Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio
Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale ((. . .)) e' punito ai sensi dell' art. 635, n. 3 del codice penale .
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale ((. . .)) e' punito ai sensi dell' art. 639 del codice penale , ma si procede d'ufficio.