CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 9652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9652 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO RA nato a [...] il [...] GO UN nato a [...] il [...] UO NA nato a [...] il [...] HI RI nato a [...] il [...] ST MA nato a [...] il [...] DO TI nato a [...] il [...] ON GE nato a [...] il [...] EL EP nato a [...] il [...] DI IN NI nato il [...] LA EP nato a [...] il [...] IT SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita per tutti tranne che per HI Penale Sent. Sez. 4 Num. 9652 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DOVERE SA Data Udienza: 18/11/2022 RI e per ST MA per cui si chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato DEZIO MAURO del foro di NAPOLI in difesa di: GO UN il quale chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato REGINE ANTONELLA del foro di NAPOLI in difesa di UO NA Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avv DE PAOLA DONATO in difesa di HI RI Il quale si associa al PG E' presente l'avv SALOMONE VINCENZO in difesa di HI RI, DI IN NI, LA EP, IT SA ed anche con delega orale per l'avv SARTORE in difesa di EL EP e per l'avv ANNUNZIATA MA in difesa di CO RA il quale chiede l'accoglimento dei ricorsi E ' presente l'avv PORCELLI MAURO in difesa di ON GE Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di OL ha parzialmente riformato quella emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di OL nei confronti di CO RI, SC AN, ZI EL, RA OR, EL PP, CH RI, PA IA, BO PP, SP OR, Di IN NI, LU NT, ed altri la cui posizione non rileva in questa sede, tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi DEart. 7 della legge n. 203/91, dalla disponibilità di armi e dall'essere i partecipi in numero superiore a dieci, oltre che per taluni degli imputati anche dalla recidiva. Il giudice di primo grado ha ritenuto raggiunta la prova DEesistenza e della operatività del sodalizio criminoso nella zona del cosiddetto "Piano OL" di Boscoreale, in via Passanti Scafati e nella zona delle Palazzine Nuove 103/Q di via Monsignor Castaldi, alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, ritenute riscontrate dagli arresti eseguiti nel quartiere Piano OL per singoli episodi di spaccio, avvenuti nel corso degli anni su iniziativa autonoma della P.G., nonché dalle conversazioni oggetto di intercettazione in occasione di colloqui avvenuti in carcere. La Corte di appello ha riformato la decisione unicamente nella statuizione relativa all'aggravante di cui al citato art. 7 e nel trattamento sanzionatorio, riducendo le pene a molti degli appellanti. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza SC AN, a mezzo del difensore di fiducia avv. Antonella Regine, articolando due motivi. Con il primo si deduce l'omessa valutazione dei rilievi che erano stati esposti con l'atto di appello e con la memoria depositata all'udienza DE11.3.2021; rilievi concernenti l'inattendibilità dei chiamanti in correità AC - per il quale si rimarca che era portatore di sentimenti di vendetta nei confronti di RL PA, come dimostrato dagli atti di diverso procedimento penale -, IE NN e VA NO, madre e figlia, conviventi sino al momento del loro arresto. Con un secondo motivo si denuncia il travisamento della prova rappresentata dalle dichiarazioni di NO FR;
questi ha affermato che la SC non aveva mai fatto parte del sodalizio e la Corte di appello ha tradotto l'affermazione nell'indicazione di una occasionale partecipazione. Inoltre, l'esponente lamenta che la Corte di appello abbia trascurato i dialoghi intercettati in carcere, intercorsi tra il PA, altri soggetti pure condannati per la partecipazione al sodalizio che qui occupa, e la SC. Durante tali colloqui la SC aveva mantenuto, secondo quanto affermato dalla stessa Corte di appello, un comportamento meramente annuente, rimanendo in silenzio;
ciò nonostante la Corte di appello ha ritenuto che ciò dimostrasse il suo ruolo di ambasciatrice del PA presso i sodali in libertà. Tanto contrasta con la persistente incertezza circa l'avvenuto passaggio di informazioni durante i colloqui e con la presenza agli stessi di altri soggetti condannati per la partecipazione al sodalizio. La difesa aveva rimarcato che il comportamento della SC, ritenuta concorrente esterna nell'associazione per delinquere, non aveva avuto carattere di necessarietà. Tali rilievi non hanno trovato risposta nella sentenza impugnata. La Corte di appello è incorsa in travisamento della prova con riferimento al coinvolgimento della SC nella pratica volta a far rilasciare in favore del PA un certificato del SERT ideologicamente falso perché dalla lettura della intercettazione ambientale pertinente emerge che ella non assunse un atteggiamento positivo ma esternò le sue perplessità. Ulteriore rilievo difensivo attiene alla carenza motivazionale in merito alla lamentata diacronia temporale tra le propalazioni e all'incertezza in ordine al ruolo attribuito alla SC. NN IE, sentita nel 2011, nell'indicare la SC quale ambasciatrice del PA ha fatto riferimento al periodo di detenzione subita da questi presso il carcere di Poggioreale e poi a Cicciano nell'anno 2001, ovvero ben 10 anni prima rispetto alle captazioni in carcere alle quali si è fatto già riferimento. Ciononostante la Corte di merito ha ritenuto riscontrato il narrato della NN. Con riferimento alle dichiarazioni del AC, si rileva che questi è stato incerto nella collocazione temporale del contributo concorsuale offerto dalla SC e vago in merito alle ragioni della e quindi alla durata DEassenza del PA. E ciò fermo restando quanto già esposto a proposito dei rapporti intrattenuti da questi con il PA. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni rese da VA NO, l'esponente rileva che questa è stata verosimilmente portatrice dei medesimi sentimenti negativi nutriti dalla madre nei confronti del PA. Aggiunge che in ogni caso la NO ha attribuito alla SC il compito di tenere la contabilità delle entrate e delle uscite durante una breve carcerazione del coniuge, durata cinque mesi e risalente al 2008. Ne consegue che le dichiarazioni dei chiamanti in correità presentano tratti inconciliabili che non consentono di ritenere verificata la cosiddetta convergenza del molteplice. E' poi considerata la dichiarazione di NO FR, il quale ha affermato che la moglie del PA non aveva mai avuto a che fare con la droga e che non era coinvolta in attività illecita. L'affermazione della Corte d'appello secondo la quale anche l'NO ha portato elementi a conforto DEipotesi accusatoria è, quindi, del tutto in contrasto con il dato probatorio. )1) 2 3. Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza RA OR che con un primo motivo lamenta che sia mancata la valutazione delle deduzioni difensive. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio. L'esponente rileva che la Corte di appello ha affermato che "la pena da infliggere alla RA deve essere ridotta, rideterminando così la pena base in anni quattro mesi 5 giorni 10 di reclusione, ritenendo di dover escludere l'aumento imposto dal giudice di prime cure per la sussistenza della sola aggravante ex articolo 7 legge 203/1991". Tuttavia, dopo tale esplicita affermazione la Corte di appello ha inflitto all'imputata una pena di anni sei e mesi 8 di reclusione. Inoltre, prima ha precisato che le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e poi di nuovo nella parte dispositiva della sentenza afferma che gli attenuanti sono concesse con giudizio di equivalenza. 4. Ha presentato ricorso a mezzo il difensore, avvocato VI NE, Di IN NI il quale, con un unico motivo, lamenta il vizio di motivazione per essere stato omesso qualsiasi tipo di riferimento alla possibilità di qualificare gli episodi di cui all'imputazione quale concorso di persone nel reato. Secondo la difesa, è evidente che il Di IN ha operato senza la consapevolezza di agire all'interno di un'organizzazione criminosa, da solo ed occasionalmente, fino a quando non è stato tratto in arresto. Si fa rilevare che nessuna intercettazione ambientale captata fa riferimento al all'imputato. 5. Ha proposto ricorso per la cassazione della decisione della Corte di appello di OL EL PP, attraverso atto sottoscritto dal difensore avv. VI NE. Con un primo motivo lamenta il vizio di motivazione perché la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento in merito alla responsabilità per il reato ascritto sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza però dimostrare quali siano gli elementi che corroborino l'attendibilità degli stessi. Per l'esponente è evidente che il EL ha operato da solo e occasionalmente fino a quando non è stato tratto in arresto;
e rimarca che nessuna conversazione ambientale captata fa riferimento all'imputato. Mentre l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è palese alla luce del fatto che esse stridono tra loro e sono contrarie a quanto acclarato attraverso le indagini di polizia giudiziaria. A tal riguardo, si fa specifico riferimento alla dichiarazione di MN UD secondo la quale il EL sarebbe stato denunciato nel 2009 dai Carabinieri di Boscoreale;
mentre il EL venne fermato e denunciato dai militari il 9 ottobre 2007. Le dichiarazioni vengono ritenute dall'esponente inesatte e poco dettagliate quanto al ruolo ricoperto dall'imputato nell'associazione ) e peraltro il collaboratore di giustizia non ha indicato il lasso temporale della presunta partecipazione del EL all'associazione. Tali dichiarazioni non coincidono neppure con quelle di NN IE che aveva indicato nel EL il palo. Anche NO VA fa riferimento al ricorrente con una dichiarazione generica, affermando che questi aveva lavorato per AS AN in passato. Si danno anche diverse indicazioni quanto al ruolo, posto che NN UD lo aveva indicato come spacciatore mentre NN IE lo indica come palo, peraltro entrambi senza ricordare il nome del EL. Quanto all'episodio che per la Corte di appello conferma la veridicità delle dichiarazioni dei collaboratori, ovvero il fatto che il EL venne fermato e trovato in possesso di 5 dosi di marijuana, l'esponente segnala che tale detenzione poteva essere determinata anche dall'uso personale. La Corte di appello non ha precisato se il EL avesse operato nell'ambito del sodalizio facente capo a AS AN o invece in quello facente capo a NN UD. Inoltre ZA OR ha riferito che il EL non aveva mai preso parte ad alcuna attività criminale;
mentre Di IN NI ha riferito che il EL era rimasto estraneo ai fatti per cui è processo. 6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza LU NT, con atto sottoscritto dal difensore avv. UR Dezio. Si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità rilevando come il giudizio sia fondato essenzialmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. A proposito delle quali però rileva che non può parlarsi di convergenza del molteplice, posto che esse provengono da membri di un unico nucleo familiare e che si è quindi determinato una sorta di riscontro incrociato parentale. Al contrario, le stesse avrebbero dovuto essere riscontrate dall'esterno; ma ciò non è stato e pertanto la motivazione è fondata su presupposti insufficienti. L'unico vero elemento probatorio a carico della ricorrente è la presenza di questa nell'abitazione di piano OL. Tuttavia, osserva l'esponente, il domicilio e la residenza della LU è in OL alla piazza Cavour n. 2 sin dal 2006 e quindi tale condizione è incompatibile con la ritenuta attività di custode della droga all'interno DEappartamento del piano OL. Peraltro, presso tale ad abitazione l'erogazione DEenergia elettrica era cessata fin dal giugno 2006. Inoltre, il 21 luglio 2007 la LU venne sottoposta agli arresti domiciliari proprio presso l'abitazione di piazza Cavour, ove rimase agli arresti per circa due anni. Gli atti dai quali emerge quanto è stato esposto sarebbero stati non valutati dalla Corte di appello nonostante fossero stati indicati nei motivi di gravame sicché si denuncia il travisamento della prova. 7. Ha proposto ricorso CH RI, con atto sottoscritto dal difensore avv. Donato De Paola. Con un unico motivo lamenta che la Corte di appello abbia pretermesso la richiesta difensiva di applicazione della disciplina di cui all'articolo 81 cod. pen. tra la contestazione associativa oggetto del giudizio e il reato fine facente capo alla medesima organizzazione commesso il 15 gennaio 2006. Ricorrono le condizioni per il riconoscimento del vincolo della continuazione e la Corte di appello ha ommesso ogni valutazione sul punto. 8. Ha proposto ricorso ZI EL, con atto sottoscritto dal difensore avv. UR OR, articolato in tre motivi. Con il primo lamenta che la Corte di appello non abbia indicato quale fosse nel caso di specie il discrimen tra il concorso di persone nel reato e la partecipazione al reato associativo;
la Corte di appello non ha analizzato il materiale probatorio in atti perché diversamente sarebbe pervenuta a conclusioni opposte. Si fa poi osservare che le dichiarazioni dei collaboratori sono estremamente generiche a riguardo DERO perché dalle stesse emerge un'evidente incertezza circa lo svolgimento dei fatti, e comunque emergono condotte che non sono espressive di partecipazione stabile e duratura all'associazione. Viene poi fatto osservare che la maggior parte dei principali propalanti ha del tutto ignorato la persona DERO;
il che rappresenta evidentemente un'anomalia perché se fosse stato un partecipe sarebbe stato conosciuto dai principali membri del sodalizio. In secondo luogo, l'arresto DEZI, operato dai carabinieri nel 2003, non può costituire riscontro concreto alle dichiarazioni dei chiamanti in correità perché si tratta di un episodio isolato e che non può costituire di per se stesso prova che l'ZI fosse intraneo all'associazione. Per l'esponente la prova di tale reato non è stata raggiunta in riferimento alla persona DEZI. In conclusione le dichiarazioni dei correi sono generiche, divergenti tra loro quanto al ruolo, all'apporto dato dall'RO al sodalizio e mancano riscontri esterni plausibili. Con un secondo motivo si lamenta l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309/1990. Secondo l'esponente tale disposizione deve trovare applicazione nel caso concreto perché la condotta del prevenuto, con riferimento alla quantità di droga commerciata, è stata veramente modesta (nell'unico episodio di spaccio contestato si è trattato di 0,9 grammi di sostanza stupefacente). La sentenza è mancante di motivazione anche quanto al mancato riconoscimento DEipotesi di cui all'art. 74 co. 6. Infine, con un terzo motivo si lamenta la mancanza di una opportuna motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva;
in tal senso era stata avanzata una esplicita richiesta ma la Corte di appello non ha pronunciato alcunché al riguardo. 9. Ha proposto ricorso a mezzo del difensore avv. VI NE, AL IA che con un primo motivo ha censurato che la Corte di appello abbia fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni dei collaboratori senza tener conto della loro inattendibilità. Tali collaboratori riferiscono genericamente il ruolo della AL indicandolo anche in modo diverso. L'esponente rimarca che la PA venne arrestata unitamente a AS HE nel 2017 e che l'arresto ebbe grande eco nei circuiti criminali;
di tal che, l'indicazione che viene fatta dai collaboratori potrebbe essere inquinata dalla conoscenza di tale circostanza. E dal momento che l'elemento di riscontro rinvenuto è proprio nell'episodio DEarresto, è evidente per l'esponente che la sentenza impugnata è viziata. Anche sul ruolo della PA i collaboratori non sono univoci perché danno indicazioni diverse, ora parlandone come di custode delle armi ora come custode della droga e altri come avente un ruolo nel trasporto dello stupefacente. In ogni caso sempre senza indicare l'epoca dei fatti attribuiti alla AL. In particolare, AS FR ha riferito che la PA non era stabilmente inserita nel traffico di droga;
la ricorrente ha una EL a nome ER che è stata condannata per fatti concernenti il traffico di stupefacenti ed essa ha una forte somiglianza con l'odierna ricorrente. Con un secondo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e segnatamente all'art. 133 cod. pen. perché non sarebbe stata valutata una serie di elementi, quali la mancanza di intensità del dolo, di gravità e pericolosità del fatto, nella commisurazione della pena. Si è accomunata la posizione della PA a tutte le altre posizioni nonostante al suo riguardo la Corte di Cassazione avesse eliso ogni presupposto della misura cautelare al tempo adottata. Questi elementi insieme alla biografia penale DEimputata avrebbe dovuto condurre al riconoscimento degli attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle concorrenti circostanze aggravanti. 10. Ha proposto ricorso per cassazione CO RI, a mezzo del difensore avv. Luigi Agostino RI Fede Ferrone. Con un solo motivo che evoca il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione all'articolo 74 comma 7 del DPR 309.990 la esponente lamenta che La Corte di appello non abbia in alcun modo preso in considerazione il motivo che era stato prospettato con l'atto di gravame EE con il quale si lamentava la mancata la applicazione della diminuente di cui ha citato l'articolo 74 comma 7 nella sua massima estensione. Ciò nonostante il giudice di prime cure avesse dato atto del fondamentale contributo offerto dai da costa RI per l'accertamento dei fatti punto ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza in relativamente a tale punto. 11. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza BO PP, con atto sottoscritto dal difensore avv. Massimiliano Sartore. Ha dedotto il difetto di motivazione e la violazione del principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio sostenendo che la chiamata di correo presenta una scarsa credibilità intrinseca eh in quanto frutto di conoscenza indiretta e dal contenuto generico nonché priva di utili elementi di riscontro esterno. In effetti, le dichiarazioni rese dai collaboratori, secondo l'esponente, si esauriscono in un dichiarato generico e nel riconoscimento fotografico e non possono essere considerate riscontrate dall'arresto del BO avvenuto il 12 settembre 2013 perché la qualità della sostanza contestata al BO in tale data era diversa da quella indicata dai collaboratori come abitualmente usata dallo stesso nell'attività di spaccio per l'associazione. Vi è poi da considerare che l'associazione per cui è processo avrebbe avuto inizio negli anni 2002-2003 protraendosi sino al 2013. Tale dato collide con la contestazione mossa al BO, che limita la partecipazione all'anno 2003. Con un secondo motivo si deduce l'errata applicazione della norma penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione delle norme penali rappresentando che quanto rilevato con il primo motivo determina ipso facto anche una violazione di legge. 12. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza SP OR, a mezzo del difensore avv. VI NE. Ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale penale e il vizio della motivazione;
in particolare la Corte di appello avrebbe fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza però dimostrare quali siano stati gli elementi che abbiano corroborato l'attendibilità degli stessi in relazione alla posizione DESP. La Corte è incorsa in un salto logico laddove ha ritenuto che i procedimenti penali ai quali l'SP é sottoposto in relazione all'art. 73 dpr 309/1990 conducesse alla dimostrazione DEappartenenza al sodalizio e ciò perché l'SP ha operato escludendo l'idea di trovarsi ad agire con un'organizzazione criminosa ed anzi ha operato da solo e occasionalmente fino a quando non è stato tratto in arresto. Un secondo rilievo viene mosso al trattamento sanzionatorio giacché si deduce che il collegio avrebbe potuto valutare diversamente i fatti contestati ed applicare una pena minima rispetto a quella inflitta;
a tal riguardo i giudici non hanno tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'articolo 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di CO RI è fondato. Esso investe l'applicazione DEart. 74, co. 7 T.U. Stup., lamentando la ricorrente la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione a sostegno della quantificazione della misura della diminuzione derivante dal riconoscimento della menzionata attenuante. Il rilievo è fondato. La Corte di appello ha affermato che la CO ha recato un contributo fondamentale all'accertamento dei fatti, avendo reso dichiarazioni caratterizzantesi per la ricchezza dei contenuti;
rea confessa, ha effettuato precise chiamate in correità, offrendo una chiara ricostruzione delle vicende criminose. Fatte queste premesse, la Corte di appello ha precisato che per la CO non vi era materia per il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. ed ha, senz'altro aggiungere, ma specificando la previa concessione delle attenuanti generiche, indicato in tre anni di reclusione la pena inflitta alla CO. La quale, quindi, si è vista ridurre la pena inflitta dal primo giudice (quattro anni e sei mesi di reclusione), deve credersi, in assenza di una qualche esplicitazione, in ragione delle attenuanti generiche, riconosciute solo dal secondo giudice. Risulta quindi fondata la censura di omessa motivazione, in relazione a specifico motivo di appello che, a fronte di una riduzione della pena della metà, aveva lamentato la mancata applicazione della massima riduzione. La Corte di appello avrebbe dovuto dare risposta alla doglianza, tanto più che neppure il primo giudice aveva spiegato le ragioni per le quali, pur esprimendosi per l'importanza del contributo offerto dalla CO all'accertamento dei fatti, aveva limitato l'entità della riduzione della pena rispetto alla massima estensione possibile. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OL per nuovo giudizio sul punto. Va dichiarata la irrevocabilità DEaffermazione di responsabilità, ai sensi DEart. 624 cod. proc. pen. 2. Il ricorso proposto da RA OR è fondato, nei termini di seguito precisati. 2.1. Il primo motivo è generico. Invero, con esso si lamenta l'omessa motivazione sui rilievi difensivi senza specificare di quali si tratti. Al riguardo va ribadito il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito. (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Rv. 264441). 2.2. Il secondo motivo è fondato. Il dispositivo della sentenza impugnata riporta, quale pena inflitta a RA OR, quella di anni sei mesi otto di reclusione, indicando le attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti, applicata la riduzione prevista per il rito abbreviato. Nella parte motiva della medesima sentenza, invece, si scrive a pg. 36 che per la RA il primo giudice aveva riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle concorrenti aggravanti e aveva inflitto, quale pena finale, quella di sei anni e otto mesi di reclusione. Pena che la Corte di appello, avendo escluso la sola aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, ha rideterminato in quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, all'esito della applicazione della riduzione per il rito. Vi è quindi un palese contrasto tra il dispositivo e la motivazione in merito alla pena, sia per quanto concerne l'esito del giudizio di bilanciamento, che nel dispositivo viene indicato come avente esito l'equivalenza, mentre nella motivazione non si fa menzione di ciò dopo aver rammentato che in primo grado la comparazione aveva determinato la prevalenza delle attenuanti generiche;
sia per quanto riguarda l'ammontare della pena inflitta. Peraltro, alla pena indicata in dispositivo è associata la pena accessoria DEinterdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OL per nuovo giudizio sul punto. Invero, la discrasia tra dispositivo letto in udienza e motivazione non contestuale in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, se con il ricorso ne sia stata sollecitata la rimozione, comporta l'annullamento della sentenza per omessa motivazione sul punto e legittima il giudice del rinvio a procedere ad un nuovo autonomo esame degli originari motivi d'appello sulla qua ntificazione della pena ed ad una nuova decisione in merito, con l'unico limite del rispetto di quanto deliberato nel dispositivo e riscontrato dalla motivazione per cui deve ritenersi formato il giudicato (Sez. 6, n. 44642 del 02/12/2010, Rv. 249090). Va dichiarata la irrevocabilità DEaffermazione di responsabilità, ai sensi DEart. 624 cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto da CH RI è fondato. Con l'appello il CH aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto del presente procedimento e quello già giudicato, posto che esso era stato indicato anche nella contestazione come dimostrativo della partecipazione DEimputato al sodalizio criminoso. La richiesta, adeguatamente specificata e sostenuta dalla illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto sui quali fondava, è stata del tutto ignorata dalla Corte di appello, che sul tema non ha esplicitat alcuna motivazione. Né vi sono elementi per ritenere l'implicito rigetto della richiesta. Pertanto, condividendo questa Corte il consolidato principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse DEimputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, anche quando questi - ma non è questo il caso - abbia inteso riservarne la soluzione al giudice DEesecuzione (cfr. Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278678), la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la continuazione tra i reati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OL per nuovo giudizio sul punto. Va dichiarata la irrevocabilità DEaffermazione di responsabilità, ai sensi DEart. 624 cod. proc. pen. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di SC AN è fondato. Per ragioni di economia espositiva appare opportuno trattare in primo luogo i rilievi della ricorrente che risultano non fondati. 4.1. Quanto al ritenuto travisamento del contenuto delle conversazioni captate in occasione dei colloqui della SC e di altri familiari con il PA, in carcere, la denuncia non è articolata con la puntuale indicazione del significante travisato. In effetti, l'esplicazione del rilievo evidenzia come si contesti la valutazione della prova operata dalla Corte di appello, della cui motivazione, tuttavia, non si riesce a porre a fuoco alcun vizio. A fronte di una motivazione non manifestamente illogica, quanto a ciò che può dedursi da quei colloqui, la censura volge verso una diversa ricostruzione del fatto. 4.2. Per i medesimi motivi non è consentito il secondo rilievo;
esso concerne il ruolo della SC nella gestione di una pratica presso il Ser.T., volta a procurare un alleggerimento del vincolo cautelare imposto al PA. Anche nell'affrontare questa parte della motivazione impugnata la ricorrente svolge essenzialmente oppositive valutazioni della prova. 4.3. Infine, è infondato il terzo rilievo, che investe la mancanza di conformità tra le propalazioni relativamente al tempo della attivazione della SC in favore del sodalizio. Infatti, la Corte di appello ha trattato il tema giungendo attraverso una motivazione non manifestamente illogica a superare il rilievo: invero, la diversa indicazione temporale prendeva origine nella circostanza che la 10 SC si adoperava quando il PA veniva a trovarsi in condizione di detenzione e perciò bisognevole di intermediari con gli associati. 4.4. Come si è esposto nella superiore parte narrativa, con il primo motivo la ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione dei rilievi che erano stati esposti con l'atto di appello e con la memoria depositata all'udienza DE11.3.2021. Tali rilievi concernevano l'inattendibilità dei chiamanti in correità AC - per il quale si rimarcava che era portatore di sentimenti di vendetta nei confronti di RL PA, come dimostrato dagli atti di diverso procedimento penale -, IE NN e VA NO, madre e figlia, conviventi sino al momento del loro arresto. In merito a tale prospettazione, che si avvaleva di una puntuale indicazione delle circostanze dalle quali si traeva la conclusione di un risentimento del AC verso il PA, la Corte di appello non ha reso alcuna motivazione. Come è stato più volte precisato, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578). Nel caso che occupa, rifluendo la circostanza evidenziata dalla difesa sulla attendibilità del AC, ma anche della NO e della NN, l'omesso esame si traduce nella incompletezza della verifica demandata al giudice di merito. Poiché, se è vero che l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti DEaccusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, tuttavia la loro ricorrenza fonda la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Rv. 270531). 4.5. Fondato è anche un ulteriore rilievo. Si è già rammentato che il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.). 11 Nel caso che occupa entrambi i giudici sono incorsi nel medesimo travisamento. Il primo giudice aveva affermato che le dichiarazioni dei citati collaboratori non trovavano motivi di contrasto in quelle di NO FR (altro collaboratore), per il quale la SC "non era coinvolta in attività illecite". Tuttavia, da ciò aveva ricavato che poteva ritenersi accertato che "di norma, la SC non era coinvolta in attività illecite" (pg. 14). La Corte di appello, a sua volta, ha affermato che era stato l'NO a 'precisare' che la SC 'di norma' non era coinvolta nelle attività illecite. La ricorrente ha documentato con le pertinenti allegazioni che le affermazioni DENO, rese nel corso DEindividuazione fotografica, furono le seguenti: "Questa è la moglie di PA RL, ma non ha mai avuto a che fare con la droga, non l'ho mai vista a che fare". Affermazione riportata nel verbale riassuntivo nel seguente modo: "è la moglie di PA RL. Per quanto è in mia conoscenza non è coinvolta in attività illecite". L'errore sul significante è palese: un'affermazione che non contiene la locuzione 'di norma' è stata letta come se la contenesse, con una variazione del significato complessivo di assoluto rilievo. La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OL per nuovo giudizio. 5. I restanti ricorsi sono inammissibili. Proponendo diversi tra essi alcune questioni comuni è opportuno premettere le considerazioni per tutti essi valevoli. E' insegnamento di questa Corte che ai fini della valutazione DEattendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, il giudice può fare riferimento anche a valutazioni di carattere logico, purché queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori (Sez. 2, n. 29648 del 17/06/2019, Rv. 277018); e che i riscontri dei quali necessita la narrazione del chiamante in correità possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744). 12 6. Il ricorso proposto da Di IN NI è inammissibile, siccome aspecifico. Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521). Nel caso che occupa la sua responsabilità è stata tratta dalle circostanze riferite da NO VA, NN IE e NN UD, che lo hanno specificamente individuato come un soggetto che spacciava lo stupefacente per conto di NN UD;
dichiarazioni che si sono reciprocamente integrate e riscontrate e che hanno trovato ulteriore conferma in alcuni controlli operati dalla polizia giudiziaria (8.9.2006: il ricorrente venne trovato con AC AR nei pressi DEisolato 28 del Paino OL, mentre erano intenti all'attività di spaccio e pertanto tratti in arresto;
vicende del tutto analoghe si verificavano il 19.10.2006 e poi ancora il 19.1.2007 (cfr. pg 34-37 della sentenza di primo grado e 30-32 di quella di secondo grado). A fronte di ciò il ricorso asserisce del tutto genericamente che le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero state accompagnate da elementi confermativi DEattendibilità dei medesimi;
propone una ricostruzione alternativa dei fatti, asserendo che nei singoli episodi sopra citati il Di IN aveva operato da solo e occasionalmente. Come è palese, si tratta di censure generiche, prive di adeguato confronto con le argomentazioni dei giudici di merito. Tanto determina l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto agli articoli 581 e 591 cod. proc. pen. 7. Il ricorso proposto da EL PP è inammissibile innanzitutto per le ragioni già esposte a riguardo del ricorso del Di IN, essendo formulato in termini sostanzialmente non dissimili da quello;
per altra parte lo è per la manifesta infondatezza delle residue censure. Si asserisce che la Corte di appello non avrebbe giustificato il giudizio di attendibilità e che sussisterebbero alcune inesattezze nella narrazione del chiamante in correità NN UD (avrebbe riferito che il EL era stato fermato dai C.C. nel 2009, laddove il fatto era accaduto il 9.10.2007) e divergenze con quanto riferito da altro chiamante (NN IE, per la quale EL avrebbe svolto il ruolo di palo, mentre UD lo avrebbe indicato come spacciatore); sarebbe poi comune la genericità della chiamata, non essendo 13 stato neppure individuato il periodo durante il quale il EL avrebbe preso parte al sodalizio criminoso. Orbene, in primo luogo occorre tener presente che la sentenza qui impugnata è, a riguardo del EL, conforme a quella di primo grado, per ciò che attiene alla responsabilità per i reati ascrittigli. Sicchè va rammentato che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 12/01/2016 Ud. (dep. 07/04/2016 ) Rv. 266617). La sentenza di primo grado ha lungamente motivato sulle ragioni del giudizio di attendibilità espresso a riguardo dei collaboratori e tale esplicazione è stata fatta propria dalla Corte di appello (cfr. pg . 4-6). Il ricorso è al riguardo privo di specifiche censure. Quanto alla censura che attiene alle menzionate discrasie narrative, è principio costantemente ribadito da questa Corte che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368). Tale principio si riflette anche sul ricorrente, il quale non può limitarsi, se non a pena di prospettare un motivo generico, a indicare eventuali divergenze ma deve dimostrare che esse sono in grado di compromettere la attendibilità DEintera narrazione del propalante. Valga rilevare (dalla sentenza di secondo grado) che il 9.10.2007 il EL venne tratto in arresto in quella che viene definita essere all'epoca "la piazza di spaccio di AS AN", essendo stato trovato in possesso di cinque dosi di marijuana e quattro dosi di hashish. Circostanza che conferma quanto riferito dalla NO e dal NN. Rispetto a quest'ultimo non è spiegato dal ricorrente perché l'errore, il solo, sulla data DEarresto avrebbe la forza di inficiare la chiamata di correo, sostenuta da un coro di riscontri. Neppure risponde al vero che vi sarebbe una lacuna quanto al periodo durante il quale il EL è stato ritenuto associato. La Corte di appello ha precisato che il EL aveva dapprima operato facendo capo al AS, quindi aveva svolto l'attività illecita per NN UD. Con il che sono stati identificati i periodi di operatività illecita del EL. 14 Quanto alle dichiarazioni di ZA OR e di Di IN NI, premesso che con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva fatto menzione delle sole dichiarazioni dello ZA, sicché non può essere introdotto con il ricorso il tema di quanto si trarrebbe dalle dichiarazioni del Di IN, la censura è aspecifica, poiché si espone quanto avrebbe detto lo ZA senza confrontarsi con quanto rappresentato dai giudici di merito a riguardo del complessivo impianto accusatorio. 8. E' inammissibile anche il ricorso proposto da LU NT. Il rilievo di fondo avanzato dalla ricorrente attiene alla ritenuta circolarità delle chiamate di correo. Si tratta, tuttavia, di una censura che già aveva esaminato il giudice DEudienza preliminare (pg. 44), con motivazione fatta propria dalla Corte di appello. In sintesi, si è in presenza di motivo meramente reiterativo, giacché non si confronta con la replica fornita dai giudici di merito. Né si può condividere l'assunto difensivo secondo il quale, poiché i NN appartengono al medesimo nucleo familiare, per ciò solo si è in presenza di una 'prova circolare'. In realtà, posto che in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744), nel caso di specie la conoscenza dei fatti non può ritenersi determinata dal solo vincolo familiare perché tutti i chiamanti avevano diretta conoscenza delle attività e dei luoghi dello spaccio. A ben vedere il ricorrente pone un automatismo che risulta negato dalle concrete emergenze fattuali. Quanto al tema della portata probatoria della relazione della LU con l'immobile sito nel Piano OL, il ricorso espone anche a tal riguardo censure in fatto, senza confrontarsi con quanto hanno esposto sul punto dal primo e dal secondo giudice. Infine, la denuncia di un travisamento della prova non presenta i requisiti ritenuti indefettibili. In particolare, il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in 15 proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.). Nel denunciare il travisamento della prova il ricorrente deve anche soddisfare l'onere di autosufficienza. Tutti requisiti mancanti nel ricorso in esame. 9. Il ricorso proposto da ZI EL è inammissibile. Il primo motivo è interamente versato in fatto, salvo il rilievo per il quale la Corte di appello non avrebbe esplicato perché l'RO sia stato ritenuto partecipe del sodalizio criminoso invece che mero concorrente nella cessione di sostanze stupefacenti. Quanto al resto si afferma che le chiamate di correo sono generiche e che esse non permettono di escludere il mero concorso nel reato;
che se l'RO fosse stato un associato ci sarebbe stato un maggior numero di dichiarazioni a suo carico;
che l'arresto avvenuto nell'anno 2003 non vale quale prova DEintraneità DERO al sodalizio criminoso. Orbene, la Corte di appello ha esplicato le ragioni per le quali l'RO è stato ritenuto un sodale: le chiamate di correo lo hanno indicato come da tempo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti al Piano OL per conto (da ultimo) di PA RL, tanto da divenire stabile referente del gruppo, anche se la sua operatività era cessata quando si era trasferito nella zona della Marchesa di Boscoreale. Il luogo e il periodo in cui era stato tratto in arresto nella flagranza della illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente confermavano quanto riferito dai collaboratori. Con il ricorso non ci si confronta con tale motivazione, reiterando rilievi in fatto ed enunciando principi di diritto senz'altro condivisibili ma che non si spiega perché sarebbero stati violati nel caso che occupa. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'assunto difensivo si fonda esclusivamente sul quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuto all'RO in occasione del citato arresto in flagranza. Ben diversamente, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione DEart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287). Ciò è escluso quando la concreta capacità operativa e l'articolata organizzazione nonché la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente 16 sono tali da rendere certa la disponibilità di quantitativi di sostanza stupefacente incompatibili con la particolare tenuità del fatto. In tali casi, lo specifico episodio di cessione avente ad oggetto anche solo una singola dose si connota quale messa in commercio di una frazione di un più elevato quantitativo, che fa direttamente capo al sodalizio e, quanto meno, ai suoi vertici. Il che rende plausibile la riferibilità a questi del reato associativo di cui all'art. 74, commi 1 e 2 e ai tratti terminali DEorganizzazione, che non abbiano la disponibilità degli approvvigionamenti, del reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Il terzo motivo non è consentito, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso, nonostante in questo si affermi diversamente. Infatti, con l'appello si era richiesto di valutare prevalenti le attenuanti generiche e di escludere l'aggravante di cui all'art. 7 di. 152/1991. 10. Il ricorso proposto nell'interesse di PA IA è inammissibile. Con il primo motivo si formulano affermazioni che attengono alla valutazione della prova e non si evidenziano vizi della motivazione impugnata o violazioni di legge. Inoltre, è manifestamente infondato che la Corte di appello abbia reso una motivazione priva di completezza e di logicità, quanto al tema della attendibilità dei collaboratori di giustizia;
piuttosto è la ricorrente a reputare i riferimenti che la coinvolgono come generici, derivanti dalla notorietà di un episodio che l'aveva vista protagonista. La Corte di appello ha considerato che quanto riferito da una pluralità di collaboratori indicava la PA come inserita nel sodalizio facente capo a PA RL, con il ruolo di curare l'occultamento della droga (così la NO e NN IE;
entrambe fanno risalire nel tempo questo ruolo, svolto a favore di soggetti diversi;
ma così anche NN RL). Si tratta di un ruolo che non coincide con quello di 'corriere' della illecita merce, emergente dall'episodio al quale si fa riferimento nel ricorso (il 18.1.2007 la PA venne trovata in compagnia di AS HE cl. 84 su un veicolo che trasportava 3,3, kg. di cocaina;
la Corte di appello di Roma assolse la PA ritenendo di non poter escludere la mera connivenza) e che quindi non può plausibilmente essere posto come fonte DEaccusa rivolta alla stessa. Tale episodio, tuttavia e diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, può effettivamente valere quale riscontro delle dichiarazioni dei chiamanti in correità perché nella sua oggettività attesta il coinvolgimento in un trasporto di droga per conto del sodalizio;
così come ritenuto da entrambi i giudici di merito. Ancora una volta meramente assertiva di una diversa valutazione della prova è la censura che attiene al ruolo di depositaria di armi attribuito dai collaboratori di giustizia alla ricorrente. In ogni caso, e tanto vale anche in relazione al rilievo 17 che chiama in causa le dichiarazioni di NN UD (il solo che aveva indicato un simile ruolo della PA), si tratta di un ruolo che non ha assunto alcun rilievo nelle valutazioni della Corte di appello;
ed è evidente che la 'solitudine' della dichiarazione del NN (che peraltro ha puntualizzato averne appreso dalla EL IE e dalla NO), per quanto si è già scritto a riguardo delle discrasie tra chiamate di coreo, non è di per sé in grado di inficiare il complesso delle convergenti accuse indirizzate alla PA. Il secondo motivo è manifestamente infondato laddove lamenta una incompletezza della base degli indici di commisurazione utilizzata dalla Corte di appello per la determinazione della pena. Invero, la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione. La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, SE e altro, Rv. 267949). Giova rilevare che la pena inflitta alla ricorrente è prossima al minimo edittale. Quanto al giudizio di bilanciamento tra le concorrenti circostanze eterogenee, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, anch'esso è stato adeguatamente motivato dalla Corte di appello, sicchè non risulta censurabile in questa sede. 11. Il ricorso proposto da SP OR è inammissibile, siccome articolato con motivi generici, che si sottraggono al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, opponendogli mere antagoniste valutazioni delle prove. Così sulla asserita assenza di una esplicazione degli elementi che corroborano l'attendibilità dei chiamanti in correità; così per l'affermazione che l'SP non era consapevole di agire per un'organizzazione criminosa. Quanto ai riferimenti al trattamento sanzionatorio, si pone la generica censura di una valutazione che non considera tutti gli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen. Occorre quindi nuovamente rammentare che il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. parag. 10i. 12. Il ricorso proposto da BO PP è inammissibile. 18 Il primo motivo si concreta di affermazioni critiche che investono direttamente i materiali di prova piuttosto che la motivazione impugnata. Si afferma che le dichiarazioni dei chiamanti in correità sono generiche e che l'episodio richiamato dai giudici di merito quale riscontro a quelle non può avere tale valore. Vale, al riguardo, quanto si è rammentato al paragrafo 5, in tema di principi relativi alla valutazione delle chiamate in correità. A tal riguardo si può aggiungere che il fatto che la sostanza stupefacente rinvenuta al BO al momento del suo arresto fosse di tipologia (cocaina) diversa da quella indicata dai chiamanti (marijuana e hashish) non ha valore decisivo ma prima ancora non corrisponde al dato probatorio, giacchè NN UD ha indicato il BO come venditore di cocaina e crack per il sodalizio facente capo a PA RL. Non si comprende, poi, la ragione per la quale vi sarebbe incompatibilità tra la contestazione, che indica come data di inizio DEassociazione illecita il 2002 (e non il 2003, come scrive l'esponente) e il periodo durante il quale il BO è stato ritenuto partecipe, ovvero dal 2002 al settembre 2003 (ma la Corte di appello scrive addirittura di un tempo compreso tra il 2011 ed il 2004: pg. 21). Il secondo motivo è manifestamente infondato;
esso prende le mosse da una premessa in fatto erronea, ovvero che la partecipazione al sodalizio sia stata ricavata dal solo episodio di sequestro di stupefacenti che ha coinvolto il BO. Ben diversamente, essa fonda sulle dichiarazioni dei correi, confermate dal singolo episodio menzionato. In tali dichiarazioni si fa menzione di una operatività costante e continua del BO, per conto di PA RL. 13. Segue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di LU NT, PA IA, ZI EL, BO PP, Di IN NI, SP OR, EL PP e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CO RI e RA OR limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di OL. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità delle imputate CO RI e RA OR. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CH RI limitatamente alla continuazione tra i reati e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione 19 della Corte di appello di OL. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità DEimputato CH RI. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SC AN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di OL. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere SA DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita per tutti tranne che per HI Penale Sent. Sez. 4 Num. 9652 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DOVERE SA Data Udienza: 18/11/2022 RI e per ST MA per cui si chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato DEZIO MAURO del foro di NAPOLI in difesa di: GO UN il quale chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato REGINE ANTONELLA del foro di NAPOLI in difesa di UO NA Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avv DE PAOLA DONATO in difesa di HI RI Il quale si associa al PG E' presente l'avv SALOMONE VINCENZO in difesa di HI RI, DI IN NI, LA EP, IT SA ed anche con delega orale per l'avv SARTORE in difesa di EL EP e per l'avv ANNUNZIATA MA in difesa di CO RA il quale chiede l'accoglimento dei ricorsi E ' presente l'avv PORCELLI MAURO in difesa di ON GE Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di OL ha parzialmente riformato quella emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gip del Tribunale di OL nei confronti di CO RI, SC AN, ZI EL, RA OR, EL PP, CH RI, PA IA, BO PP, SP OR, Di IN NI, LU NT, ed altri la cui posizione non rileva in questa sede, tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ai sensi DEart. 7 della legge n. 203/91, dalla disponibilità di armi e dall'essere i partecipi in numero superiore a dieci, oltre che per taluni degli imputati anche dalla recidiva. Il giudice di primo grado ha ritenuto raggiunta la prova DEesistenza e della operatività del sodalizio criminoso nella zona del cosiddetto "Piano OL" di Boscoreale, in via Passanti Scafati e nella zona delle Palazzine Nuove 103/Q di via Monsignor Castaldi, alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, ritenute riscontrate dagli arresti eseguiti nel quartiere Piano OL per singoli episodi di spaccio, avvenuti nel corso degli anni su iniziativa autonoma della P.G., nonché dalle conversazioni oggetto di intercettazione in occasione di colloqui avvenuti in carcere. La Corte di appello ha riformato la decisione unicamente nella statuizione relativa all'aggravante di cui al citato art. 7 e nel trattamento sanzionatorio, riducendo le pene a molti degli appellanti. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza SC AN, a mezzo del difensore di fiducia avv. Antonella Regine, articolando due motivi. Con il primo si deduce l'omessa valutazione dei rilievi che erano stati esposti con l'atto di appello e con la memoria depositata all'udienza DE11.3.2021; rilievi concernenti l'inattendibilità dei chiamanti in correità AC - per il quale si rimarca che era portatore di sentimenti di vendetta nei confronti di RL PA, come dimostrato dagli atti di diverso procedimento penale -, IE NN e VA NO, madre e figlia, conviventi sino al momento del loro arresto. Con un secondo motivo si denuncia il travisamento della prova rappresentata dalle dichiarazioni di NO FR;
questi ha affermato che la SC non aveva mai fatto parte del sodalizio e la Corte di appello ha tradotto l'affermazione nell'indicazione di una occasionale partecipazione. Inoltre, l'esponente lamenta che la Corte di appello abbia trascurato i dialoghi intercettati in carcere, intercorsi tra il PA, altri soggetti pure condannati per la partecipazione al sodalizio che qui occupa, e la SC. Durante tali colloqui la SC aveva mantenuto, secondo quanto affermato dalla stessa Corte di appello, un comportamento meramente annuente, rimanendo in silenzio;
ciò nonostante la Corte di appello ha ritenuto che ciò dimostrasse il suo ruolo di ambasciatrice del PA presso i sodali in libertà. Tanto contrasta con la persistente incertezza circa l'avvenuto passaggio di informazioni durante i colloqui e con la presenza agli stessi di altri soggetti condannati per la partecipazione al sodalizio. La difesa aveva rimarcato che il comportamento della SC, ritenuta concorrente esterna nell'associazione per delinquere, non aveva avuto carattere di necessarietà. Tali rilievi non hanno trovato risposta nella sentenza impugnata. La Corte di appello è incorsa in travisamento della prova con riferimento al coinvolgimento della SC nella pratica volta a far rilasciare in favore del PA un certificato del SERT ideologicamente falso perché dalla lettura della intercettazione ambientale pertinente emerge che ella non assunse un atteggiamento positivo ma esternò le sue perplessità. Ulteriore rilievo difensivo attiene alla carenza motivazionale in merito alla lamentata diacronia temporale tra le propalazioni e all'incertezza in ordine al ruolo attribuito alla SC. NN IE, sentita nel 2011, nell'indicare la SC quale ambasciatrice del PA ha fatto riferimento al periodo di detenzione subita da questi presso il carcere di Poggioreale e poi a Cicciano nell'anno 2001, ovvero ben 10 anni prima rispetto alle captazioni in carcere alle quali si è fatto già riferimento. Ciononostante la Corte di merito ha ritenuto riscontrato il narrato della NN. Con riferimento alle dichiarazioni del AC, si rileva che questi è stato incerto nella collocazione temporale del contributo concorsuale offerto dalla SC e vago in merito alle ragioni della e quindi alla durata DEassenza del PA. E ciò fermo restando quanto già esposto a proposito dei rapporti intrattenuti da questi con il PA. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni rese da VA NO, l'esponente rileva che questa è stata verosimilmente portatrice dei medesimi sentimenti negativi nutriti dalla madre nei confronti del PA. Aggiunge che in ogni caso la NO ha attribuito alla SC il compito di tenere la contabilità delle entrate e delle uscite durante una breve carcerazione del coniuge, durata cinque mesi e risalente al 2008. Ne consegue che le dichiarazioni dei chiamanti in correità presentano tratti inconciliabili che non consentono di ritenere verificata la cosiddetta convergenza del molteplice. E' poi considerata la dichiarazione di NO FR, il quale ha affermato che la moglie del PA non aveva mai avuto a che fare con la droga e che non era coinvolta in attività illecita. L'affermazione della Corte d'appello secondo la quale anche l'NO ha portato elementi a conforto DEipotesi accusatoria è, quindi, del tutto in contrasto con il dato probatorio. )1) 2 3. Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza RA OR che con un primo motivo lamenta che sia mancata la valutazione delle deduzioni difensive. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio. L'esponente rileva che la Corte di appello ha affermato che "la pena da infliggere alla RA deve essere ridotta, rideterminando così la pena base in anni quattro mesi 5 giorni 10 di reclusione, ritenendo di dover escludere l'aumento imposto dal giudice di prime cure per la sussistenza della sola aggravante ex articolo 7 legge 203/1991". Tuttavia, dopo tale esplicita affermazione la Corte di appello ha inflitto all'imputata una pena di anni sei e mesi 8 di reclusione. Inoltre, prima ha precisato che le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e poi di nuovo nella parte dispositiva della sentenza afferma che gli attenuanti sono concesse con giudizio di equivalenza. 4. Ha presentato ricorso a mezzo il difensore, avvocato VI NE, Di IN NI il quale, con un unico motivo, lamenta il vizio di motivazione per essere stato omesso qualsiasi tipo di riferimento alla possibilità di qualificare gli episodi di cui all'imputazione quale concorso di persone nel reato. Secondo la difesa, è evidente che il Di IN ha operato senza la consapevolezza di agire all'interno di un'organizzazione criminosa, da solo ed occasionalmente, fino a quando non è stato tratto in arresto. Si fa rilevare che nessuna intercettazione ambientale captata fa riferimento al all'imputato. 5. Ha proposto ricorso per la cassazione della decisione della Corte di appello di OL EL PP, attraverso atto sottoscritto dal difensore avv. VI NE. Con un primo motivo lamenta il vizio di motivazione perché la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento in merito alla responsabilità per il reato ascritto sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza però dimostrare quali siano gli elementi che corroborino l'attendibilità degli stessi. Per l'esponente è evidente che il EL ha operato da solo e occasionalmente fino a quando non è stato tratto in arresto;
e rimarca che nessuna conversazione ambientale captata fa riferimento all'imputato. Mentre l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è palese alla luce del fatto che esse stridono tra loro e sono contrarie a quanto acclarato attraverso le indagini di polizia giudiziaria. A tal riguardo, si fa specifico riferimento alla dichiarazione di MN UD secondo la quale il EL sarebbe stato denunciato nel 2009 dai Carabinieri di Boscoreale;
mentre il EL venne fermato e denunciato dai militari il 9 ottobre 2007. Le dichiarazioni vengono ritenute dall'esponente inesatte e poco dettagliate quanto al ruolo ricoperto dall'imputato nell'associazione ) e peraltro il collaboratore di giustizia non ha indicato il lasso temporale della presunta partecipazione del EL all'associazione. Tali dichiarazioni non coincidono neppure con quelle di NN IE che aveva indicato nel EL il palo. Anche NO VA fa riferimento al ricorrente con una dichiarazione generica, affermando che questi aveva lavorato per AS AN in passato. Si danno anche diverse indicazioni quanto al ruolo, posto che NN UD lo aveva indicato come spacciatore mentre NN IE lo indica come palo, peraltro entrambi senza ricordare il nome del EL. Quanto all'episodio che per la Corte di appello conferma la veridicità delle dichiarazioni dei collaboratori, ovvero il fatto che il EL venne fermato e trovato in possesso di 5 dosi di marijuana, l'esponente segnala che tale detenzione poteva essere determinata anche dall'uso personale. La Corte di appello non ha precisato se il EL avesse operato nell'ambito del sodalizio facente capo a AS AN o invece in quello facente capo a NN UD. Inoltre ZA OR ha riferito che il EL non aveva mai preso parte ad alcuna attività criminale;
mentre Di IN NI ha riferito che il EL era rimasto estraneo ai fatti per cui è processo. 6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza LU NT, con atto sottoscritto dal difensore avv. UR Dezio. Si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità rilevando come il giudizio sia fondato essenzialmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. A proposito delle quali però rileva che non può parlarsi di convergenza del molteplice, posto che esse provengono da membri di un unico nucleo familiare e che si è quindi determinato una sorta di riscontro incrociato parentale. Al contrario, le stesse avrebbero dovuto essere riscontrate dall'esterno; ma ciò non è stato e pertanto la motivazione è fondata su presupposti insufficienti. L'unico vero elemento probatorio a carico della ricorrente è la presenza di questa nell'abitazione di piano OL. Tuttavia, osserva l'esponente, il domicilio e la residenza della LU è in OL alla piazza Cavour n. 2 sin dal 2006 e quindi tale condizione è incompatibile con la ritenuta attività di custode della droga all'interno DEappartamento del piano OL. Peraltro, presso tale ad abitazione l'erogazione DEenergia elettrica era cessata fin dal giugno 2006. Inoltre, il 21 luglio 2007 la LU venne sottoposta agli arresti domiciliari proprio presso l'abitazione di piazza Cavour, ove rimase agli arresti per circa due anni. Gli atti dai quali emerge quanto è stato esposto sarebbero stati non valutati dalla Corte di appello nonostante fossero stati indicati nei motivi di gravame sicché si denuncia il travisamento della prova. 7. Ha proposto ricorso CH RI, con atto sottoscritto dal difensore avv. Donato De Paola. Con un unico motivo lamenta che la Corte di appello abbia pretermesso la richiesta difensiva di applicazione della disciplina di cui all'articolo 81 cod. pen. tra la contestazione associativa oggetto del giudizio e il reato fine facente capo alla medesima organizzazione commesso il 15 gennaio 2006. Ricorrono le condizioni per il riconoscimento del vincolo della continuazione e la Corte di appello ha ommesso ogni valutazione sul punto. 8. Ha proposto ricorso ZI EL, con atto sottoscritto dal difensore avv. UR OR, articolato in tre motivi. Con il primo lamenta che la Corte di appello non abbia indicato quale fosse nel caso di specie il discrimen tra il concorso di persone nel reato e la partecipazione al reato associativo;
la Corte di appello non ha analizzato il materiale probatorio in atti perché diversamente sarebbe pervenuta a conclusioni opposte. Si fa poi osservare che le dichiarazioni dei collaboratori sono estremamente generiche a riguardo DERO perché dalle stesse emerge un'evidente incertezza circa lo svolgimento dei fatti, e comunque emergono condotte che non sono espressive di partecipazione stabile e duratura all'associazione. Viene poi fatto osservare che la maggior parte dei principali propalanti ha del tutto ignorato la persona DERO;
il che rappresenta evidentemente un'anomalia perché se fosse stato un partecipe sarebbe stato conosciuto dai principali membri del sodalizio. In secondo luogo, l'arresto DEZI, operato dai carabinieri nel 2003, non può costituire riscontro concreto alle dichiarazioni dei chiamanti in correità perché si tratta di un episodio isolato e che non può costituire di per se stesso prova che l'ZI fosse intraneo all'associazione. Per l'esponente la prova di tale reato non è stata raggiunta in riferimento alla persona DEZI. In conclusione le dichiarazioni dei correi sono generiche, divergenti tra loro quanto al ruolo, all'apporto dato dall'RO al sodalizio e mancano riscontri esterni plausibili. Con un secondo motivo si lamenta l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309/1990. Secondo l'esponente tale disposizione deve trovare applicazione nel caso concreto perché la condotta del prevenuto, con riferimento alla quantità di droga commerciata, è stata veramente modesta (nell'unico episodio di spaccio contestato si è trattato di 0,9 grammi di sostanza stupefacente). La sentenza è mancante di motivazione anche quanto al mancato riconoscimento DEipotesi di cui all'art. 74 co. 6. Infine, con un terzo motivo si lamenta la mancanza di una opportuna motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva;
in tal senso era stata avanzata una esplicita richiesta ma la Corte di appello non ha pronunciato alcunché al riguardo. 9. Ha proposto ricorso a mezzo del difensore avv. VI NE, AL IA che con un primo motivo ha censurato che la Corte di appello abbia fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni dei collaboratori senza tener conto della loro inattendibilità. Tali collaboratori riferiscono genericamente il ruolo della AL indicandolo anche in modo diverso. L'esponente rimarca che la PA venne arrestata unitamente a AS HE nel 2017 e che l'arresto ebbe grande eco nei circuiti criminali;
di tal che, l'indicazione che viene fatta dai collaboratori potrebbe essere inquinata dalla conoscenza di tale circostanza. E dal momento che l'elemento di riscontro rinvenuto è proprio nell'episodio DEarresto, è evidente per l'esponente che la sentenza impugnata è viziata. Anche sul ruolo della PA i collaboratori non sono univoci perché danno indicazioni diverse, ora parlandone come di custode delle armi ora come custode della droga e altri come avente un ruolo nel trasporto dello stupefacente. In ogni caso sempre senza indicare l'epoca dei fatti attribuiti alla AL. In particolare, AS FR ha riferito che la PA non era stabilmente inserita nel traffico di droga;
la ricorrente ha una EL a nome ER che è stata condannata per fatti concernenti il traffico di stupefacenti ed essa ha una forte somiglianza con l'odierna ricorrente. Con un secondo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e segnatamente all'art. 133 cod. pen. perché non sarebbe stata valutata una serie di elementi, quali la mancanza di intensità del dolo, di gravità e pericolosità del fatto, nella commisurazione della pena. Si è accomunata la posizione della PA a tutte le altre posizioni nonostante al suo riguardo la Corte di Cassazione avesse eliso ogni presupposto della misura cautelare al tempo adottata. Questi elementi insieme alla biografia penale DEimputata avrebbe dovuto condurre al riconoscimento degli attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle concorrenti circostanze aggravanti. 10. Ha proposto ricorso per cassazione CO RI, a mezzo del difensore avv. Luigi Agostino RI Fede Ferrone. Con un solo motivo che evoca il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione all'articolo 74 comma 7 del DPR 309.990 la esponente lamenta che La Corte di appello non abbia in alcun modo preso in considerazione il motivo che era stato prospettato con l'atto di gravame EE con il quale si lamentava la mancata la applicazione della diminuente di cui ha citato l'articolo 74 comma 7 nella sua massima estensione. Ciò nonostante il giudice di prime cure avesse dato atto del fondamentale contributo offerto dai da costa RI per l'accertamento dei fatti punto ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza in relativamente a tale punto. 11. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza BO PP, con atto sottoscritto dal difensore avv. Massimiliano Sartore. Ha dedotto il difetto di motivazione e la violazione del principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio sostenendo che la chiamata di correo presenta una scarsa credibilità intrinseca eh in quanto frutto di conoscenza indiretta e dal contenuto generico nonché priva di utili elementi di riscontro esterno. In effetti, le dichiarazioni rese dai collaboratori, secondo l'esponente, si esauriscono in un dichiarato generico e nel riconoscimento fotografico e non possono essere considerate riscontrate dall'arresto del BO avvenuto il 12 settembre 2013 perché la qualità della sostanza contestata al BO in tale data era diversa da quella indicata dai collaboratori come abitualmente usata dallo stesso nell'attività di spaccio per l'associazione. Vi è poi da considerare che l'associazione per cui è processo avrebbe avuto inizio negli anni 2002-2003 protraendosi sino al 2013. Tale dato collide con la contestazione mossa al BO, che limita la partecipazione all'anno 2003. Con un secondo motivo si deduce l'errata applicazione della norma penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione delle norme penali rappresentando che quanto rilevato con il primo motivo determina ipso facto anche una violazione di legge. 12. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza SP OR, a mezzo del difensore avv. VI NE. Ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale penale e il vizio della motivazione;
in particolare la Corte di appello avrebbe fondato il proprio giudizio sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza però dimostrare quali siano stati gli elementi che abbiano corroborato l'attendibilità degli stessi in relazione alla posizione DESP. La Corte è incorsa in un salto logico laddove ha ritenuto che i procedimenti penali ai quali l'SP é sottoposto in relazione all'art. 73 dpr 309/1990 conducesse alla dimostrazione DEappartenenza al sodalizio e ciò perché l'SP ha operato escludendo l'idea di trovarsi ad agire con un'organizzazione criminosa ed anzi ha operato da solo e occasionalmente fino a quando non è stato tratto in arresto. Un secondo rilievo viene mosso al trattamento sanzionatorio giacché si deduce che il collegio avrebbe potuto valutare diversamente i fatti contestati ed applicare una pena minima rispetto a quella inflitta;
a tal riguardo i giudici non hanno tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'articolo 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di CO RI è fondato. Esso investe l'applicazione DEart. 74, co. 7 T.U. Stup., lamentando la ricorrente la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione a sostegno della quantificazione della misura della diminuzione derivante dal riconoscimento della menzionata attenuante. Il rilievo è fondato. La Corte di appello ha affermato che la CO ha recato un contributo fondamentale all'accertamento dei fatti, avendo reso dichiarazioni caratterizzantesi per la ricchezza dei contenuti;
rea confessa, ha effettuato precise chiamate in correità, offrendo una chiara ricostruzione delle vicende criminose. Fatte queste premesse, la Corte di appello ha precisato che per la CO non vi era materia per il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. ed ha, senz'altro aggiungere, ma specificando la previa concessione delle attenuanti generiche, indicato in tre anni di reclusione la pena inflitta alla CO. La quale, quindi, si è vista ridurre la pena inflitta dal primo giudice (quattro anni e sei mesi di reclusione), deve credersi, in assenza di una qualche esplicitazione, in ragione delle attenuanti generiche, riconosciute solo dal secondo giudice. Risulta quindi fondata la censura di omessa motivazione, in relazione a specifico motivo di appello che, a fronte di una riduzione della pena della metà, aveva lamentato la mancata applicazione della massima riduzione. La Corte di appello avrebbe dovuto dare risposta alla doglianza, tanto più che neppure il primo giudice aveva spiegato le ragioni per le quali, pur esprimendosi per l'importanza del contributo offerto dalla CO all'accertamento dei fatti, aveva limitato l'entità della riduzione della pena rispetto alla massima estensione possibile. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OL per nuovo giudizio sul punto. Va dichiarata la irrevocabilità DEaffermazione di responsabilità, ai sensi DEart. 624 cod. proc. pen. 2. Il ricorso proposto da RA OR è fondato, nei termini di seguito precisati. 2.1. Il primo motivo è generico. Invero, con esso si lamenta l'omessa motivazione sui rilievi difensivi senza specificare di quali si tratti. Al riguardo va ribadito il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito. (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Rv. 264441). 2.2. Il secondo motivo è fondato. Il dispositivo della sentenza impugnata riporta, quale pena inflitta a RA OR, quella di anni sei mesi otto di reclusione, indicando le attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti, applicata la riduzione prevista per il rito abbreviato. Nella parte motiva della medesima sentenza, invece, si scrive a pg. 36 che per la RA il primo giudice aveva riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle concorrenti aggravanti e aveva inflitto, quale pena finale, quella di sei anni e otto mesi di reclusione. Pena che la Corte di appello, avendo escluso la sola aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, ha rideterminato in quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, all'esito della applicazione della riduzione per il rito. Vi è quindi un palese contrasto tra il dispositivo e la motivazione in merito alla pena, sia per quanto concerne l'esito del giudizio di bilanciamento, che nel dispositivo viene indicato come avente esito l'equivalenza, mentre nella motivazione non si fa menzione di ciò dopo aver rammentato che in primo grado la comparazione aveva determinato la prevalenza delle attenuanti generiche;
sia per quanto riguarda l'ammontare della pena inflitta. Peraltro, alla pena indicata in dispositivo è associata la pena accessoria DEinterdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OL per nuovo giudizio sul punto. Invero, la discrasia tra dispositivo letto in udienza e motivazione non contestuale in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, se con il ricorso ne sia stata sollecitata la rimozione, comporta l'annullamento della sentenza per omessa motivazione sul punto e legittima il giudice del rinvio a procedere ad un nuovo autonomo esame degli originari motivi d'appello sulla qua ntificazione della pena ed ad una nuova decisione in merito, con l'unico limite del rispetto di quanto deliberato nel dispositivo e riscontrato dalla motivazione per cui deve ritenersi formato il giudicato (Sez. 6, n. 44642 del 02/12/2010, Rv. 249090). Va dichiarata la irrevocabilità DEaffermazione di responsabilità, ai sensi DEart. 624 cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto da CH RI è fondato. Con l'appello il CH aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto del presente procedimento e quello già giudicato, posto che esso era stato indicato anche nella contestazione come dimostrativo della partecipazione DEimputato al sodalizio criminoso. La richiesta, adeguatamente specificata e sostenuta dalla illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto sui quali fondava, è stata del tutto ignorata dalla Corte di appello, che sul tema non ha esplicitat alcuna motivazione. Né vi sono elementi per ritenere l'implicito rigetto della richiesta. Pertanto, condividendo questa Corte il consolidato principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse DEimputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, anche quando questi - ma non è questo il caso - abbia inteso riservarne la soluzione al giudice DEesecuzione (cfr. Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278678), la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la continuazione tra i reati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OL per nuovo giudizio sul punto. Va dichiarata la irrevocabilità DEaffermazione di responsabilità, ai sensi DEart. 624 cod. proc. pen. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di SC AN è fondato. Per ragioni di economia espositiva appare opportuno trattare in primo luogo i rilievi della ricorrente che risultano non fondati. 4.1. Quanto al ritenuto travisamento del contenuto delle conversazioni captate in occasione dei colloqui della SC e di altri familiari con il PA, in carcere, la denuncia non è articolata con la puntuale indicazione del significante travisato. In effetti, l'esplicazione del rilievo evidenzia come si contesti la valutazione della prova operata dalla Corte di appello, della cui motivazione, tuttavia, non si riesce a porre a fuoco alcun vizio. A fronte di una motivazione non manifestamente illogica, quanto a ciò che può dedursi da quei colloqui, la censura volge verso una diversa ricostruzione del fatto. 4.2. Per i medesimi motivi non è consentito il secondo rilievo;
esso concerne il ruolo della SC nella gestione di una pratica presso il Ser.T., volta a procurare un alleggerimento del vincolo cautelare imposto al PA. Anche nell'affrontare questa parte della motivazione impugnata la ricorrente svolge essenzialmente oppositive valutazioni della prova. 4.3. Infine, è infondato il terzo rilievo, che investe la mancanza di conformità tra le propalazioni relativamente al tempo della attivazione della SC in favore del sodalizio. Infatti, la Corte di appello ha trattato il tema giungendo attraverso una motivazione non manifestamente illogica a superare il rilievo: invero, la diversa indicazione temporale prendeva origine nella circostanza che la 10 SC si adoperava quando il PA veniva a trovarsi in condizione di detenzione e perciò bisognevole di intermediari con gli associati. 4.4. Come si è esposto nella superiore parte narrativa, con il primo motivo la ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione dei rilievi che erano stati esposti con l'atto di appello e con la memoria depositata all'udienza DE11.3.2021. Tali rilievi concernevano l'inattendibilità dei chiamanti in correità AC - per il quale si rimarcava che era portatore di sentimenti di vendetta nei confronti di RL PA, come dimostrato dagli atti di diverso procedimento penale -, IE NN e VA NO, madre e figlia, conviventi sino al momento del loro arresto. In merito a tale prospettazione, che si avvaleva di una puntuale indicazione delle circostanze dalle quali si traeva la conclusione di un risentimento del AC verso il PA, la Corte di appello non ha reso alcuna motivazione. Come è stato più volte precisato, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578). Nel caso che occupa, rifluendo la circostanza evidenziata dalla difesa sulla attendibilità del AC, ma anche della NO e della NN, l'omesso esame si traduce nella incompletezza della verifica demandata al giudice di merito. Poiché, se è vero che l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti DEaccusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, tuttavia la loro ricorrenza fonda la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto (Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Rv. 270531). 4.5. Fondato è anche un ulteriore rilievo. Si è già rammentato che il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.). 11 Nel caso che occupa entrambi i giudici sono incorsi nel medesimo travisamento. Il primo giudice aveva affermato che le dichiarazioni dei citati collaboratori non trovavano motivi di contrasto in quelle di NO FR (altro collaboratore), per il quale la SC "non era coinvolta in attività illecite". Tuttavia, da ciò aveva ricavato che poteva ritenersi accertato che "di norma, la SC non era coinvolta in attività illecite" (pg. 14). La Corte di appello, a sua volta, ha affermato che era stato l'NO a 'precisare' che la SC 'di norma' non era coinvolta nelle attività illecite. La ricorrente ha documentato con le pertinenti allegazioni che le affermazioni DENO, rese nel corso DEindividuazione fotografica, furono le seguenti: "Questa è la moglie di PA RL, ma non ha mai avuto a che fare con la droga, non l'ho mai vista a che fare". Affermazione riportata nel verbale riassuntivo nel seguente modo: "è la moglie di PA RL. Per quanto è in mia conoscenza non è coinvolta in attività illecite". L'errore sul significante è palese: un'affermazione che non contiene la locuzione 'di norma' è stata letta come se la contenesse, con una variazione del significato complessivo di assoluto rilievo. La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OL per nuovo giudizio. 5. I restanti ricorsi sono inammissibili. Proponendo diversi tra essi alcune questioni comuni è opportuno premettere le considerazioni per tutti essi valevoli. E' insegnamento di questa Corte che ai fini della valutazione DEattendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, il giudice può fare riferimento anche a valutazioni di carattere logico, purché queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori (Sez. 2, n. 29648 del 17/06/2019, Rv. 277018); e che i riscontri dei quali necessita la narrazione del chiamante in correità possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744). 12 6. Il ricorso proposto da Di IN NI è inammissibile, siccome aspecifico. Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521). Nel caso che occupa la sua responsabilità è stata tratta dalle circostanze riferite da NO VA, NN IE e NN UD, che lo hanno specificamente individuato come un soggetto che spacciava lo stupefacente per conto di NN UD;
dichiarazioni che si sono reciprocamente integrate e riscontrate e che hanno trovato ulteriore conferma in alcuni controlli operati dalla polizia giudiziaria (8.9.2006: il ricorrente venne trovato con AC AR nei pressi DEisolato 28 del Paino OL, mentre erano intenti all'attività di spaccio e pertanto tratti in arresto;
vicende del tutto analoghe si verificavano il 19.10.2006 e poi ancora il 19.1.2007 (cfr. pg 34-37 della sentenza di primo grado e 30-32 di quella di secondo grado). A fronte di ciò il ricorso asserisce del tutto genericamente che le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero state accompagnate da elementi confermativi DEattendibilità dei medesimi;
propone una ricostruzione alternativa dei fatti, asserendo che nei singoli episodi sopra citati il Di IN aveva operato da solo e occasionalmente. Come è palese, si tratta di censure generiche, prive di adeguato confronto con le argomentazioni dei giudici di merito. Tanto determina l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto agli articoli 581 e 591 cod. proc. pen. 7. Il ricorso proposto da EL PP è inammissibile innanzitutto per le ragioni già esposte a riguardo del ricorso del Di IN, essendo formulato in termini sostanzialmente non dissimili da quello;
per altra parte lo è per la manifesta infondatezza delle residue censure. Si asserisce che la Corte di appello non avrebbe giustificato il giudizio di attendibilità e che sussisterebbero alcune inesattezze nella narrazione del chiamante in correità NN UD (avrebbe riferito che il EL era stato fermato dai C.C. nel 2009, laddove il fatto era accaduto il 9.10.2007) e divergenze con quanto riferito da altro chiamante (NN IE, per la quale EL avrebbe svolto il ruolo di palo, mentre UD lo avrebbe indicato come spacciatore); sarebbe poi comune la genericità della chiamata, non essendo 13 stato neppure individuato il periodo durante il quale il EL avrebbe preso parte al sodalizio criminoso. Orbene, in primo luogo occorre tener presente che la sentenza qui impugnata è, a riguardo del EL, conforme a quella di primo grado, per ciò che attiene alla responsabilità per i reati ascrittigli. Sicchè va rammentato che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 12/01/2016 Ud. (dep. 07/04/2016 ) Rv. 266617). La sentenza di primo grado ha lungamente motivato sulle ragioni del giudizio di attendibilità espresso a riguardo dei collaboratori e tale esplicazione è stata fatta propria dalla Corte di appello (cfr. pg . 4-6). Il ricorso è al riguardo privo di specifiche censure. Quanto alla censura che attiene alle menzionate discrasie narrative, è principio costantemente ribadito da questa Corte che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368). Tale principio si riflette anche sul ricorrente, il quale non può limitarsi, se non a pena di prospettare un motivo generico, a indicare eventuali divergenze ma deve dimostrare che esse sono in grado di compromettere la attendibilità DEintera narrazione del propalante. Valga rilevare (dalla sentenza di secondo grado) che il 9.10.2007 il EL venne tratto in arresto in quella che viene definita essere all'epoca "la piazza di spaccio di AS AN", essendo stato trovato in possesso di cinque dosi di marijuana e quattro dosi di hashish. Circostanza che conferma quanto riferito dalla NO e dal NN. Rispetto a quest'ultimo non è spiegato dal ricorrente perché l'errore, il solo, sulla data DEarresto avrebbe la forza di inficiare la chiamata di correo, sostenuta da un coro di riscontri. Neppure risponde al vero che vi sarebbe una lacuna quanto al periodo durante il quale il EL è stato ritenuto associato. La Corte di appello ha precisato che il EL aveva dapprima operato facendo capo al AS, quindi aveva svolto l'attività illecita per NN UD. Con il che sono stati identificati i periodi di operatività illecita del EL. 14 Quanto alle dichiarazioni di ZA OR e di Di IN NI, premesso che con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva fatto menzione delle sole dichiarazioni dello ZA, sicché non può essere introdotto con il ricorso il tema di quanto si trarrebbe dalle dichiarazioni del Di IN, la censura è aspecifica, poiché si espone quanto avrebbe detto lo ZA senza confrontarsi con quanto rappresentato dai giudici di merito a riguardo del complessivo impianto accusatorio. 8. E' inammissibile anche il ricorso proposto da LU NT. Il rilievo di fondo avanzato dalla ricorrente attiene alla ritenuta circolarità delle chiamate di correo. Si tratta, tuttavia, di una censura che già aveva esaminato il giudice DEudienza preliminare (pg. 44), con motivazione fatta propria dalla Corte di appello. In sintesi, si è in presenza di motivo meramente reiterativo, giacché non si confronta con la replica fornita dai giudici di merito. Né si può condividere l'assunto difensivo secondo il quale, poiché i NN appartengono al medesimo nucleo familiare, per ciò solo si è in presenza di una 'prova circolare'. In realtà, posto che in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744), nel caso di specie la conoscenza dei fatti non può ritenersi determinata dal solo vincolo familiare perché tutti i chiamanti avevano diretta conoscenza delle attività e dei luoghi dello spaccio. A ben vedere il ricorrente pone un automatismo che risulta negato dalle concrete emergenze fattuali. Quanto al tema della portata probatoria della relazione della LU con l'immobile sito nel Piano OL, il ricorso espone anche a tal riguardo censure in fatto, senza confrontarsi con quanto hanno esposto sul punto dal primo e dal secondo giudice. Infine, la denuncia di un travisamento della prova non presenta i requisiti ritenuti indefettibili. In particolare, il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in 15 proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.). Nel denunciare il travisamento della prova il ricorrente deve anche soddisfare l'onere di autosufficienza. Tutti requisiti mancanti nel ricorso in esame. 9. Il ricorso proposto da ZI EL è inammissibile. Il primo motivo è interamente versato in fatto, salvo il rilievo per il quale la Corte di appello non avrebbe esplicato perché l'RO sia stato ritenuto partecipe del sodalizio criminoso invece che mero concorrente nella cessione di sostanze stupefacenti. Quanto al resto si afferma che le chiamate di correo sono generiche e che esse non permettono di escludere il mero concorso nel reato;
che se l'RO fosse stato un associato ci sarebbe stato un maggior numero di dichiarazioni a suo carico;
che l'arresto avvenuto nell'anno 2003 non vale quale prova DEintraneità DERO al sodalizio criminoso. Orbene, la Corte di appello ha esplicato le ragioni per le quali l'RO è stato ritenuto un sodale: le chiamate di correo lo hanno indicato come da tempo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti al Piano OL per conto (da ultimo) di PA RL, tanto da divenire stabile referente del gruppo, anche se la sua operatività era cessata quando si era trasferito nella zona della Marchesa di Boscoreale. Il luogo e il periodo in cui era stato tratto in arresto nella flagranza della illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente confermavano quanto riferito dai collaboratori. Con il ricorso non ci si confronta con tale motivazione, reiterando rilievi in fatto ed enunciando principi di diritto senz'altro condivisibili ma che non si spiega perché sarebbero stati violati nel caso che occupa. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'assunto difensivo si fonda esclusivamente sul quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuto all'RO in occasione del citato arresto in flagranza. Ben diversamente, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione DEart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287). Ciò è escluso quando la concreta capacità operativa e l'articolata organizzazione nonché la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente 16 sono tali da rendere certa la disponibilità di quantitativi di sostanza stupefacente incompatibili con la particolare tenuità del fatto. In tali casi, lo specifico episodio di cessione avente ad oggetto anche solo una singola dose si connota quale messa in commercio di una frazione di un più elevato quantitativo, che fa direttamente capo al sodalizio e, quanto meno, ai suoi vertici. Il che rende plausibile la riferibilità a questi del reato associativo di cui all'art. 74, commi 1 e 2 e ai tratti terminali DEorganizzazione, che non abbiano la disponibilità degli approvvigionamenti, del reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. Il terzo motivo non è consentito, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso, nonostante in questo si affermi diversamente. Infatti, con l'appello si era richiesto di valutare prevalenti le attenuanti generiche e di escludere l'aggravante di cui all'art. 7 di. 152/1991. 10. Il ricorso proposto nell'interesse di PA IA è inammissibile. Con il primo motivo si formulano affermazioni che attengono alla valutazione della prova e non si evidenziano vizi della motivazione impugnata o violazioni di legge. Inoltre, è manifestamente infondato che la Corte di appello abbia reso una motivazione priva di completezza e di logicità, quanto al tema della attendibilità dei collaboratori di giustizia;
piuttosto è la ricorrente a reputare i riferimenti che la coinvolgono come generici, derivanti dalla notorietà di un episodio che l'aveva vista protagonista. La Corte di appello ha considerato che quanto riferito da una pluralità di collaboratori indicava la PA come inserita nel sodalizio facente capo a PA RL, con il ruolo di curare l'occultamento della droga (così la NO e NN IE;
entrambe fanno risalire nel tempo questo ruolo, svolto a favore di soggetti diversi;
ma così anche NN RL). Si tratta di un ruolo che non coincide con quello di 'corriere' della illecita merce, emergente dall'episodio al quale si fa riferimento nel ricorso (il 18.1.2007 la PA venne trovata in compagnia di AS HE cl. 84 su un veicolo che trasportava 3,3, kg. di cocaina;
la Corte di appello di Roma assolse la PA ritenendo di non poter escludere la mera connivenza) e che quindi non può plausibilmente essere posto come fonte DEaccusa rivolta alla stessa. Tale episodio, tuttavia e diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, può effettivamente valere quale riscontro delle dichiarazioni dei chiamanti in correità perché nella sua oggettività attesta il coinvolgimento in un trasporto di droga per conto del sodalizio;
così come ritenuto da entrambi i giudici di merito. Ancora una volta meramente assertiva di una diversa valutazione della prova è la censura che attiene al ruolo di depositaria di armi attribuito dai collaboratori di giustizia alla ricorrente. In ogni caso, e tanto vale anche in relazione al rilievo 17 che chiama in causa le dichiarazioni di NN UD (il solo che aveva indicato un simile ruolo della PA), si tratta di un ruolo che non ha assunto alcun rilievo nelle valutazioni della Corte di appello;
ed è evidente che la 'solitudine' della dichiarazione del NN (che peraltro ha puntualizzato averne appreso dalla EL IE e dalla NO), per quanto si è già scritto a riguardo delle discrasie tra chiamate di coreo, non è di per sé in grado di inficiare il complesso delle convergenti accuse indirizzate alla PA. Il secondo motivo è manifestamente infondato laddove lamenta una incompletezza della base degli indici di commisurazione utilizzata dalla Corte di appello per la determinazione della pena. Invero, la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione. La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, SE e altro, Rv. 267949). Giova rilevare che la pena inflitta alla ricorrente è prossima al minimo edittale. Quanto al giudizio di bilanciamento tra le concorrenti circostanze eterogenee, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, anch'esso è stato adeguatamente motivato dalla Corte di appello, sicchè non risulta censurabile in questa sede. 11. Il ricorso proposto da SP OR è inammissibile, siccome articolato con motivi generici, che si sottraggono al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, opponendogli mere antagoniste valutazioni delle prove. Così sulla asserita assenza di una esplicazione degli elementi che corroborano l'attendibilità dei chiamanti in correità; così per l'affermazione che l'SP non era consapevole di agire per un'organizzazione criminosa. Quanto ai riferimenti al trattamento sanzionatorio, si pone la generica censura di una valutazione che non considera tutti gli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen. Occorre quindi nuovamente rammentare che il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. parag. 10i. 12. Il ricorso proposto da BO PP è inammissibile. 18 Il primo motivo si concreta di affermazioni critiche che investono direttamente i materiali di prova piuttosto che la motivazione impugnata. Si afferma che le dichiarazioni dei chiamanti in correità sono generiche e che l'episodio richiamato dai giudici di merito quale riscontro a quelle non può avere tale valore. Vale, al riguardo, quanto si è rammentato al paragrafo 5, in tema di principi relativi alla valutazione delle chiamate in correità. A tal riguardo si può aggiungere che il fatto che la sostanza stupefacente rinvenuta al BO al momento del suo arresto fosse di tipologia (cocaina) diversa da quella indicata dai chiamanti (marijuana e hashish) non ha valore decisivo ma prima ancora non corrisponde al dato probatorio, giacchè NN UD ha indicato il BO come venditore di cocaina e crack per il sodalizio facente capo a PA RL. Non si comprende, poi, la ragione per la quale vi sarebbe incompatibilità tra la contestazione, che indica come data di inizio DEassociazione illecita il 2002 (e non il 2003, come scrive l'esponente) e il periodo durante il quale il BO è stato ritenuto partecipe, ovvero dal 2002 al settembre 2003 (ma la Corte di appello scrive addirittura di un tempo compreso tra il 2011 ed il 2004: pg. 21). Il secondo motivo è manifestamente infondato;
esso prende le mosse da una premessa in fatto erronea, ovvero che la partecipazione al sodalizio sia stata ricavata dal solo episodio di sequestro di stupefacenti che ha coinvolto il BO. Ben diversamente, essa fonda sulle dichiarazioni dei correi, confermate dal singolo episodio menzionato. In tali dichiarazioni si fa menzione di una operatività costante e continua del BO, per conto di PA RL. 13. Segue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di LU NT, PA IA, ZI EL, BO PP, Di IN NI, SP OR, EL PP e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CO RI e RA OR limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di OL. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità delle imputate CO RI e RA OR. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CH RI limitatamente alla continuazione tra i reati e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione 19 della Corte di appello di OL. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità DEimputato CH RI. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SC AN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di OL. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/2022.