Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 25/11/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da NO MA Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI IE Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32252 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 85460, reso da ALBERTONI AU, agente contabile per la riscossione delle entrate di pertinenza dei Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza per l’esercizio 2018, depositato in data 11 ottobre 2019;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 12 marzo 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 520 del 11 ottobre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 85460 reso dall’agente contabile RT AU, quale agente contabile responsabile della riscossione delle entrate di pertinenza dei Servizi di
pubblicità immobiliare della Direzione provinciale di Vicenza dell’Agenzia delle Entrate e relativo ai bollettari in consegna.
Rilevava il Magistrato che la Sottoscrizione del conto con firma digitale da parte dell’agente contabile è stata attestata, con nota in data 10 ottobre 2019, dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, dr.
SS RB contestualmente all’apposizione del visto di regolarità amministrativo contabile ai sensi dell’art. 623 del reg. cont. St..
L’attestazione si era resa necessaria stante l’impossibilità di caricare il file originario essendo, nelle more, scaduto il certificato di validità della firma dell’agente.
Nulla veniva detto in relazione alla firma per “visto a parificato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 123/2011 dal Direttore della Direzione Regionale delle Entrate” (come da formula apposta in calce al conto), e, prima ancora, ai sensi dell’art. 622 reg. cont. St., di cui il documento depositato presso la Sezione risultava privo.
Ritenendo, sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti, che la mancanza di parificazione del conto si traduca in un assorbente motivo di irregolarità, pur non presentando il conto ulteriori criticità (se non l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139/2 del c.g.c.), il Magistrato concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto.
Con memoria depositata in data 11 febbraio 2025, l’agente contabile provvedeva a depositare il file originario del conto, all’epoca trasmesso alla RTS per il visto di regolarità, evidenziando che lo stesso risultava avere la propria firma digitale. Depositava, inoltre, un ulteriore file, firmato dal Funzionario delegato della Direzione regionale, dr. Tagliapietra, incaricato della parificazione, avente ad oggetto la nota di trasmissione alla RTS, del conto “parificato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 123/2011”.
All’odierna udienza, non presente l’agente contabile, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale presentato dalla sig.ra AU RT, agente contabile incaricato della riscossione delle entrate di competenza dei Servizi di pubblicità Immobiliare della Direzione provinciale di Vicenza dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio 2018, relativo ai bollettari in consegna.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per superare le contestazioni mosse dal Magistrato istruttore in ordine all’irregolarità del conto connessa alla mancata parificazione del conto giudiziale da parte dell’Amministrazione.
L’agente ha prodotto, unitamente al file originario dalla stessa sottoscritto con firma digitale in data 26.2.2019, la nota prot. n. 25912 E del 12 marzo 2019 dalla quale risulta che il funzionario delegato della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, dr. Pierpaolo Tagliapietra, aveva trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato a mezzo pec in data 11 marzo 2019 il conto. In tale comunicazione, lo stesso funzionario delegato ha dichiarato che il conto oggetto di trasmissione era stato “parificato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 123/2011”.
L’avvenuta parificazione, non risultante dal conto e dalla documentazione depositata dalla RTS, può ritenersi quindi utilmente attestata anche dalla predetta dichiarazione, proveniente dallo stesso soggetto titolare della relativa competenza e la cui sottoscrizione con firma digitale è stata comprovata in atti con la produzione del relativo file.
Il difetto di parificazione rilevato dal Magistrato istruttore è, quindi, da attribuirsi esclusivamente ad erronee modalità di trasmissione e deposito del conto presso la Sezione.
3. Nel merito, il conto appare regolare, nulla ostando pertanto alla sua approvazione, con conseguente discarico dell’agente.
Sotto l’aspetto formale, il conto è redatto in conformità al Mod. 21/A, e riporta i contenuti richiesti dall’art. 621 reg. cont. St., ultimo comma, ai sensi del quale “insieme con il conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari per il rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti. Questo conto, quanto al carico, deve essere in relazione coll’uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l’intendenza di finanza”.
Il conto, infatti, espone:
-una giacenza al 3.12.2017 di mod. 720 pari a 2140 e di “assegni” pari a 9
(carico);
-nessun utilizzo nel corso del periodo di gestione;
-lo scarico, per distruzione/restituzione di n. 2140 mod. 720;
-una giacenza a fine gestione di 9 bollettari “assegni”.
4. Quanto all’omesso deposito presso la Sezione della relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l’obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione), trattandosi di adempimento estraneo alla gestione dell’agente contabile e successivo alla presentazione del conto, non può venire in rilievo ai fini della valutazione della regolarità dello stesso.
5. Alla luce di quanto suesposto, il conto può essere dichiarato regolare e l’agente può essere ammesso a discarico.
6. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32252 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile RT AU in relazione al conto giudiziale n. 85460 depositato in data 11 ottobre 2019, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica l’agente.
Non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
IE AL MA OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il
Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)