Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 46 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a NOVARA (NO) il 26/02/1980. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MITTINO PIETRO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E c.f. ) nt. a PALERMO (PA) il 02/04/1976 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio, contratto tra la sig.ra e il , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre il collocamento presso la mamma a Novara in Via Casorati n. 80 di e Per_1 CP_2 Persona_2 alla mamma e disporre anche l'affidamento esclusivo dei figli minori: , Parte_1 Persona_3 Per_4
e alla sig.ra in modo da consentirle l'esercizio esclusivo della responsabilità
[...] Persona_2 Parte_1 genitoriale. c) disporre in capo al sig. l'obbligo di versare un contributo al mantenimento dei tre figli nella Controparte_1 misura di € 200,00 mensili ciascuno, quindi complessivamente € 600,00 al mese.
Pag. 1
a carico. e) disporre la perdita del cognome per la sig.ra . Per_2 Parte_1
In via istruttoria, si chiede di ammette prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che e sono in carico esclusivamente alla mamma, che coordina ed organizza tutte Per_1 CP_2 Per_2 le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
2) Vero che lei coadiuva la sig.ra accompagnandola a scuola o alle varie attività extrascolastiche i minori T_
e;
Per_1 CP_2 Persona_2
3) Vero che nel corso degli ultimi 12 mesi non ha mai visto il sig. giungere a Novara in visita ai Controparte_1 figli;
4) Vero che nel corso degli ultimi 1.2 mesi non ha mai visto arrivare per i minori e Per_1 CP_2 Per_2
doni o lettere o telefonate da parte del sig. .
[...] Controparte_1
Si indicano a testi su tutti capitoli: residente in [...] a Novara, residente Tes_1 Tes_2 in Via Casorati n. 74 a Novara, residente in [...]
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 10/01/2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con n data 2.4.2005 trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1 del Comune di Novara, atto di matrimonio 20, n. registro atto matrimonio I , serie A. Dall'unione tra le parti nascevano: in data 30.5.2007, , in data 6.12.2008, e Per_1 CP_2 Per_2 in data 5.1.2013, tutti minorenni e non economicamente autosufficienti. Con sentenza n.578 emessa in data 3.12.2020, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi, alle seguenti conclusioni:
“
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e , sposati a Novara, il Parte_1 Controparte_1
2.04.2005;
2. dispone l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. dispone che il sig. avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli liberamente, previa assunzione di accordi con Per_2 la signora tenuto conto delle esigenze scolastiche e ludico-ricreative dei minori e lavorative dei genitori e, in T_ difetto di accordi, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica;
- due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il mercoledì, dalle ore 16.00 a dopo cena e, comunque, non oltre le ore 21.00, nella settimana in cui terrà con sé i minori nel fine settimana;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, con pernottamento, e riaccompagnamento della prole a casa della madre il giovedì sera entro le ore 21.00 nella settimana in cui non terrà con sé i minori nel fine settimana. Dispone che, durante le vacanze natalizie, i minori staranno un anno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza. Dispone che i minori trascorreranno metà del periodo delle vacanze pasquali con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, in maniera tale che un anno stiano con il padre il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza.
Pag. 2 Dispone che tutte le ulteriori festività e ponti, civili e religiose, saranno trascorsi dai minori con ciascun genitore in via alternata, di anno in anno. Dispone, quanto alle vacanze estive, che ciascun genitore trascorrerà tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre due settimane con i figli, in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé i figli le prime due settimane di agosto – dal primo venerdì del mese Per_2 di agosto al venerdì della seconda settimana successiva al prelievo – negli anni pari, mentre potrà tenerli con sé le seconde due settimane di agosto - dal terzo venerdì del mese di agosto al venerdì della seconda settimana successiva al prelievo - negli anni dispari. Dispone che il compleanno di e , in accordo con i genitori, sarà festeggiato sia con la mamma Per_1 CP_2 Per_2 che con il papà, in separati momenti ed, in difetto di accordo, un anno con uno ed un anno con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza;
4. dispone che il sig. , dalla mensilità di dicembre 2020, corrisponda alla signora a titolo di contributo Per_2 T_ al mantenimento della prole, l'importo mensile complessivo di euro 540,00 (euro 180,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Torino. Resta fermo il diritto della signora a percepire gli assegni familiari in quanto collocataria prevalente della prole;
T_
5. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficiale di Stato civile del Comune di NOVARA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6. spese di lite integralmente compensate tra le parti”. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo dei minori, rappresentando come il padre fosse, di fatto, resosi irreperibile, non frequentando più i figli minori. Ancora, il resistente non provvedeva a versare quanto previsto a titolo di mantenimento in favore dei figli.
* Con istanza depositata in data 2.4.2024, parte ricorrente chiedeva di “autorizzare il minore Per_3
a rivolgersi alla psicologa dott.ssa presso lo sportello di ascolto psicologico individuale
[...] Controparte_3 all'interno della scuola, Istituto Tecnico Tecnologico 'Giacomo Fauser' a Novara”, rappresentando come il padre, seppur notiziato di quanto sopra, non aveva rilasciato il proprio consenso né aveva manifestato ragioni di dissenso.
* All'udienza del 31.10.2024, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1 nel corso dell'interrogatorio libero, dichiarava: “io vivo con il mio attuale compagno, Parte_1 ed i miei tre figli. Non vedo e non sento mio marito, che non si fa sentire neanche con i miei figli. I Tes_1 miei figli non lo vedono da circa due anni;
non lo sentono telefonicamente da circa 5 mesi. Non so dove si trovi, non so se lavora. Non ha mai pagato il mantenimento”. Il difensore di parte ricorrente rinunciava alle richieste istruttorie in atti. Il Giudice, adottati i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova, invitava le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione.
*
2. La declaratoria di scioglimento del matrimonio La domanda relativa allo Scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Pag. 3 quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 578/2020. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902).
Pag. 4 Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, in continuità con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., che debba essere disposto l'affido esclusivo dei minori e alla madre, Per_1 CP_2 Persona_2 con collocamento prevalente delle stesse presso la ricorrente. In particolare, quanto alla figura paterna è emerso come non mantenga alcun Controparte_1 serio ed apprezzabile contatto con i minori, limitandosi a sporadiche telefonate, peraltro terminate da circa sei mesi. Ancora, non risulta come il resistente, che neppure si è costituito in giudizio, si sia mai interessato, né da un punto di vista spirituale che materiale, alla vita dei minori, neppure contribuendo al loro mantenimento. Deve, poi, evidenziarsi che la circostanza che il padre abbia arbitrariamente interrotto i contatti con i minori e la madre stia pregiudicando i figli, atteso che lo stesso neppure presta il consenso per far sì che frequenti uno psicologo, come dallo stesso richiesto. Per_1
Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per i minori e contrario al loro interesse, non apparendo il padre come dotato di sufficienti capacità genitoriali. Al contrario, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto tra i minori e la madre, la quale è in grado di prendersi pienamente cura dei figli in tutti gli aspetti. Né vi sono segnali che la madre abbia indirizzato i figli verso forme di rifiuto padre. Sulla scorta di quanto sopra ritiene il Tribunale di dover disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre. Per quanto concerne gli incontri tra il padre ed i figli, allo stato, il potrà incontrare i Per_2 minori liberamente, previo accordo tra i genitori e, in ogni caso, secondo il calendario già stabilito in sede di separazione con sentenza n. 578/2020. Ovviamente quanto sopra presuppone che il resistente riprenda volontariamente i contatti con i propri figli.
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4. Sul mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento della figlia minorenne della coppia deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dalle dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente emergono, per l'anno di imposta 2020, un reddito lordo di € 23.099,00 e per l'anno di imposta 2021, un reddito lordo di € 21.225,00. Le condizioni reddituali della resistente sono, dunque, similari a quelle dell'anno in cui è stata pronunciata la separazione. Deve, però, evidenziarsi come la ricorrente si faccia interamente cura del mantenimento dei figli minorenni, per il quale il padre non contribuisce né in forma diretta che indiretta. Sulla scorta di quanto sopra, considerata l'età dei minori, le esigenze presumibili degli stessi e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento della prole gravino sulla madre, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 200,00 per ciascun figlio e così per complessivi € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Giova, peraltro, evidenziare come già in sede di separazione era previsto un contributo al mantenimento dell'importo di € 180,00 per ciascun figlio, importo che, considerato l'aumento ISTAT, sarebbe oggi superiore a quanto richiesto dalla ricorrente. Stante l'affidamento esclusivo dei minori, l'assegno unico dovrà essere percepito dalla madre.
5. L'istanza ex art. 473 bis.38 c.p.c. L'istanza volta ad autorizzare il minore a rivolgersi alla psicologa dott.ssa Persona_5 [...]
presso lo sportello di ascolto psicologico individuale all'interno della scuola, Istituto CP_3
Tecnico Tecnologico 'Giacomo Fauser' a Novara, merita pieno accoglimento.
Come è noto, l'art. 337 ter co. 3 c.c. prevede che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”. Il giudice, quindi, come soggetto super partes, è chiamato espressamente, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propri dissidi ideologico-culturali e le correlate convinzioni e di stabilire, di comune accordo, le linee educative. La decisione non resta arbitraria ma deve essere assunta secondo un criterio stabilito dalla legge, quello dell'esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, nel caso concreto in esame. Ed invero, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione -condivisa da questo Giudice- ha affermato che «in materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata» (così da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26820 del 19/09/2023; si vedano anche Sez. 1, Ordinanza n. 21553 del 27/07/2021, Cass. n.1196/2005; Cass. n.25310/2020; Cass. n.21553/2021; Cass. n.6802/2023).
Pag. 6 La scelta del giudice, quindi, deve essere indirizzata non facendo prevalere le personali convinzioni sull'interesse morale e materiale del minore, che va individuato considerando, innanzi tutto, l'età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico/fisico e formativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventuali documentate circostanze fattuali individualizzanti proprie del bambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudice ritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi al minore acquisiti nella fase istruttoria. Orbene, applicando i suesposti principi nel caso di specie, ritiene il Collegio che quanto richiesto dalla ricorrente meriti pieno accoglimento. Il minore, oramai diciassettenne, ha chiesto la possibilità di rivolgersi allo psicologo dell'istituto scolastico dallo stesso frequentato;
il padre, senza alcuna ragione e seppur tempestivamente informato dalla madre a mezzo e-mail non ha manifestato il proprio consenso né ha evidenziato motivi di contrarietà. Sulla scorta di quanto sopra, deve dunque autorizzarsi il ricorrente a consentire al minore Per_3
a rivolgersi alla psicologa dott.ssa ovvero ad altro professionista presso lo
[...] Controparte_3 sportello di ascolto psicologico individuale all'interno della scuola, Istituto Tecnico Tecnologico 'Giacomo Fauser' a Novara.
6. Spese di lite La totale soccombenza di parte resistente determina la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali. In particolare, anche con riferimento all'istanza ex art. 473 bis.38 c.p.c., giova evidenziare che il resistente non fornendo il consenso al ricorrente, ha reso indispensabile l'instaurazione del giudizio, nel quale poi neppure si è costituito. Per tali motivi le spese processuali si liquidano, avuto riguardo all'attività svolta e alla complessità della causa che consente di attestarsi sui valori minimi previsti per i giudizi di cognizione dinnanzi al Tribunale Ordinario, con valore indeterminabile a complessità bassa, applicati i valori indicati dal D.M. 55/2014, in complessivi € 3.809,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e c.p.a. se dovute, in favore di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 2.4.2005 in Novara da T_
;
[...] Controparte_1
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. affida in via esclusiva e alla madre Persona_3 Persona_4 Persona_2 [...]
con collocamento presso la stessa, prevedendo in ogni caso che le decisioni di cui T_ all'art. 337-quater, co. 3, c.c. siano congiuntamente assunte dai genitori;
5. dispone che ossa vedere e frequentare i figli minori liberamente, previo Controparte_1 accordo tra i genitori, e, in difetto, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica;
- due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il mercoledì, dalle ore 16.00 a dopo cena e, comunque, non oltre le ore 21.00, nella settimana in cui terrà con sé i minori nel fine settimana;
Pag.
7 - un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, con pernottamento, e riaccompagnamento della prole a casa della madre il giovedì sera entro le ore 21.00 nella settimana in cui non terrà con sé i minori nel fine settimana. Dispone che, durante le vacanze natalizie, i minori staranno un anno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza. Dispone che i minori trascorreranno metà del periodo delle vacanze pasquali con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore, in maniera tale che un anno stiano con il padre il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza. Dispone che tutte le ulteriori festività e ponti, civili e religiose, saranno trascorsi dai minori con ciascun genitore in via alternata, di anno in anno. Dispone, quanto alle vacanze estive, che ciascun genitore trascorrerà tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre due settimane con i figli, in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere con sé i figli le Per_2 prime due settimane di agosto – dal primo venerdì del mese di agosto al venerdì della seconda settimana successiva al prelievo – negli anni pari, mentre potrà tenerli con sé le seconde due settimane di agosto - dal terzo venerdì del mese di agosto al venerdì della seconda settimana successiva al prelievo - negli anni dispari. Dispone che il compleanno di e in accordo con i genitori, sarà Per_1 CP_2 Per_2 festeggiato sia con la mamma che con il papà, in separati momenti ed, in difetto di accordo, un anno con uno ed un anno con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza;
6. obbliga corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per li figli Controparte_1
e , l'importo mensile di 600,00 euro 8pari ad € 200,00 per ciascuno), da Per_1 CP_2 Per_2 versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia , secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
8. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
9. autorizza a consentire al minore a rivolgersi alla psicologa Parte_1 Persona_3 dott.ssa ovvero ad altro professionista presso lo sportello di ascolto psicologico Controparte_3 individuale all'interno della scuola, Istituto Tecnico Tecnologico 'Giacomo Fauser' a Novara.
10. condanna l pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e c.p.a. se dovute.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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