Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/05/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6681/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 6681/2022 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Scafati (SA), al Corso Nazionale 125/1, presso lo studio dell'avvocato Marcello Brancaccio che, unitamente all'avvocato Marcello Pepe, la rappresentano e lo difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliato a Napoli, alla Via Cesare Battisti n. 15, Controparte_1 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Monaco che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: accertamento dell'inadempimento e del diritto al risarcimento dei danni
Conclusioni:
Attrice: si riporta all'atto introduttivo e insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato in data 20-12-2022, Parte_1 evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per sentir Controparte_1 accertare l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio stipulato il 17-6-2022 e, per l'effetto, accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 18.883,14, con vittoria di spese da distrarre in favore dei difensori antistatari.
A tal fine deduceva che: in data 17-6-202, sottoscriveva con la società Controparte_1
un contratto di noleggio dell'autovettura BMW, modello Parte_1
X6, targata MK5680, di proprietà dell'attrice per il periodo intercorrente tra le ore 20:30 del 17-6-2022 e le ore 10:30 del 20-6-2022, al prezzo complessivo di euro 915,00, i.v.a. al
22% inclusa;
l'autovettura veniva consegnata al convenuto in data 17-6-2022 alle ore
20:30 priva di danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche nonché con il pieno di carburante;
il convenuto non provvedeva alla riconsegna dell'autovettura noleggiata con le modalità pattuite, atteso che la stessa veniva rinvenuta in data 20-6-2022 alle ore 8:00 nel piazzale antistante i locali commerciali in uso all'attrice, siti in Angri alla via Papa Giovanni
XXIII n. 4, in stato di abbandono, con le chiavi di accensione all'interno e con evidenti danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche, quantificati in complessivi euro 14.963,00,
i.v.a. al 22% inclusa, come da preventivo di riparazione elaborato dalla BMW Service di
Monaco; l'autovettura, inoltre, era altresì priva del pieno carburante, in violazione delle pattuizioni contrattuali, che prevedono in siffatta ipotesi l'applicazione di una penale di euro 500,00 (cfr. contratto di noleggio, pag. 2, ultimo cpv); in data 7-7-2022, inoltre, perveniva alla società attrice la richiesta di risarcimento da parte di per Parte_2 euro 2.472,26, avente ad oggetto i danni provocati alla propria autovettura Fiat Grande
Punto, targata EG269HJ da in data 19-6-2022 alle ore 01:58:28 in Angri al Controparte_1
Corso Vittorio Emanuele nei pressi della Pizzeria Reginella, come, peraltro, acclarato dal sistema Gps in dotazione all'autovettura noleggiata.
Pertanto, chiedeva accertarsi il diritto della società ad Parte_1 ottenere il pagamento della somma di euro 18.883,14 così determinata: euro 915,00 per il prezzo di noleggio dell'autovettura BMW X6, targata MK5680; euro 500,00 quale penale per mancato rifornimento del pieno di carburante, così come previsto dall'art. 13 del contratto di noleggio;
euro 14.963,00 per i danni provocati alla carrozzeria e alle parti meccaniche dell'autovettura noleggiata, così come previsto dagli artt. 5 e 13 del contratto pag. 2 di noleggio;
euro 1.000,00 quale franchigia per la copertura assicurativa, per i danni a terzi provocati a seguito del sinistro verificatosi in data 19-6-2022, così come previsto dall'art. 12 del contratto di noleggio;
euro 1.455,14 a titolo di spese legali relative alla fase stragiudiziale della presente controversia, anche in relazione alla fase dello svolgimento della negoziazione assistita.
contestava la domanda in rito e nel merito. Controparte_1
In particolare: eccepiva la improcedibilità/inammissibilità della domanda per inesistenza della procura alle liti rilasciata da , in qualità di legale rappresentante Controparte_2 della società attrice;
contestava l'esistenza del contratto di noleggio, disconoscendo, ex artt. 214 e 215 c.p.c., la sottoscrizione apposta in calce al contratto prodotto dalla società sotto la dicitura “noleggiatario”; deduceva, infine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Pertanto, chiedeva il suo rigetto, con vittoria di spese e lite e condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c..
Con la memoria depositata nel primo termine assegnato ai sensi dell'art. 183 comma 6
c.p.c., l'attrice ha parzialmente modificato la domanda, riducendo l'ammontare della somma da accertare dovuta a titolo di risarcimento per i danni subiti alla propria auto (in euro 3.775,98 per i danni provocati alla carrozzeria e alle parti meccaniche o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa;
in euro 8.000,00, in caso di quantificazione del danno ad una valutazione corrispondente alla differenza di valore tra il reale prezzo di mercato ed il prezzo di vendita) e quella per i danni subiti dal terzo (in euro 800,00 per il ristoro dei danni provocati a , confermando le altre richieste;
in Parte_2 subordine, in caso di accertata falsità della sottoscrizione del contratto di noleggio, ha chiesto di dichiarare l'esistenza di un rapporto di noleggio/comodato/detenzione non qualificata tra le parti e, conseguentemente, la violazione degli obblighi di custodia, e accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento della somma complessiva di euro
14.031,00 o della somma maggiore o minore che sarà accertata o ritenuta equa.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal convenuto.
ha eccepito l'inesistenza della procura alle liti rilasciata da Parte_3 CP_2
, mancando la prova della sua allegata qualità di legale rappresentante della
[...] [...]
, società di diritto tedesco, priva di una sede secondaria o Parte_1 un'unità locale in Italia o comunque un ufficio di rappresentanza in Italia.
pag. 3 Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, quando sia parte in giudizio una persona giuridica privata, quale la società per azioni, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore nella qualità di organo della persona giuridica suddetta non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, mentre l'eventuale inesistenza del rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi l'eccepisce (cfr. ex mulitis, Cass. civ., sentenza n.
13014 del 9-12-1992; Cass. civ., sentenza n. 19162 del 13-9-2007); secondo la S.C., tale regola vale anche per le società costituite all'estero le quali sono assoggettate alla legge italiana quando abbiano ottemperato alle formalità della iscrizione nel registro delle società col deposito dell'atto costitutivo contenente l'indicazione del o dei rappresentanti (Cass. civ., sentenza n. 13014 del 9-12-1992).
A fronte di tale eccezione, l'attrice - in data 21-6-2023, in osservanza del termine assegnato ex art. 182 con ordinanza del 13-4-2023 -, ha depositato nuova procura alle liti conferita al difensore in data 20-6-2023 dall'amministratore, , autenticata Controparte_2 dal notaio a Casa dei Tirreni, in data 20-2-2023, n. rep. 416, e la visura Persona_1 camerale della società attrice, dalla quale si evince che è il legale Controparte_2 rappresentante della , la quale è iscritta al registro delle Parte_1 imprese.
Inoltre, ha depositato libretto di circolazione dell'auto noleggiata da cui emerge che l'attrice è proprietaria dell'autovettura in discorso.
Conseguentemente, l'eccezione è prima vi pregio.
3. Nel merito, giova rammentare che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.
13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui pag. 4 inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass.
3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010).
Nella specie, l'attrice a sostegno della domanda ha prodotto il contratto di noleggio sottoscritto tra le parti in data 17-6-2022 dell'autovettura BMW, modello X6, targata
MK5680 con cui le parti concordavano la locazione del bene per il periodo intercorrente tra le ore 20:30 del 17-6-2022 e le ore 10:30 del 20-6-2022, al prezzo complessivo di euro
915,00, i.v.a. al 22% inclusa, deducendo di aver consegnato il bene al noleggiante alla data della sottoscrizione del contratto.
Ha, poi, allegato l'inadempimento del convenuto relativamente alle obbligazioni di pagamento del canone di locazione, di custodia e riconsegna della res nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto, avendo rinvenuto l'autovettura in data
20-6-2022 alle ore 8:00 nel piazzale antistante i locali commerciali in uso all'attrice, siti in
Angri alla via Papa Giovanni XXIII n. 4, in stato di abbandono, con le chiavi di accensione all'interno e con evidenti danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche.
Il convenuto ha contestato l'esistenza del contratto di noleggio, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce ad esso sotto la dicitura “il noleggiatario” e ha contestato le ulteriori circostanze poste a fondamento della domanda.
3.1. Il disconoscimento in parola, effettuato dal convenuto in comparsa di costituzione,
è rituale.
Al riguardo è sufficiente rammentare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere chiara e inequivoca, ovvero specifica e determinata;
non può configurare un disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., invece, la contestazione, evidentemente generica, “di tutto quanto dedotto e prodotto da controparte in comparsa di costituzione” (Cass. 13384/05), o ancora un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cass. 11911/03).
pag. 5 A seguito della richiesta di verificazione formulata dall'attrice, è stata espletata c.t.u..
Dall'elaborato peritale effettuato dal nominato ausiliario, - grafologa , Persona_2 depositata in data 17-3-2025 - la cui impostazione è condivisa dal Tribunale, in quanto immune da censure e vizi logici, essendo fondata su un'attenta analisi degli elementi utilizzabili e di tutta la documentazione comparativa agli atti, sulla base delle argomentazioni e delle valutazioni tecniche analiticamente illustrate nella consulenza, che qui devono intendersi per intero riportate, è stata accertata l'autenticità della sottoscrizione.
In particolare, l'ausiliario ha concluso il proprio elaborato, affermando che “…la firma apposta sul contratto di locazione/noleggio auto del Parte_1
17.06.2022 a nome apparente di acquisita ed esaminata in originale, Controparte_1 anche tramite strumentazione agli IR e UV, è riconducibile con certezza tecnica alla mano del Sig. ” (cr. Pag. 32 della c.t.u.). Controparte_1
In conseguenza di tale accertamento, deve ritenersi provata la stipula del contratto di noleggio de quo tra le parti.
3.2. L'attrice, oltre alla validità e all'esistenza del contratto, ha poi provato di aver consegnato l'auto al convenuto e che questa era stata ritrovata nelle condizioni allegate.
In particolare, il teste - legale rappresentante della società FDP Car Testimone_1
Center, distributore delle auto in Italia per conto della Holding Fdp Trading Deutschland
Gmbh – con dichiarazioni congrue e circostanziate, ha riferito che aveva Controparte_1 noleggiato presso la sede di Angri, in via Giovanni XXII, una BMV X6 bianca, nel giugno
2022, per tre giorni, per un corrispettivo di 900,00 euro circa più IVA da pagare, oltre al pieno di carburante da pagare ammontante a circa 120,00 euro;
l'auto era stata restituita il giorno dopo della scadenza del noleggio, nel piazzale della sede, ed era danneggiata nella parte anteriore destra;
l'auto fu trovata abbandonata nel cortile con le chiavi nel vano portaoggetti, il serbatoio era vuoto e alcun pagamento era stato effettuato.
Il fatto che il teste abbia dichiarato che l'auto sia stata restituita il giorno dopo quello pattuito e non la mattina di quello stabilito (10-6-2022, alle ore 8:00), come prospettato in dall'attrice in citazione, non inficia la sua attendibilità, trattandosi di circostanza che non muta la sostanza dei fatti descritti e che appare frutto del non chiaro ricordo della vicenda verosimilmente verificatosi per il tempo trascorso da allora.
pag. 6 L'attrice ha depositato, inoltre, a sostegno della domanda, il tracciamento del sistema
Gps in dotazione all'autovettura noleggiata, dal quale emerge che la stessa è stata coinvolta in un sinistro stradale in Angri, al Corso Vittorio Emanuele, alle ore 01:58:28 del
19-6-2022, nonché, un preventivo di riparazione dell'auto Fiat Grande Punto, targata
EG269HJ, di e successiva quietanza di pagamento del 25-1-2023, per Parte_2 euro 800,00, a transazione dei danni subiti a seguito del sinistro descritto con l'auto dell'attrice.
Conferma e riscontro ulteriore dei fatti in questione, infine, è stata fornita dalla costituzione in mora ricevuta dal convenuto in data 8-8-2022, con la quale l'attrice richiedeva il pagamento delle somme oggetto di causa.
Alla luce di quanto illustrato, deve ritenersi provata sia la stipula del contratto, sia la consegna dell'auto al convenuto priva di danni, con il serbatorio del carburante pieno, sia, infine, la restituzione di essa all'attrice dell'auto con la presenza di danni
In base ai principi previsti in materia di riparto dell'onere probatorio sopra enunciati, era onere del convenuto, quale conduttore del bene noleggiato, provare il proprio adempimento e l'assenza dei danni o la non imputabilità di questi a suo carico.
, tuttavia, non ha in alcun modo provato di aver pagato il corrispettivo Controparte_1 stabilito per il noleggio e di aver tempestivamente restituito l'auto secondo le modalità contrattualmente pattuite, né che i danni presenti sulla vettura non fossero a lui imputabili.
Invero, l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata che avvengono nel corso della locazione, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa del deterioramento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico.
Deve, pertanto, ritenersi accertato l'inadempimento del contratto di noleggio oggetto di causa e la imputabilità in capo al convenuto dei danni subiti dall'auto.
4. L'attrice ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere il pagamento del prezzo del noleggio e della somma stabilita a titolo di penale per il mancato rifornimento del pieno ci carburante, come stabilito in contratto, oltre i danni subiti.
pag. 7 In ragione di quanto stabilito in contratto, ai sensi degli artt. 1218 e 1382 c.c., tenuto conto degli accertati inadempimenti contrattuali, deve essere quindi riconosciuto il diritto al pagamento della somma di euro 915,00 aa titolo di corrispettivo per il noleggio dell'auto e quello di euro 500,00 a titolo di penale.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento dei danni, giova rammentare il principio secondo il quale: “nell'ipotesi di inadempimento contrattuale non basta dimostrare che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento, ma è necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo. In tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve anche essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità” (Cass. civ., 24632/2015). Negli stessi termini si è espressa anche la giurisprudenza di merito laddove si è affermato che “in tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cc, che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine, l'art. 1218 cc, che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento” (Tribunale di Roma 16038/2019).
Da tali principi deriva che sotto il profilo del quantum l'obbligazione risarcitoria deve essere circoscritta esclusivamente ai pregiudizi che sono stati oggetto di specifica dimostrazione attraverso la produzione documentale.
Ne consegue, alla stregua delle precisazioni effettuate dall'attrice in corso di causa, e della documentazione prodotta circa il costo sostenuto per le riparazioni dell'auto dell'attrice e della somma sborsata a titolo transattivo in favore del terzo danneggiato, che devono essere riconosciuti, rispettivamente, gli ulteriori importi di euro 1.975,98 e di euro
800,00.
pag. 8 Non può, invece, essere accolta la richiesta di riconoscimento della somma di euro
1.455,14 a titolo di spese legali relative alla fase stragiudiziale della presente controversia, anche in relazione alla fase dello svolgimento della negoziazione assistita.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova.
In sostanza, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche: Corte di
Appello di Milano sentenza n. 900/2023; Corte di Appello di Genova sentenza n. 170/2024;
Tribunale di Roma sentenza n. 8600/2024; Tribunale di Milano sentenza n. 3347/2024;
Tribunale di Foggia sentenza n. 2261/2023; Tribunale di Massa sentenza n. 291/2024;
Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025; Tribunale di
Catanzaro, sentenza n. 1467/2023).
Non avendo provato l'attrice di aver corrisposto al difensore alcuna somma per le prestazioni in discorso, la richiesta deve essere disattesa.
5. Per tutto quanto sopra, in parziale accoglimento della domanda, deve essere dichiarato il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento della complessiva somma di euro
4.190,00
6. Le spese di lite, compensate per un quinto ex art. 92 comma 2 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda, seguono per il resto il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, in base ai valori medi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-
8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro
425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase pag. 9 decisionale, euro 851,00. Il tutto ridotto di un quinto), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese della c.t.u. vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Parte_1
, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: Parte_3
A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ad ottenere il pagamento Parte_1 della complessiva somma di euro 4.190,00 da parte di;
Parte_3
B) compensa le spese processuali per un quinto e condanna al Parte_3 pagamento della residua parte in favore di , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 220.56 per esborsi ed euro 2.041,60 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a.
e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Marcello Brancaccio e
Marcello Pepe, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
C) pone le spese di c.t.u. a carico di . Parte_3
Torre Annunziata, 26 maggio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 10