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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9259/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 07745101217
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ischia - Via Iasolino 80077 Ischia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 132032 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19868/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento .
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 132032 del 14.2.2025, notificato a mezzo pec il 18.2.2025 con il quale, in relazione all'anno
2022, il Comune di Ischia ha accertato l'omesso versamento della TARI chiedendo il pagamento della somma di euro 42.400,00, comprensiva di interessi e sanzioni, in riferimento all'immobile sito in Ischia alla Indirizzo_1 identificato al catasto al fl. 15, p.lla 1146 sub 1, categoria D/2, superficie 2195 mq. Deduce a sostegno del ricorso:
1)il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
2)l'erronea indicazione della superficie;
3)la mancanza di firma autografa da parte del Responsabile;
4)la violazione dell'obbligo preventivo del contraddittorio. Si è costituito Comune di Ischia chiedendo il rigetto del ricorso promosso dalla società Ricorrente_1 S.r.l. in quanto inammissibile,improcedibile ed infondato in fatto e diritto
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Ed invero, quanto al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, va evidenziato che il Comune di
Ischia ha redatto l'avviso di accertamento conformemente ai criteri fissati dalla legge, così da far conoscere al contribuente la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali al fine di poter contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” così da garantire il suo diritto di difesa.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce l'errata indicazione della superficie imponibile in mq. 2195 poichè la superficie tassabile ai fini TARI sarebbe pari, al massimo, a mq.1998,00 come risulta dalla relazione tecnica giurata del Geom. Nominativo_2, acquisita agli atti del Comune in data 1.10.2021 n. 36837.
In proposito va osservato che la superficie posta a fondamento del calcolo dell'imposta deriva dal
“verbale di definizione” sottoscritto in data 22 aprile 2022 tra il Comune di Ischia e il rappresentante legale della società Ricorrente_1 S.r.l. con il quale, oltre a definire i vari contenziosi per le annualità precedenti, la superficie imponibile è stata determinata in 2195 mq, a nulla rilevando la relazione tecnica giurata del Geom. Nominativo_2, acquisita agli atti del Comune in data 1.10.2021 n. 36837, e, quindi, in epoca precedente all'accordo sottoscritto dalla contribuente con il verbale di definizione del 22 aprile 2022.
Quanto alla dedotta eccezioe di nullità dell'avviso di accertamento poiché non riporterebbe la sottoscrizione autografa da parte del responsabile, va osservato che l'atto risulta sottoscritto digitalmente dal Funzionario Responsabile del Servizio 12 – Entrate e Tributi investita con Decreto Sindacale n. 88 del 15.9.2022; pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento. In ordine, infine, all'omesso, preventivo invito al contraddittorio in violazione dell'art. 6 bis dello Statuto del
Contribuente, va osservato che alcun obbligo del preventivo invito al contraddittorio sussiste per l'ente comunale ai sensi dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente nel caso di atti automatizzati di pronta liquidazione, come nel caso di specie, ovvero di mero controllo formale delle dichiarazioni.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si iquidano come da dispositivo.
)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1000,00 ( mille).
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9259/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 07745101217
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ischia - Via Iasolino 80077 Ischia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 132032 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19868/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento .
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 132032 del 14.2.2025, notificato a mezzo pec il 18.2.2025 con il quale, in relazione all'anno
2022, il Comune di Ischia ha accertato l'omesso versamento della TARI chiedendo il pagamento della somma di euro 42.400,00, comprensiva di interessi e sanzioni, in riferimento all'immobile sito in Ischia alla Indirizzo_1 identificato al catasto al fl. 15, p.lla 1146 sub 1, categoria D/2, superficie 2195 mq. Deduce a sostegno del ricorso:
1)il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
2)l'erronea indicazione della superficie;
3)la mancanza di firma autografa da parte del Responsabile;
4)la violazione dell'obbligo preventivo del contraddittorio. Si è costituito Comune di Ischia chiedendo il rigetto del ricorso promosso dalla società Ricorrente_1 S.r.l. in quanto inammissibile,improcedibile ed infondato in fatto e diritto
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Ed invero, quanto al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, va evidenziato che il Comune di
Ischia ha redatto l'avviso di accertamento conformemente ai criteri fissati dalla legge, così da far conoscere al contribuente la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali al fine di poter contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” così da garantire il suo diritto di difesa.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce l'errata indicazione della superficie imponibile in mq. 2195 poichè la superficie tassabile ai fini TARI sarebbe pari, al massimo, a mq.1998,00 come risulta dalla relazione tecnica giurata del Geom. Nominativo_2, acquisita agli atti del Comune in data 1.10.2021 n. 36837.
In proposito va osservato che la superficie posta a fondamento del calcolo dell'imposta deriva dal
“verbale di definizione” sottoscritto in data 22 aprile 2022 tra il Comune di Ischia e il rappresentante legale della società Ricorrente_1 S.r.l. con il quale, oltre a definire i vari contenziosi per le annualità precedenti, la superficie imponibile è stata determinata in 2195 mq, a nulla rilevando la relazione tecnica giurata del Geom. Nominativo_2, acquisita agli atti del Comune in data 1.10.2021 n. 36837, e, quindi, in epoca precedente all'accordo sottoscritto dalla contribuente con il verbale di definizione del 22 aprile 2022.
Quanto alla dedotta eccezioe di nullità dell'avviso di accertamento poiché non riporterebbe la sottoscrizione autografa da parte del responsabile, va osservato che l'atto risulta sottoscritto digitalmente dal Funzionario Responsabile del Servizio 12 – Entrate e Tributi investita con Decreto Sindacale n. 88 del 15.9.2022; pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento. In ordine, infine, all'omesso, preventivo invito al contraddittorio in violazione dell'art. 6 bis dello Statuto del
Contribuente, va osservato che alcun obbligo del preventivo invito al contraddittorio sussiste per l'ente comunale ai sensi dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente nel caso di atti automatizzati di pronta liquidazione, come nel caso di specie, ovvero di mero controllo formale delle dichiarazioni.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si iquidano come da dispositivo.
)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1000,00 ( mille).