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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2366/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005178507000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005178507000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249005178507000 notificata a mezzo PEC il 09/07/ 2024 limitatamente alla cartella n. Cartella n. 03020120014544944000, asseritamente notificata il 27/11/2012 avente ad oggetto IRPEF, sanzioni e interessi del 2008 per un importo complessivo di € 2.953,89.
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
1) Mancata notifica avviso di accertamento e mancata notifica cartella di pagamento. Assume che l'intimazione di pagamento, unitamente alla cartella sottesa, si palesa affetta da nullità assoluta in ragione del fatto che la sua emissione non risulta essere stata preceduta dalla notificata al ricorrente della cartella n. 03020120014544944000 e, ancor prima, dalla notifica dell'avviso di accertamento, presupposto e propedeutico all'emissione della cartella esattoriale.
2) Decadenza dei termini di riscossione ex art. 25, d.p.r. n. 602/73 (Irpef, Iva e Registro). Eccepisce che essendo la cartella impugnata relativa ad Irpef la stessa è radicalmente nulla, atteso che è relativa a tributi del 2008 e non v'è alcuna prova della tempestiva notifica degli avvisi di accertamento o delle cartelle esattoriali medesime.
3) Prescrizione crediti erariali. Precisa che tutti i tributi richiesti appaiono ampliamente prescritti termine di prescrizione dell'Irpef, quale prestazione periodica inquadrabile nella disciplina di cui all'art. 2948, n. 4, c.
c., è quinquennale.
4) Prescrizione degli interessi e delle sanzioni. Rileva che il termine di prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, nel caso di specie, risulta decorso.
Chiede, pertanto, a questa Corte:
1) nel merito, accogliere il ricorso dichiarando la nullità e/o illegittimità parziale dell'intimazione
03020249005178507000 notificata a mezzo PEC il 09/07/2024 relativamente alla cartella n.
03020120014544944000, asseritamente notificata il 27/11/2012 avente ad oggetto IRPEF, sanzioni e interessi del 2008 per un importo complessivo di € 2.953,89; 2) in subordine, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzione ed interessi;
3) condannare le resistenti, in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 e successivi aggiornamenti.
L'Agenzia delle Entrate – OS non si costituisce in giudizio mente provvede a farlo l'Agenzia Delle
Entrate, Direzione Provinciale di TA che contesta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede
1) il rigetto del ricorso;
2) la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 13/01/2026 il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni in atti e chiede il rigetto del ricorso. Il Giudice Monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è limitato alla parte dell'intimazione che riguarda crediti portati dalla cartella specificamente indicata Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
Secondo la prospettazione del ricorrente allo stesso non è mai stata notificata la cartella di pagamento nr
03020120014544944000 sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata relativamente alla quale si chiede il parziale annullamento.
La Commissione osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Ciò detto deve ritenersi, in linea col costante indirizzo giurisprudenziale, che l'intimazione di pagamento, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, è un atto impugnabile innanzi le
Commissioni tributarie, ma a condizione che non sia mai stata notificata al ricorrente la prodromica cartella di pagamento. In caso contrario, il ricorso è inammissibile.
Orbene, deve rilevarsi che dagli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec all'indirizzo Email_4 dei seguenti atti:
1) preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600009192000 notificato in data 22/09/2016;
2) intimazione di pagamento nr 03020199000145446000 notificata in data 12/03/2019;
3) intimazione nr 03020239000332214000 notificata in data 14/02/2023.
Tutti i suindicati atti hanno, tra gli altri, sottesa la cartella in contestazione.
Gli stessi non sono risultati impugnati e, pertanto, hanno cristallizzato quanto in essi contenuto compresa la notifica in data 27/11/2012 della cartella n. 03020120014544944000.
Dimostrata, pertanto, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica della cartella.
Non può, dunque, non prendersi atto che risultano precluse tutte le eccezioni relative all'atto presupposto all'intimazione di pagamento, ossia la cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente, tra i quali deve ricomprendersi anche l'eccezione di decadenza e di prescrizione per decorrenza del termine maturato prima della notifica delle cartelle di pagamento;
con la mancata opposizione
, nei termini previsti, le cartelle sottese all'impugnato provvedimento sono divenuti autonomi titoli esecutivi, salvo l'inesistenza della pretesa tributario per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle.
Tale ultimo rilievo, stante l'eccezione di prescrizione, impone di verificare se la prescrizione della pretesa tributaria sia eventualmente maturata per il decorso del termine successivamente alla notifica della cartella di pagamento e da decorrere dalla data della predetta notifica.
Il termine di prescrizione della pretesa portata dalla cartella di pagamento segue quella del tributo a cui si riferisce, rilevandosi che in materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede, mentre solo ove non sia previsto un diverso termine il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., è di dieci anni
Ciò posto, deve rilevarsi che a proposito della questione circa i termini prescrizionali applicabili alle cartelle di pagamento notificate e “cristallizzatesi”, attesa la mancata opposizione del contribuente debitore, in un credito irretrattabile, occorre procedere ad alcune precisazioni sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare con la recente sentenza della Corte di cassazione S. U. del 17.11.2016 n. 23397, adottata con riguardo alla disciplina della prescrizione dei contributi Inps, ma valido per ogni tipo di credito/tributo, si precisa che “ La cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale”, giacché la disposizione di cui all'art. 2953 c.c. “si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”.
Le SS. UU. della cassazione con la richiamata pronuncia hanno avuto modo, peraltro, di precisare che “"è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione
" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
La questione, dunque, è quella di verificare quale sia la “prescrizione (sostanziale)” prevista per la specifica prestazione, e in particolare verificare se nel caso concreto tale prescrizione (sostanziale) sia più breve di quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Ciò posto si rileva che la cartella contestata è relativa IVA e in materia di Imposte sul reddito, i tributi erariali,
(IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ...) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile)
In proposito la Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette "prestazioni periodiche".
I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche.
Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cass. 23 marzo
2021, n. 8120; Cass. 29 luglio 2020, n. 16232; Cass 24322/14; Cass. Sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4283).
Ciò posto dimostrata l'avvenuta notifica, a mezzo pec del preavviso di fermo amministrativo nr
03080201600009192000 in data 22/09/2016, dell'intimazione di pagamento nr 03020199000145446000 in data 12/03/2019 ed, infine, in data 14/02/2023, dell'intimazione nr 03020239000332214000 che hanno interrotto i termini di prescrizione, ne consegue che dalla data del 14/02/2023 di notifica dell'ultimo atto interruttivo, ovvero l'intimazione nr 03020239000332214000, a quella del 09/07/2024 dell'intimazione di pagamento n. 03020249005178507000 oggi impugnata alcun termine di prescrizione risulta essere maturato neanche in relazione a sanzioni ed interessi.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di TA in composizione monocratica rigetta il ricorso-
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente che si liquidano in complessive € 923,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti.
TA, 13/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2366/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - TA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005178507000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005178507000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249005178507000 notificata a mezzo PEC il 09/07/ 2024 limitatamente alla cartella n. Cartella n. 03020120014544944000, asseritamente notificata il 27/11/2012 avente ad oggetto IRPEF, sanzioni e interessi del 2008 per un importo complessivo di € 2.953,89.
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
1) Mancata notifica avviso di accertamento e mancata notifica cartella di pagamento. Assume che l'intimazione di pagamento, unitamente alla cartella sottesa, si palesa affetta da nullità assoluta in ragione del fatto che la sua emissione non risulta essere stata preceduta dalla notificata al ricorrente della cartella n. 03020120014544944000 e, ancor prima, dalla notifica dell'avviso di accertamento, presupposto e propedeutico all'emissione della cartella esattoriale.
2) Decadenza dei termini di riscossione ex art. 25, d.p.r. n. 602/73 (Irpef, Iva e Registro). Eccepisce che essendo la cartella impugnata relativa ad Irpef la stessa è radicalmente nulla, atteso che è relativa a tributi del 2008 e non v'è alcuna prova della tempestiva notifica degli avvisi di accertamento o delle cartelle esattoriali medesime.
3) Prescrizione crediti erariali. Precisa che tutti i tributi richiesti appaiono ampliamente prescritti termine di prescrizione dell'Irpef, quale prestazione periodica inquadrabile nella disciplina di cui all'art. 2948, n. 4, c.
c., è quinquennale.
4) Prescrizione degli interessi e delle sanzioni. Rileva che il termine di prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi, nel caso di specie, risulta decorso.
Chiede, pertanto, a questa Corte:
1) nel merito, accogliere il ricorso dichiarando la nullità e/o illegittimità parziale dell'intimazione
03020249005178507000 notificata a mezzo PEC il 09/07/2024 relativamente alla cartella n.
03020120014544944000, asseritamente notificata il 27/11/2012 avente ad oggetto IRPEF, sanzioni e interessi del 2008 per un importo complessivo di € 2.953,89; 2) in subordine, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzione ed interessi;
3) condannare le resistenti, in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 e successivi aggiornamenti.
L'Agenzia delle Entrate – OS non si costituisce in giudizio mente provvede a farlo l'Agenzia Delle
Entrate, Direzione Provinciale di TA che contesta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede
1) il rigetto del ricorso;
2) la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 13/01/2026 il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni in atti e chiede il rigetto del ricorso. Il Giudice Monocratico si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è limitato alla parte dell'intimazione che riguarda crediti portati dalla cartella specificamente indicata Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
Secondo la prospettazione del ricorrente allo stesso non è mai stata notificata la cartella di pagamento nr
03020120014544944000 sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata relativamente alla quale si chiede il parziale annullamento.
La Commissione osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Ciò detto deve ritenersi, in linea col costante indirizzo giurisprudenziale, che l'intimazione di pagamento, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, è un atto impugnabile innanzi le
Commissioni tributarie, ma a condizione che non sia mai stata notificata al ricorrente la prodromica cartella di pagamento. In caso contrario, il ricorso è inammissibile.
Orbene, deve rilevarsi che dagli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec all'indirizzo Email_4 dei seguenti atti:
1) preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600009192000 notificato in data 22/09/2016;
2) intimazione di pagamento nr 03020199000145446000 notificata in data 12/03/2019;
3) intimazione nr 03020239000332214000 notificata in data 14/02/2023.
Tutti i suindicati atti hanno, tra gli altri, sottesa la cartella in contestazione.
Gli stessi non sono risultati impugnati e, pertanto, hanno cristallizzato quanto in essi contenuto compresa la notifica in data 27/11/2012 della cartella n. 03020120014544944000.
Dimostrata, pertanto, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica della cartella.
Non può, dunque, non prendersi atto che risultano precluse tutte le eccezioni relative all'atto presupposto all'intimazione di pagamento, ossia la cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente, tra i quali deve ricomprendersi anche l'eccezione di decadenza e di prescrizione per decorrenza del termine maturato prima della notifica delle cartelle di pagamento;
con la mancata opposizione
, nei termini previsti, le cartelle sottese all'impugnato provvedimento sono divenuti autonomi titoli esecutivi, salvo l'inesistenza della pretesa tributario per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle.
Tale ultimo rilievo, stante l'eccezione di prescrizione, impone di verificare se la prescrizione della pretesa tributaria sia eventualmente maturata per il decorso del termine successivamente alla notifica della cartella di pagamento e da decorrere dalla data della predetta notifica.
Il termine di prescrizione della pretesa portata dalla cartella di pagamento segue quella del tributo a cui si riferisce, rilevandosi che in materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede, mentre solo ove non sia previsto un diverso termine il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., è di dieci anni
Ciò posto, deve rilevarsi che a proposito della questione circa i termini prescrizionali applicabili alle cartelle di pagamento notificate e “cristallizzatesi”, attesa la mancata opposizione del contribuente debitore, in un credito irretrattabile, occorre procedere ad alcune precisazioni sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare con la recente sentenza della Corte di cassazione S. U. del 17.11.2016 n. 23397, adottata con riguardo alla disciplina della prescrizione dei contributi Inps, ma valido per ogni tipo di credito/tributo, si precisa che “ La cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale”, giacché la disposizione di cui all'art. 2953 c.c. “si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”.
Le SS. UU. della cassazione con la richiamata pronuncia hanno avuto modo, peraltro, di precisare che “"è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione
" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
La questione, dunque, è quella di verificare quale sia la “prescrizione (sostanziale)” prevista per la specifica prestazione, e in particolare verificare se nel caso concreto tale prescrizione (sostanziale) sia più breve di quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
Ciò posto si rileva che la cartella contestata è relativa IVA e in materia di Imposte sul reddito, i tributi erariali,
(IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ...) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile)
In proposito la Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette "prestazioni periodiche".
I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi "prestazioni periodiche", in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la "causa debendi continuativa", che caratterizza le prestazioni periodiche.
Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cass. 23 marzo
2021, n. 8120; Cass. 29 luglio 2020, n. 16232; Cass 24322/14; Cass. Sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4283).
Ciò posto dimostrata l'avvenuta notifica, a mezzo pec del preavviso di fermo amministrativo nr
03080201600009192000 in data 22/09/2016, dell'intimazione di pagamento nr 03020199000145446000 in data 12/03/2019 ed, infine, in data 14/02/2023, dell'intimazione nr 03020239000332214000 che hanno interrotto i termini di prescrizione, ne consegue che dalla data del 14/02/2023 di notifica dell'ultimo atto interruttivo, ovvero l'intimazione nr 03020239000332214000, a quella del 09/07/2024 dell'intimazione di pagamento n. 03020249005178507000 oggi impugnata alcun termine di prescrizione risulta essere maturato neanche in relazione a sanzioni ed interessi.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di TA in composizione monocratica rigetta il ricorso-
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente che si liquidano in complessive € 923,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti.
TA, 13/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla