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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1214/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI RE FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6572/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3324/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240027153575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7413/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 9.7.2024 Ricorrente_1 propose avverso l'Agenzia delle Entrate ON ricorso per impugnare la cartella di pagamento notificata in data
11.05.2024 riferita al mancato pagamento della tassa di circolazione del 2018, lamentando la prescrizione per decorrenza del termine triennale di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate ON si costituì eccependo la mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore Regione Campania, e deducendo l'infondatezza del ricorso.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso sulla base della seguente motivazione: «La parte non contesta la notifica dell'atto prodromico, non avendo inteso citare l'ente impositore ex art. 14, comma 6 bis, Dpr n. 456 del 1992. Quindi, non risulta decorso il termine di prescrizione, che andava computato rispetto alla data di notifica del 28 settembre 2021».
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, sostenendo che la norma richiamata dal giudice di primo grado non è applicabile in quanto in primo grado non ha lamentato l'illegittimità della notifica dell'atto presupposto ma solo la prescrizione della pretesa tributaria, e comunque dalla sua applicazione sarebbe derivato semmai l'ordine di integrare il contraddittorio e non il rigetto del ricorso. L'appellante ha inoltre sostenuto che nessun atto interruttivo è stato depositato in primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON, deducendo l'infondatezza dell'appello e sostenendo l'applicabilità del citato art. 14 per la sussistenza dei presupposti del litisconsorzio necessario.
All'esito della camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'art. 14 del D. lgs. 546/1992, nel testo novellato ratione temporis applicabile al presente giudizio, così statuisce:
“1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.
6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Orbene, in primo luogo, per l'ipotesi di mancata notifica del ricorso all'ente impositore, la norma non commina la sanzione della inammissibilità.
In secondo luogo, la norma, e in particolare il comma 6 bis, si riferisce solo all'ipotesi di atto presupposto emesso e notificato da soggetto diverso da quello che abbia emesso l'atto presupponente impugnato. Ed
è proprio l'ipotesi che si verifica nella fattispecie in esame, in cui l'Agenzia delle Entrate ON ha notificato la cartella impugnata, la quale espressamente richiama il presupposto avviso di accertamento, emesso dall'ente impositore Regione Campania. Ne consegue che la presupponente cartella impugnata e il presupposto avviso di accertamento sono stati emessi da soggetti diversi, derivandone la sussistenza del primo presupposto applicativo dell'art. 14 c. 6 bis del D. lgs. 546/1992.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sussiste anche il secondo presupposto applicativo della norma in esame, cioè i «vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto». Premesso che
è compito del Giudice interpretare la domanda alla luce del tenore complessivo dell'atto, e premesso che l'impugnata cartella chiaramente indica l'esistenza dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento (di cui è riportata anche la data di notifica del 29.9.2021) il quale, trattandosi di tassa auto, non può che essere emessa dall'ente impositore Regione Campania, va rimarcato che da un lato il contribuente ha lamentato la prescrizione della pretesa impositiva, e dall'altro, pur a fronte della indicazione della notifica del presupposto avviso di accertamento al 29.9.2021 contenuta nella cartella impugnata, ha espressamente affermato nel ricorso di primo grado che «si eccepisce la mancata notifica di qualsiasi atto sotteso all'atto esattoriale, tanto determina l'illegittimità della cartella di pagamento». Ne deriva che in primo grado il contribuente ha sostenuto la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, evidentemente per vizio di notifica.
Quindi correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alla fattispecie concreta in esame dell'art. 14 c. 6 bis del D. lgs. 546/1992.
Tuttavia non sono condivisibili le conseguenze tratte dal primo giudice dalla applicazione della norma: dalla mancata notifica del ricorso all'ente impositore che ha emesso l'atto presupposto non deriva l'effetto, sul piano del merito, che debba ritenersi non contestata la notifica dell'atto presupposto, quanto piuttosto l'effetto
è, sul piano del rito e delle verifiche in ordine alla integrità del contraddittorio, che è violato il litisconsorzio necessario, per cui il primo giudice, come chiesto anche dall'Agenzia delle Entrate ON in primo grado, avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Ne discende un vulnus al principio del contraddittorio, a cui il presente Collegio, in sede di gravame, non può che porre rimedio con lo strumento predisposto dall'art. 59 lett. B) d.lgs. n. 546/1992, secondo cui «La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (…) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato».
Ne deriva che, disattesi i motivi dell'appellante, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, e va rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione.
3. Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del 2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla parte contribuente che, pur impugnando la cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate ON, ha omesso di convenire in giudizio la Regione
Campania che aveva emesso il presupposto avviso di accertamento richiamato nella stessa cartella;
ne consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio nei confronti della regione Campania e rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 340,00 per il primo grado ed in € 430,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI RE FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6572/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3324/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240027153575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7413/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 9.7.2024 Ricorrente_1 propose avverso l'Agenzia delle Entrate ON ricorso per impugnare la cartella di pagamento notificata in data
11.05.2024 riferita al mancato pagamento della tassa di circolazione del 2018, lamentando la prescrizione per decorrenza del termine triennale di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate ON si costituì eccependo la mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore Regione Campania, e deducendo l'infondatezza del ricorso.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso sulla base della seguente motivazione: «La parte non contesta la notifica dell'atto prodromico, non avendo inteso citare l'ente impositore ex art. 14, comma 6 bis, Dpr n. 456 del 1992. Quindi, non risulta decorso il termine di prescrizione, che andava computato rispetto alla data di notifica del 28 settembre 2021».
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, sostenendo che la norma richiamata dal giudice di primo grado non è applicabile in quanto in primo grado non ha lamentato l'illegittimità della notifica dell'atto presupposto ma solo la prescrizione della pretesa tributaria, e comunque dalla sua applicazione sarebbe derivato semmai l'ordine di integrare il contraddittorio e non il rigetto del ricorso. L'appellante ha inoltre sostenuto che nessun atto interruttivo è stato depositato in primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON, deducendo l'infondatezza dell'appello e sostenendo l'applicabilità del citato art. 14 per la sussistenza dei presupposti del litisconsorzio necessario.
All'esito della camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'art. 14 del D. lgs. 546/1992, nel testo novellato ratione temporis applicabile al presente giudizio, così statuisce:
“1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.
6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Orbene, in primo luogo, per l'ipotesi di mancata notifica del ricorso all'ente impositore, la norma non commina la sanzione della inammissibilità.
In secondo luogo, la norma, e in particolare il comma 6 bis, si riferisce solo all'ipotesi di atto presupposto emesso e notificato da soggetto diverso da quello che abbia emesso l'atto presupponente impugnato. Ed
è proprio l'ipotesi che si verifica nella fattispecie in esame, in cui l'Agenzia delle Entrate ON ha notificato la cartella impugnata, la quale espressamente richiama il presupposto avviso di accertamento, emesso dall'ente impositore Regione Campania. Ne consegue che la presupponente cartella impugnata e il presupposto avviso di accertamento sono stati emessi da soggetti diversi, derivandone la sussistenza del primo presupposto applicativo dell'art. 14 c. 6 bis del D. lgs. 546/1992.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sussiste anche il secondo presupposto applicativo della norma in esame, cioè i «vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto». Premesso che
è compito del Giudice interpretare la domanda alla luce del tenore complessivo dell'atto, e premesso che l'impugnata cartella chiaramente indica l'esistenza dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento (di cui è riportata anche la data di notifica del 29.9.2021) il quale, trattandosi di tassa auto, non può che essere emessa dall'ente impositore Regione Campania, va rimarcato che da un lato il contribuente ha lamentato la prescrizione della pretesa impositiva, e dall'altro, pur a fronte della indicazione della notifica del presupposto avviso di accertamento al 29.9.2021 contenuta nella cartella impugnata, ha espressamente affermato nel ricorso di primo grado che «si eccepisce la mancata notifica di qualsiasi atto sotteso all'atto esattoriale, tanto determina l'illegittimità della cartella di pagamento». Ne deriva che in primo grado il contribuente ha sostenuto la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, evidentemente per vizio di notifica.
Quindi correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alla fattispecie concreta in esame dell'art. 14 c. 6 bis del D. lgs. 546/1992.
Tuttavia non sono condivisibili le conseguenze tratte dal primo giudice dalla applicazione della norma: dalla mancata notifica del ricorso all'ente impositore che ha emesso l'atto presupposto non deriva l'effetto, sul piano del merito, che debba ritenersi non contestata la notifica dell'atto presupposto, quanto piuttosto l'effetto
è, sul piano del rito e delle verifiche in ordine alla integrità del contraddittorio, che è violato il litisconsorzio necessario, per cui il primo giudice, come chiesto anche dall'Agenzia delle Entrate ON in primo grado, avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Ne discende un vulnus al principio del contraddittorio, a cui il presente Collegio, in sede di gravame, non può che porre rimedio con lo strumento predisposto dall'art. 59 lett. B) d.lgs. n. 546/1992, secondo cui «La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (…) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato».
Ne deriva che, disattesi i motivi dell'appellante, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, e va rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione.
3. Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del 2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla parte contribuente che, pur impugnando la cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate ON, ha omesso di convenire in giudizio la Regione
Campania che aveva emesso il presupposto avviso di accertamento richiamato nella stessa cartella;
ne consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio nei confronti della regione Campania e rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 340,00 per il primo grado ed in € 430,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge