Articolo 25 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 24Articolo 26
Versione
4 maggio 1973
>
Versione
16 settembre 2003
Art. 25.
Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio

Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale ((. . .)) e' punito ai sensi dell' art. 635, n. 3 del codice penale .
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale ((. . .)) e' punito ai sensi dell' art. 639 del codice penale , ma si procede d'ufficio.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente