Art. 6.
Nelle ipotesi previste dall' articolo 1201-bis del codice della navigazione e dal precedente articolo 5, il Ministro dei trasporti puo' sospendere le licenze, gli attestati e le qualificazioni aeronautiche per un periodo massimo di un anno.
Nelle ipotesi previste dall' articolo 1201-bis del codice della navigazione e dal precedente articolo 5, il Ministro dei trasporti puo' sospendere le licenze, gli attestati e le qualificazioni aeronautiche per un periodo massimo di un anno.