in data 18/12/2023. Giova essere ribadito, tuttavia, che non ha provato l'esistenza di impedimenti oggettivi Parte_1 all'ottenimento della naturalizzazione macedone. Tra l'altro, il precedente giurisprudenziale relativo alla posizione del fratello (v. allegato n. 6 depositato in data 25/11/2024) non assume alcuna rilevanza, essendo qui emersi aspetti che nella sentenza
- 10 - pronunciata dal Tribunale di Torino in data 05/02/2024 (sentenza n. 872/2024 pubbl. il 06/02/2024) non sono stati in alcun modo trattati. In ogni caso, questo Giudice è qui chiamato ad operare una valutazione personale ed individualizzata della sola condizione in cui versa . Parte_1
Inoltre, la penuria di informazioni che connota il presente giudizio appare addebitabile alla scelta del ricorrente di depositare documentazione risalente nel tempo ed in grado di fotografare il suo vissuto sul T.N. solo in relazione a ristretti archi temporali (il riferimento è qui da intendere agli allegati nn.
2-14 depositati unitamente al ricorso). In definitiva, ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia fornito un quadro indiziario sufficiente rispetto alla propria impossibilità di ottenere la cittadinanza dall'unico Stato con cui lo stesso ha un significativo collegamento. Invero, laddove l'interessato assuma di non aver mai avuto una qualche cittadinanza, come nel caso di specie, l'onere della prova non può che atteggiarsi nel senso di dover ritenere sufficiente un quadro indiziario che indichi il soggetto come non collegato con alcuno Stato, sì da rendere impossibili ulteriori accertamenti. L'onere della prova della sussistenza di tale qualità di apolide incombe sul richiedente, che può darla in ogni modo. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
6. Va escluso, da ultimo, che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in base alla normativa vigente in materia. Non ricorre, invero, alla luce di quanto esposto in relazione al substrato fattuale della vicenda, alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 1 e 9 l. n. 91/1992. La sostanziale irregolarità sul territorio non può dirsi esclusa sulla scorta dei soli allegati nn.
2-13 depositati unitamente al ricorso poiché troppo frammentato è il lasso temporale cui essi fanno riferimento, ferma la carenza di dettagli che connota il periodo di permanenza dell'odierno ricorrente in Macedonia (pag. 2, non numerata, del ricorso). Inoltre, alla luce delle considerazioni svolte al punto 6 della parte motiva, nemmeno può ritenersi che il padre dell'odierno ricorrente sia rimasto apolide.
7. La circostanza che il diniego amministrativo sia intervenuto solo in corso di causa, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, le difficoltà interpretative in merito alla legge straniera e la circostanza che il intimato si sia rimesso a giustizia CP_1 inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-. RIGETTA il ricorso;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 27/12/2024 Il Giudice
dott.ssa IA NT
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