Articolo 6 della Legge 29 gennaio 1986, n. 32
Articolo 5Articolo 7
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22 febbraio 1986
Art. 6.
Nelle ipotesi previste dall' articolo 1201-bis del codice della navigazione e dal precedente articolo 5, il Ministro dei trasporti puo' sospendere le licenze, gli attestati e le qualificazioni aeronautiche per un periodo massimo di un anno.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1986