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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14575/2024 R.G..L., promossa
D A
n.q. genitrice di Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. ONORATO MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dell'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che parte ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di frequenza in virtù del verbale di visita di revisione del 21.12.2021, che ne accertava i requisiti di legge, sin dalla data in cui l'INPS ne ha interrotto l'erogazione.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ONORATO MARCO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di frequenza).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa, onerate le parti di dedurre in merito al fatto che la prestazione concessa alla minore con verbale di visita di revisione del 21.12.2021, in atti, fosse mai stata per qualsiasi ragione sottoposta a revisione, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve dichiararsi il diritto della minore a percepire l'indennità di frequenza sulla scorta del verbale della Commissione Medica del 21.12.2021, atteso che parte ricorrente e l'INPS, richiesti dalla giudice se detta prestazione fosse mai stata sottoposta a ulteriore revisione, hanno, rispettivamente, negato che fosse mai più stata disposta una visita di revisione e nulla dedotto, non dimostrando che mai una visita di revisione fosse stata disposta.
Orbene, l'art. 25, comma 6 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.
114, prevede che: “
6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
Dalla citata disposizione di legge deriva che, in assenza di visita di revisione, cui l'INPS non ha dimostrato di aver mai convocato la minore rappresentata da parte ricorrente, l'indennità di frequenza di cui la minore godeva doveva continuare a essere corrisposta, non potendo essere sospesa o revocata, né l'interessata era onerata di presentare ulteriore domanda amministrativa, cui è stata costretta dal fatto che – come non contestato – l'INPS ha cessato di corrisponderle la prestazione.
Pertanto, la minore ha diritto alla prestazione riconosciutale in via amministrativa con il predetto verbale, sin dalla data in cui l'INPS ne ha interrotto illegittimamente la corresponsione, oltre interessi come per legge, senza necessità di proporre domanda amministrativa e, quindi, di proporre un giudizio per l'accertamento dei requisiti sanitari della prestazione, cui ha tuttora diritto.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S., che con la sua condotta ha determinato l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14575/2024 R.G..L., promossa
D A
n.q. genitrice di Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. ONORATO MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dell'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che parte ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di frequenza in virtù del verbale di visita di revisione del 21.12.2021, che ne accertava i requisiti di legge, sin dalla data in cui l'INPS ne ha interrotto l'erogazione.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ONORATO MARCO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di frequenza).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa, onerate le parti di dedurre in merito al fatto che la prestazione concessa alla minore con verbale di visita di revisione del 21.12.2021, in atti, fosse mai stata per qualsiasi ragione sottoposta a revisione, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve dichiararsi il diritto della minore a percepire l'indennità di frequenza sulla scorta del verbale della Commissione Medica del 21.12.2021, atteso che parte ricorrente e l'INPS, richiesti dalla giudice se detta prestazione fosse mai stata sottoposta a ulteriore revisione, hanno, rispettivamente, negato che fosse mai più stata disposta una visita di revisione e nulla dedotto, non dimostrando che mai una visita di revisione fosse stata disposta.
Orbene, l'art. 25, comma 6 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.
114, prevede che: “
6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
Dalla citata disposizione di legge deriva che, in assenza di visita di revisione, cui l'INPS non ha dimostrato di aver mai convocato la minore rappresentata da parte ricorrente, l'indennità di frequenza di cui la minore godeva doveva continuare a essere corrisposta, non potendo essere sospesa o revocata, né l'interessata era onerata di presentare ulteriore domanda amministrativa, cui è stata costretta dal fatto che – come non contestato – l'INPS ha cessato di corrisponderle la prestazione.
Pertanto, la minore ha diritto alla prestazione riconosciutale in via amministrativa con il predetto verbale, sin dalla data in cui l'INPS ne ha interrotto illegittimamente la corresponsione, oltre interessi come per legge, senza necessità di proporre domanda amministrativa e, quindi, di proporre un giudizio per l'accertamento dei requisiti sanitari della prestazione, cui ha tuttora diritto.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S., che con la sua condotta ha determinato l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino