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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
GRASSI TOMMASO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 330/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Via N. Bixio 42 55049 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 TASI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 TASI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata dalla figlia
Rappresentante_1 quale procuratrice generale, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 24930489 notificato l'11 giugno 2025 e la successiva intimazione di pagamento n. 25629713 notificata il 7 luglio 2025, entrambi emessi da Area S.r.l. quale agente della riscossione per conto del Comune di Viareggio, aventi ad oggetto presunti crediti IMU e TASI per le annualità 2016, 2017 e 2018, per complessivi € 17.829,40 e € 17.912,47.
_ La ricorrente ha dedotto (a) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti (n. 25462/2016, n.
579/2016, n. 476/2017, n. 41197/2017, n. 292/2018, n. 15053/2018), che si assumono notificati il 14 dicembre
2020 ma mai ricevuti;
(b) la conseguente nullità degli atti consequenziali (sollecito e intimazione); (c)
l'intervenuta decadenza del potere impositivo ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 e, comunque, la prescrizione quinquennale dei crediti tributari e accessori;
(d) l'assoluto difetto di motivazione degli atti impugnati, privi di indicazioni su base imponibile, aliquote, criteri di calcolo di interessi e aggio, in violazione degli artt. 3 L.
241/1990 e 7 L. 212/2000; (e) la sussistenza di un grave pregiudizio attuale, avendo Area S.r.l. già intrapreso azione esecutiva mediante pignoramento presso terzi.
_ con successive note conclusionali la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso ribadendo quanto già esposto negli atti precedenti e aggiungendo alcune puntualizzazioni decisive.
_ Si è costituita Area S.r.l., eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa creditoria, in quanto gli avvisi di accertamento notificati il 14/12/2020 non sono stati impugnati nei termini di legge e sono divenuti definitivi. Ha sostenuto che il concessionario non risponde delle attività impositive dell'ente mandante, limitandosi a dare esecuzione ai titoli ricevuti. Ha comunque ribadito la correttezza della notifica degli avvisi e la validità degli atti impugnati, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem.
_ Si è altresì costituito il Comune di Viareggio, confermando di aver notificato gli avvisi di accertamento IMU
e TASI per le annualità 2016-2018 a mezzo raccomandata A.R. presso la residenza della contribuente, con perfezionamento della notifica in data 14/12/2020 per compiuta giacenza. Ha prodotto la documentazione attestante i tentativi di consegna e gli avvisi di giacenza. Ha eccepito l'infondatezza delle doglianze di decadenza e prescrizione, in quanto gli avvisi furono emessi entro il termine quinquennale e non impugnati, divenendo titoli esecutivi. Ha infine contestato il dedotto difetto di motivazione, richiamando giurisprudenza secondo cui l'intimazione di pagamento è atto meramente sollecitatorio e non richiede motivazione analitica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che questa Corte ha già esaminato la stessa materia del contendere con sentenze a favore di parte resistente e non essendo, nel frattempo emersi nuovi elementi tali da ribaltare dette decisioni, ritiene di confermale condividendo i seguenti motivi:
_(i) Sulla notifica degli avvisi di accertamento – Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Muovendo da tale riferimento, il Comune di Viareggio ha sostenuto che “l'incaricato ha tentato la notifica in data 03.12.2020 e, poiché al momento del passaggio nessuno era presente presso l'indirizzo di residenza della ricorrente, ha lasciato sul posto il relativo avviso di giacenza. Il contribuente, tuttavia, non ha mai ritirato l'atto nei tempi indicati presso la sede della società incaricata della notifica, rendendosi in questo modo inadempiente, e pertanto la notificazione si è correttamente perfezionata in data 09.11.2020. La notifica dell'atto prodromico è dunque valida ed efficace, correttamente perfezionata in data 14/12/2020 a seguito di compiuta giacenza. Infatti, a fronte della facoltà di notificazione semplificata, prevista dall'art. 1 comma
161 della legge 296/2006, alla spedizione degli avvisi di accertamento si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, non quelle della legge n. 890 del 1982.”
Tanto premesso, questa Corte osserva, in senso contrario, che la circostanza che l'incaricato avrebbe lasciato sul posto l'avviso di giacenza non risulta documentata. Gli unici, identici atti prodotti dal Comune (e, peraltro, anche dal ricorrente), infatti, constano della relata delle raccomandate (una per avviso) che, su un verso, riportano l'ente creditore, il destinatario ed i numeri di riferimento, e, sull'altro, l'indicazione di mittente e destinatario, con gli esiti della notifica: ebbene, in entrambe le relate risulta qui barrato soltanto un “assente
1° passaggio-data 03/12/2020, ora 10:45”, senza alcuna indicazione ulteriore e, dunque, senza alcun accenno all'avviso di giacenza che sarebbe stato lasciato sul posto. Oltre che, peraltro, senza alcuna sottoscrizione dell'operatore.
Ebbene, come affermato dal Supremo Collegio nella pronuncia citata dallo stesso Comune resistente, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)” (Sez. 5, n. 16183 del 10/3/2021). Nel caso di specie, tuttavia, il rilascio dell'avviso di giacenza non è stato documentato, così da non risultare prova che il contribuente possa avere avuto conoscenza dell'atto.
Gli avvisi di accertamento, pertanto, non risultano ritualmente notificati, ed il ricorso merita quindi accoglimento, con conseguente annullamento del sollecito di pagamento qui impugnato.
_(ii) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.300,00 per compensi professionali oltre ad oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
GRASSI TOMMASO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 330/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Via N. Bixio 42 55049 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 TASI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 TASI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25629713 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata dalla figlia
Rappresentante_1 quale procuratrice generale, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 24930489 notificato l'11 giugno 2025 e la successiva intimazione di pagamento n. 25629713 notificata il 7 luglio 2025, entrambi emessi da Area S.r.l. quale agente della riscossione per conto del Comune di Viareggio, aventi ad oggetto presunti crediti IMU e TASI per le annualità 2016, 2017 e 2018, per complessivi € 17.829,40 e € 17.912,47.
_ La ricorrente ha dedotto (a) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti (n. 25462/2016, n.
579/2016, n. 476/2017, n. 41197/2017, n. 292/2018, n. 15053/2018), che si assumono notificati il 14 dicembre
2020 ma mai ricevuti;
(b) la conseguente nullità degli atti consequenziali (sollecito e intimazione); (c)
l'intervenuta decadenza del potere impositivo ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 e, comunque, la prescrizione quinquennale dei crediti tributari e accessori;
(d) l'assoluto difetto di motivazione degli atti impugnati, privi di indicazioni su base imponibile, aliquote, criteri di calcolo di interessi e aggio, in violazione degli artt. 3 L.
241/1990 e 7 L. 212/2000; (e) la sussistenza di un grave pregiudizio attuale, avendo Area S.r.l. già intrapreso azione esecutiva mediante pignoramento presso terzi.
_ con successive note conclusionali la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso ribadendo quanto già esposto negli atti precedenti e aggiungendo alcune puntualizzazioni decisive.
_ Si è costituita Area S.r.l., eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa creditoria, in quanto gli avvisi di accertamento notificati il 14/12/2020 non sono stati impugnati nei termini di legge e sono divenuti definitivi. Ha sostenuto che il concessionario non risponde delle attività impositive dell'ente mandante, limitandosi a dare esecuzione ai titoli ricevuti. Ha comunque ribadito la correttezza della notifica degli avvisi e la validità degli atti impugnati, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem.
_ Si è altresì costituito il Comune di Viareggio, confermando di aver notificato gli avvisi di accertamento IMU
e TASI per le annualità 2016-2018 a mezzo raccomandata A.R. presso la residenza della contribuente, con perfezionamento della notifica in data 14/12/2020 per compiuta giacenza. Ha prodotto la documentazione attestante i tentativi di consegna e gli avvisi di giacenza. Ha eccepito l'infondatezza delle doglianze di decadenza e prescrizione, in quanto gli avvisi furono emessi entro il termine quinquennale e non impugnati, divenendo titoli esecutivi. Ha infine contestato il dedotto difetto di motivazione, richiamando giurisprudenza secondo cui l'intimazione di pagamento è atto meramente sollecitatorio e non richiede motivazione analitica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che questa Corte ha già esaminato la stessa materia del contendere con sentenze a favore di parte resistente e non essendo, nel frattempo emersi nuovi elementi tali da ribaltare dette decisioni, ritiene di confermale condividendo i seguenti motivi:
_(i) Sulla notifica degli avvisi di accertamento – Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Muovendo da tale riferimento, il Comune di Viareggio ha sostenuto che “l'incaricato ha tentato la notifica in data 03.12.2020 e, poiché al momento del passaggio nessuno era presente presso l'indirizzo di residenza della ricorrente, ha lasciato sul posto il relativo avviso di giacenza. Il contribuente, tuttavia, non ha mai ritirato l'atto nei tempi indicati presso la sede della società incaricata della notifica, rendendosi in questo modo inadempiente, e pertanto la notificazione si è correttamente perfezionata in data 09.11.2020. La notifica dell'atto prodromico è dunque valida ed efficace, correttamente perfezionata in data 14/12/2020 a seguito di compiuta giacenza. Infatti, a fronte della facoltà di notificazione semplificata, prevista dall'art. 1 comma
161 della legge 296/2006, alla spedizione degli avvisi di accertamento si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, non quelle della legge n. 890 del 1982.”
Tanto premesso, questa Corte osserva, in senso contrario, che la circostanza che l'incaricato avrebbe lasciato sul posto l'avviso di giacenza non risulta documentata. Gli unici, identici atti prodotti dal Comune (e, peraltro, anche dal ricorrente), infatti, constano della relata delle raccomandate (una per avviso) che, su un verso, riportano l'ente creditore, il destinatario ed i numeri di riferimento, e, sull'altro, l'indicazione di mittente e destinatario, con gli esiti della notifica: ebbene, in entrambe le relate risulta qui barrato soltanto un “assente
1° passaggio-data 03/12/2020, ora 10:45”, senza alcuna indicazione ulteriore e, dunque, senza alcun accenno all'avviso di giacenza che sarebbe stato lasciato sul posto. Oltre che, peraltro, senza alcuna sottoscrizione dell'operatore.
Ebbene, come affermato dal Supremo Collegio nella pronuncia citata dallo stesso Comune resistente, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)” (Sez. 5, n. 16183 del 10/3/2021). Nel caso di specie, tuttavia, il rilascio dell'avviso di giacenza non è stato documentato, così da non risultare prova che il contribuente possa avere avuto conoscenza dell'atto.
Gli avvisi di accertamento, pertanto, non risultano ritualmente notificati, ed il ricorso merita quindi accoglimento, con conseguente annullamento del sollecito di pagamento qui impugnato.
_(ii) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.300,00 per compensi professionali oltre ad oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.