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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ex art. 702 ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7089/2020 del
Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020:
tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Erica Castelluzzo elett.te dom.ti presso lo studio del suindicato difensore sito in Casagiove (CE) alla Via Nazionale
Appia n. 193;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del ON
legale rappresentante p.t. sig. , P. IVA n. ON P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ruotolo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in 81022 – Casagiove (CE) alla Via
Paolo Borsellino n. 12; nonchè
in persona del Sindaco p.t., con Controparte_2
sede in Casagiove (Ce) alla Via Iovara, 56 rappresentato e difeso dall'Avv.
Prof. Roberto Bocchini ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gustavo
Pugliese con studio in Santa Maria Capua Vetere alla Piazza Adriano n. 27,
RESISTENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , nel ricorrere a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, hanno premesso:
- di essere comproprietari, in pari quota, della porzione di fabbricato sito in Casagiove (Ce) alla Via Nazionale Appia, avente accesso dal civico n. 197, individuato nel N.C.E.U. al foglio 6 p.lla 5204 sub 35, locale dagli stessi adibito a deposito;
- che nel mese di maggio 2016, subivano un grave danno sulla detta proprietà a causa della rottura improvvisa delle condutture idriche di appartenenza del Comune di Casagiove, su cui interveniva, in data
25/5/2016, la ditta appaltatrice per la manutenzione di _1
, su incarico del detto ON CP_3
- che detto evento dannoso sarebbe da ricondurre ad un cedimento delle condutture idriche comunali sul tratto di strada confinante col con tutta probabilità non risolto in maniera definitiva Parte_3
dall'intervento del 25/5/2016 eseguito dalla ditta appaltatrice;
- che in seguito all'intervento del 25.5.2016, il deflusso di acqua fuoriuscita dalle tubature della rete idrica comunale, s'infiltrava avanzando, giorno dopo giorno, fino a saturare, il terrapieno che separa la strada comunale dalla proprietà e provocando il crollo del muro di Parte_1
contenimento in calcestruzzo e mattoni, posto controterra;
- che le infiltrazioni di acqua penetravano anche all'interno del detto locale interrato di proprietà dei ricorrenti, causando danni alla pavimentazione, ai muri perimetrali, all'impianto elettrico, come dettagliatamente descritto e quantificato dapprima nella perizia tecnica di parte e, in seguito, dal CTU ing. , in sede di ATP ex art. 696 bis cpc;
Per_1
- che con nota del p.e.c. del 25/10/2017 e successiva del
13.11.2017 richiedevano congiuntamente al Casagiove il CP_2
risarcimento integrale dei danni subìti;
- che, in seguito a tale richiesta, il Controparte_2
provvedeva ad attivare la propria polizza assicurativa contro tali rischi, contratta con la Compagnia inglese “Lloyds” recante n°A7LTY00001G, per conto della quale interveniva l'avv. Raffaele Anastasio che comunicava dapprima l'apertura del sinistro con nota a mezzo p.e.o. del 10/11/2017 e successivamente, con nota a mezzo p.e.o. del 14/12/2017, la nomina dello studio di Napoli, nella persona dell'arch. quale perito e CP_4 CP_4
consulente fiduciario nominato dall'Ente assicurativo per l'accertamento peritale.
- che eseguita la perizia nel mese di gennaio 2018, la Compagnia
Assicuratrice, sempre tramite l'avv. Raffaele Anastasio, comunicava a mezzo p.e.c., in data 04/5/2018 (all. n°6), che “sulla base della documentazione agli atti, non è possibile procedere con il risarcimento richiesto in quanto non si ravvisa alcuna responsabilità dell'Assicurato
( nella causazione dell'evento in questione” e che “A Controparte_2
seguito di compiute indagini, è emerso come al momento in cui si è verificato fosse responsabile, per l'ordinaria manutenzione della rete idrica comunale, la ditta di , con sede in _1 ON
Casagiove, alla Via S. Prisco, I Tratto n. 9”.
- che a questo punto veniva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis., teso alla valutazione della natura e dell'entità dei danni lamentati, della quantificazione del danno subìto e dell'eventuale composizione della lite;
- che detto procedimento di ATP, iscritto al n.r.g 5132/2018, nel corso del quale si costitutivano sia il che la ditta Controparte_2
di , si definiva con il deposito _1 ON dell'elaborato peritale da parte del CTU nominato, ing. , il quale, Persona_2
constatava l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione delle parti;
Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono i ricorrenti hanno così instaurato il presente procedimento di merito chiedendo:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2
in persona del Sindaco p.t. in solido con la ditta “
[...]
” con sede in Casagiove (CE) Via S.Prisco I Tratto, in ON
persona del legale rapp.te p.t., nella causazione dei danni così come sopra descritti ed individuati nell'elaborato peritale redatto e depositato nel procedimento di ATP dall'ing. o, diversamente ed in via Persona_2
subordinata, dichiarare, all'esito del presente procedimento, esclusiva responsabile una delle due resistenti, per la produzione dei danni de quibus;
b) per l'effetto, condannare entrambe le resistenti in via solidale o, in subordine, all'esito del presente giudizio, una delle due in via esclusiva, al risarcimento di tutti i danni subiti dai locali di proprietà dei ricorrenti, sopra individuati e quantificati in € 155.282,13, occorrenti per il ripristino degli ambienti danneggiati, o per l'importo, anche maggiore, che verrà stabilito in corso di causa, in forza di quanto documentato dall'ATP indicata in premessa;
c) condannare, altresì, parte soccombente al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, derivanti dal deprezzamento dei locali de quibus, gravemente danneggiati dalle copiose infiltrazioni provenienti dalla rete idrica comunale nonché dalla perdita di chance dovuta alla mancata locazione degli stessi (vd. all. n°9), da quantificarsi in via forfettaria secondo congruità o in subordine secondo equità;
d) condannare, infine, entrambe le convenute società, in solido o chi tra esse ritenuta responsabile, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 6.949,90, sborsata per il compenso del CTU, ing. , Persona_2
come da decreto di liquidazione nel procedimento di ATP e fatture allegate;
e) con vittoria di spese e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario, in relazione sia al presente procedimento che a quello precedente di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Si è regolarmente costituita in giudizio, dapprima, la società
“ ” la quale ha eccepito: a) in primo ON
luogo, il difetto di legittimazione passiva per non essere gli invocati danni riconducibili all'intervento manutentivo della ditta;
b) in subordine,
l'assenza di responsabilità dell'accaduto, per essere interamente imputabile al ex art. 2051 c.c, Infine, invocava gli effetti della fideiussione CP_2
rilasciata dalla Finanziaria Romana per le inadempienze contrattuali. La predetta convenuta, ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della di;
-Nel merito, Parte_4 ON
ritenere insussistente in capo alla ditta Idrotermogas di CI EN qualsiasi responsabilità per i danni subiti dall'immobile di proprietà dei sig.ri , i quali sono da imputarsi solo ed esclusivamente in capo Parte_1
al Comune di Casagiove per tutti i motivi esposti;
-In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi
e nei termini stabiliti dalla legge. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Infine, si è costituito in giudizio anche il il Controparte_2
quale nell'opporsi all'avversa domanda, ha dedotto: a) la nullità del ricorso di accertamento tecnico preventivo per genericità del petitum e della causa petendi, nonché della esposizione delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata;
b) nel merito, l'infondatezza del ricorso per essere stata la manutenzione della condotta idrica affidata alla ON
.
[...]
Sulla scorta di quanto precede, l'ente comunale ha rassegnato così le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, così dichiarare e provvedere: 1)in via preliminare accertare
e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso proposto;
2) nel merito rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
3 )in ogni caso accertare la responsabilità della
[...]
, con sede legale in Casagiove alla Via S. Prisco I tratto ON
9, codice fiscale p.iva Con vittoria di C.F._3 P.IVA_1
spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa, istruita in via meramente documentale e tramite l'acquisizione del fascicolo di ATP, dopo alcuni rinvii è stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2024 ed assegnata in decisione all'udienza del
12.2.2025.
*
La domanda è fondata nei termini che seguono.
1. Esame delle eccezioni preliminari.
1.1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di genericità del ricorso avanzata dal convenuto CP_2
La domanda trae fondamento dal danno subito alla proprietà dei ricorrenti a causa della rottura improvvisa delle condutture idriche di appartenenza del Comune di Casagiove che avrebbero causato l'allagamento degli interni del locale seminterrato di proprietà degli attori.
Per detti fatti i ricorrenti agiscono chiedendo al predetto ente, in solido con la ditta incaricata della manutenzione delle reti idriche che interveniva sul posto, il risarcimento di tutti i danni subiti.
In domanda appaiono adeguatamente indicati sia la causa petendi nei confronti del da individuare nella chiara affermazione di CP_2
responsabilità dell'ente per cosa in custodia e nello specifico per la rottura di una conduttura idrica, sia il petitum, da ravvisare nel richiesto risarcimento del danno patrimoniale.
1.2 Deve poi preliminarmente essere affermata sia la legittimazione attiva degli attori i quali, sulla scorta dei titoli di proprietà allegati in atti, hanno dato prova di essere titolari delle unità abitative presenti nel fabbricato risultate danneggiate all'esito delle indagini tecniche eseguite;
sia quella della società appaltatrice dei lavori, in forza della documentazione contrattuale (contratto di appalto per lavori di manutenzione della rete idrica comunale) prodotta in atti dal CP_2
2. Sulla ricostruzione dei fatti (esame della CTU).
Orbene, la prospettazione attorea, ossia che i danni siano stati causati da perdite della rete idrica comunale, ha trovato piena conferma nelle emergenze istruttorie.
Invero, dalla CTU espletata in sede di ATP, si è avuta, prima di tutto, un'adeguata rappresentazione dello stato dei luoghi e della gravità dei danni che viene nei seguenti termini descritta dal Consulente d'ufficio: “Appena avuto accesso al luogo oggetto di causa si è subito sentito un forte odore di marcio causato dalla muffa che si era generata sulle parti in legno delle pareti divisorie. Camminando sul pavimento composto in materiale legnoso rivestito di plastica (finto parquet) questo è apparso ancora zuppo di acqua
e nero di muffa. Sul perimetro delle pareti laterali era ancora ben visibile il segno lasciato dall'acqua penetrata nel seminterrato: una alone di circa
10/15 cm di altezza che correva lungo gran parte del perimetro del locale.
Arrivati al punto dove si sono verificate le infiltrazioni di acqua (in corrispondenza della via Appia) la situazione si presentava peggiore rispetto a quanto sinora rilevato. Le copiose infiltrazioni avevano fatto crollare un muro posto controterra composto di mattoni di calcestruzzo vibrocompresso al quale erano ancorate le strutture di sostegno del controsoffitto che di conseguenza era venuto giù portando con se la parte di impianti ad esso connessa. Le pareti e le parti strutturali dell'edificio apparivano ricoperte di muffa ed il cattivo odore era ancora più forte. Il pavimento era in gran parte impraticabile per la presenza delle parti crollate. Lo scrivente tecnico CTU provvedeva a rilevare le strutture portanti e ad eseguire un rilievo fotografico dei luoghi. La forte insalubrità del luogo impediva il completo rilievo delle strutture, ma comunque si è riuscito ad acquisire elementi sufficienti per lo scopo della presente perizia”.
I danni individuati dal perito, sono in particolare stati i seguenti:
“ribaltamento muro di fodera in mattoni di lapillo a ridosso della strada provinciale via Appia;
danneggiamento pavimento in finto parquet sull'intera superficie;
danni alle pareti divisorie in cartongesso, danni alla controsoffittatura con conseguente ribaltamento della struttura portante;
danni agli impianti elettrici;
danni alle pareti;
danni ai battiscopa;
danni a parti di intonaco”.
Quanto al nesso causale, il perito individua con sicurezza la causa dei danni nella “rottura di qualche tubazione della rete idrica comunale che con il tempo ha determinato, al momento della saturazione della sede stradale, l'infiltrazione”.
Dai sopralluoghi è poi emerso che l'intervento di manutenzione richiesto dall'Amministrazione comunale, in data 25.5.2016 avrebbe riguardato, con ogni probabilità, la tubazione che ha causato i danni.
Ciò premesso, il CTU evidenzia che in base all'art. 2 del contratto di appalto stipulato con la quest'ultima aveva l'incarico di _1
provvedere alla manutenzione delle tubature idriche (cfr:
“L'Amministrazione conferisce all'impresa “ ON
” che come sopra generalizzata accetta senza alcuna riserva, la
[...]
Manutenzione della rete idrica sul territorio Comunale e dell'impianto di sollevamento in Località cave Alte meglio descritti nei relativi capitolati speciali di Appalto”) e che al successivo art. 5 del medesimo contratto era altresì precisato che “E' comprensivo nell'importo contrattuale suddetto la realizzazione degli interventi migliorativi proposti nell'offerta coma da plico “B” costituito da: Mappatura reale delle reti idriche cittadine e contestuale ricerca di perdite non affioranti……”.
Tale corredo probatorio, confortato anche dalla documentazione fotografica versata in atti, consente di affermare con ragionevole certezza che il danno patrimoniale lamentato dagli attori sia eziologicamente riconducibile alla perdita della rete idrica comunale.
Di seguito le implicazioni in punto di responsabilità.
3. Sulla responsabilità.
3.1 Al fine di accertare la responsabilità delle parti convenute è opportuna una breve premessa in diritto.
La questione va inquadrata nell'ambito della tematica della responsabilità per danni derivati ai terzi dalla rete idrica comunale, allorquando l'ente abbia affidato in appalto a terzi i lavori di manutenzione della stessa.
È noto che la rete idrica, al pari di quella fognaria rientra nella disponibilità del che, come custode, risponde - ai sensi dell'art. CP_2
2051 c.c. - dei danni eziologicamente ad essi collegati, salvo la prova del fortuito (si v. ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665;
Trib. Foggia n. 2386/2024; Tribunale Napoli Nord sez. I, 05/07/2023,
n.2863; Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 27/09/2022, n.3359).
Qualora la manutenzione di questa venga affidata in appalto a ditte esterne, si pone il problema di discernere i confini delle relative responsabilità.
In merito trova applicazione il principio di diritto a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'art.
2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)” - Cassazione Civile Sez.
VI Sentenza n. 41507 del 24/12/2021; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
7553 del 17/03/2021; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23442 del
28/09/2018).
Dunque mentre per i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore quest'ultimo risponde nei confronti dei terzi ex art. 2043 c.c., per i danni cagionati dalla cosa - precisa la S.C. “anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore e proprio alle modifiche sia riconducibile il danno” - risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente.
In altri termini, nello specifico campo applicativo dell'odierno giudizio deve dedursi che la conclusione di un appalto per lavori di manutenzione della rete idrica da parte del non sia fattore idoneo CP_2
di per sé ad escludere la permanenza in capo all'ente di una sua responsabilità in relazione alla predetta rete che, al pari di quella fognaria, rientra nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - dei danni eziologicamente ad essi collegati, salvo la prova del fortuito. In tale prospettiva il concorrente apporto causale di un terzo - rilevante solo in sede di eventuale regresso - in base ai principi sulla responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, a meno che esso non si presenti con connotati tali da integrare il caso fortuito (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6515 del
02/04/2004).
Nel medesimo senso, si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di merito, statuendo: “In tema di responsabilità per danni causati da malfunzionamento della rete fognaria, il gestore del servizio idrico integrato risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto custode dell'impianto, essendo tenuto ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni della rete e a disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari. Tale responsabilità non viene meno per effetto dell'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione ad un'impresa terza, in quanto il contratto di appalto non è opponibile ai terzi danneggiati e non determina il trasferimento della posizione di custode dal committente all'appaltatore. Ne consegue che il gestore-committente mantiene la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. nei confronti dei terzi danneggiati, la quale trova limite esclusivamente nel caso fortuito, ferma restando l'eventuale responsabilità solidale dell'appaltatore ex art. 2043
c.c. per i danni derivanti da sua specifica negligenza nell'esecuzione dei lavori affidati. In caso di concorso di responsabilità tra gestore e appaltatore, il danno va ripartito in parti uguali tra i corresponsabili, salva la solidarietà passiva nei confronti del danneggiato. Il risarcimento comprende sia i danni diretti sia le spese documentate causalmente riconducibili all'evento, mentre il danno da perdita di chance per mancata locazione dell'immobile danneggiato richiede la prova, anche presuntiva ma basata su elementi concreti, dell'esistenza di trattative in corso o comunque di una ragionevole probabilità di concludere il contratto, non essendo sufficiente il mero conferimento di un incarico di mediazione” (si v. Trib. Foggia n. 2386/2024).
Così, per essere esonerato dalla responsabilità, il Comune committente dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., ovverosia il caso fortuito, potendo dimostrare che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore che ha eseguito i lavori in modo non conforme al contratto, alle norme e alle regole tecniche disciplinanti la sua esecuzione (negli stessi termini: Cass., Sez. III, 28 ottobre 2015 n.
21938; Cass., Sez. VI, 30 settembre 2014 n. 20619; Cass., Sez. III, 30 marzo 1999 n. 3041) di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile.
Ciò accade, si specifica, in tutte le ipotesi in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, che impone all'ente di continuare ad esercitare una opportuna vigilanza (Cass. n. 6101/13; Cass.
n. 6665/09). Valga anche rammentare che anche la consegna dell'immobile all'appaltatore non equivale a trasferimento della posizione di custode con annessa responsabilità verso terzi poiché, diversamente opinando, si verificherebbe rispetto a questi, che non sono parte del contratto di appalto, un non consentito scarico da responsabilità (peraltro, in un altro arresto, la Suprema Corte, con sent. del 17 febbraio 2012, n. 2363, ha evidenziato che per le clausole contrattuali che prevedono che dei danni a terzi debba rispondere l'appaltatore, non può essere invocata dal committente quale clausola di esonero della sua responsabilità). 3.2. Sulla scorta di tali considerazioni, si deve affermare nel caso di specie la solidale responsabilità di e appaltatore nei confronti degli CP_2
odierni attori.
Quanto alla prima, in via preliminare va dato atto che risulta incontestato che la proprietà della conduttura causa dell'allagamento fosse del convenuto, il che è sufficiente per i principi passati innanzi in CP_2
rassegna a fondare un suo obbligo di custodia che non può dirsi essere venuto meno per effetto della conclusione del contratto di appalto con la ditta atteso che quest'ultimo non escludeva che la PA avesse _1
la disponibilità della res e che pertanto mantenesse i relativi e connessi obblighi di manutenzione, controllo e vigilanza.
Dall'istruttoria è poi emerso con certezza che il danno è derivato dalla rottura di una conduttura idrica comunale connotata da vetustà, intervenuta successivamente ad un intervento di manutenzione della ditta appaltatrice verosimilmente non risolutivo della problematica.
Il danno di cui è stato chiesto il risarcimento risulta, dunque certamente cagionato direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto (rottura conduttura idrica).
Di conseguenza, per i relativi danni, l'ente committente deve rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per essere esonerato da tale responsabilità, non avrebbe potuto semplicemente limitarsi ad allegare e provare l'avvenuta stipulazione dell'appalto, ma avrebbe dovuto invece fornire la prova liberatoria del fortuito richiesta dall'art. 2051 c.c., anche se eventualmente coincidente con l'attività dell'appaltatore, quale fatto del terzo costituente causa esclusiva del danno che il custode non poteva prevedere e impedire.
In altri termini, l'ente ricorrente avrebbe dovuto dimostrare "di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile"
(così, ancora espressamente, la richiamata Cass. 23442/2018, in motivazione) ciò che, certamente, nella specie non è avvenuto, essendosi limitato ad eccepire la stipula del contratto di appalto che affidava a terzi la manutenzione della rete.
Tuttavia, per i principi passati in rassegna, ciò non era sufficiente ed il committente non può dirsi esente da colpe in quanto responsabile CP_2
ab origine per il rilevato difetto strutturale della conduttura.
Parimenti sussiste tuttavia una responsabilità della società appaltatrice nei confronti dei terzi ex art. 2043 c.c., atteso che quest'ultima in base alla convenzione stipulata, veniva incaricata di ogni attività manutentiva della rete e finanche di quella di “ricerca di perdite non affioranti……” (art.5 convenzione) attività che non poneva certamente in essere con la dovuta diligenza.
Non conduce a conclusioni differenti l'esame della comunicazione del
30.5.2015 con cui la ditta avrebbe segnalato al che, nonostante CP_2
l'avvenuta riparazione secondo la regola dell'arte, la rete idrica presentava un elevato grado di vetustà e usura, consigliando altresì il rifacimento dell'intero impianto. Infatti, a prescindere dalla circostanza già di per sé dirimente, che di questa missiva non viene fornita la prova della notifica al deve essere evidenziato come all'impresa appaltatrice possa in CP_2
ogni caso imputarsi di non aver eseguito una corretta vigilanza oltreché un tempestivo intervento che avrebbe potuto ripristinare la conduttura e limitato i danni e ciò, tenuto conto che la convenzione stipulata ricomprendeva anche gli interventi di straordinaria manutenzione (si v. art. 4, II punto del contratto prodotto).
In definitiva i resistenti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione si rinvia al punto che segue, nei confronti degli odierni ricorrenti, rispettivamente ex art. 2051 e 2043 c.c.
4. Sul danno.
4.1. Passando alla quantificazione dei danni, invero il consulente ha quantificato il valore - da ritenersi fissato alla data del deposito della consulenza ossia il 5.2.2020 - delle opere necessarie per il ripristino del fabbricato dei ricorrenti in € 155.282,13 (calcolata considerando l'importo di € 138.282,13 derivante dal computo metrico dei danni + € 10.000,00 per le spese tecniche degli eventuali professionisti incaricati + € 7.000,00 per intervento di rinforzo strutturale).
Sulla somma così determinata, che rappresenta un debito di valore – trattandosi di posta risarcitoria – deve essere computata la rivalutazione, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FO.), a far data dal deposito della relazione del perito, allo scopo di attualizzare la quantificazione della spesa sostenenda ai valori del momento in cui tale spesa dovrebbe essere affrontata;
sulla somma di anno in anno rivalutata devono altresì calcolarsi gli interessi compensativi al tasso legale ex art. 1284 c.c., al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio subito per il ritardato pagamento (v. Cass. SSUU 1712/95).
Pertanto sull'importo rivalutato di € 199.915,71, già maggiorato degli interessi compensativi maturati sino alla pubblicazione della sentenza, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione e sino al soddisfo.
4.2. Non possono invece essere riconosciute le ulteriori voci di danno richieste.
In particolare si rivela generica la domanda di risarcimento dei danni ulteriori per “deprezzamento del locale seminterrato” giacchè essa non è ulteriormente specificata e appare dunque già adeguatamente ricompresa nel risarcimento riconosciuto.
Quanto al danno da perdita di chance, deve essere osservato che il ricorrente produce a sostegno soltanto una proposta irrevocabile di locazione datata 28.4.2016 a firma di una società proponente. Si tratta di un elemento non sufficiente per il riconoscimento di detto danno. Si ritiene di dover valorizzare, al riguardo: l'assenza della prova della pregressa redditività del cespite che si sarebbe potuta fornire dimostrando che il detto locale fosse già stato concesso in locazione prima dell'evento, l'assenza di prova di una qualche forma di pubblicità dell'offerta di locazione del locale e/o di lettera di incarico ad agenzia immobiliare, l'assenza di prova certa della data di formazione del documento, la presenza in esso di una discrasia (proposta irrevocabile che sarebbe scaduta oltre la data fissata per l'inizio del contratto) la mancata articolazione di prova testimoniale a supporto,
l'assenza di qualsiasi menzione di detta circostanza nell'ambito del procedimento di ATP e, infine, la mancanza di prova, anche per presunzioni, che detta offerta sarebbe stata accettata da parte ricorrente. Si tratta di elementi che unitariamente considerati elidono considerevolmente la sufficienza del documento depositato per il risarcimento richiesto.
Il quadro probatorio delineatosi sulla possibilità di conseguire vantaggi economici dalla locazione dell'immobile, non presenta dunque quei parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza che dovrebbe avere perché possa riconoscersi il diritto ad un risarcimento del danno per perdita di chance (V. Cass. n. 29829 e 14.916/2018) e ciò considerando che tale tipo di danno non è in re ipsa, dovendo essere allegato e provato sia nell'an che nel quantum, sia pure sulla scorta di presunzioni riguardanti l'effettiva potenzialità reddituale dell'immobile, per effetto della pregressa redditività dello stesso cespite (Corte appello Bari sez. III, 25/09/2019, (ud.
25/09/2019, dep. 25/09/2019), n.2204).
5. Sulle spese.
Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo (tenuto conto del valore della domanda, delle fasi del giudizio effettivamente svolte e delle tabelle vigenti), vanno ridotte opportunamente ai valori minimi in ragione della mancanza di complessità del presente giudizio, tenuto conto che la fase istruttoria trae interamente contenuto nella CTU depositata nel procedimento di istruzione preventiva. Le stesse pertanto, nella anzidetta misura, vanno poste a carico dei convenuti ed in favore della attrice.
Analogamente, vanno poste a carico dei convenuti le spese del procedimento di ATP calcolate secondo i valori medi e le tabelle ratione temporis vigenti.
Le spese di CTU, per come già liquidate nel giudizio di ATP, si pongono definitivamente a carico dei convenuti, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la responsabilità solidale del ex art. 2051 c.c. e della Controparte_2
ex art. 2043 per i fatti di ON
causa; per l'effetto condanna in solido il e la Controparte_2
al pagamento nei confronti dei ON
ricorrenti della complessiva somma di € 199.915,71 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna in solido il e la Controparte_2 [...]
al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite ON
che si liquidano per la presente fase in € 4.217,00 oltre spese gen. (15%) Iva
e Cpa come per legge per compensi ed € 406,50 per esborsi;
e per il procedimento di ATP in € 3.827,00 oltre spese gen. (15%) Iva e cpa come per legge per compensi ed € 388,50 + € 27,00 per esborsi;
pone definitivamente a carico delle parti convenute in ragione del 50
% ciascuna le spese di CTU come già liquidate nel procedimento di ATP recante r.g. 5132/2018;
Si comunichi.
SMCV, 18.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ex art. 702 ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7089/2020 del
Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020:
tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Erica Castelluzzo elett.te dom.ti presso lo studio del suindicato difensore sito in Casagiove (CE) alla Via Nazionale
Appia n. 193;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del ON
legale rappresentante p.t. sig. , P. IVA n. ON P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ruotolo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in 81022 – Casagiove (CE) alla Via
Paolo Borsellino n. 12; nonchè
in persona del Sindaco p.t., con Controparte_2
sede in Casagiove (Ce) alla Via Iovara, 56 rappresentato e difeso dall'Avv.
Prof. Roberto Bocchini ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gustavo
Pugliese con studio in Santa Maria Capua Vetere alla Piazza Adriano n. 27,
RESISTENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , nel ricorrere a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, hanno premesso:
- di essere comproprietari, in pari quota, della porzione di fabbricato sito in Casagiove (Ce) alla Via Nazionale Appia, avente accesso dal civico n. 197, individuato nel N.C.E.U. al foglio 6 p.lla 5204 sub 35, locale dagli stessi adibito a deposito;
- che nel mese di maggio 2016, subivano un grave danno sulla detta proprietà a causa della rottura improvvisa delle condutture idriche di appartenenza del Comune di Casagiove, su cui interveniva, in data
25/5/2016, la ditta appaltatrice per la manutenzione di _1
, su incarico del detto ON CP_3
- che detto evento dannoso sarebbe da ricondurre ad un cedimento delle condutture idriche comunali sul tratto di strada confinante col con tutta probabilità non risolto in maniera definitiva Parte_3
dall'intervento del 25/5/2016 eseguito dalla ditta appaltatrice;
- che in seguito all'intervento del 25.5.2016, il deflusso di acqua fuoriuscita dalle tubature della rete idrica comunale, s'infiltrava avanzando, giorno dopo giorno, fino a saturare, il terrapieno che separa la strada comunale dalla proprietà e provocando il crollo del muro di Parte_1
contenimento in calcestruzzo e mattoni, posto controterra;
- che le infiltrazioni di acqua penetravano anche all'interno del detto locale interrato di proprietà dei ricorrenti, causando danni alla pavimentazione, ai muri perimetrali, all'impianto elettrico, come dettagliatamente descritto e quantificato dapprima nella perizia tecnica di parte e, in seguito, dal CTU ing. , in sede di ATP ex art. 696 bis cpc;
Per_1
- che con nota del p.e.c. del 25/10/2017 e successiva del
13.11.2017 richiedevano congiuntamente al Casagiove il CP_2
risarcimento integrale dei danni subìti;
- che, in seguito a tale richiesta, il Controparte_2
provvedeva ad attivare la propria polizza assicurativa contro tali rischi, contratta con la Compagnia inglese “Lloyds” recante n°A7LTY00001G, per conto della quale interveniva l'avv. Raffaele Anastasio che comunicava dapprima l'apertura del sinistro con nota a mezzo p.e.o. del 10/11/2017 e successivamente, con nota a mezzo p.e.o. del 14/12/2017, la nomina dello studio di Napoli, nella persona dell'arch. quale perito e CP_4 CP_4
consulente fiduciario nominato dall'Ente assicurativo per l'accertamento peritale.
- che eseguita la perizia nel mese di gennaio 2018, la Compagnia
Assicuratrice, sempre tramite l'avv. Raffaele Anastasio, comunicava a mezzo p.e.c., in data 04/5/2018 (all. n°6), che “sulla base della documentazione agli atti, non è possibile procedere con il risarcimento richiesto in quanto non si ravvisa alcuna responsabilità dell'Assicurato
( nella causazione dell'evento in questione” e che “A Controparte_2
seguito di compiute indagini, è emerso come al momento in cui si è verificato fosse responsabile, per l'ordinaria manutenzione della rete idrica comunale, la ditta di , con sede in _1 ON
Casagiove, alla Via S. Prisco, I Tratto n. 9”.
- che a questo punto veniva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis., teso alla valutazione della natura e dell'entità dei danni lamentati, della quantificazione del danno subìto e dell'eventuale composizione della lite;
- che detto procedimento di ATP, iscritto al n.r.g 5132/2018, nel corso del quale si costitutivano sia il che la ditta Controparte_2
di , si definiva con il deposito _1 ON dell'elaborato peritale da parte del CTU nominato, ing. , il quale, Persona_2
constatava l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione delle parti;
Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono i ricorrenti hanno così instaurato il presente procedimento di merito chiedendo:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2
in persona del Sindaco p.t. in solido con la ditta “
[...]
” con sede in Casagiove (CE) Via S.Prisco I Tratto, in ON
persona del legale rapp.te p.t., nella causazione dei danni così come sopra descritti ed individuati nell'elaborato peritale redatto e depositato nel procedimento di ATP dall'ing. o, diversamente ed in via Persona_2
subordinata, dichiarare, all'esito del presente procedimento, esclusiva responsabile una delle due resistenti, per la produzione dei danni de quibus;
b) per l'effetto, condannare entrambe le resistenti in via solidale o, in subordine, all'esito del presente giudizio, una delle due in via esclusiva, al risarcimento di tutti i danni subiti dai locali di proprietà dei ricorrenti, sopra individuati e quantificati in € 155.282,13, occorrenti per il ripristino degli ambienti danneggiati, o per l'importo, anche maggiore, che verrà stabilito in corso di causa, in forza di quanto documentato dall'ATP indicata in premessa;
c) condannare, altresì, parte soccombente al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, derivanti dal deprezzamento dei locali de quibus, gravemente danneggiati dalle copiose infiltrazioni provenienti dalla rete idrica comunale nonché dalla perdita di chance dovuta alla mancata locazione degli stessi (vd. all. n°9), da quantificarsi in via forfettaria secondo congruità o in subordine secondo equità;
d) condannare, infine, entrambe le convenute società, in solido o chi tra esse ritenuta responsabile, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 6.949,90, sborsata per il compenso del CTU, ing. , Persona_2
come da decreto di liquidazione nel procedimento di ATP e fatture allegate;
e) con vittoria di spese e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario, in relazione sia al presente procedimento che a quello precedente di ATP, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Si è regolarmente costituita in giudizio, dapprima, la società
“ ” la quale ha eccepito: a) in primo ON
luogo, il difetto di legittimazione passiva per non essere gli invocati danni riconducibili all'intervento manutentivo della ditta;
b) in subordine,
l'assenza di responsabilità dell'accaduto, per essere interamente imputabile al ex art. 2051 c.c, Infine, invocava gli effetti della fideiussione CP_2
rilasciata dalla Finanziaria Romana per le inadempienze contrattuali. La predetta convenuta, ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della di;
-Nel merito, Parte_4 ON
ritenere insussistente in capo alla ditta Idrotermogas di CI EN qualsiasi responsabilità per i danni subiti dall'immobile di proprietà dei sig.ri , i quali sono da imputarsi solo ed esclusivamente in capo Parte_1
al Comune di Casagiove per tutti i motivi esposti;
-In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi
e nei termini stabiliti dalla legge. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Infine, si è costituito in giudizio anche il il Controparte_2
quale nell'opporsi all'avversa domanda, ha dedotto: a) la nullità del ricorso di accertamento tecnico preventivo per genericità del petitum e della causa petendi, nonché della esposizione delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata;
b) nel merito, l'infondatezza del ricorso per essere stata la manutenzione della condotta idrica affidata alla ON
.
[...]
Sulla scorta di quanto precede, l'ente comunale ha rassegnato così le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, così dichiarare e provvedere: 1)in via preliminare accertare
e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso proposto;
2) nel merito rigettare la domanda siccome infondata e temeraria in fatto ed in diritto;
3 )in ogni caso accertare la responsabilità della
[...]
, con sede legale in Casagiove alla Via S. Prisco I tratto ON
9, codice fiscale p.iva Con vittoria di C.F._3 P.IVA_1
spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa, istruita in via meramente documentale e tramite l'acquisizione del fascicolo di ATP, dopo alcuni rinvii è stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2024 ed assegnata in decisione all'udienza del
12.2.2025.
*
La domanda è fondata nei termini che seguono.
1. Esame delle eccezioni preliminari.
1.1. In via preliminare va rigettata l'eccezione di genericità del ricorso avanzata dal convenuto CP_2
La domanda trae fondamento dal danno subito alla proprietà dei ricorrenti a causa della rottura improvvisa delle condutture idriche di appartenenza del Comune di Casagiove che avrebbero causato l'allagamento degli interni del locale seminterrato di proprietà degli attori.
Per detti fatti i ricorrenti agiscono chiedendo al predetto ente, in solido con la ditta incaricata della manutenzione delle reti idriche che interveniva sul posto, il risarcimento di tutti i danni subiti.
In domanda appaiono adeguatamente indicati sia la causa petendi nei confronti del da individuare nella chiara affermazione di CP_2
responsabilità dell'ente per cosa in custodia e nello specifico per la rottura di una conduttura idrica, sia il petitum, da ravvisare nel richiesto risarcimento del danno patrimoniale.
1.2 Deve poi preliminarmente essere affermata sia la legittimazione attiva degli attori i quali, sulla scorta dei titoli di proprietà allegati in atti, hanno dato prova di essere titolari delle unità abitative presenti nel fabbricato risultate danneggiate all'esito delle indagini tecniche eseguite;
sia quella della società appaltatrice dei lavori, in forza della documentazione contrattuale (contratto di appalto per lavori di manutenzione della rete idrica comunale) prodotta in atti dal CP_2
2. Sulla ricostruzione dei fatti (esame della CTU).
Orbene, la prospettazione attorea, ossia che i danni siano stati causati da perdite della rete idrica comunale, ha trovato piena conferma nelle emergenze istruttorie.
Invero, dalla CTU espletata in sede di ATP, si è avuta, prima di tutto, un'adeguata rappresentazione dello stato dei luoghi e della gravità dei danni che viene nei seguenti termini descritta dal Consulente d'ufficio: “Appena avuto accesso al luogo oggetto di causa si è subito sentito un forte odore di marcio causato dalla muffa che si era generata sulle parti in legno delle pareti divisorie. Camminando sul pavimento composto in materiale legnoso rivestito di plastica (finto parquet) questo è apparso ancora zuppo di acqua
e nero di muffa. Sul perimetro delle pareti laterali era ancora ben visibile il segno lasciato dall'acqua penetrata nel seminterrato: una alone di circa
10/15 cm di altezza che correva lungo gran parte del perimetro del locale.
Arrivati al punto dove si sono verificate le infiltrazioni di acqua (in corrispondenza della via Appia) la situazione si presentava peggiore rispetto a quanto sinora rilevato. Le copiose infiltrazioni avevano fatto crollare un muro posto controterra composto di mattoni di calcestruzzo vibrocompresso al quale erano ancorate le strutture di sostegno del controsoffitto che di conseguenza era venuto giù portando con se la parte di impianti ad esso connessa. Le pareti e le parti strutturali dell'edificio apparivano ricoperte di muffa ed il cattivo odore era ancora più forte. Il pavimento era in gran parte impraticabile per la presenza delle parti crollate. Lo scrivente tecnico CTU provvedeva a rilevare le strutture portanti e ad eseguire un rilievo fotografico dei luoghi. La forte insalubrità del luogo impediva il completo rilievo delle strutture, ma comunque si è riuscito ad acquisire elementi sufficienti per lo scopo della presente perizia”.
I danni individuati dal perito, sono in particolare stati i seguenti:
“ribaltamento muro di fodera in mattoni di lapillo a ridosso della strada provinciale via Appia;
danneggiamento pavimento in finto parquet sull'intera superficie;
danni alle pareti divisorie in cartongesso, danni alla controsoffittatura con conseguente ribaltamento della struttura portante;
danni agli impianti elettrici;
danni alle pareti;
danni ai battiscopa;
danni a parti di intonaco”.
Quanto al nesso causale, il perito individua con sicurezza la causa dei danni nella “rottura di qualche tubazione della rete idrica comunale che con il tempo ha determinato, al momento della saturazione della sede stradale, l'infiltrazione”.
Dai sopralluoghi è poi emerso che l'intervento di manutenzione richiesto dall'Amministrazione comunale, in data 25.5.2016 avrebbe riguardato, con ogni probabilità, la tubazione che ha causato i danni.
Ciò premesso, il CTU evidenzia che in base all'art. 2 del contratto di appalto stipulato con la quest'ultima aveva l'incarico di _1
provvedere alla manutenzione delle tubature idriche (cfr:
“L'Amministrazione conferisce all'impresa “ ON
” che come sopra generalizzata accetta senza alcuna riserva, la
[...]
Manutenzione della rete idrica sul territorio Comunale e dell'impianto di sollevamento in Località cave Alte meglio descritti nei relativi capitolati speciali di Appalto”) e che al successivo art. 5 del medesimo contratto era altresì precisato che “E' comprensivo nell'importo contrattuale suddetto la realizzazione degli interventi migliorativi proposti nell'offerta coma da plico “B” costituito da: Mappatura reale delle reti idriche cittadine e contestuale ricerca di perdite non affioranti……”.
Tale corredo probatorio, confortato anche dalla documentazione fotografica versata in atti, consente di affermare con ragionevole certezza che il danno patrimoniale lamentato dagli attori sia eziologicamente riconducibile alla perdita della rete idrica comunale.
Di seguito le implicazioni in punto di responsabilità.
3. Sulla responsabilità.
3.1 Al fine di accertare la responsabilità delle parti convenute è opportuna una breve premessa in diritto.
La questione va inquadrata nell'ambito della tematica della responsabilità per danni derivati ai terzi dalla rete idrica comunale, allorquando l'ente abbia affidato in appalto a terzi i lavori di manutenzione della stessa.
È noto che la rete idrica, al pari di quella fognaria rientra nella disponibilità del che, come custode, risponde - ai sensi dell'art. CP_2
2051 c.c. - dei danni eziologicamente ad essi collegati, salvo la prova del fortuito (si v. ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665;
Trib. Foggia n. 2386/2024; Tribunale Napoli Nord sez. I, 05/07/2023,
n.2863; Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 27/09/2022, n.3359).
Qualora la manutenzione di questa venga affidata in appalto a ditte esterne, si pone il problema di discernere i confini delle relative responsabilità.
In merito trova applicazione il principio di diritto a più riprese affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'art.
2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)” - Cassazione Civile Sez.
VI Sentenza n. 41507 del 24/12/2021; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n.
7553 del 17/03/2021; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23442 del
28/09/2018).
Dunque mentre per i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore quest'ultimo risponde nei confronti dei terzi ex art. 2043 c.c., per i danni cagionati dalla cosa - precisa la S.C. “anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore e proprio alle modifiche sia riconducibile il danno” - risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente.
In altri termini, nello specifico campo applicativo dell'odierno giudizio deve dedursi che la conclusione di un appalto per lavori di manutenzione della rete idrica da parte del non sia fattore idoneo CP_2
di per sé ad escludere la permanenza in capo all'ente di una sua responsabilità in relazione alla predetta rete che, al pari di quella fognaria, rientra nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - dei danni eziologicamente ad essi collegati, salvo la prova del fortuito. In tale prospettiva il concorrente apporto causale di un terzo - rilevante solo in sede di eventuale regresso - in base ai principi sulla responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, a meno che esso non si presenti con connotati tali da integrare il caso fortuito (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6515 del
02/04/2004).
Nel medesimo senso, si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di merito, statuendo: “In tema di responsabilità per danni causati da malfunzionamento della rete fognaria, il gestore del servizio idrico integrato risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto custode dell'impianto, essendo tenuto ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni della rete e a disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari. Tale responsabilità non viene meno per effetto dell'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione ad un'impresa terza, in quanto il contratto di appalto non è opponibile ai terzi danneggiati e non determina il trasferimento della posizione di custode dal committente all'appaltatore. Ne consegue che il gestore-committente mantiene la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. nei confronti dei terzi danneggiati, la quale trova limite esclusivamente nel caso fortuito, ferma restando l'eventuale responsabilità solidale dell'appaltatore ex art. 2043
c.c. per i danni derivanti da sua specifica negligenza nell'esecuzione dei lavori affidati. In caso di concorso di responsabilità tra gestore e appaltatore, il danno va ripartito in parti uguali tra i corresponsabili, salva la solidarietà passiva nei confronti del danneggiato. Il risarcimento comprende sia i danni diretti sia le spese documentate causalmente riconducibili all'evento, mentre il danno da perdita di chance per mancata locazione dell'immobile danneggiato richiede la prova, anche presuntiva ma basata su elementi concreti, dell'esistenza di trattative in corso o comunque di una ragionevole probabilità di concludere il contratto, non essendo sufficiente il mero conferimento di un incarico di mediazione” (si v. Trib. Foggia n. 2386/2024).
Così, per essere esonerato dalla responsabilità, il Comune committente dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., ovverosia il caso fortuito, potendo dimostrare che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore che ha eseguito i lavori in modo non conforme al contratto, alle norme e alle regole tecniche disciplinanti la sua esecuzione (negli stessi termini: Cass., Sez. III, 28 ottobre 2015 n.
21938; Cass., Sez. VI, 30 settembre 2014 n. 20619; Cass., Sez. III, 30 marzo 1999 n. 3041) di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile.
Ciò accade, si specifica, in tutte le ipotesi in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, che impone all'ente di continuare ad esercitare una opportuna vigilanza (Cass. n. 6101/13; Cass.
n. 6665/09). Valga anche rammentare che anche la consegna dell'immobile all'appaltatore non equivale a trasferimento della posizione di custode con annessa responsabilità verso terzi poiché, diversamente opinando, si verificherebbe rispetto a questi, che non sono parte del contratto di appalto, un non consentito scarico da responsabilità (peraltro, in un altro arresto, la Suprema Corte, con sent. del 17 febbraio 2012, n. 2363, ha evidenziato che per le clausole contrattuali che prevedono che dei danni a terzi debba rispondere l'appaltatore, non può essere invocata dal committente quale clausola di esonero della sua responsabilità). 3.2. Sulla scorta di tali considerazioni, si deve affermare nel caso di specie la solidale responsabilità di e appaltatore nei confronti degli CP_2
odierni attori.
Quanto alla prima, in via preliminare va dato atto che risulta incontestato che la proprietà della conduttura causa dell'allagamento fosse del convenuto, il che è sufficiente per i principi passati innanzi in CP_2
rassegna a fondare un suo obbligo di custodia che non può dirsi essere venuto meno per effetto della conclusione del contratto di appalto con la ditta atteso che quest'ultimo non escludeva che la PA avesse _1
la disponibilità della res e che pertanto mantenesse i relativi e connessi obblighi di manutenzione, controllo e vigilanza.
Dall'istruttoria è poi emerso con certezza che il danno è derivato dalla rottura di una conduttura idrica comunale connotata da vetustà, intervenuta successivamente ad un intervento di manutenzione della ditta appaltatrice verosimilmente non risolutivo della problematica.
Il danno di cui è stato chiesto il risarcimento risulta, dunque certamente cagionato direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto (rottura conduttura idrica).
Di conseguenza, per i relativi danni, l'ente committente deve rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per essere esonerato da tale responsabilità, non avrebbe potuto semplicemente limitarsi ad allegare e provare l'avvenuta stipulazione dell'appalto, ma avrebbe dovuto invece fornire la prova liberatoria del fortuito richiesta dall'art. 2051 c.c., anche se eventualmente coincidente con l'attività dell'appaltatore, quale fatto del terzo costituente causa esclusiva del danno che il custode non poteva prevedere e impedire.
In altri termini, l'ente ricorrente avrebbe dovuto dimostrare "di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile"
(così, ancora espressamente, la richiamata Cass. 23442/2018, in motivazione) ciò che, certamente, nella specie non è avvenuto, essendosi limitato ad eccepire la stipula del contratto di appalto che affidava a terzi la manutenzione della rete.
Tuttavia, per i principi passati in rassegna, ciò non era sufficiente ed il committente non può dirsi esente da colpe in quanto responsabile CP_2
ab origine per il rilevato difetto strutturale della conduttura.
Parimenti sussiste tuttavia una responsabilità della società appaltatrice nei confronti dei terzi ex art. 2043 c.c., atteso che quest'ultima in base alla convenzione stipulata, veniva incaricata di ogni attività manutentiva della rete e finanche di quella di “ricerca di perdite non affioranti……” (art.5 convenzione) attività che non poneva certamente in essere con la dovuta diligenza.
Non conduce a conclusioni differenti l'esame della comunicazione del
30.5.2015 con cui la ditta avrebbe segnalato al che, nonostante CP_2
l'avvenuta riparazione secondo la regola dell'arte, la rete idrica presentava un elevato grado di vetustà e usura, consigliando altresì il rifacimento dell'intero impianto. Infatti, a prescindere dalla circostanza già di per sé dirimente, che di questa missiva non viene fornita la prova della notifica al deve essere evidenziato come all'impresa appaltatrice possa in CP_2
ogni caso imputarsi di non aver eseguito una corretta vigilanza oltreché un tempestivo intervento che avrebbe potuto ripristinare la conduttura e limitato i danni e ciò, tenuto conto che la convenzione stipulata ricomprendeva anche gli interventi di straordinaria manutenzione (si v. art. 4, II punto del contratto prodotto).
In definitiva i resistenti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione si rinvia al punto che segue, nei confronti degli odierni ricorrenti, rispettivamente ex art. 2051 e 2043 c.c.
4. Sul danno.
4.1. Passando alla quantificazione dei danni, invero il consulente ha quantificato il valore - da ritenersi fissato alla data del deposito della consulenza ossia il 5.2.2020 - delle opere necessarie per il ripristino del fabbricato dei ricorrenti in € 155.282,13 (calcolata considerando l'importo di € 138.282,13 derivante dal computo metrico dei danni + € 10.000,00 per le spese tecniche degli eventuali professionisti incaricati + € 7.000,00 per intervento di rinforzo strutturale).
Sulla somma così determinata, che rappresenta un debito di valore – trattandosi di posta risarcitoria – deve essere computata la rivalutazione, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FO.), a far data dal deposito della relazione del perito, allo scopo di attualizzare la quantificazione della spesa sostenenda ai valori del momento in cui tale spesa dovrebbe essere affrontata;
sulla somma di anno in anno rivalutata devono altresì calcolarsi gli interessi compensativi al tasso legale ex art. 1284 c.c., al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio subito per il ritardato pagamento (v. Cass. SSUU 1712/95).
Pertanto sull'importo rivalutato di € 199.915,71, già maggiorato degli interessi compensativi maturati sino alla pubblicazione della sentenza, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione e sino al soddisfo.
4.2. Non possono invece essere riconosciute le ulteriori voci di danno richieste.
In particolare si rivela generica la domanda di risarcimento dei danni ulteriori per “deprezzamento del locale seminterrato” giacchè essa non è ulteriormente specificata e appare dunque già adeguatamente ricompresa nel risarcimento riconosciuto.
Quanto al danno da perdita di chance, deve essere osservato che il ricorrente produce a sostegno soltanto una proposta irrevocabile di locazione datata 28.4.2016 a firma di una società proponente. Si tratta di un elemento non sufficiente per il riconoscimento di detto danno. Si ritiene di dover valorizzare, al riguardo: l'assenza della prova della pregressa redditività del cespite che si sarebbe potuta fornire dimostrando che il detto locale fosse già stato concesso in locazione prima dell'evento, l'assenza di prova di una qualche forma di pubblicità dell'offerta di locazione del locale e/o di lettera di incarico ad agenzia immobiliare, l'assenza di prova certa della data di formazione del documento, la presenza in esso di una discrasia (proposta irrevocabile che sarebbe scaduta oltre la data fissata per l'inizio del contratto) la mancata articolazione di prova testimoniale a supporto,
l'assenza di qualsiasi menzione di detta circostanza nell'ambito del procedimento di ATP e, infine, la mancanza di prova, anche per presunzioni, che detta offerta sarebbe stata accettata da parte ricorrente. Si tratta di elementi che unitariamente considerati elidono considerevolmente la sufficienza del documento depositato per il risarcimento richiesto.
Il quadro probatorio delineatosi sulla possibilità di conseguire vantaggi economici dalla locazione dell'immobile, non presenta dunque quei parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza che dovrebbe avere perché possa riconoscersi il diritto ad un risarcimento del danno per perdita di chance (V. Cass. n. 29829 e 14.916/2018) e ciò considerando che tale tipo di danno non è in re ipsa, dovendo essere allegato e provato sia nell'an che nel quantum, sia pure sulla scorta di presunzioni riguardanti l'effettiva potenzialità reddituale dell'immobile, per effetto della pregressa redditività dello stesso cespite (Corte appello Bari sez. III, 25/09/2019, (ud.
25/09/2019, dep. 25/09/2019), n.2204).
5. Sulle spese.
Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo (tenuto conto del valore della domanda, delle fasi del giudizio effettivamente svolte e delle tabelle vigenti), vanno ridotte opportunamente ai valori minimi in ragione della mancanza di complessità del presente giudizio, tenuto conto che la fase istruttoria trae interamente contenuto nella CTU depositata nel procedimento di istruzione preventiva. Le stesse pertanto, nella anzidetta misura, vanno poste a carico dei convenuti ed in favore della attrice.
Analogamente, vanno poste a carico dei convenuti le spese del procedimento di ATP calcolate secondo i valori medi e le tabelle ratione temporis vigenti.
Le spese di CTU, per come già liquidate nel giudizio di ATP, si pongono definitivamente a carico dei convenuti, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la responsabilità solidale del ex art. 2051 c.c. e della Controparte_2
ex art. 2043 per i fatti di ON
causa; per l'effetto condanna in solido il e la Controparte_2
al pagamento nei confronti dei ON
ricorrenti della complessiva somma di € 199.915,71 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna in solido il e la Controparte_2 [...]
al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite ON
che si liquidano per la presente fase in € 4.217,00 oltre spese gen. (15%) Iva
e Cpa come per legge per compensi ed € 406,50 per esborsi;
e per il procedimento di ATP in € 3.827,00 oltre spese gen. (15%) Iva e cpa come per legge per compensi ed € 388,50 + € 27,00 per esborsi;
pone definitivamente a carico delle parti convenute in ragione del 50
% ciascuna le spese di CTU come già liquidate nel procedimento di ATP recante r.g. 5132/2018;
Si comunichi.
SMCV, 18.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano